RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO.

I contributi cosi' calcolati sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per i restanti 2/3 a carico del committente. I professionisti che esercitano incarichi rientranti nella gestione separata (perche' estranei all'attività professionale e quindi non soggetti a prelievo obbligatorio presso altre casse professionali, ad esempio) si liquidano autonomamente il contributo totale in sede di dichiarazione dei redditi, addebitando al committente un importo forfetario pari al 4% del compenso lordo percepito.

 

 

TRATTAMENTO FISCALE.

 

Ordinario. Sui redditi conseguiti dal collaboratore, il committente trattiene la ritenuta d'acconto prevista dalla legge, salvo conguaglio operato in sede di autoliquidazione da parte del percipiente. Naturalmente il contributo a carico del collaboratore dev'essere certificato dal committente in quanto onere deducibile.

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