IMPIANTI ELETTRICI


OBBLIGO GENERALE DI REALIZZARE GLI IMPIANTI ELETTRICI A REGOLA D'ARTE
Tutti gli impianti elettrici devono essere installati a regola d'arte.
Tale obbligo è stabilito, relativamente alle attività dove sono impiegati lavoratori dipendenti, dal DPR 547/55.
Tale decreto infatti, all'art. 267, stabilisce che gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire:

  • i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione
  • i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si possono verificare nel loro esercizio.
  • Per impianto elettrico si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere DPR 447/91 art. 1 comma 3.
    Il DPR 547/55 art. 7 stabilisce:
    Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè l’ 1.1.56) la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.
    Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso .
    Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge.
    La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390. L’art. 390 del DPR 547/55 prevede che :
    I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.
    Recentemente il D.Lgs. 626/94 ha confermato quanto sopra esposto con l’art. 6:
    I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
    Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
    Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
    Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
    Anche per l’art. 6 del D.Lgs. 626/94 è prevista una pesante sanzione; infatti l’art. 91 dello stesso decreto recita:
    La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
    La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
    Tutti gli articoli succitati hanno vigore nelle attività dove sono impiegati lavoratori dipendenti.
    Ma la norma inerente gli impianti elettrici avente portata più generale è la successiva L. 186/68.
    La L.186/68 stabilisce che tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dal luogo e dall'attività in cui sono installati, devono essere realizzati a regola d'arte.
    Si compone di due articoli, e recita testualmente:
    Art. 1.
    "Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte."
    Art. 2.
    "I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte."
    Il CEI (comitato elettrotecnico italiano) è l'organismo che si occupa in Italia della normativa e della unificazione nel settore dell'elettronica e dell'elettrotecnica ed ha lo scopo principale di stabilire i requisiti che devono avere i materiali, le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici, nonché i criteri secondo cui detti requisiti devono essere controllati.
    Il CEI, a seguito del DM 15.12.78 è stato designato quale organismo italiano di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica.
    Una conferma, qualora necessaria, alla validità della L.186/68 è venuta successivamente dalla L.46/90. Tale norma, all'art.7, stabilisce che le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte.
    I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
    Le norme CEI promulgate dal comitato elettrotecnico italiano godono quindi della presunzione di conformità alla regola dell'arte.
    Secondo la L.186/68 le norme CEI, salvo se recepite direttamente nella legislazione con specifico decreto, possono essere sostituite da altre norme tecniche, purchè di queste si dimostri la conformità alla regola d'arte.
    Ciò vuol dire che è sufficiente seguire le norme CEI, ma non è strettamente necessario.
    In alternativa, si possono adottare altre norme di buona tecnica (ad esempio le norme americane, tedesche, ecc.).
    L’art. 5 del DPR 447/91 considera anche a regola d’arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o per la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
    La tendenza di riconoscere la validità giuridica in materia tecnica delle norme CEI, è sottolineata dalla sentenza n.13347 dell'11.10.89, pronunziata dalla Corte di Cassazione, che recita:
    "le sanzioni, previste dal D.P.R. 547/55 in caso di inosservanza delle prescrizioni in esso contenute,
    non si applicano agli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI" Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n.1691 del 13.6.89 ha riconosciuto che le norme CEI, ancorchè non sanzionate penalmente, rappresentano la regola dell'arte ai sensi della legge 186/68.
    Il responsabile dell’impianto elettrico ha quindi l’obbligo giuridico di realizzare e conservare l’impianto elettrico a regola d’arte; questo indipendentemente dal fatto che eventuali carenze possano o no essere rilevate dall’organo ispettivo.
    In base a quanto previsto dall’art. 7 della L. 46/90 tutti gli impianti elettrici devono essere adeguati alla regola d’arte entro un termine che è stato oggetto di numerose proroghe.
    Da ultimo, il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 46/90 e' stato differito al 31 dicembre 1996 dalla L. 25 del 5.1.96.
    Lo stesso termine, limitatamente agli edifici civili, è stato differito al 31.12.98 dalla L. 266 del 7.8.97.
    In particolare gli impianti elettrici degli immobili scolastici devono essere adeguati entro il 31.12.99 in base a quanto disposto dalla L.649 del 23.12.96 di conversione del D.L. 23.10.96 n. 542, così come modificata dalla L. 266 del 7.8.97:
    Art. 1-bis. Interventi nel settore della pubblica istruzione.
    Per quanto concerne gli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.
    Si ricorda che il mancato rispetto dei termini suindicati comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalita' che saranno determinate con decreto ministeriale.
    E’opportuno evidenziare che nessuna proroga dei termini di adeguamento degli impianti elettrici tutela da eventuali responsabilità penali in caso di infortunio derivante da impianti non eseguiti in cinformità alla L. 186/68.
    Nel caso di attività ove siano impiegati lavoratori dipendenti, vale il disposto del DPR 547/55 e del D.Lgs. 626/94 e le relative sanzioni.
    In base all'art. 14 della legge 46/90 sono previsti controlli per tendenti ad accertare la conformità degli impianti elettrici realizzati alla regola d'arte; tali controlli sono da effettuarsi da parte di comuni, unità sanitarie locali, comandi provinciali dei vigili del fuoco, istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Questi enti hanno facoltà di avvalersi, per la realizzazione dei suddetti controlli, di liberi professionisti esterni.
    Tali verifiche sono da effettuarsi nei comuni aventi più di 10.000 abitanti.
    Il numero di verifiche da effettuarsi non dovrà essere inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente (DPR 392 del 18.4.94).
    Il committente dell'impianto elettrico deve affidare i lavori di cui all'oggetto ad imprese abilitate, cioè provviste dei requisiti previsti dalla L. 46/90. È opportuno che richieda preliminarmente in visione all’impresa il certificato di riconoscimento rilasciato all'installatore dalla competente commissione C.C.I.A.A.
    Qualora gli impianti superino i limiti dimensionali previsti dal DPR447/91 questi ricadono nell’obbligo di progettazione ed il committente deve affidare i lavori sulla base di progetti redatti da professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
    Il committente al termine dei lavori deve farsi rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
    Si ricorda che il committente, all'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente impianti soggetti alla legge deve affiggere ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto, e qualora sia necessario il progetto, anche il nome del progettista (art. 9 DPR 447/91).


    Sono a vostra disposizione per chiarimenti
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