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Le indennita' di trasferta
sono state regolamentate recentemente dal Decreto Legislativo 2 Settembre 1997 n. 314 del quale qui sotto riporto uno stralcio dell'Art.3, per la parte che interessa l'argomento.Questo tipo di indennita' e' dovuta appunto al dipendente che viene comandato a prestare la sua opera al di fuori del Comune ove normalmente svolge la sua attivita' lavorativa e per la quale egli era stato assunto:
per esempio, un impiegato tecnico che sia stato assunto presso la Sede di una Societa' in Genova, per seguire tutte le unita' operative situate nel Comune stesso e che poi, a seguito di esigenze logistiche, venga inviato a prestare la sua opera presso un cantiere di Torino, sia che il suo compito si esaurisca in un giorno sia in tempi più lunghi, gli viene comunque riconosciuta un'indennita' per il disagio conseguente.
Detta indennita' gode di un particolare regime di esenzione fiscale e contributiva, entro i termini stabiliti dal citato Decreto Legislativo: in sintesi, per il caso menzionato, al dipendente puo' essere erogata un'indennita' totalmente esente fino ad un tetto massimo di lire 90.000, ridotte a lire 60.000 se al lavoratore vengono rimborsate le spese di vitto oppure quelle di alloggio (oppure il vitto o l'aloggio vengono forniti gratuitamente); in caso di vitto e alloggio, entrambi rimborsati o gratuiti, l'indennita' esente si abbassa al tetto di lire 30.000.
In alcuni casi di trasferte durevoli (un anno e piu'), sempre che non sussistano i presupposti del trasferimento, ovvero in quei casi in cui il lavoratore, alla fine della sua opera per la quale era stato inviato in trasferta, ritorni al luogo ove era stato assunto oppure raggiunga altre unita' operative, per un'ulteriore missione, risulta assai delicato dimostrare agli organi ispettivi, la legittimita' della trasferta esente. Cito di casi in cui era stata contestata l'essenza stessa della trasferta, data la durata del periodo di trasferta ed il fatto che il lavoratore, sebbene assunto in altro Comune, prestasse la sua opera ormai da tempo presso un'altra sede, pagato di vitto ed alloggio. Il Ministero in proposito aveva chiarito la possibilita' di erogare indennita' di trasferta esenti anche in casi come quello appena citato. Ad ogni modo e' consigliabile che la trasferta sia sempre supportata da elementi concreti quali: pezze giustificative di viaggi (pedaggi, biglietti del treno, note spese del dipendente con l'annotazione della missione da effettuare, e ogni altro elemento che possa in ogni caso sostenere la buona fede se non la legittimita' dell'operato del datore di lavoro.
A coronamento di quanto sopra, riporto un stralcio del Decreto Legislativo in esame, nel quale viene citata anche l'indennita' di trasferimento ed il particolare regime fiscale ad essa attribuito: