STATUTO
Allegato allatto di Costituzione di Associazione
Art. 1 - Costituzione e scopi
Il GRUPPO FORZA ITALIA di Nichelino di seguito definito il Gruppo è una associazione di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberaldemocratico.
Art. 2 - Attività politica
Per lo svolgimento delle proprie attività politiche il GRUPPO si affilia al Movimento Politico FORZA ITALIA.
Art. 3 - Soci
Possono essere soci del GRUPPO di Nichelino tutti i cittadini di età superiore ai quattordici anni che ne facciano domanda
L'iscrizione comporta l'adesione alle finalità statutarie e l'impegno a partecipare alla vita sociale, collaborando alla realizzazione degli scopi associativi secondo le proprie capacità.
Art. 4 - Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione devono contenere:
- i dati anagrafici;
- la professione, il titolo di studio ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- l'indicazione delle associazioni culturali e politiche alle quali il richiedente sia iscritto;
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali per reati non colposi
- la sottoscrizione del richiedente;
- la firma di presentazione di almeno un altro socio.
Il modulo di iscrizione viene predisposto dal Consiglio Direttivo del GRUPPO . La domanda è indirizzata al Direttivo del GRUPPO che delibera in merito entro 30 giorni. In mancanza di risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di presentazione.
Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi sessanta giorni dall'accetta-zione dell'iscrizione.
Art. 5 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio del GRUPPO FORZA ITALIA di Nichelino si perde nei se-guenti casi:
- dimissioni;
- morosità;
- espulsione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato.
La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza, come specificato nell'art. 7.
I casi di espulsione sono indicati nell'art. 13.
Art. 6 - Finanziamento delle attività dell'associazione
L'associazione non ha fini di lucro.
Le attività dell'associazione sono finanziate attraverso le quote associative versate dai soci.
La raccolta di altri fondi è consentita mediante l'attuazione di ogni iniziativa con-sentita dalla legge, che sia conforme agli scopi associativi.
L'associazione previa delibera dell'assemblea, può svolgere, nel rispetto degli adempimenti fiscali, anche attività di carattere commerciale purchè riferibili al conseguimento degli scopi associativi.
Art. 7 - Quote associative - Esercizio del diritto di voto - Decadenza per morosità
Il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo e ne dà adeguata comunicazione.
Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo.
I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il 30 giugno.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 30 giugno dichiara decaduti dalla qualità di socio coloro che non abbiano provveduto al versamento nel termine.
Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi all'associazione, devono presentare apposita domanda che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l'esercizio dei diritti associativi a partire dall'anno successivo.
Art. 8 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probi Viri.
Art. 9 - L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
In particolare:
- individua le linee programmatiche delle attività del GRUPPO FORZA ITALIA di Nichelino;
- elegge il Presidente del GRUPPO FORZA ITALIA di Nichelino e gli altri membri
del Consiglio Direttivo;
- elegge i Probi Viri;
- delibera in merito ai rendiconti ed ai preventivi di spesa;
- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera in merito ad ogni altro adempimento conferitole dalle leggi.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del GRUPPO FORZA ITALIA di Nicheli-no. L'avviso di convocazione, da inoltrarsi ai soci per posta con adeguato anticipo, deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell'Assemblea.
Sono sufficienti a determinare la convocazione:
- la volontà del Presidente;
- la richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Direttivo;
- la richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.
In questi due ultimi casi, la richiesta di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente il quale provvede in modo che l'Assemblea abbia luogo entro 20 giorni.
Presiede l'Assemblea il Presidente del GRUPPO salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa. In caso di impedimento la presidenza è assunta dal membro più an-ziano del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo è convocata ogni anno entro il mese di aprile.
L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni due anni.
Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione.
Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci del GRUPPO che abbiano diritto di voto al momento dell'Assemblea.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello Statuto.
Art. 10 - Il Presidente
Il Presidente del GRUPPO FORZA ITALIA di Nichelino è eletto direttamente dall'Assemblea ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
Egli fa parte del Consiglio Direttivo del GRUPPO di cui convoca e presiede le riunioni.
Il Presidente del GRUPPO convoca l'Assemblea e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa.
Il Presidente del GRUPPO concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo ad organizzare le attività del GRUPPO secondo i criteri fissati dall'Assemblea e ad attuare praticamente le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Dura in carica due anni e può essere eletto solo tre volte consecutive.
Ogni membro del Consiglio Direttivo può proporre mozione di sfiducia nei con-fronti del Presidente: la mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente, deve essere sottoposta al voto di un'assemblea dei soci, appositamente convocata. Se la mozione di sfidu-cia è accolta, nella stessa Assemblea si dà corso alle votazioni per l'elezione del nuovo Presidente.
Se la mozione è respinta dall'Assemblea, il Presidente rimane in carica mentre si fa luogo a nuova elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del GRUPPO e da altri membri eletti dall'Assemblea.
Ogni membro del Consiglio Direttivo, come il Presidente, dura in carica due anni e può essere eletto solo tre volte consecutive.
E' composto da un minimo di 5 e da un massimo di 15 membri, compreso il Presi-dente. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea e non può essere superiore al 25% del numero dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente o del membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività del GRUPPO e ne gestisce l'ordinaria amministrazione. In particolare ed a titolo esemplificativo:
- formula il programma dettagliato delle attività del GRUPPO e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- determina e riscuote le quote associative;
- vaglia le domande di iscrizione al GRUPPO ;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti consuntivo e preventivo , tramite il Tesoriere;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria.
Art. 12 - Elezione del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo
Le candidature per la carica di Presidente del GRUPPO devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.
Le candidature per la carica di Membro del Consiglio Direttivo possono essere presentate nel corso dell'Assemblea: prima della votazione il Presidente comunica i nomi dei candidati.
L'elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avviene, in via ordinaria, nella medesima Assemblea ma con votazioni separate, a scrutinio segreto.
Per l'elezione del Presidente l'elettore può indicare un solo nominativo.
Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci del GRUPPO con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'elettore può indicare un numero massimo di candidati pari a 1/3 dei posti da ricoprire (tenendo conto solo della parte intera di tale rapporto) maggiorato di uno.
Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.
Nel caso che per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo venga a cessa-re dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano del Direttivo. In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si fa luogo a nuova elezione.
Art. 13 - Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con le stesse modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
I Probi Viri durano in carica due anni e possono essere eletti solo due volte consecutive.
Il Collegio dei Probi Viri nomina fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario; delibera a maggioranza con l'intervento di almeno 3 membri fra effettivi e supplenti.
Il Collegio dei Probi Viri giudica le infrazioni disciplinari commesse dai soci del GRUPPO .
Le modalità del procedimento disciplinare sono previste da apposito regolamento.
Le misure disciplinari sono:
- il richiamo;
- la sospensione;
- l'espulsione.
Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.
La sospensione (da 1 a 6 mesi) è inflitta per infrazioni che non comportino l'applicazione delle altre sanzioni previste e per commissione di atti già oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con il richiamo.
L'espulsione è inflitta nei seguenti casi:
- svolgimento di attività gravemente contrastanti con gli interessi dell'associazione o con le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- indegnità morale , o comprovato svolgimento di attività illegali .
I provvedimenti di sospensione e di espulsione possono essere impugnati davanti all'Assemblea che, appositamente convocata, può revocare le sanzioni disciplinari inflitte dai Probi Viri, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto al voto.
Art. 14 - Norme Transitorie
Per la prima elezione del Presidente del Consiglio Direttivo e dei Membri del Collegio dei Probi Viri le disposizioni di cui allart. 12 comma I° et allart. 13 comma I° sono sospese.
Nichelino lì 08-10-1997