ECCESSIVO USO DEL TELEFONO AZIENDALE PER COMUNICAZIONI DI CARATTERE PERSONALE - Può giustificare il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 3386 del 7 aprile 1999, Pres. Delli Priscoli, Rel. Stile).


La stampa ha dato grande rilievo alla sentenza della Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3386 del 7 aprile 1999, Pres. Delli Priscoli, Rel. Stile), che ha rigettato il ricorso di una lavoratrice licenziata con l’addebito di avere effettuato una lunga serie di telefonate interurbane, utilizzando la linea aziendale durante l’orario di lavoro. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Torino abbia correttamente motivato la sua valutazione di gravità della condotta attribuita alla lavoratrice e conseguentemente di legittimità del licenziamento affermando tra l’altro che essa aveva approfittato della sua posizione di addetta al magazzino, che la sottraeva di fatto ad un controllo diretto da parte dei suoi superiori e che le telefonate interurbane, data la loro intensità ed abitualità e la loro considerevole durata, non potevano ritenersi giustificate da esigenze contingenti riconducibili a problemi di salute della madre della licenziata.


La Corte ha ritenuto inammissibile - in quanto la questione non era stata posta nel giudizio di appello - la censura rivolta dalla lavoratrice al Tribunale per non avere applicato, nella valutazione della gravità dell’infrazione, le indicazioni desumibili dalla normativa del contratto collettivo di lavoro in materia disciplinare. Infine la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente tenuto conto del comportamento processuale della lavoratrice che nel giudizio davanti al Pretore, dopo avere decisamente negato di avere effettuato le telefonate, aveva mutato la linea difensiva in seguito alle deposizioni di alcuni testimoni, ammettendo di averne eseguite alcune.


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