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Normative Particolari
Riportiamo una serie di
documenti importanti emanati dallOrdinario Diocesano.
DECRETO
FACOLTÀ DI ASSOLVERE
DALLA SCOMUNICA PER L'ABORTO
A motivo di successioni nei vari incarichi, intendo rinnovare
l'elenco dei sacerdoti di questa Arcidiocesi ai quali viene concessa la facoltà di
assolvere dalla scomunica per il delitto di aborto (can. 13981), indicando non i nomi
(come nel decreto del 27/1/1989), ma i relativi uffici, così da proporre un quadro
stabile.
Perciò concedo la facoltà permanente di
assolvere dalla censura indicata:
- all'Arciprete del Capitolo, a motivo
della dignità del suo ufficio;
- al Rettore del Seminario Diocesano, a
motivo dei suoi spostamenti pastorali;
- al Parroco della Cattedrale e al Rettore
del Santuario di N.S. del Rimedio, a motivo dell'afflusso dei fedeli nelle loro chiese;
- ai componenti il Collegio dei
Consultori, per la loro particolare responsabilità;
rinnovo la facoltà abituale ai Vicari,
Urbano e Foranei, che possono subdelegare ad actum, come nel Decreto del 23/2/1986.
Così pure confermo la
medesima facoltà a
ciascun confessore, anche se di altra Diocesi, per tutta la durata dei tempi liturgici
quaresimale e pasquale (dal mercoledì
delle Ceneri alla festa del Corpus Domini compresa).
Ricordo che hanno ex jure la detta
facoltà di assolvere: il Vicario Generale e i Vicari episcopali (can. 1355 § 2 e can.
134 §§ 1-2), il Canonico penitenziere, per tutta la Diocesi (can. 508 §1), i Cappellani
di ospedali-case di cura e delle carceri (can. 566 § 2), solo nei detti luoghi, per
quanti chiedono il sacramento della riconciliazione.
Stabilisco quanto sopra nel desiderio
fiducioso che l'esercizio della misericordia divina, affidato al ministero sacerdotale,
aiuti chi avesse soppresso la vita nascitura a trovare la pace percorrendo il cammino
della Redenzione.
Oristano, 6 aprile 1997
Domenica in Albis
+ PIER GIULIANO Arcivescovo
MATRIMONI IN CHIESE NON
PARROCCHIALI
Per disposizione di S. E. Mons. Arcivescovo i matrimoni vengano
celebrati nelle chiese parrocchiali.
Per questa norma non possono essere accolte le richieste di
celebrazioni nuziali in altre chiese, sia site
all'interno degli abitati sia campestri.
Quanto sopra stabilito mira ad evitare gli
inconvenienti che possono derivare per lo spostamento di registri e di documenti per le
firme.
Oristano, 2 gennaio 1988
Il Vicario Generale
Mons. Mario Carrus
DISPOSIZIONI DELLA CURIA
PER LA TUTELA DELLE NOSTRE CHIESE
L'allarmante frequenza con cui, nelle nostre chiese, si verificano
furti sacrileghi impone a tutti una maggiore attenzione e una più stretta vigilanza.
I Parroci e i Rettori di Chiese sono
pertanto invitati ad attenersi alle seguenti disposizioni:
- provvedano a dotare le
chiese, parrocchiali e non, dove abitualmente si conserva il SS. Sacramento di tabernacolo di sicurezza, debitamente fissato al muro o all'altare;
- non lascino incustodita
la chiave del tabernacolo in alcuna ora del giorno e/o della notte;
- ripongano gli oggetti preziosi in cassaforte, collocata in luogo difficilmente accessibile ai ladri;
- provvedano a installare sistemi d'allarme antifurto dopo aver ottenuto, se necessario, il consenso delle
Autorità competenti (Amministrazione Comunale, Soprintendenza ai Beni Culturali).
Oristano, 10.1.1989
Mons. Mario Carrus
Vicario Generale
* * *
I furti sacrileghi, perpetrati in questi
ultimi tempi nelle nostre chiese con allarmante frequenza, creano grave preoccupazione e
pongono seri problemi sui sistemi di sicurezza finora utilizzati per la custodia dei
preziosi e, soprattutto, del SS.mo Sacramento.
S.E. Mons. Arcivescovo rinnova con
assoluta fermezza le disposizioni già precedentemente impartite (Bollettino
Ecclesiastico Regionale, n. 1, gennaio-marzo 1989, pag. 36). Ai parroci e rettori di
Chiese si fa obbligo graviter onerata conscientia di:
- dotare le chiese, parrocchiali e non,
dove abitualmente si conserva il SS.mo Sacramento, di tabernacolo di sicurezza,
debitamente fissato all'altare o al muro; non lasciare incustodita la chiave del
tabernacolo in alcuna ora del giorno e/o della notte.
E inoltre sommamente opportuno:
- acquistare una solida cassaforte, da
collocare in luogo difficilmente accessibile ai ladri, dove riporre gli oggetti preziosi
e, eventualmente, la stessa pisside contenente le Ostie consacrate; installare sistemi di
allarme antifurto. Ove necessario, si provveda a richiedere preventivamente la prevista
autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e
Storici.
Oristano, 25.5.1994
Mons. Mario Carrus
Vicario Generale
DECRETO
PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
E' compito del Vescovo, a norma del can. 1281 § 2, determinare gli
atti che eccedono l'ordinaria amministrazione per le persone giuridiche a lui soggette,
qualora gli statuti tacciano in merito.
Fermo restando quanto stabilito dai cann. 1291-1295, con la relativa
delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana, del 06/X/1984, per l'alienazione dei
beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica o per gli affari che
ne intacchino il patrimonio peggiorandone la condizione, come anche ricordando quanto
stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana con la delibera n. 38 del 18/IV/1985 circa
i contratti di locazione; sentito il parere del 'Consiglio Diocesano per gli Affari
Economici.
D E C R E T I A M 0
che tra gli atti posti dalle persone giuridiche a Noi soggette sono da
considerarsi eccedenti l'ordinaria amministrazione:
- Alienazione
di beni immobili di qualunque valore
(vendita, permuta, donazione);
-
Alienazione di beni mobili di valore superiore a 2 milioni , in ogni bilancio annuo;
- Alienazione
di oggetti, sacri o meno, che abbiano valore di antichità o arte;
- Ogni contratto che intacchi il patrimonio
della persona giuridica peggiorandone la, situazione (can. 1295): mutuo, accensione di debiti, ipoteca, servitù, enfiteusi o
affrancazione di enfiteusi, fideiussione, rendita perpetua, rinunzia, usufrutto,
transazione: se la somma impegnata supera i 2 milioni per ogni bilancio annuale;
- Accettazione
di donazioni, eredità, legati (can. 1295 e
1304 § 1);
- Gestione
o partecipazione in attività industriali o considerate commerciali ai fini fiscali;
- Immissione
di terzi nel possesso di beni immobili al di fuori di negozi debitamente approvati;
- Investimenti
per opere di costruzione, ristrutturazione o restauro di chiese, casa parrocchiale, locali
della parrocchia; Acquisto di beni immobili, di qualunque valore;
-
Acquisto di beni mobili di valore superiore a 5 milioni, per ogni bilancio annuale ; così pure ogni altro atto che richieda spesa superiore a
5 milioni (escluse spese ordinarie);
- Assunzione
di personale dipendente, anche se
temporanea;
- Cessione
in uso a qualsiasi titolo di locali pertinenti alla parrocchia, a privati o associazione
non dipendenti dall'autorità ecclesiastica, anche se esistenti nell'ambito della
parrocchia;
- Ospitalità permanente a qualsiasi
persona che non faccia parte del clero;
- Introduzione
di una causa davanti al tribunale civile
(can. 1288).
Per l'aggiornamento monetario delle suddette somme s i provvedrà con
eventuali successivi decreti vescovili.
Per tutti gli atti suddetti occorre "ad validitatem"
l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano (can. 1281 § 1). Alla richiesta
d'autorizzazione dovrà essere sempre allegato il parere del Consiglio per gli Affari
Economici dell'ente in questione.
Il presente decreto ha vigore immediato.
Oristano, 23.10.1987
+ PIER GIULIANO Arcivescovo
* * *
La rapida e continua svalutazione della lira, accresciutasi
pesantemente in questi ultimi anni, rende necessario aggiornare le disposizioni contenute
nel Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione precedentemente emanato.
Stabilisco, pertanto, che lautorizzazione dellOrdinario
Diocesano per lacquisto di beni mobili debba essere richiesta quando il valore degli
stessi supera la somma di
dieci milioni (dieci milioni).
Oristano 5.2.1991
+ PIER GIULIANO Arcivescovo
D E C R E T O
ALIENAZIONI DELL'I.D.S.C
Tra gli
impegni pastoraIi in campo amministrativo fissati dal Codice per il Vescovo non è
secondario quello di stabilire gli atti eccedenti I'ordinaria amministrazione per le
persone giuridiche a lui soggette (can I 281, §2 ). E' quanto abbiamo fatto con nostro
decreto del 2 3 / X / I 9 8 7 .
Tra gli enti ecclesiastici
soggetti al Vescovo in campo amministrativo è particolare la posizione dell'Istituto
Diocesano per il sostentamento del clero, sia per la sua finalità, sia per i peculiari
organi di gestione e di controllo di cui è dotato.
Per questo, dopo opportuna
considerazione, derogando a quanto detto nel citato decreto, stabiliamo che per
l'alienazione di immobili lIstituto in questione possa procedere senza particolare
autorizzazione sino alla somma di lire 10 milioni per ogni atto, a meno che non si tratti
di alienazioni di immobili adiacenti a chiese, nel quale caso vale la norma del decreto.
Riguardo a quanto dice l'art.11
dello statuto dell'I.D.S.C. suI necessario consenso deI CoIIegio dei ConsuItori e deI
Consiglio diocesano per gli affari economici, quando si tratta di alienazioni oltre i 100
milioni, conforme alla delibera della C.E.I.(n.20),riteniamo opportuno mantenere questa
norma, suIIa quale daremo dispensa nei casi in cui si verificasse l'urgenza.
Oristano, 3 novembre 1987
+ PIER GIULIANO Arcivescovo
D E C R E T O
TRIBUTO DELLE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE
SOGGETTE AL VESCOVO
In conformità ai
poteri concessi al Vescovo dal can. 1263, in merito al tributo impossibile per le I
necessità della Diocesi alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo,
sentiti il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e il Consiglio Presbiterale,
D E C R E T I A M 0
1. Per tutte le
persone giuridiche pubbliche, cioè per le parrocchie, le rettorie, le confraternita e le
Associazioni laicali pubbliche (can. 301), il tributo sarà secondo l'aliquota del 2% sulle entrate come risulterà dal rendiconto annuale presentato e
approvato;
2. In particolare: per l'Istituto
Diocesano Sostentamento Clero l'aliquota è del 10% sul saldo netto della gestione
annuale, cioè della somma che viene effettivamente destinata al sostentamento del clero;
3. Per i santuari, cioè quelle
chiese ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in
pellegrinaggio (cfr. can. 1230), sia per quelli autonomi, come per quelli che sono anche
chiesa parrocchiale, valgono le stesse norme indicate al n. 1, in attesa che per ogni
santuario vengano fatti i propri statuti in conformità al can. 1232 §2. -
Per quanto riguarda le tasse dovute
sull'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, quali l'alienazione o
gli acquisti a titolo gratuito, in conformità al can. 1264 n. 1, sarà stabilito con
altro decreto.
In questa occasione ricordiamo che tutte
le parrocchie e rettorie, in quanto persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo,
devono avere il proprio Consiglio per gli Affari Economici (can. 1280), devono presentare
ogni anno al Vescovo il rendiconto amministrativo (can. 1287).
Il presente decreto, entrerà in vigore il
10 gennaio 1988 e riguarderà anche le entrate dell'anno 1987.
Oristano, 05.XI.1987
+ PIER GIULIANO Arcivescovo
NORME CIRCA LA RACCOLTA
DI OFFERTE PER NECESSITA PARTICOLARI
In attesa che la Conferenza Episcopale Italiana stabilisca una
normativa comune per le questue-collette, in conformità ai cann. 1262 e 1265 § 1, per la
nostra diocesi si osservino le seguenti indicazioni:
1) Le giornate annuali, con relativa
colletta, sono:
a) stabilite dalla S.
Sede: per le missioni, per
la Carità del Papa, per la Terra Santa;
bb) stabilite dalla
C.E.I.: per l'Università
Cattolica, per gli Emigranti;
e)
stabilita dall'arcivescovo: per il seminario diocesano.
2) Per altre questue proposte da membri di Congregazioni religiose, da associazioni cattoliche o da
gruppi vari di ispirazione cattolica (in chiesa, visitando le case o in luoghi pubblici), occorre l'autorizzazione scritta dall'Ordinario diocesano (can. 1265 § 1); quando si tratti di questua
particolarmente collegata ad una parrocchia (ad es. per la visita di un missionario del
luogo), è sufficiente il consenso del parroco.
3) Sono viva mente raccomandate le
giornate di sensibilizzazione per varie iniziative e programmi. In esse si avrà cura di
illustrare il tema proposto diffondendo il materiale di propaganda; non si farà questua
per lo scopo indicato.
4) Per giornate in caso di
disastri, necessità particolari, situazioni pietose, o anche per iniziative 'sociali
permanenti (tossicodipendenti, consultorio familiare, ecc.), si propongano forme di
sottoscrizione, di offerte personali consegnate al parroco o ad altre persone incaricate. La questua in chiesa, secondo la prassi
tradizionale, sarà destinata alle opere parrocchiali. Opportunamente il parroco, in accordo con il consiglio parrocchiale
per gli affari economici, potrà destinare alle stesse intenzioni un idoneo contributo
dalla cassa parrocchiale.
5) La celebrazione di una determinata
giornata (con colletta o senza) non deve assorbire lo spirito e il messaggio della
celebrazione domenicale. Si eviti perciò che l'omelia abbia per tema solo la proposta
della giornata o l'invito alla generosità nell'offerta. Per la propaganda sull'iniziativa
si cerchino opportuni modi e inviti, inserendo nella celebrazione eucaristica l'avviso
(già dalla domenica precedente) sulla giornata indetta (cfr. Messale Romano, pag. LX:
Precisazioni della C.E.I.).
6) Per la raccolta di
offerte da parte di comitati costituiti in occasione di feste religiose popolari, si
osservi quanto da me proposto nel documento sul tema ("Cantate al Signore un canto
nuovo", 11/02/1988 - Bollettino Ecclesiastico Regionale 1988, n. 1, pagg. 48-54). In
particolare, si invitano i comitati a rispettare nella destinazione delle offerte il
significato fondamentalmente religioso della festa. Perciò curino di dare opportuno contributo per la cura e il
decoro dei luoghi sacri, per le opere parrocchiali (specie per quelle destinate alla
pastorale giovanile), per l'esercizio della carità a beneficio dei poveri nel mondo. Il parroco dia resoconto alla popolazione delle offerte ricevute e sul loro
impiego. Nello stesso modo agiscano i comitati, per il complessivo importo dei contributi
raccolti.
Oristano, 18 settembre 1991
+ PIER GIULIANO Arcivescovo
* * *
Le indicazioni su
questue e collette da me rese note con decreto del 18.09.1991 (Bollettino Ecclesiastico
Regionale, 1991, n. 4, pag. 387) "in attesa che la Conferenza Episcopale Italiana
stabilisca una normativa comune" sono state di recente precisate con la delibera n.
59 (B.E.R., 1993, n. 4, pag. 375) adottata dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani.
Mentre invito alla lettura attenta del
testo, aggiungo alcuno precisazioni e disposizioni, delle quali raccomando la fedele
osservanza.
a) collette a carattere universale
obbligatorie: per le opere della Terra Santa (Venerdì Santo); per la carità del Papa
(ultima domenica di giugno); per le missioni (ultima domenica di ottobre);
b) collette a carattere nazionale
obbligatorie: per l'università Cattolica (terza domenica di Pasqua); per le migrazioni
(terza domenica di novembre);
c) colletta a carattere diocesano
obbligatoria: per il Seminario diocesano (ultima domenica di gennaio),
d) giornate di sensibilizzazione a
carattere universale o nazionale: mondiale per la pace (I' gennaio); mondiale per il
dialogo con gli Ebrei (17 gennaio); mondiale dell'unità della Chiesa (domenica tra il 18
e il 25 gennaio); nazionale per la vita (prima domenica di febbraio); mondiale del malato
(11 febbraio); mondiale delle vocazioni (quarta domenica di Pasqua); mondiale delle
comunicazioni sociali (seconda domenica di ottobre); nazionale per il sostentamento del
Clero e per il sostegno economico della Chiesa (prima domenica di novembre): nazionale del
ringraziamento (seconda domenica di novembre); nazionale del quotidiano cattolico
(domenica variabile).
2. I parroci 'ex proprio munere' possono
organizzare la raccolta di offerte per le attività della parrocchia con l'obbligo di
darne sempre il dovuto rendiconto. Non possono però, senza l'autorizzazione
dell'Ordinario del luogo, indire altre collette riguardanti iniziative private
extraparrocchiali o extradiocesane.
3. In merito alla delibera n. 59 (5, 1)
della C.E.I. sulle "richieste di denaro e pubbliche sottoscrizioni" promosse da
altri (persone o enti), è sempre necessaria l'autorizzazione dell'Ordinario (o della
Conferenza Episcopale Regionale o della Presidenza della C.E.I.). Senza di questa è
vietata la raccolta di offerte in chiesa, presso le famiglie o in luoghi pubblici. Di
eventuali iniziative non autorizzate vengano informati i fedeli, anche per evitare di
incorrere in sanzioni previste dal Codice Civile. E sufficiente il consenso del
parroco per promuovere una questua indirizzata a sostenere un missionario del luogo.
Qualora i parroci riscontrassero inadempienza o inconvenienti nell'osservanza delle dette
norme, riferiscano alla Curia Arcivescovile: infatti "spetta al vescovo diocesano
vigilare sul retto e decoroso esercizio di ogni raccolta di denaro da chiunque
effettuata" (ib., 5,2).
4. Nelle giornate destinate per le
collette a carattere nazionale (obbligatorie, 1. b, o straordinarie, in caso di necessità
particolari), è stabilito (ib., 2) che delle raccolte fatte nelle chiese o oratori si
può trattenere "purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla
raccolta effettuata in una domenica ordinaria". Si deve invece trasmettere tutto
l'importo raccolto nelle collette a carattere universale (1. a) e a carattere diocesano
(1. e).
5. Per giornate promosse in caso di
disastri, necessità particolari o situazioni pietose, o anche per iniziative sociali
permanenti (consultorio familiare, tossicodipendenti), si propongano forme di
sottoscrizione, di offerte personali consegnate al parroco o ad altre persone incaricate.
La questua in chiesa sarà destinata, come previsto dalle norme, alle opere parrocchiali.
Logicamente il parroco, in accordo con il Consiglio parrocchiale per gli affari economici,
potrà destinare alle predette intenzioni un opportuno contributo prelevandolo dalla cassa
parrocchiale.
6. Sono vivamente raccomandate le giornate
di sensibilizzazione per varie iniziative e programmi (1. d). In esse si avrà cura di
illustrare il tema proposto, senza procedere alla raccolta di offerte. La celebrazione di
una determinata giornata (con o senza colletta) non deve assorbire lo spirito e il
messaggio della celebrazione domenicale. Si eviti perciò che l'omelia abbia per tema la
proposta della giornata o l'invito alla generosità. Per la propaganda sull'iniziativa si
cerchino opportuni modi e inviti extraliturgici, inserendo l'avviso sulla giornata indetta
già nella celebrazione eucaristica della domenica precedente (cfr. Messale Romano, pag.
LX, precisazioni della C.E.I.).
7. Per la raccolta di offerte da parte di
comitati costituiti in occasione di feste religiose popolari, si osservi quanto da me
prescritto nel documento sul tema ("Cantate al Signore un canto nuovo
dell'11.02.1988, B.E.R., 1988, n. 1, pagg. 48-54). In particolare invito insistentemente i
comitati a rispettare nella destinazione delle offerte il significato fondamentale
religioso della festa. Curino perciò di dare un idoneo contributo per la cura e il decoro
dei luoghi sacri, per le opere parrocchiali (specie per quelle destinate alla pastorale
giovanile), per l'esercizio della carità. Il parroco abbia cura di dare ai fedeli
completo resoconto sulle offerte ricevute e sul loro impiego. Nello stesso modo agiscano i
comitati per l'importo complessivo dei contributi ricevuti.
Oristano, 29 gennaio 1994
+ PIER GIULIANO Arcivescovo
PER I TRASFERIMENTI PARROCCHIALI
I Parroci impegnati nei prossimi trasferimenti, prima di
lasciare la parrocchia in cui si trovano, provvedano a:
- curare la revisione e pulizia
della casa canonica;
-ordinare l'archivio parrocchiale,
completando I registri (le due copie prescritte); l'archivio sarà affidato al Vicario
foraneo, al quale Il Parroco uscente consegnerà l'inventarlo degli arredi sacri e del
preziosi (in due copie);
- depositare presso l'economato
diocesano I registri d'amministrazione, Insieme al libretti postali e bancari,
- comunicare al Parroco futuro
eventuali notizie utili sullo stato della parrocchia.
- (coloro che sono Parroci per la
prima volta) fare la professione di fede presso la Curia.
La presa di possesso della nuova
parrocchia, ai termini del can. 527 del C.D.C. sarà fatta con l'ingresso ufficiale, al
quale parteciperà l'arcivescovo o il suo Delegato, oppure il Vicario foraneo.
I parroci Interessati sono
invitati ad accordarsi per i trasferimenti, che è opportuno programmare per settembre. Si
prega di comunicare alla Curia Arcivescovile date e modalità delle prese di possesso
delle parrocchie. Intanto il Parroco uscente conserva i poteri per la cura della
parrocchia come amministratore parrocchiale, a norma del canoni 538-540.
Oristano, 2 giugno 1986
Can. Giuseppe Marras Delegato Arcivescovile
CONCERTI NELLE CHIESE
Le richieste perché questa Curia autorizzi l'esecuzione di
concerti vocali e/o strumentali nelle nostre chiese, sono sempre più frequenti e
pressanti.
Premesso che le chiese,
luoghi di culto e di preghiera, non possono essere trasformate in abituali sale per concerti, è opportuno ricordare che la materia è chiaramente
regolata da precise norme emanate da S.E. Mons. Arcivescovo nell'aprile 1986 (v. Bollettino
Ecclesiastico Regionale, n. 2, aprile-giugno 1986, pag. 172) e dal Documento della
Congregazione per il Culto Divino del 5 novembre 1987 (v. Enchiridion Vaticanum, 10,
pagg. 1534-1541), di cui vengono qui riproposti alcuni passi significativi.
"Il principio che
l'utilizzazione della chiesa non deve essere contraria alla santità del luogo determina
il criterio secondo il quale si deve aprire la porta della chiesa ad un concerto di musica sacra o
religiosa, e la si deve chiudere ad ogni altra specie di musica. La più bella musica
sinfonica, per esempio, non è di per sé religiosa. Tale qualifica deve risultare esplicitamente dalla destinazione originale dei
pezzi musicali o dei canti e dal loro contenuto.
Non è legittimo programmare in una chiesa
l'esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per
essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica, o contemporanea, di alto
livello o popolare: ciò non rispetterebbe il carattere sacro della chiesa, e la stessa
opera musicale sarebbe eseguita in un contesto non connaturale ad essa. Spetta
all'autorità ecclesiastica esercitare i suoi poteri nei luoghi sacri (Cfr. can. 1213
C.J.C.), e dunque regolare l'utilizzazione delle chiese salvaguardando il loro carattere
sacro (n. 8).
"Quando un concerto è proposto dagli
organizzatori per essere eseguito nella chiesa, spetta all'Ordinario accordare la
concessione " per modum actus " . Ciò deve essere inteso relativamente a
concerti occasionali. Si esclude pertanto una concessione cumulativa, per esempio, nel
quadro di un festival, o di un ciclo di concerti" (n. 10).
"Perché la sacralità della chiesa
sia salvaguardata ci si attenga, in ordine alla autorizzazione dei concerti, alle seguenti
condizioni, che l'Ordinario del luogo potrà precisare:
a) si dovrà fare domanda, in tempo utile, per
iscritto all'Ordinario del luogo con l'indicazione della data del concerto, dell'orario,
del programma contenente le opere e i nomi degli autori;
b) dopo aver ricevuto l'autorizzazione
dell'Ordinario, i Parroci e i Rettori delle chiese ne potranno accordare I uso ai
cori e alle orchestre che avranno le condizioni sopra indicate;
c)l'entrata nella chiesa dovrà essere
libera e gratuita;
d) gli esecutori e gli uditori dovranno
avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa;
e) i musicisti e cantori eviteranno di
occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all'altare, alla sede
presidenziale, all'ambone;
f) il SS.mo Sacramento sarà, per quanto
è possibile,. conservato in una cappella annessa o in un altro luogo sicuro e decoroso
(cfr. can. 938 § 4 C.J.C.);
g) il concerto sarà presentato ed
eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o
storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli
uditori;
h) l'organizzazione del concerto
assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordinamento
nell'edificio, i danni eventuali" (n. 10).
I Rev.di Parroci e Rettori di chiese sono
vivamente esortati ad attenersi fedelmente alla disciplina fedelmente alla disciplina
surricordata e ad evidenziare, con un'adeguata catechesi, le alte finalità che i
Documenti della Congregazione per il Culto Divino e di Mons. Arcivescovo si propongono.
Oristano, 07 dicembre 1994
Mons. Mario Carrus
Vicario Generale
DISPOSIZIONI
SU FOTOGRAFI E CINEOPERATORI
La presenza sempre più numerosa, nelle nostre chiese, di fotografi
e cineoperatori impegnati nelle riprese delle sacre celebrazioni rischia, non di raro, di
compromettere la serietà e la compostezza del loro svolgimento.
S.E. Mons. Arcivescovo, anni fa, era già
intervenuto al riguardo: "Ricordo il problema dei fotografi, che imperversano anche
nei momenti centrali e più solenni del culto. Compete ai Parroci dare delle indicazioni
per porre ordine alla moltiplicazione e libera iniziativa dei fotografi" (Tutto io
Fascio per il Vangelo - Lettera ai Sacerdoti, 1/e, 14 settembre 1988).
Anche il Sinodo Diocesano, celebrato nel
1961, aveva ritenuto opportuno regolamentare la materia: "Durante lo svolgimento dei
sacri riti, un solo fotografo, con il permesso del Parroco o del Rettore della chiesa e
rispettando le disposizioni dall'uno o dall'altro impartite, potrà scattare poche
fotografie evitando di creare disagio ai fedeli e ai sacerdoti" (n. 561).
Pertanto, al fine di ovviare agli
inconvenienti finora manifestatisi, questa Curia intende impartire precise disposizioni,
che i Parroci e i Rettori di chiese sono chiamati a far rispettare.
1. L'incarico di fotografo e/o di
cineoperatore venga affidato, da chi ne ha interesse, a persone professionalmente
competenti;
2. a ripresa della
sacra celebrazione è consentita ad un solo fotografo e/o ad un solo cineoperatore, preventivamente autorizzai dal Parroco o dal Rettore
della chiesa;
3. la ripresa
potrà essere effettuata
dallo spazio (o dagli spazi) assegnato
dal Parroco o dal Rettore della chiesa; sono, conseguentemente, vietati l'attraversamento
dell'area presbiteriale, l'occupazione di spazi strettamente adibiti al culto e lo
stazionamento prolungato nella navata centrale;
4. è vietata qualsiasi ripresa durante la
proclamazione della Parola, durante l'omelia e dalla Consacrazione fino alla Comunione
inclusa; è però consentito riprendere,
con molta discrezione, i bambini che fanno la Prima Comunione;
5. infine, è fatto divieto al fotografo e al
cineoperatore di interferire nella
celebrazione impartendo disposizioni a chicchessia con lo scopo di ottenere una migliore
riuscita delle riprese.
Oristano, 11 febbraio 1995
Il Vicario Generale
Mons. Mario Carrus
ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI E GRUPPI
ECCLESIALI
Col moltiplicarsi, nel nostro tempo. delle diverse forme di
associazionismo, giudicate dal Papa, nel discorso di Loreto del 1985, come ,molto
significative e cariche di promesse per la loro varietà e vivacità di
aggregazione", il Consiglio Presbiterale Diocesano, riunito nell'Oasi Francescana di
Laconi il giorno 26 ottobre 1989, ha ritenuto opportuno dedicare a questo tema una sua
seduta per l'esame della situazione in Diocesi.
Brevemente presentato dal Segretario, il
tema in oggetto viene illustrato da una relazione di Mons. Arcivescovo. Rifacendosi alla
sana dottrina ricavata dai documenti pontifici e alla personale esperienza, l'arcivescovo
riconosce e conferma che l'associazionismo, affermatosi nei secoli come una benefica
tradizione, nasce e si sviluppa all'insegna della operosità caritativa e della formazione
e testimonianza cristiana dei suoi membri.
Il Papa stesso, nella summenzionata
assemblea di Loreto - ha ricordato l'Arcivescovo - afferma che le associazioni e i
movimenti costituiscono un canale privilegiato per la formazione e la promozione di un
laicato attivo e consapevole del proprio ruolo nella Chiesa e nel mondo".
Tuttavia l'ampia fioritura di
associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali, perché abbiano un senso e un inserimento
efficace nella economia pastorale della Chiesa, dovranno sempre far capo a quelle
istituzioni territoriali determinate dal Codice di Diritto Canonico che sono le Diocesi e
le Parrocchie in quanto centro e fulcro di ogni forma di operosità.
"La ricchezza dei carismi che il
Signore dona non può portare il suo pieno sviluppo - dice ancora il Papa nel succitato
discorso - alla edificazione della casa comune senza il riferimento costante al proprio
vescovo principio visibile e fondamento dell'unità della Chiesa particolare".
Al termine della relazione di Mons.
Arcivescovo si apre una lunga serie di interventi dei consiglieri per una rassegna
analitica delle situazioni particolari legate all'ambito diocesano. Dalla discussione
emerge una generale convergenza di opinioni sulla legittimità di tali aggregazioni, sia
sotto il piano istituzionale sia sulle finalità statuarie espresse dalle diverse
associazioni.
Tale convergenza tuttavia si sfrangia in
notevoli perplessità allorquando si esaminano le situazioni nel quadro della concreta
applicazione. Non di raro, infatti, si constata che le attività di molte associazioni
operano disancorate dal contesto diocesano e parrocchiale, eludendo quella necessaria
organicità di programmazione che ha per oggetto la comunità del popolo di Dio. Sia pure
attribuibili a interpretazioni del tutto personale dei dettami statutari, con le diverse
caratterizzazioni che ne derivano, alcune singole attività risultano ripetitive,
sovrapposte, concorrenziali, e con una certa frequenza conflittuali, con grave pregiudizio
della credibilità e della migliore efficacia dell'azione pastorale.
Nasce qui, a giudizio del presbiterio, la
necessità di stabilire dei punti fermi per l'orientamento comune e per una linea di
condotta che definisca in termini corretti i rapporti stabiliti o da stabilire con e
diverse associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali.
Questi pertanto i punti stabiliti:
1. La "centralità" della
Diocesi e della Parrocchia in quanto "punti fissi di riferimento e di
coordinamento" di ogni attività ecclesiale e pastorale devono essere preminenti e
salvaguardati da eventuali digressioni.
2. Il riferimento alla Gerarchia in
quanto "principio visibile e fondamento dell'unità della Chiesa particolare",
non deve esprimersi in termini di puro ossequio, ma in atteggiamento di disponibilità
operativa e con il chiaro impegno di concorrere in modo coordinato all'unico grande
progetto della Chiesa.
3. Tra le diverse associazioni
rimane preminente e consacrato dalle dichiarazioni dei pontefici, del Concilio e dei
vescovi, il ruolo dell'Azione Cattolica che condivide l'ansia pastorale della Chiesa e
opera in stretta collaborazione con la Gerarchia.
Oristano 26.10.1989
Clemente Caria
Segretario del Consiglio Presbiterale
Sito curato da don Ignazio Serra
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