Circolare INPS n. 117 del 20/6/2000

Istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall'art. 10, c. 2 e 3 della legge n. 53/2000.   

 

 

OGGETTO:

Legge 8 marzo 2000, n. 53. Sgravio contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro (art. 10, c. 2 e 3). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall'art. 10, c. 2 e 3 della legge n. 53/2000.

 

Premessa.

Con circolare n. 109 del 6 giugno 2000 sono state analizzate ed approfondite le rilevanti modifiche introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, alle disposizioni in tema di maternità, astensione facoltativa e riposi orari, di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Con la presente circolare si forniscono disposizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo, previsto dall'art. 10 della citata legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro.

1. Contenuto della norma.

Il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 53/2000 (allegato n. 1) prevede la concessione di uno sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000.

I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

2. Soggetti beneficiari.

Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo la legge stabilisce che il predetto beneficio trova applicazione:

a) nelle aziende con meno di venti dipendenti (art. 10, c. 2);

b) nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (art. 10, c. 3).

3. Condizioni di accesso al beneficio.

3.1 Art.10, c. 2. Sgravio ad aziende con dipendenti.

Destinatarie del beneficio in trattazione sono le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità.

Nel silenzio del legislatore si ritiene che tale requisito debba essere posseduto dall'azienda al momento dell'assunzione del lavoratore.

In merito alla consistenza numerica si forniscono i chiarimenti che seguono.

3.1.1 Computo dei dipendenti.

Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

3.1.2 Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e apprendistato.

In forza di quanto previsto dall'art.3 comma 10 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, i lavoratori in epigrafe sono esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati.

3.1.3 Lavoratori part time.

L’art. 6 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61, entrato in vigore il 4 maggio 2000, recante nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale, ha ampliato la portata della disposizione di cui all’art. 5 della legge n. 863/1984 stabilendo che, in tutte le ipotesi in cui la legge o il Ccnl renda necessario l’accertamento della consistenza della forza occupazionale, i lavoratori part time si computano sempre in proporzione all’orario svolto, con esclusione delle disposizioni riportate al titolo III (attività sindacale) dello Statuto dei lavoratori.

3.2 Art.10, c. 3. Sgravio ad aziende in cui operano lavoratrici autonome.

Lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (allegato n. 2).

Al riguardo si rammenta che rientrano nella sfera di applicazione della citata legge n. 546/1987, le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

4. Modalità di accesso al beneficio.

Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende interessate, ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, e successive modificazioni, attesteranno, con autocertificazione da presentare alla competente Agenzia dell'Istituto:

  • che l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla legge n. 53/2000;

  • che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità.

Le aziende autonome prive di personale dipendente interessate al beneficio in trattazione, provvederanno, contestualmente all'assunzione dei dipendenti, all'apertura di apposita posizione contributiva.

5. Codifica aziende.

Alle posizioni contributive riferite ad aziende aventi titolo allo sgravio in argomento, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "9R" che, dal 1/3/2000 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo significato di "Azienda avente titolo allo sgravio ex L. n. 53/2000".

6. Modalità operative.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

  • determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta secondo il settore di attività.

I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "82" che assume il nuovo significato di "Lavoratori ex L. n. 53/2000 per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".

Il predetto codice dovrà essere preceduto dalle seguenti qualifiche:

Qualifica

Significato

1

operai tempo pieno

2

impiegati tempo pieno

O

operai part - time

Y

impiegati part - time

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili. Per il personale a part - time in luogo del numero delle giornate dovrà essere indicato il numero delle ore.

  • calcoleranno l'importo del beneficio contributivo (50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L222" preceduto dalla dicitura "Rid. ex. L.53/2000".

7. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Per il conguaglio del beneficio relativo a periodi a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 53/2000, i datori di lavoro aventi titolo potranno utilizzare le denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).

A tal fine l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr. L. 53/2000" e dal codice di nuova istituzione "L223".

8. Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi contributivi di che trattasi, evidenziati nei modd. DM10/2 con i codici "L222" e "L223" secondo le modalità illustrate nei precedenti punti 6) e 7), sono stati istituiti i conti GAW 37/72 e GAW 37/51 a seconda che gli sgravi stessi siano, rispettivamente, di competenza dell'anno in corso ovvero di competenza degli anni precedenti .

Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

Legge 8 marzo 2000, n. 53 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000.- STRALCIO -

Capo IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Art. 10.

(Sostituzione di lavoratori in astensione).

1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

 

Allegato 2

Legge 29 dicembre 1987, n. 546 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 1 gennaio 1998.- STRALCIO -

 

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Articolo 1, in vigore dal 22 gennaio 1988 - trattamento economico - indennità giornaliera dal 1 gennaio 1988.


1. Dal 1 gennaio 1988 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

 

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