MINIMO CONTRATTUALE.

 EX-INDENNITA' DI CONTINGENZA

 SUPERMINIMO

 

La retribuzione è costituita da una serie di elementi. I più ricorrenti sono la indennità di contingenza (peraltro recentemente bloccata), la paga base e il superminimo.

 

La paga base o minimo contrattuale, consiste nel trattamento economico minimo che ogni contratto di categoria riconosce ad ogni lavoratore ad un certo livello di inquadramento. Questo elemento, in generale, e' soggetto a revisioni con la medesima cadenza dei rinnovi contrattuali: negli ultimi anni, stante l'attuale situazione di ristagno dell'economia,la revisione della paga base e' stata suddivisa in due o piu' tranche.

L’indennità di contingenza rappresentava l’aumento retributivo periodicamente corrisposto in conseguenza dell’aumento del costo della vita. Il "congelamento" della indennita' di contingenza fu principalmente necessario per frenare il corso dell'inflazione, sortendo effetti benefici per l'economia in generale, ma, di conseguenza, provocando l'immediata diminuzione del potere di acquisto delle famiglie. Solo oggi si puo' affermare che questi due fattori si sono assestati, per lo meno per quanto riguarda il "paniere" sul quale viene calcolato l'indice del costo della vita.

 

La paga base e l'ex indennita' di contingenza sono i due elementi principali che costituiscono la retribuzione; sono soggette a contribuzione previdenziale ed assistenziale e ad imposte, entrano a far parte del calcolo del trattamento di fine rapporto e vengono corrisposte anche sulle mensilita' aggiuntive (tredicesima mensilita', quattordicesima, ecc.)

 

Il superminimo è invece la quota di retribuzione che, per accordo delle parti, viene corrisposta al lavoratore in aggiunta rispetto alla paga base e alla contingenza.

Teoricamente, ad ogni passaggio di livello dovrebbe corrispondere un aumento della retribuzione, poichè la paga base cresce con la progressione dell'inquadramento. Tuttavia, può anche accadere il contrario, nel caso in cui il lavoratore disponga di un superminimo assorbibile, cioè destinato a ridursi proporzionalmente in caso di aumenti retributivi.

In casi come questo, dunque, all'aumento della paga base corrisponde una diminuzione del superminimo, con la inevitabile conseguenza che la retribuzione resta, nel suo complesso, invariata nonostante l’avanzamento di carriera.

E’ quindi importante comprendere se il superminimo sia o no assorbibile. La natura di questa voce retributiva può essere determinata tra datore di lavoro e dipendente che, nel momento in cui viene concordata la misura del superminimo, possono decidere che l'emolumento è destinato ad essere assorbito da futuri aumenti retributivi o che, al contrario, questi ultimi non potranno intaccare il primo.

In linea generale, si dovrà fare ricorso a due criteri distinti:

in un primo caso il superminimo resta generico o comunque di carattere "collettivo", cioe' coinvolge tutti i lavoratori facenti parte della medesima categoria o con le stesse mansioni, tale cioè da prescindere radicalmente dalla persona del lavoratore e dalle sue capacità professionali.

In un secondo caso, il piu' ricorrente, il superminimo viene riconosciuto in considerazione dei meriti del lavoratore, ovvero per la particolare qualità o onerosità delle mansioni. Solamente il superminimo generico è destinato ad essere assorbito da futuri aumenti retributivi, mentre il superminimo corrisposto in ragione di particolari qualità del dipendente rimane insensibile a ogni aumento.

Per esser certi che il superminimo non venga assorbito da eventuali aumenti contrattuali, normalmente e' sufficiente la dizione "Superminimo ad personam".

 

Anche il superminimo e' imponibile ai fini contributivi e fiscali, fa parte della retribuzione di calcolo del trattamento di fine rapporto e dev'essere calcolato su tutte le mensilita' aggiuntive.

 

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