IL LAVORO STRAORDINARIO

 

La disciplina del lavoro straordinario e' stata in diverse occasioni oggetto di revisione e modifica da parte del legislatore. Qui di seguito cercheremo di riassumerne gli aspetti piu' attuali.

In linea generale i Contratti Collettivi non possono derogare dalla disciplina legale del lavoro straordinario, possono pero' ribadirne i concetti guida ma soprattutto quantificare la percentuale d'indennita' maggiorativa spettante sulle ore lavorate, eccedenti il normale orario contrattuale di lavoro.

Il datore di lavoro, puo' richiedere e pretendere per motivate esigenze produttive e/o organizzative ai propri dipendenti, prestazioni di lavoro supplementare o straordinario entro i limiti consentiti dalla Legge.

 

LA NUOVA DISCIPLINA PER LE IMPRESE INDUSTRIALI

Attualmente la disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali e' stata modificata dalla Legge 409/98.

In sintesi, il ricorso al lavoro straordinario dev'essere contenuto.In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro fino ad un tetto massimo di 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

Il ricorso al lavoro straordinario e' inoltre ammesso, salvo diversa previsione del Contratto Collettivo, in relazione a:

 

La disciplina previgente alla citata Legge resta in vigore per tutte le Imprese non industriali dove si applica il limite di 12 ore settimanali oltre le quaranta.

 

Pertanto le imprese industriali che superino le 45 ore settimanali per lavoro straordinario sono tenute ad informare la Direzione Provinciale del Lavoro entro 24 ore dall'inizio delle prestazioni di straordinario eccedente le 45 ore settimanali. Inoltre, le imprese industriali sono ora obbligate ad informare le organizzazioni sindacali comunque in occasione del superamento dell'orario normale settimanale, fermo restando l'obbligo d'informativa alla Direzione Provinciale del Lavoro, solo dopo la quarantacinquesima ora.

Al di fuori delle ipotesi della citata Legge 409/98, gli obblighi di comunicazione non operano per le lavorazioni comprese nella tabella di cui al regio Decreto 692/23 e cioe' le lavorazioni per cui ricorrono esigenze tecniche e stagionali in virtu' delle quali e' consentito superare l'orario normale di 40 ore settimanali entro un determinato lasso temporale o per determinati periodi: tra queste lavorazioni rientrano a titolo esemplificativo:

Per queste e le altre attivita' previste dal citato Regio Decreto puo' essere presentata comunicazione preventiva e motivata alla Direzione Provinciale del Lavoro indicando le ragioni tecniche che determinano il superamento dell'orario normale di lavoro (fino al massimo legale consentito).

 

La preventiva consultazione degli organi ispettivi:
in relazione al citato Regio Decreto, il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Genova, da me interpellato, richiede comunque la comunicazione prevista per il superamento della quarantacinquesima ora anche ricorrendo gli estremi per le lavorazioni individuate dal R.D. del 1923, per quattro mesi all'anno, fino ad un massimo di 52 ore settimanali (limite massimo consigliato dagli organi ispettivi da me consultati). Il superamento sarebbe cosi' giustificato dalle lavorazioni del Regio Decreto e non dalle condizioni dettate dalla Legge 409/98. Il servizio Ispettivo conseguentemente non rilascia piu' autorizzazioni in tale senso.

Alla luce di quanto sopra, si consiglia sempre di contattare preventivamente gli organi ispettivi per ogni diversa Provincia di lavoro, in quanto potrebbero verificarsi comportamenti non omogenei proprio in relazione alla contemporanea vigenza delle due normative in materia di lavoro straordinario.

 

Lo spirito della citata Legge 409/98 resta quello di disincentivare il ricorso al lavoro straordinario da parte delle Imprese industriali e promuovere quindi l'assunzione di nuovi lavoratori onde sopperire alle carenze di organico e non fare uso indiscriminato di tale mezzo: le Imprese dal canto loro hanno da sempre utilizzato il lavoro straordinario come strumento di elasticita' a costo contenuto per affrontare i picchi di produzione che si presentano durante un ciclo produttivo, senza tener conto che spesso i lavoratori sono ben disposti ad "arrotondare" la busta paga mediante il ricorso al lavoro straordinario.

Gia' in precedenza si era cercato di disincentivare il ricorso al lavoro straordinario, assogettando l'importo equivalente al prodotto delle ore eccedenti per la paga ordinaria del dipendente, ad un contributo aggiuntivo da versare all'INPS: ancora oggi, con il nuovo regime, si continua a pagare il 5% sull'importo delle ore eccedenti le 40 e fino a 44 settimanali, il 10% dalla 45a alla 48a ed il 15% dalla 49a ora in poi (se consentita).

 

Dal punto di vista della retribuzione, il lavoro straordinario, siccome di carattere generalmente non continuativo e occasionale, non rientra nel calcolo del trattamento di fine rapporto. In casi abbastanza ricorrenti, al lavoratore viene corrisposto in forma continuativa, stanti le particolari mansioni ed esigenze produttive legate alla figura professionale del dipendente: in questo caso, anche questo genere di retribuzione dev'essere inclusa nel calcolo del trattamento di fine rapporto; questo spesso porta all'insorgere di contenziosi tra datore di lavoro e dipendente ed in questo caso facilmente le sentenze riconoscono l'inclusione dell'indennita' nel calcolo del TFR.

 

Torna alla pagina principale

1