Il D.Lgs 626 del settembre 1994, integrato dal successivo D.Lgs 242 del 1996,
ha come obiettivo la elevazione del grado di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
mediante la prevenzione.
Fondamentale per organizzare un servizio di prevenzione all' interno di unazienda è
l' identificazione delle seguenti figure: Il datore di lavoro predispone le misure di sicurezza conseguenti all' esito della valutazione
dei rischi (le sanzioni per le contravvenzioni alla norma sono sancite all' art.89); I dirigenti tecnici adottano le misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore
di lavoro e le integrano con altre suggerite dalla prudenza, affinchè sia garantita la
sicurezza antinfortunistica dei lavoratori (le sanzioni per le contravvenzioni alla norma sono
sancite all' art.89); I preposti vigilano affinchè le misure predisposte siano attuate e che le regole stabilite
siano rispettate dai lavoratori (le sanzioni per le contravvenzioni alla norma sono sancite all' art.90); I lavoratori non più considerati dalla legge soggetti passivi di tutela devono prendersi cura
della propia salute e osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute (le sanzioni per le
contravvenzioni alla norma sono sancite all' art.93).
Questo è il frutto del recepimento da parte dell' ordinamento giuridico Italiano di otto
direttive della comunità europea.
Lo spirito della 626 è quello di passare dalla sicurezza "imposta per legge" come prescrivevano
e prescrivono le norme precedenti alla sicurezza attuata "in base alla legge".
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