RIPOSI ANNUI IN EDILIZIA

Relativamente all'accordo di rinnovo contrattuale per i lavoratori delle Imprese Edili, ed in particolare circa i riposi annui che riguardano i lavoratori con la qualifica di operai, si segnala che  non e' piu' in vigore la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore per le otto settimane decorrenti dal primo luned́ di Dicembre.

Detta riduzione, anche se non utilizzata dagli operai che sceglievano di proseguire l'orario pieno contrattuale  nel citato periodo Dicembre-Gennaio, comportava comunque che, in caso di sospensione o riduzione di orario con intervento della Cassa Integrazione Guadagni, l'INPS ne autorizzava il pagamento nella misura massima, appunto, di 35 ore settimanali.

Dal 1° Ottobre, essendo abolita la riduzione di orario a 35 ore, ne consegue che i datori di lavoro potranno anticipare agli operai importi per integrazione salariale fino ad un massimo di 40 ore settimanali.

Le 40 ore che derivano dall'abolizione della precedente normativa contrattuale vanno a sommarsi ai permessi individuali che in totale risulteranno pari ad 88 ore annuali.

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