Quattro recenti sentenze "flash"in materia di lavoro!
1) Ferie "forzate". Cassazione: l'azienda non può stabilire il periodo di vacanza del dipendente.
La Suprema Corte di Cassazione ha introdotto un nuovo principio: il datore di lavoro non può più costringere il lavoratore ad andare in vacanza una volta passato l'anno cui le ferie maturate si riferiscono. In effetti, in azienda capita spesso che il lavoratore non le utilizzi allora, i datori di lavoro finiscono per "imporre" al dipendente il godimento delle ferie in periodi da loro scelti per evitare un appesantimento dei costi relativi al pagamento delle ferie arretrate. Una sentenza del Tribunale è stata di recente confermata dalla Corte di Cassazione, che ha sostenuto il principio secondo cui "... decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può più imporre al lavoratore di godere delle ferie e tanto meno può stabilire il periodo, ma è tenuto al risarcimento". Naturalmente in denaro.
2) Per la Cassazione l’assicurazione Inail copre anche il tragitto dalla casa di famiglia.
Secondo la Corte di Cassazione, è giustificata la copertura assicurativa dell’Inail sia che si parta, alla volta dell’ufficio, dall’appartamento dove si vive durante la settimana, che dalla casa dove si raggiunge la famiglia nel week end o durante le festività. I giudici di legittimità hanno voluto affermare una netta inversione di tendenza rispetto al passato. Per luogo di abitazione — sostiene la Corte — non si può intendere solo quello di personale dimora, ma soprattutto il posto nel quale «si svolge la personalità dell’individuo», cioè la comunità familiare. Sicché anche il percorso di andata e ritorno dalla casa di famiglia all’ufficio, «in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare», deve reputarsi normale. In più, l’assicurazione comprende anche gli infortuni avvenuti nel caso di uso di un mezzo di trasporto privato, «purché imposto da particolari esigenze», come quella di abbreviare i tempi di percorrenza.
3) Punibile chi è in malattia e va in località ricreative. E' lecito curarsi all’estero ma non al sole dei tropici.
Malati sì, ma non a Santo Domingo. É ipotizzabile il reato di truffa aggravata per tre insegnanti calabresi che, ottenuto un periodo di congedo per malattia, avevano deciso di "curarsi" in un luogo palesemente vacanziero. Secondo la Cassazione, una qualunque patologia per la quale si richieda l’esonero dal lavoro "non può che avere una finalità terapeutica e di riposo". In base alla sentenza 11429, depositata il 07/11/2000, ad avviso della Corte, è evidente il "raggiro" nel momento in cui i tre insegnanti hanno chiesto il congedo, prospettando condizioni di incapacità di svolgere il proprio lavoro, ma con "l’incoffessato e imprevedibile proposito" di andare all’estero per divertimento, percependo ugualmente lo stipendio. La malattia degli insegnanti non è stata certo inventata, visto che sono risultati autentici i certificati medici esibiti. Semmai, non è stato affatto chiarito il motivo per il quale tre persone malate siano risultate idonee, dopo le visite fiscali di controllo, a sostenere un viaggio faticoso come quello fino alla Repubblica Dominicana e inidonee, invece, a tenere le lezioni. Infatti, per i giudici di legittimità, proprio il fatto che le certificazioni mediche hanno ritenuto "compatibile" il viaggio a Santo Domingo con le condizioni di salute dei tre, fa ipotizzare la truffa.
4) Il dipendente che procuri danno economico per "incapacità" professionale non è licenziabile per giusta causa.
La corte di Cassazione con la sentenza 14605/2000 torna nel merito dei licenziamenti per giusta causa. Un dipendente che procuri danno economico all' azienda per propria incapacita' professionale NON puo' essere licenziato e deve essere reintegrato. L'azienda deve invece dimostrare che il lavoratore non abbia rispettato gli obblighi contrattuali, a nulla rilevando la cicostanza di fare perdere i clienti al proprio datore di lavoro. Ne consegue che i danni provocati per asserita "incapacità" professionale vanno contestati secondo le procedure previste dalla Legge o dai Contratti di categoria e sanzionati secondo quanto prescritto dai medesimi, ma non è consentito il licenziamento immediato per giusta causa.