COMUNE DI BONDONE

PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO

COMUNALE

TITOLO I°

I PRINCIPI

Art. 1. Identificazione del Comune 4

Art. 2. Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici 5

Art. 3. Informazione dei cittadini 7

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I. CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4. Funzioni 8

Art. 5. Consiglieri 9

Art. 6. Convocazione e costituzione 10

Art. 7. Iniziativa e deliberazione delle proposte 11

Art. 8. Nomine consiliari 11

Art. 9. Gruppi consiliari 12

Art. 10. Commissioni consiliari permanenti 12

Art. 11. Commissioni di studio e di indagine 12

CAPO II. SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 12. Sindaco 13

Art. 13. Funzioni 13

Art. 14. Deleghe 14

Art. 15. Vice Sindaco 15

Art. 16. Giunta Comunale 15

Art. 17. Competenze 15

Art. 18. Elezione del Sindaco e della Giunta 16

Art. 19. Funzionamento 17

Art. 20. Assessori 17

Art. 21. Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori 18

Art. 22. Votazione della sfiducia costruttiva 18

TITOLO III

L’ORGANIZZAZIONE

Art. 23. Principi 18

Art. 24. Rapporti con il personale 19

Art. 25. Segretario Comunale 20

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 26. Principi 21

Art. 27. Forme della gestione 22

Art. 28. Gestione in economia 22

Art. 29. Servizi in concessione 23

Art. 30. Aziende speciali e istituzioni 23

Art. 31. Organizzazione dell’azienda 24

Art. 32. Organizzazione dell’istituzione 24

Art. 33. Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni 25

Art. 34. Equilibrio di bilancio 25

Art. 35. Partecipazione a società di capitali 25

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 36. Principio di cooperazione 26

Art. 37. Convenzioni 27

Art. 38. Consorzi 27

Art. 39. Unione di Comuni 28

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

Art. 40. Partecipazione popolare 28

Art. 41. Strumenti di partecipazione 29

Art. 42. Istanze e petizioni 29

Art. 43. Consultazioni popolari e referendum 29

Art. 44. Proposte di provvedimenti amministrativi 30

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 45. Disciplina dei procedimenti 31

Art. 46. Trattazione delle pratiche 31

Art. 47. Pareri dei responsabili 32

Art. 48. Strumenti di partecipazione 32

Art. 49. Speciali forme di pubblicità 33

Art. 50. Diritto di accesso 33

TITOLO VIII

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 51. Criteri generali 34

Art. 52. Bilancio e programmazione 34

Art. 53. Facoltà dei Revisori dei conti 34

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1.

Identificazione del Comune

Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Bondone e Baitoni.

Confina con i territori dei Comuni di Storo, Bagolino, Idro, Valvestino, Magasa e Tiarno di Sopra.

L’allegoria araldica che si estrinseca nello stemma, che è uno scudo troncato semipartito, è costituita da un insieme di ben precisi simboli i quali si ispirano alla storia e alle caratteristiche del Comune.

Nella parte superiore - paesaggistica - figura fondamentale è il Monte Calva di 1194 metri s.l.m., unito al Monte Tornione delineati come appaiono visibili dalla sede del Municipio: essi, nel loro colore naturale, il verde, svettano contro un nitido cielo d’argento, sfiorando, con il territorio posto alla loro base l’azzurro lago d’Idro, che segna il confine non solo del Comune, ma anche del Trentino e della Regione, con la Lombardia.

Una torre d’oro, accenno al castello di S. Giovanni, sorgente dal terreno sottostante il lago, passa sopra questo rimanendo entro la cornice dei monti medesimi.

Nella prima partizione - storica - un argenteo leone in maestà, posto in campo rosso è cenno alle vicende del passato, con particolare ricordo dell’antico confine che divideva il Principato Vescovile del Veneto.

Nella seconda partizione - economica - una nera catasta di legna. oramai trasformata in carbone - il "poiot" come viene localmente definita è delineata in campo d’argento.

Si è scelto questo simbolo per ricordare l’antico mestiere del carbonaio, cui si dedicavano, si può dire nella totalità, gli uomini di Bondone - i Bondones - che dal mese di aprile fino all’autunno si trasferivano in montagna con famiglia e bestiame per dedicarsi alla produzione del carbone di legna.

Il mestiere del carbonaio con la vita quasi sempre all’aperto, oltre ad una resistenza non indifferente alle fatiche fisiche chieste dagli scavi per l’apprestamento delle piazzole per le carbonaie, della preparazione della legna, dal suo trasporto e accatastamento, dalla copertura della catasta stessa con zolle e terra, dalle veglie e sveglie notturne per curare il processo di carbonizzazione che poteva durare fino a 5 o 6 giorni, richiedeva anche una particolare maestria nel saper guidare l’andamento della combustione in modo di non farla ardere, il che avrebbe ridotto la legna in cenere, ma di farla procedere come un lento braciere.

Nelle carbonaie si accatastavano in genere dai 30 ai 40 quintali di legna, da cui si ricavavano dai 6 agli 8 quintali di carbone.

Lo stemma si descrive araldicamente come segue:

BLASONATURA: "Troncato semipartito; superiormente d’argento al monte di verde sorgente da un lago d’azzurro caricati da una torre d’oro passante sul tutto, merlata alla ghibellina di 6 pezzi, chiusa di nero, finestrata e murata dello stesso, fondata su una campagna di verde sottostante il lago; inferiormente nel primo di rosso al leone d’argento posto in maestà, linguato del campo, la coda raccolta in nodo d’amore; nel secondo d’argento alla catasta cotta di una carbonaia lignea alluminata d’oro, forata del campo".

CORONA: "Murale di Comune".

ORNAMENTI: "A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghindifera al naturale legate da un nastro d’argento e di rosso e d’oro e di nero".

Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo bianco rettangolare del rapporto di 5/8, bordato e frangiato d’argento, terminante al ventame in coda di rondine e al bilico in cinque merli guelfi, caricato al centro dallo Stemma Comunale munito dai suoi ornamenti sovrastato dalla dicitura: "Comune di Bondone". Il bilico è unito all’asta - foderata di velluto rosso ornato da spirale d’oro - con un cordone d’argento ad analoghe nappe".

Art. 2.

Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

Il Comune orienta la propria azione all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

Il Comune rende effettiva la partecipazione all’azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

Il Comune valorizza e promuove le attività e le iniziative culturali, educative e di istruzione sostenendo gli Enti e le Associazioni che gestiscono dette attività.

Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

Concorre, nell’ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell’inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell’uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Promuove l’equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio ambientale, storico, artistico della comunità e le tradizioni culturali.

Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l’uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nella comunità convivono.

Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali.

Favorisce un’organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all’accessibilità dei centri abitati.

Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

Concorre, nell’ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

L’attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

Art. 3.

Informazione dei cittadini

Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull’organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all’attività comunale.

L’accesso agli atti del Comune è assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I. CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4.

Funzioni

Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.

Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell’ambito della legge, dallo Statuto.

Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi.

Art. 5.

Consiglieri

I Consiglieri entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto.

Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

Il Consigliere, che per motivi personali, di parentela o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall’adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il regolamento può indicare a titolo esemplificativo alcuni casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

Il regolamento disciplina l’esercizio da parte dei Consiglieri dell’iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l’esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.

Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

.

Ai Consiglieri spetta un’indennità di presenza determinata nella misura di Lire 50.000.-

Art. 6.

Convocazione e costituzione

Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

Nella formulazione dell’ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento.

Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

Ove, per l’ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l’intervento di 5 Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all’ordine del giorno in via d’urgenza ulteriori argomenti non compresi nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l’adunanza.

Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché i funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i legali rappresentanti delle scuole equiparate dell’infanzia interessate eventualmente presenti sul territorio comunale qualora il Consiglio fosse chiamato a deliberare in materia di scuole dell’infanzia.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 7.

Iniziativa e deliberazione delle proposte

L’iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

Le modalità per la presentazione e l’istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.

Ogni deliberazione del Consiglio comunale s’intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

In caso d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 8.

Nomine consiliari

Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate dal Sindaco.

Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta.

Art. 9.

Gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo.

Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la seconda riunione del Consiglio Comunale.

Art. 10.

Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio comunale può costituire al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.

Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

Art. 11.

Commissioni di studio e di indagine

Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All’atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio e le eventuali modalità di partecipazione di esperti esterni.

Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai funzionari comunali. All’atto della nomina viene definito l’ambito dell’inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il regolamento assegna alla Commissione, nell’ambito dell’organizzazione comunale, i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico.

CAPO II.

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 12.

Sindaco

Il Sindaco, capo dell’amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

Esprime l’unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.

Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 13.

Funzioni

Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l’ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni.

Convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno. Promuove e coordina l’attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell’esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

Impartisce direttive al Segretario comunale.

Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti.

Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.

Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del Segretario o dei funzionari.

Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 14.

Deleghe

Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell’ambito delle previsioni contenute nel programma.

Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale.

Il Sindaco può sospendere con ordinanza motivata l’esecuzione di atti adottati in base a delega, sottoponendoli all’esame collegiale della Giunta.

Art. 15.

Vice Sindaco

In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l’Assessore più anziano di età.

Art. 16.

Giunta Comunale

La Giunta comunale è l’organo di governo del Comune. Essa opera per l’attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da 4 Assessori.

Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale nel suo seno. Tuttavia il Consiglio può eleggere Assessori, sempre entro il numero massimo, 2 cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale nonché di particolare competenza e qualificazione.

Art. 17.

Competenze

Spetta alla Giunta l’adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al Segretario, ai funzionari.

Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte per l’adozione degli atti consiliari.

Riferisce annualmente al Consiglio sull’attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche.

Art. 18.

Elezione del Sindaco e della Giunta

Dopo il rinnovo del Consiglio, l’elezione del Sindaco e della Giunta è posta all’ordine del giorno della prima adunanza dopo la convalida degli eletti.

In ogni caso la convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. L’avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Qualora nella prima riunione il Sindaco non sia stato eletto, è convocata un’ulteriore seduta e, ove occorra, una terza, sempre entro il termine di quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. Tra le diverse sedute deve intercorrere un periodo di almeno cinque giorni.

La votazione avviene a scrutinio palese per appello nominale sulla base di un programma e di una collegata lista dei candidati alle cariche di Sindaco, e di Assessore, fra cui può essere individuato il candidato alla carica di Vice Sindaco, sottoscritto da non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e depositato entro il quinto giorno antecedente quello dell’adunanza presso l’Ufficio del Segretario comunale, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.

Rimangono eletti Sindaco e Assessori i componenti della lista per la quale abbia votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto. " Nella terza seduta è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, e rimangono eletti i componenti della lista che ha ottenuto più voti, purché questi superino il 40% degli aventi diritto."

Art. 19.

Funzionamento

La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

Possono partecipare alle riunioni della Giunta, su invito del Sindaco o degli Assessori, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano apportare elementi utili alle deliberazioni o all’istruttoria delle stesse o per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro attività, funzioni od incarichi.

Alle sedute della Giunta possono essere invitati i legali rappresentanti delle scuole equiparate dell’infanzia interessate eventualmente presenti sul territorio comunale qualora la Giunta fosse chiamata a deliberare in materia di scuole dell’infanzia.

Art. 20.

Assessori

Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta.

Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, nell’ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

Art. 21.

Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

Le dimissioni o la cessazione dall’ufficio di Assessori per altra causa sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco, con la maggioranza prescritta per l’elezione della Giunta.

La proposta di revoca di singoli componenti della Giunta, deve designare contestualmente il sostituto. La proposta è accolta, e il nuovo Assessore sostituito al precedente, quando voti a favore di essa, a scrutinio palese, la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 22.

Votazione della sfiducia costruttiva

Quando sia presentata una mozione di sfiducia costruttiva, il Sindaco convoca entro dieci giorni il Consiglio comunale per la votazione.

Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

TITOLO III

L’ORGANIZZAZIONE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23.

Principi

L’organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi.

I regolamenti che disciplinano l’organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;

organizzazione del lavoro per progetti e programmi;

orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;

anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all’innovazione;

analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta;

attribuzione della responsabilità strettamente collegata all’autonomia decisionale dei soggetti;

superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. L'organizzazione amministrativa si articola in unità elementari.

4. Il regolamento di organizzazione determina la pianta organica, articolata per uffici e stabilisce per ciascuna il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi.

Art. 24.

Rapporti con il personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l’organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

Il Comune, nell’organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, , il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

Il Comune adotta il regolamento organico del personale dipendente nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, dallo Statuto e dagli accordi sindacali stipulati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della citata L.R. 4/93.

Art. 25.

Segretario Comunale

Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, accerta e indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

E’ membro della Commissione di disciplina.

Roga nell’interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge.

Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;

formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;

organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;

8..

9..

10. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

11. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

12. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 26.

Principi

I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l’organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nell’individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.

In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l’informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

Art. 27.

Forme della gestione

I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Art. 28.

Gestione in economia

Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull’andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l’orientamento dell’Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

Nella relazione al conto consuntivo i Revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 29.

Servizi in concessione

Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al livello ed alla qualità delle prestazioni.

Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 30.

Aziende speciali e istituzioni

Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

La deliberazione di costituzione dell’azienda o dell’istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità.

La Giunta effettua specifici controlli sull’operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 31.

Organizzazione dell’azienda

Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti con gli stessi criteri previsti per il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Lo statuto dell’azienda, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.

Esso disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda, determina gli atti fondamentali dell’azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

Art. 32.

Organizzazione dell’istituzione

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale nel numero e secondo le regole previste per l’azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Il regolamento stabilisce le norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione.

L’istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fine di lucro.

Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri stabiliti dal regolamento.

Art. 33.

Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

In caso di insoddisfacente funzionamento dell’azienda o dell’istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta comunale, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art. 34.

Equilibrio di bilancio

La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l’equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.

Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibro; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell’ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.

La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.

Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

Art. 35.

Partecipazione a società di capitali

Il Comune può partecipare a società di capitali o cooperative a responsabilità limitata aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l’attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all’assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea. Qualora l’urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nelle sedute successive.

E’ riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dimissione della partecipazione.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE

E ASSOCIATIVE

Art. 36.

Principio di cooperazione

Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

Art. 37.

Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell’art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

Con l’approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Nell’ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 38.

Consorzi

Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

L’adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

Qualora non possa intervenire personalmente all’assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 39.

Unione di Comuni

Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

In vista della costituzione dell’Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

In ogni caso l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

Art. 40.

Partecipazione popolare

Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente, secondo modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

L’amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 41

Strumenti di partecipazione

Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e dei residenti, nonché di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina assemblee pubbliche finalizzate, comitati, ricerche e sondaggi, convenzioni, incontri con la popolazione promossi dal Sindaco, culturali, religiose, economiche, turistiche presenti sul territorio, procedure di conciliazione, di associazione di rappresentanza e tutela di particolari categorie, ecc.

I fini di cui al comma 1 del presente articolo saranno perseguiti anche attraverso la creazione di Comitati che prevedono la partecipazione di Enti ed associazioni che si occupano di istruzione ed educazione, per la definizione degli interventi anche economici programmati dal Comune in detti ambiti.

Art. 42

Istanze e petizioni

Ogni residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell’organo interpellato.

L’organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 43

Consultazioni popolari e referendum

Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’anno precedente, né sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelli che incidono sulle posizioni soggettive dei singoli.

Possono richiedere il referendum un terzo degli elettori per il Consiglio comunale.

Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.

Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione . Il giudizio di ammissibilità sarà espresso dal Consiglio Comunale.

Nel regolamento possono essere previste altre forme di consultazione informale per conoscere le opinioni della popolazione o di particolari settori o categorie di essa o di gruppi portatori di particolari interessi o problemi.

Art. 44

Proposte di provvedimenti amministrativi

I residenti nel Comune, in numero di almeno 50 possono avanzare proposte per l’adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all’organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L’organo competente, o se si tratti del Consiglio la Commissione consiliare, sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

Qualora tra l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL’AZIONE

AMMINISTRATIVA

Art. 45

Disciplina dei procedimenti

Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 90 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall’avvio d’ufficio del procedimento.

Il Consiglio comunale determina con regolamento:

in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;

l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria del procedimento;

i criteri per l’individuazione del responsabile dell’istruttoria;

le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 46

Trattazione delle pratiche

Il funzionario responsabile cura l’istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al funzionario da cui dipende o, in mancanza, al segretario comunale

Art. 47

Pareri dei responsabili

I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati ed indicano contestualmente, ove esistano, i diversi possibili modi di realizzazione degli indirizzi politici dell’Amministrazione.

Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

Art. 48

Strumenti di partecipazione

Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l’atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

avviso scritto in ordine all’avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;

audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;

esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;

comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell’avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti da regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell’intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l’applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l’Amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

Art. 49

Speciali forme di pubblicità

Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune e delle Circoscrizioni, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

lo Statuto;

i regolamenti;

il bilancio pluriennale;

il bilancio comunale e i documenti annessi;

i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;

ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 50

Diritto di accesso

Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.

Sulla domanda di visione si provvede, nell’orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l’accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l’immediatezza dell’accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell’accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

TITOLO VIII

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 51

Criteri generali

La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 52

Bilancio e programmazione

La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell’ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 53

Facoltà dei Revisori dei conti

Il Revisore, nell’esercizio della sua funzione, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l’avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell’Ente.

Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell’esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

 

Il presente statuto composto da n. 53 articoli su n. 35 pagine è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29.06.1994 con deliberazione n. 27.

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to Giorgio Cimarolli f.to Giovanni Berti

 

Pubblicato all'albo comunale di Bondone per dieci giorni dal 30.06.1994.

 

IL SEGRETARIO

f.to Giovanni Berti

 

La Giunta provinciale di Trento nella seduta del 15 luglio 1994, sub. n. 2622/2-B ha esercitato il controllo di cui all'art. 96 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14 ottobre 1993 n. 19/L.

 

Pubblicato nel supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione, PARTE TERZA, n. 35 del 26 agosto 1994 e pubblicato all’albo pretorio dal 26 agosto 1994 per rimanervi trenta giorni consecutivi, il presente statuto è entrato in vigore il 26 settembre 1994.

IL SEGRETARIO

f.to Giovanni Berti

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