OGGETTO: |
Legge 8 marzo 2000, n. 53. Sgravio
contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori a
tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
dal lavoro (art. 10, c. 2 e 3). Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei
conti. |
SOMMARIO : |
Istruzioni operative per la fruizione dello sgravio
contributivo previsto dall'art. 10, c. 2 e 3 della legge n.
53/2000. |
Premessa.
Con circolare n. 109 del 6 giugno 2000 sono state
analizzate ed approfondite le rilevanti modifiche introdotte dalla
legge 8 marzo 2000, n. 53, alle disposizioni in tema di maternità,
astensione facoltativa e riposi orari, di cui alla legge 30 dicembre
1971, n. 1204.
Con la presente circolare si forniscono
disposizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo, previsto
dall'art. 10 della citata legge n. 53/2000, in favore delle aziende
che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro.
1. Contenuto della norma.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 53/2000
(allegato n. 1) prevede la concessione di uno sgravio contributivo
nella misura del 50 per cento dei contributi a carico del datore di
lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4,
5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla
legge n. 53/2000.
I benefici contributivi trovano applicazione fino
al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
2. Soggetti beneficiari.
Per quanto concerne il campo di applicazione dello
sgravio contributivo la legge stabilisce che il predetto beneficio
trova applicazione:
a) nelle aziende con meno di venti dipendenti (art.
10, c. 2);
b) nelle aziende in cui operano lavoratrici
autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (art. 10, c.
3).
3. Condizioni di accesso al beneficio.
3.1 Art.10, c. 2. Sgravio ad aziende con
dipendenti.
Destinatarie del beneficio in trattazione sono le
aziende, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza
occupazionale inferiore alle 20 unità.
Nel silenzio del legislatore si ritiene che tale
requisito debba essere posseduto dall'azienda al momento
dell'assunzione del lavoratore.
In merito alla consistenza numerica si forniscono i
chiarimenti che seguono.
3.1.1 Computo dei dipendenti.
Nella determinazione del numero dei dipendenti
vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a
domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non
retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è
escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua
sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal
caso sarà computato il sostituto.
3.1.2 Lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro e apprendistato.
In forza di quanto previsto dall'art.3 comma 10
della legge 19 dicembre 1984, n. 863, i lavoratori in epigrafe sono
esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati.
3.1.3 Lavoratori part time.
L’art. 6 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61,
entrato in vigore il 4 maggio 2000, recante nuove disposizioni in
materia di lavoro a tempo parziale, ha ampliato la portata della
disposizione di cui all’art. 5 della legge n. 863/1984 stabilendo
che, in tutte le ipotesi in cui la legge o il Ccnl renda necessario
l’accertamento della consistenza della forza occupazionale, i
lavoratori part time si computano sempre in proporzione all’orario
svolto, con esclusione delle disposizioni riportate al titolo III
(attività sindacale) dello Statuto dei lavoratori.
3.2 Art.10, c. 3. Sgravio ad aziende in cui operano
lavoratrici autonome.
Lo sgravio contributivo si applica anche per le
ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato, di
lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome di cui alla
legge 29 dicembre 1987, n. 546 (allegato n. 2).
Al riguardo si rammenta che rientrano nella sfera
di applicazione della citata legge n. 546/1987, le lavoratrici
autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed
esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n.
1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Modalità di accesso al beneficio.
Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le
aziende interessate, ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, e
successive modificazioni, attesteranno, con autocertificazione da
presentare alla competente Agenzia dell'Istituto:
- che l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio sia
effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi
degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come modificati dalla legge n. 53/2000;
- che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione
del dipendente, sia inferiore alle 20 unità.
Le aziende autonome prive di personale dipendente
interessate al beneficio in trattazione, provvederanno,
contestualmente all'assunzione dei dipendenti, all'apertura di
apposita posizione contributiva.
5. Codifica aziende.
Alle posizioni contributive riferite ad aziende
aventi titolo allo sgravio in argomento, dovrà essere attribuito il
codice di autorizzazione "9R" che, dal 1/3/2000 (periodo di paga in
corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo
significato di "Azienda avente titolo allo sgravio ex L. n.
53/2000".
6. Modalità operative.
Ai fini della compilazione delle denunce
contributive di mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle
seguenti modalità:
- determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna
riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta secondo il
settore di attività.
I dati saranno esposti nel modello DM10/2
utilizzando il codice "tipo contribuzione" "82" che assume il nuovo
significato di "Lavoratori ex L. n. 53/2000 per i quali al datore di
lavoro compete la riduzione del 50%".
Il predetto codice dovrà essere preceduto dalle
seguenti qualifiche:
Qualifica |
Significato |
1 |
operai tempo pieno |
2 |
impiegati tempo pieno |
O |
operai part - time |
Y |
impiegati part -
time |
Nelle apposite caselle dovranno essere indicati,
altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate
retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili. Per il
personale a part - time in luogo del numero delle giornate dovrà
essere indicato il numero delle ore.
- calcoleranno l'importo del beneficio contributivo (50% della
contribuzione a carico del datore di lavoro) e lo esporranno in
uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2,
utilizzando il codice di nuova istituzione "L222" preceduto dalla
dicitura "Rid. ex. L.53/2000".
7. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Per il conguaglio del beneficio relativo a periodi
a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 53/2000, i datori
di lavoro aventi titolo potranno utilizzare le denunce di mod.
DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo
all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata
con D.M. 7/10/1993).
A tal fine l'importo dello sgravio pregresso dovrà
essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2
preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr. L. 53/2000" e dal codice di
nuova istituzione "L223".
8. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi
contributivi di che trattasi, evidenziati nei modd. DM10/2 con i
codici "L222" e "L223" secondo le modalità illustrate nei precedenti
punti 6) e 7), sono stati istituiti i conti GAW 37/72 e GAW 37/51 a
seconda che gli sgravi stessi siano, rispettivamente, di competenza
dell'anno in corso ovvero di competenza degli anni precedenti .
Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di
acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le
disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994
(utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento
"95").
|
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
|
Allegato 1
Legge 8 marzo 2000, n. 53 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000.- STRALCIO -
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E
DELLA PATERNITÀ
Art. 10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato
in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con
anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio
dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per
i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con
contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in
astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del
figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un
anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici
autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile
procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e
comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di
un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Allegato 2
Legge 29 dicembre 1987, n. 546 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 1 gennaio 1998.- STRALCIO -
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome
Articolo 1, in vigore dal 22 gennaio 1988 - trattamento economico
- indennità giornaliera dal 1 gennaio 1988.
1. Dal 1 gennaio 1988 è corrisposta alle
lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26
ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n.
613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e
puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente
legge.
|