La sottoscritta Dayra De Jesus Galvis Mendez, maggiorenne, cittadina della città di Cartagena de Indias, identificata con la carta d’identità n° 22787867 di Cartagena, con Tessera Professionale n° 57-171 rilasciata dal Ministero di Giustizia, in qualità di rappresentante della Parte Civile nel giudizio di cui sopra, si permette rispettosamente, entro i termini del ricorso di appello, di rivolgersi ai HH.MM del Tribunale Penale Militare per sollecitare a questa Corporazione la revoca della sentenza di primo grado del 30 settembre 1998, proferita dal Giudice di Primo Grado (Comandante della Polizia Nazionale Divisione del Bolivar) e l’emissione di una sentenza di condanna contro i poliziotti giudicati: sergente Raymundo Llanos Vasquez, Cristian Rodriguez Gaviria, Guillermo Gomez Jimenez, Jorge Mendoza Paso e Victor Diaz Sanchez, autori dell’omicidio della persona del giovane italiano Giacomo Turra, secondo i fatti accaduti il giorno 3 e la notte del 4 settembre 1995 nella città di Cartagena de Indias, nel quartiere di Bocagrande e che diedero origine all’attuale processo.
“DIPARTIMENTO DELLA
POLIZIA DEL BOLIVAR
UFFICIO STAMPA”
Bollettino quotidiano
Cartagena 4 settembre
1995
“IL COMANDO DEL DIPARTIMENTO
DELLA POLIZIA DEL BOLIVAR SI PERMETTE DI INFORMARE I DIFFERENTI MEZZI DI
COMUNICAZIONE SUI FATTI AVVENUTI NELLA SUA GIURISDIZIONE DURANTE LE ULTIME
24 ORE”
“Morte per overdose
di allucinogeni”
“Dal ristorante Meewaff
(sic), ubicato nell’avenida San Martin, è stato trasportato
fino all’ospedale di Bocagrande Giacomo Tuna (sic), passaporto n.096794M,
24 anni di età, originario dell1italia (sic), che era ospite
nell’hotel Los Delfines, stanza 304, che secondo quanto detto dagli infermieri
di turno nell1ospedale, è morto a causa di una overdose di allucinogeno.
Prima en mencion (sic) stava nella città dal giorno 28.06.19952
(Scritto del 4 settembre 1995, Dipartimento di Polizia, ufficio stampa
- Hector Dario Castro Cabrera ai mezzi di comunicazione a f. 89 al 91 quad.
3 di copie delle indagini preliminari portata e a termine dall1unità
della Fiscalia Delegada di Bogotà annesso 3, vedere per favore i
fogli che vanno dall181 al 131).
Signori Magistrati:
Prendo come preambolo di questo scritto, quello che fu anche il preambolo
dell’indagine, una volta accaduti i fatti che hanno stroncato la vita del
giovane GIACOMO TURRA. Si nota l’interesse e la “Solidarietà
di Corpo” riflesso nel “Bollettino Stampa” del COMANDANTE DELLA POLIZIA,
che non ha fatto mancare nella sua condizione di GIUDICE DI PRIMO GRADO
la sua opinione per distorcere la realtà e senza alcun elemento
di giudizio ha annunciato a poche ore dal decesso il 4 settembre 1995 quello
che appare nella sentenza del 30 settembre 1998 (appellata) e che, sempre
dopo pochi giorni è stato dichiarato dal giudice 59 IPM, considerando
l’atipicità di questa condotta secondo l’auto inhibitorio del 23
ottobre 1995. Quanto detto porta come corollario dall1inizio alla fine:
l’impunità dell1omicidio di cui fu vittima lo sfortunato staniero
e il chiaro intento di esimere pienamente di ogni responsabilità
i membri della polizia, qui giudicati.
La Sentenza contestata
del 30 settembre 1998, la cui revoca viene invocata, ha più le caratteristiche
di un memoriale di difesa dei soggetti coinvolti che una risoluzione seria,
imparziale e obiettiva adatta a fare giustizia.
E lo affermo con tutto
il rispetto che l’esercizio della professione mi impone e merita. Vediamo:
1. La sentenza assolutoria
del Signor Comandante della Polizia Nazionale Divisione del Bolivar per
la quale si lascia nell1impunità la morte del giovane italiano GIACOMO
TURRA porta alla conclusione che i soggetti coinvolti non sono responsabili
come autori dell’omicidio, ma che i loro atti al contrario si ridussero
alla lodevole funzione di prestare aiuto alla vittima. Afferma anche che
il defunto ingerì sostanze allucinanti e alcol che lo portarono
ad uno stato psicotico delirante, a causa di questi si autoinflisse i politraumatismi
che vennero registrati sul suo corpo, in generale per affermare alla fine
che il fattore determinante della sua morte fu l’intossicazione per droga.
Voglio subito risaltare che questo errore che comporta questa asserzione
è basato sull1esame periziale di un terzo e oscuro campione di tracce
di urina solida in pezzi di vetro di un contenitore di dubbia origine,
che anche accettando l’autenticità dei suoi risultati, valga dire
i livelli o gradi di stupefacenti che si afferma essere stati trovati nel
suddetto campione, scientificamente parlando non avrebbero causato la morte
a nessuno, neanche a un tossicodipendente come si è preteso dimostrare.
La conclusione alla quale arriva la sentenza, che ignora la validità
e il potere dimostrativo dell’autopsia, alla quale è stata eliminata
efficacia valutandola come prova immediata ordinata dal Fiscal 41 seccional,
che svolse la rimozione del cadavere e che a sua volta dispose il prelevamento
dei campioni di urina, rene e sangue, perchè l’Istituto di Medicina
Legale, della zona Nord (Barranquilla), sulle due prime facesse le perizie
tossicologiche, che diedero un risultato negativo in quanto stupefacenti
(ved. ff. 241 e 114, quad. 1, rispettivamente secondo i documenti del Juzgado
Penale Militare) e perchè la Seccional di Cartagena praticasse sul
sangue un esame specifico di alcolemia, che risultò positivo
per un piccolo quantitativo (ved. ff 239, 240, 115-116 del quad. 1 secondo
i documenti del Juzgado Penale Militare), inoltre è evidente che
il giudice, per arrivare a questa sentenza, ha violato i criteri di valutazione
della prova tecnica e scientifica: l’autopsia, l’atto di rimozione del
cadavere che la precede, procedura che indubbiamente si integra e ed è
complementare con l’altra. In questo modo, con questa rottura degli anelli
che legano L’ATTO DI RIMOZIONE DEL CADAVERE CON L’AUTOPSIA, interrompe
L’INTEGRAZIONE dell’insieme di prove e della stessa catena di fatti determinanti
(articoli 253,254 -cpp 487,492,491 -cpm), facendo attenzione di tacere
sorvolando esplicitamente il contenuto e la capacità dimostrativa
di prove valide e regolarmente ordinate, praticate e arrivate al
processo compiendo tutti i requisiti che si esigono per la loro ammissibilità,
mi riferisco ai risultati tossicologici di laboratorio realizzati su campioni
biologici di sangue, urina e rene dalla Seccional de Bolivar -Cartagena
e dalla Regional -zona Nord- Barranquilla rispettivamente, che hanno la
speciale connotazione della immediatezza che diedero come risultato che
sebbene la vittima aveva ingerito alcol in piccole quantità, non
era sotto l’effetto di cocaina e marijuana, dato che la conclusione che
diede risultato negativo per queste sostanze, parere che non solo adesso,
ma dall’inizio non si è voluto prendere in considerazione e che
mai si è voluto riconoscere già nella fase preliminare, ottenendo
come risultato che lasciandola da parte, non si sa se coscientemente o
incoscientemente; il Signor Giudice 59 del IPM di botto le tolse efficacia
per arrivare a proferire al di sopra del potere dimostrativo delle suddette
prove, che avrebbe dovuto prendere in considerazione, un auto inhibitorio
nella data 23 ottobre 1995 (f.200 al 205 del annesso 1 quad. 3 della preliminar
249586 inviato dal Capo dell’Unità e/o Fiscal 14 di Bogotà
alla Giustizia Penale Militare). E’una curiosa e nuova applicazione dei
criteri della sana critica alla quale dice di accudire il Giudice- Comandante,
è chiaro, che una volta smontata l’autopsia, staccata questa dagli
altri pezzi complementari, continuò inoltre ad ignorare le suddette
prove, cioé i PRIMI RISULTATI TOSSICOLOGICI, che furono negativi
per quello che riguarda le sostanze stupefacenti e prima di prenderle in
considerazione visto che riuniscono tutti i requisiti della legalità
della prova, al contrario, il giudice ha optato per sostituire il valore
di tale risultati con altri “esperticios”, che invece vennero presi in
considerazione, nonostante le irregolarità delle quali erano contrassegnati
nella loro assunzione, con l’obiettivo di dar loro un valore, uno scopo,
fatto apposta per proferire una sentenza assolutoria verso i membri del
corpo di polizia compromessi in questo reato, cosa fatta, ripetiamo, violando
totalmente la normativa del regime probatorio colombiano. MI riferisco
all’efficacia che per il giudice ha il sospettoso campione apparsa
nell’ultima ora saprà Dio come, cioè il terzo ritrovamento
biologico del residuo di urina solida tra i pezzetti di vetro di una provetta
, che oltre a questo l’analisi venne ordinata estemporaneamente, per il
fatto che il termine e l’opportunità per la sua disposizione era
conclusa, con l’aggravante del fatto che il vocal che presiedeva
la giuria castrense fu la stessa che la ordinò senza avere la competenza
per farlo, visto che non era il Giudice Naturale, (vedere quad 7 porc.
1348: Fs 287, 288 al 293....) prova che è inammissibile perchè
effettivamente produce un falso giudizio di convinzione che snatura la
realtà.
E’ importante dire
che la sentenza su questo terzo ritrovamento e il suo risultato, si limita
a darle pieno valore, ad assumerlo come prova tossicologica unicamente
attendibile, esclusivamente meritoria di valutazione fino all’estremo perfino
di magnificarne come evidenza efficace al 100%, cosa che realmente non
ha per quanto lascia in disparte i dovere di darci una spiegazione
sulla sua validità, efficacia, esistenza, liceità, legittimità
e infine, si astiene da dimostrarci che questa obbedì ai requisiti
e ai principi sine qua non che l’assoggettano alla legalità della
prova come viene richiesto dall’art. 29 della Costituzione Nazionale, vale
a dire, che per ancorare le conclusioni alle quali arrivò
il giudice cheprenede esclusivamente come piena prova questo terzo risultato
tossicologico del quale si parla, non soltanto il fattore di caso che nasce
dallo “stato di eccitazione delirante”, e nel quale non solamente giustifica
“le autolesioni della vittima”, ma anche che ci segnala quale “fu il fattore
diretto che causò la morte del giovane italiano GIACOMO TURRA”,
ripetiamo, che al giudice risultata imperioso e improcrastinabile una volta
stabilte queste conclusioni dimostrarci di front al ritrovamento dell’urina
e alla luce del risultato positivo per cocaina, conformemente aa quanto
dicono gli art. 254 e 492 del Codice di Procedimento Penale e Penale Militare,
deirci da dove e perchè dava questa valutazione; e senza lo stretto
compimento degli art. 486, 487, 489, 491 e principalmente di quanto
previsto dall’art. 498 del CPM, avendo come base la necessità, la
sua legittimità, il suo orientamento, apprezzamento e la sicurezza
in senso stretto della prova, arrivò a considerarla come efficace
e segnaliamo, però innanzitutto come nasce dal fascicolo la prova
considerata regina per il giudice è inammissibile e pertanto è
inesistente in questo ambito processuale.
2- Il giudice elimina
dalla sentenza che, “In tutto il processo penale interessa soprattutto
provare quei fatti che devono costituire il fondamento fattivo delle pretese
che vengono formulate ossia che hanno rilevanza per determinare la commissione
di un fatto che si reputa punibile o l’impossibilità di detta commissione...”
1, è evidente che la sentenza ha centrato la sua motivazione,
soltanto a quest1ultimo aspetto, cioè, ha risaltato l’impossibilità
piena dell’omicidio. Pertanto, se come giudice afferma o nega un fatto,
è a lui che compete il carico della prova di quello che afferma
o nega, visto che questa è una funzione che gli attribuisce lo Stato,
in quanto ascritta alla nozione dell’azione penale che ha il carattere
di pubblica, la quale viene esercitat attraverso i suoi funzionari giudiziari.
Questa funzione fondamentale deriva dal principio di investigazione integrale
consacrato nell’art. 250 della Carta, esteso al regime Penale Militare
che non esclude nessuna eccezione alla Costituzionalià in vigore.
Di modo che se il
giudice di Prima Istanza nella sentenza predica l’innocenza degli imputati
assunta in alcuni supposti fatti, è obbligato a provarlo e è
un suo dovereprecisare la sua vera origine, così come il perchè
considera soddisfatti i requisiti legali per la loro ammissibilità,
visto che è in virtù di questa ammissibilità che si
è arrivati a queste conclusioni all’interno del dovuto processo,
dato che l’art. 29 della Cost. Naz. precisa che: “E1 NULLA LA PROVA OTTENUTA
VIOLANDO IL DOVUTO PROCESSO”.. Allora, se la “prova è il mezzo,
preordinato dalla legge, mediante il quale si ottiene la certezza legale
di un fatto o di una circostanza che il Giudice ha bisogno di conoscere
per applicare correttamente la legge, significa che i fatti constitutivi
delle prove si appoggiano nei cosiddetti mezzi di prova”. Equivalgono
a regole per scoprire dati e fatti che conducano alla verità, sono
i cosiddetti procedimenti di investigazione contemplati nell’art. 334 e
seg.; e visto che su di loro si appoggia il Giudice come “SOGGETTO DELLA
PROVA” e è “chi ottiene la verità, la certezza o il convincimento”,
è lui l’obbligato a dimostrare che questi si realizzarono, vale
a dire, che questi procedimenti legali furono quelli utilizzati per ottenere
la convinzione, o la CERTEZZA di quello che
affermò o negò
dell’esistenza di un fatto o circostanza. Così anche che dentro
di queste esigenze operò e così soddisfò la prova
certa con la quale supporta la sua decisione. In conseguenza, quello che
afferma o nega è il risultato de “ il certo o il veritiero, il sicuro
o l’indubbio”, per quanto, “La certezza è il conoscimento sicuro
e chiaro di qualcosa. Quando la certezza è persuasa di una verità”,
si è sicuri di qualcosa”.
Voglio dire che, quando
il giudice afferma che la somministrazione di cocaina e alcol che provocò
nella vittima il supposto “stato di eccitazione delirante” e quando sostiene
anche “ che si autoinflisse i traumatismi” e alla fine che furono
queste circostanze di tossicità che causarono la morte, questi ragionamenti
non sono sufficienti per arrivare alla convinzione e alla certezza alla
quale si è arrivati col pretesto di avvalersi di un terzo risultato
positivo alla cocaina, il cui campione biologico di urina ha un1origine
non provata, visto che la sua apparizione ontica e processuale è
inspiegabile e oscura che impedisce affermare che sia del defunto GIACOMO
TURRA. Ancora più gravi risultano i dubbi che girano intorno ad
essa se è stata rifiutata la prova scientifica del DNA in quanto
illogica.
Nella Sentenza T-327
del 15 luglio 1994, con Esposizione del dr. Vladimiro Naranjo , si può
leggere: “Il diritto è il mondo dell’obiettività. In questo
modo perchè l’azione di un ‘autorità giudiziaria sia legittimata,
questa deve obbedire all’obiettività legale. Tutto quello che non
si basa sulla obiettività legale si deduce che sia frutto della
volontà non generale, ma della volontà soggettiva del giudice”.
Tenendo presente queste
regole stabilite che costituiscono il dovere del giudice c1è non
solo informare il valore assegnatogli a detta prova, ma anche dimostrare
la provenienza di questa valutazione; ma se questa si confronta e risulta
antagonista a un1altra prova tossicologica, il cui risultato è stato
NEGATIVO A PSICOFARMACI, che inoltre non è stata contestata durante
il processo e del quale il giudice non ha obiettato, che nè la contraddisse,
nè la svalutò, nè la invalidò e neppure la
citò, trattandosi del PRIMO RISULTATO DI TOSSICOLOGIA REALIZZATO
NEL REPARTO DI MEDICINA LEGALE, ZONA NORD, del 19 settembre 1995 (analisi
n. 2183-95 - LQF. RN Rad. C n.6046), negativo a psicofarmaci, il quale
ricade sull’unico campione di urina che allora poteva esserci secondo la
stessa informazione che compare veracemente durante il processo, e che
ha qualità di verità probatoria, cosa che non solo nega le
cause sulle quali si basa la sentenza; ma anche la possibilità fattibile
dell’esistenza di un secondo e terzo campione di urina sui quali effettuare
un secondo e terzo esame; questo è talmente evidente, che così
fu stabilito dalla perito forense GENOVEVA GONZALEZ, che sotto la sua responsabilità
e come perito di Medicina Legale, scartò l’esistenza di altri residui
di urina. L’unica cosa che si poteva custodire era il rene.
Questo è stato
stabilito nel primo risultato tossicologico che ricadenell’unico campione
di urina di cui abbiamo notizia.
“...
Elementi ricevuti.
Campione di urina, presa dal cadavere di Giacomo Turra
Richiesta: PSICOFARMACI
RISULTATO
COCAINA:
NEGATIVO
BENZODIAZEPINE:
NEGATIVO
FENOTIAZINE:
NEGATIVO
BARBITURICI:
NEGATIVO
CANNABINOIDI:
NEGATIVO
CONCLUSIONE
Nell’analisi tossicologica
praticata sul campione di urina registrato col numero 2183-LQF. RN. che
secondo il protocollo dell’autopsia n. 424-95 N della Sezione del Dipartimento
di Bolivar, corrisponde al cadavere di GIACOMO TURRA NON SONO STATE TROVATE
LE SOSTANZE RICERCATE.
Tecniche impiegate:
chimiche e cromatografiche.
CAMPIONE DI URINA
ESAURITO PER LE ANALISI. SI CUSTODISCE IL CAMPIONE DI RENE.
GENOVEVA GONZALEZ FONSECA... chimico-forense...”
(F. 344 quad.1, Tribunale 59 IPM e F. 143 de copias del processo disciplinario spedite dalla Procura ALLEGATO 1).
Considerando queste
premesse, risulta che:
a) Questa prova periziale
tossicologica NEGATIVA ( - ) per COCAINA, realizzata sull’urina il 19 settembre
1995 è stata richiesta dal funzionario giudiziario competente, il
Fiscal 41 della Sezione di Cartagena -(funzionario che fece la rimozione
del cadavere).
Si consulti, (Fs.
1,2 dell’originale e copia quad. n.1 consegnato dalla Fiscalia 30 Sezione
Unidad de Vida, Cartagena e che è stato spedito dalla Fiscalia 14
di Bogotà al Comando di Polizia Nazionale): atto di rimozione del
cadavere e ufficio 225 del 4 sett. 95 ordinando l’autopsia in questo atto
si ordina anche di verificare sui campioni biologici di sangue, rene e
urina, alcolemia e psicofarmaci, alcol, cocaina, basuco, marijuana. Questo
lo afferma il certificato mediante il quale si raccolgono suddetti
campioni biologici da parte della patologa e batteriologa della Medicina
legale, sezione del dipartimento del Bolivar, cosa che è scritta
nell’atto dell’autopsia (F.13 al 16 copia originale quad. N.1 portato avanti
dalla Fiscalia 30, sezione unità di vita Cartagena e che è
stato spedito dalla Fiscalia 14 di Bogotà al Comando della Polizia
Nazionale). Attraverso questo certificato le due funzionarie forense e
los antecendentes viene stabilita la legalità della prova e del
metodo portato avanti fino a questo punto in rapporto alla catena di custodia,
tendente alla tangibilità, realtà, certezza di queste evidenze,
le quali, come si vedrà più avanti saranno manipolate, distorte
in modo da rovinare la liceità, legittimità e legalità
dei principi che devono circondare la sua ammissibilità.
b) La catena di custodia:
Il giudice di primo grado nella sentenza non ha neanche contraddetto la
suddetta prova della perizia cioé quella del risultato negativo
ai psicofarmaci nell’urina, che è stata praticata il 19 settembre
1995 dal Laboratorio Tossicologia Legale - Barranquilla. I due unici risultati:
uno, negativo a psicofarmaci, positivo all’alcolemia l’altro, sono
in grado di dimostrare che sono stati ottenuti in base a una catena di
custodia e che sono stati allegati al processo secondo l’ordine dell’autorità
giudiziaria competente. Non ci sono argomenti legali per ignorarli, come
si evince dalla sentenza. Appena ovvio il fatto che non si sia proceduto
alla contestazione della perizia tossicologica risultata negativa, in quanto
nessuno l’ha contestata e ancor più se di essa esiste la statistica
probatoria del modo-tempo e luogo di acquisizione del suo campione ancora
meno possono inficiarla altre praticate posteriormente senza tutti i requisiti
della legge. Il metodo utilizzato per smentire e i risultati negativi nell’
urina di psicotropici è stato quello che ha operato allo stesso
modo per sostituire la perizia dell’autopsia. E1 ugualmente simile il caso
di altri campioni di risultati positivi; infine perfino un terzo caso sull’urina
della cui esistenza non c’era certezza nè della “catena di custodia”,
l’ufficiale di polizia che l’ha disposta come prova del giudizio o in audienza
secondo l’articolo 670 del CPM e che alla fine è stata allegata
tramite un procedimento difforme ai principi predicati per la risoluzione
negativa alla prova del DNA e alle opportunità segnalate per la
sua pubblicità e contraddizione secondo lo stesso atto che l’ha
ordinata (vedere Fs.333 a 534, 536, 543, 569, 613, 654, 655 del quad. 8
del Giudizio Consiglio verbale). (Vedere atto 18 dicembre 97 e atto 8 gennaio
98 e Fs. 336-ss del quad. 8 del giudizio).
Il Giudice di fatto
e non di diritto, che ha disposto questa terza prova di urina e che allo
stesso tempo ha negato di apportare al processo la prova del DNA, ha violato
il principio di non mediazione della prova che dice di preservare e perciò
ha negato che fosse fattibile la ricerca all’estero del sangue del professore
SistoTurra per confrontare l’ ADN o DNA. Uguali argomentazioni si sono
usate per contestare il tramite incidentale segnalato negli articoli 616
e 462 del C.P.M., per quanto riguarda l’obiezione, e che anche a pretesto
dell’immediatezza e non mediazione della prova si é imposto dentro
l’udienza pubblica, rifugiandosi nell’applicazione dell’art. 690 del C.P.M.
che non ha mai garantito tali principi se si considera che nemmeno ciò
che è detto nell’atto del 18 dicembre 97 é stato effettivamente
compiuto rispetto alla non mediazione della tossicologia, tranne ciò
che era stato impartito nel suo atto susseguente dell’8 gennaio 98.
Nei seguenti paragrafi
vengono segnalate la mancata convinzione e l’incertezza del giudice di
fatto nel suo atto di rifiuto del 18 dicembre 97:
“... si effettuino
esami del DHL sul resto dell’urina del defunto che si dice esiste
“
“... è
stabilire se realmente il campione dell’urina che possibilmente esiste
dell’ucciso”
“... si starebbe...
dubitando... dell’ente statale CHE POSSA AVERE in custodia il suddetto
campione di urina”
Nelle espressioni
anteriori abbiamo fissato queste affermazioni: NON E’ LEGALE, NEMMENO E1
ESISTITA LA CATENA DI CUSTODIA SUL TERZO CAMPIONE DI URINA. PERTANTO E1
INEFFICACE IL RISULTATO; nonostante il fatto che chi aveva richiesto la
prova non avesse notizie di essa, nè di dove si trovava al momento
di richiederla, né quale autorità ne era in possesso. Si
noti che la sentenza nasconde in modo palese che essendo l’urina un campione
che doveva appartenere a questo processo come elemento biologico probatorio,
non è mai stato a sua disposizione, dal momento che deve essere
sempre stata sotto il controllo giudiziario del funzionario competente
in obbedienza al principio della sicurezza della prova e proprio perché
lo stesso codice lo indica come un dovere proprio e imperativo delle sue
funzioni. L’ufficiale e giudice di fatto e el Auditor de Guerra che é
lo stesso, al contrario, hanno mostrato una totale ignoranza sul conoscimento
di essa. Che forma di evidenza di legalità, fedeltà e sicurezza
giuridica della prova regina sulla quale si dice sollevare la certezza
dello stato di eccitazione delirante che può aver provocato le autolesioni
e la morte impune di Giacomo Turra, quella che é stata selezionata
insieme ad un’altra , consistente nell’opinione extragiudiziaria avvicinata
al processo che hanno denominato perizia come quella del Delegado en Salud
en la Defensoria del Pueblo, considerandosi allegramente come sostituta
dell’autopsia con la tesi che questa aveva delle inesattezze, avendo la
patologa segnato genericamente che il defunto aveva “dentatura naturale”,
mentre in effetti aveva una protesi in un dente.
La sentenza poggia
su questa circostanza che non è altro che un sofisma perché
disconosce che un mezzo di prova ha un oggetto generalizzato e anche un
oggetto specifico. L’ideale sarebbe che chi emette la sentenza dimostri
che l’autopsia era diretta verso un aspetto distinto dalle conclusioni
che possono determinare nell’anatomia del defunto le conclusioni MORTE
!!!. E1 scontato e interessato prendere come appoggio uno sbaglio insignificante
che non snatura la sua efficacia quando proprio dall’autopsia dice la dottrina
che:” Il responso della perizia dimostra l’esistenza e il significato di
un fatto dal quale si fa derivare l’esistenza certa o probabile di un altro
fatto.”
Come contate eccezioni
“L’autopsia serve come prova di una moltitudine di fatti tra i quali c’è
la causa medico-legale della morte, dalla quale il giudice evince il rapporto
di causalità.” Evidenzia il Dr. Ortiz nella sua opera citata.
Ecco il quid in cui
deve ricadere l’oggetto della critica e la contraddizione della prova.
Dai fatti precedenti la falsa motivazione che la sentenza contrae.
Si deduce anche la
falsa Motivazione: Se la giustizia penale militare non ha avuto neanche
il controllo nè la sicurezza della prova attraverso i giudici che
sono passati per questo espediente, non può parlare di convinzione
legale in relazione con le circostanze e fatti che assevera. Che detto
elemento potesse esistere (il campione dell’urina), fin dal principio,
era dovere di controllarlo del giudice che conosce l’indagine riguardante
l’omicidio di Giacomo Turra.
Questo è indiscutibile,
ancor di più se in atti si era creata incertezza su altre seconde
prove che essendo obiettate erano state ritenute inefficaci dallo stesso
tribunale. Molto più logica l’inamissibilità della prova,
se il risultato(positivo) per la cocaina il cui campione è carente
di qualunque carta di naturalezza, si affrontano due affermazioni
che collidono e contrastano emesse dalla tossicologa che è stata
incaricata del primo esame dell’urina effettuato il 19 settembre 1995:
una dice che “NON SI SONO TROVATE LE SOSTANZE RICERCATE” ;
E l’altra,” CAMPIONE
DELL’URINA ESAURITO NELLE ANALISI. SI METTE SOTTO CUSTODIA IL CAMPIONE
DEL RENE.”
Questo è dovuto
a ciò che impone come principio l’art. 498 del C.P.M. , sulla sicurezza
della prova: “Nello sviluppo dell’attività probatoria il giudice
dovrà prendere le misure tese a garantire che gli elementi naturali
delle prove non siano alterati, occultati o distrutti... “.
Quale legalità
può avere mai la terza prova (positiva) il cui campiome non ha antecedenti
di esistenza legale, giacché compare dopo che si é affermato
dopo il primo esame che l’urina é esaurita, il ritrovamento ed esibizione
della quale si fa davanti ad un altro giudice (Fiscal 86) che indagava
la falsità e al quale si dice che gli sarà messa a disposizione,
questi procede ad acquisirla , non la rende pubblica e la mantiene occulta
alle parti come evidenza e anche al giudice al quale compete, perfino dopo
la sua risoluzione inibitoria. Inoltre il Fiscal 86 al quale si dice sia
stata messa a disposizione la prova biologica, conformemente alle copie
dell’espediente che ha avuto a suo carico e che é stato trasferito
al presente processo, non spiega le ragioni per le quali essa serviva a
lui nel processo preliminare e perchè a Medicina Legale, dove c’erano
i funzionari indagati, e non si capisce perché la teneva in tali
condizioni, se, oltre a non competergli, nemmeno la sua attuazione indica
che abbia avanzato diligenza o prova di perizia con essa.
Risulta grave che un funzionario che
fa le veci del P.M. e che il suo consigliere, il Dr. Lizarazo che ha svolto
quel compito nella Fiscalìa 86, abbia permesso che si occultasse
mediante quelle preliminari ai soggetti processuali
e all’autorità competente, un elemento che doveva essere
pubblico e contraddetto dalle parti
e in cambio si permette che a scapito della
tangibilità del nostro agire o almeno non esigono da detto
funzionario le spiegazioni che riguardano
l’occultamento o l’appropriamento
di detto elemento, se é provato
che tecnicamente non lo ha utilizzato per
una perizia necessaria come mezzo
di qualche prova di cui é stato oggetto
delle diligenze preliminari.
3- CERTEZZA SULL’OGGETTO
DELLA PROVA: E ciò che bisogna determinare nel processo, è
il tema da provare (thema probandum), e consiste nella cosa,
circostanza o l’avvenimento
LA CUI CONOSCENZA É NECESSARIA E DEVE OTTENERSI NEL PROCESSO. Questo
insegna il trattatista A. Ortiz Rodriguez, giacché la certezza e
ciò che é certo sono imparentati. La certezza é conoscenza
sicuro e chiaro di
qualche cosa. Quando la certezza é persuasa da una verità,
si é sicuri di qualcosa.
* E chiaro che nel
giudizio, il giudice di fatto e ancor meno il suo consigliere in
diritto(auditor), non avevano la certezza sull’esistenza di questo elemento,
la terza prova dell’urina, e nonostante fosse stato ordinato il trasferimento
delle copie dell’espediente in un altro momento a carico del Fiscal 86
secondo atti del 18 dicembre 1997 e 8 gennaio 1998 rispettivamente.
* Ma ci risulta ancora
più aberrante il fatto che il Fiscal 86, nonostante la avesse a
sua disposizione, non abbia mai ordinato una prova di esame
tossicologico su questa
terza prova, così come pure il Ministero Pubblico.
E simpatica l’attitudine
per la quale avendo “l’urina dell’ucciso” in cambio(?),
abbiano optato la disposizione di un concetto puramente teorico
del dr. Uribe Granja,
relativo alle seconde prove biologiche e ai risultati
di esse, le quali, essendo
contestate, sono state dichiarate inefficaci dal
Tribunale, pretendendo
con queste rivivere “lo stato di eccitazione delirante
per influsso di psicofarmaci” mediante conclusioni supportate dai
risultati che per le leggi
del processo e secondo il principio di sicurezza giuridica
sono stati considerati non validi nel provvedimento datato 5
Luglio 1997 emesso
in seconda istanza.
Di conseguenza :
Il Fiscal 86 ha trattenuto
la competenza del presunto campione, l’ha mantenuta
occulta e con il beneplacito del procuratore ha privato tutti
delle garanzie di pubblicità
e contraddizione sia alle parti che al funzionario competente nel processo
originario.
Quale formalità
e legalità del dovuto processo!!!
Anche quando si afferma
che viene messa a disposizione tale urina liquida
nonostante il fatto che
all’esame del 19 Settembre 1995 l’urina fosse esaurita
e , affermavano, rimaneva in custodia solo il rene
Ora, come é
possibile che dopo essere stata liquida siano stati portati al
laboratorio in USA semplici
solidi di pezzi di vetro di una provetta? Per
essere stata previa alla attuazione della Fiscalia 86 mai é stata
sottomessa al suo contraddittorio, Il
Fiscal 86 non l’ha mai utilizzata per niente. Con
quale fine suppostamente l’ha occultata e ne ha trattenuto la competenza?
Perché l’ha ritirata
? Perché
ha preferito invece un concetto teorico alimentato con prove o
risultati inefficaci consegnati
a URIBE GRANJA con cui ritornano le obiezioni
così dichiarate dal Tribunale , cioé, quegli stessi elementi
che extragiudizialmente
al presente processo si mettevano in vigenza disconoscendo
quanto risolto dalla Corporazione e che, lo ripetiamo, sono
legge del processo
4- LA CUSTODIA DEL
TERZO CAMPIONE, ciò che è più grave é che dopo
l’oscura comparsa del terzo campione di urina che è risultato: Positivo
a cocaina, che
si esibisce come prova legale alla sentenza, questa ci obbliga a
interrogarci su vari aspetti
intorno ad essa, per esempio:
Quale ente ha informato
il Fiscal 86 sull’esistenza di essa? La risposta é:
Medicina Legale Zona Nord,
molto tempo dopo che nella bozza dell’esame si affermasse
che le prove dell’urina erano finite e dopo che davanti alla
comparsa di una seconda
prova, il Tribunale dichiarava l’obiezione e su cui
anche Medicina Legal Bogotà
ha affermato che l’urina era esaurita. Per magia
é comparsa una seconda volta.
Quando e a chi il
giudice di fatto penale militare o l’auditor ha inviato
la custodia di questo
terzo ritrovamento comparso per magia?
Eureka!!! Ne più
nè meno che all’Istituto di Medicina Legale di Bogotà dove
stanno i funzionari che
erano stati indagati preliminarmente dal Fiscal 86
e il cui inibitorio non
é cosa giudicata.
D’altra parte il giudice
di fatto ha negato il tramite incidentale che gli si
richiedeva come metodo per seguire nell’obiezione rispetto alla mostra
e prova
per praticare e, allo stesso modo, per la prova del DNA che pure è
stata negata col pretesto
che si perdeva il principio di immediatezza.
Vediamo:
“Praticare questa
prova nei canali diplomatici implicherebbe perdere il
principio della immediatezza
(ordinanza del 18 DIC/97).
E questo principio
della immediatezza che è servito per mascherare la
risposta negativa alla
richiesta di analisi del DNA, si veda dopo essersi
espresso che si garantirebbe
in quanto la terza prova di urina risultata così come è detto
nelle ordinanze del 18 dic/97 e di gennaio/98, dove dispone che i tossicologi
a carico dei quali era l’esame dovevano garantire la loro presenza all’udienza,
ma se in effetti aveva o non aveva ordinato la prova in seduta pubblica
e non come
incidentale, si veda
alla fine come è terminato questo procedimento ordinato per
dare le opzioni di pubblicità e contraddizione mediante la negazione
di essa.
Dove e come è
stata ordinata la prova tossicologica della terza prova di urina estranea
al processo, una volta venne informato il presidente del Consiglio che
presumibilmente esisteva, che era a Medicina Legale di Bogotà a
chi venne assegnata a Barranquilla?
Si veda
* 8 gennaio/98 - Resoconto
di Segreteria: “Dichiaro ... che ci è stato comunicato dall’ufficio
la direzione dell’istituto di Medicina Legale e Scienze
Forensi con sede a Santa Fè di Bogotà, e che ci informa che
in questo
Istituto è conservato il terzo campione di urina del Signor Giacomo
Turra...”
* Ordinanza 8 gennaio/98:
“con il fine di eseguire ciò che é stato ordinato nel numero
2 della parte risolutiva della nostra provvidenza del 18 dicembre
1997, si dispone che per
mezzo DELL’ASSESSORATO GIURIDICO DELLA PRESIDENZA,
SI ORDINI ALLA DIREZIONE
GENERALE DELL’ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE AFFINCHÈ
QUESTO ISTITUTO SI INCARICHI
DI EFFETTUARE LE ANALISI DI LABORATORIO SULLA PROVA
DI LABORATORIO SULL’URINA DI GIACOMO TURRA, CON IL PROPOSITO DI
STABILIRE LA POSSIBILE
PRESENZA NELLA STESSA DI COCAINA, MARIJUANA, ALCOOL,
E CHE SI DICE LE SOMMINISTRARONO
AL DEFUNTO ... LE SI FARÀ SAPERE A QUESTA ISTITUZIONE
CHE LE DETTE ANALISI, DOVRANNO ESSERE PRATICATE DA ESPERTI
DIVERSI DA QUELLI CHE
PARTECIPARONO ALLE PERIZIE E CHE CHI ASSUMESSE L’INCARICO
DI QUESTO LAVORO DEVE CURARE LA NUOVA STESURA DELL’UDIENZA, PER
SUPPORTARE IL SUO LAVORO
E FACCIANO LE SPIEGAZIONI PERTINENTI”. (Quad. 8 del
Giudizio Fs. 536,543,569,615).
Esisteva qualche certezza,
quando evidentemente non c’è un’attuazione reale
e degna di fede dopo avere
preso in considerazione che il 19 set/95 la tossicologa
Genoveva Gonzalez nel resoconto reso riguardo al protocollo del
primo esame di laboratorio
che la “l’urina a disposizione per le analisi
era esaurita.”, inoltre
tener conto che in cambio: “SI TENEVA SOTTO CUSTODIA
IL REPERTO DEL RENE”. Di cui si conclude che l’urina era stata
completamente esaurita
nelle prime prove che dettero risultato NEGATIVO e
che inoltre
l’unico esistente era
solo il RENE come reperto biologico. Da ciò ne deriva
quindi, come passaggio
obbligatorio chiedere in onore alla trasparenza e certezza:
quale per favore?!! Ë la vera origine del campione di urina che
per la terza volta e molto
dopo è apparso e dal quale si è appreso un
risultato positivo alla
cocaina?
* Come è apparso
un altro campione (un secondo sul cui risultato è stato obiettato
e fu dichiarato fondato dal Tribunale nell’ordinanza del 3
aprile/97) e allo stesso
modo questa ultima e terza volta? Che spiegazione deriverebbe
se si rassegnasse e desse credito al fatto che l’unica e
iniziale urina ERA STATA
ESAURITA NEL PRIMO ESAME?. Non
da meno, che a tutti i precedenti, si somma la RISPOSTA NEGATIVA SUL
CONFRONTO DEL DNA, che
fu ciò che chiese di confrontare con qualsiasi
residuo (sangue,
rene ed urina si fosse voluto falsamente esibire) della
parte civile. Questo
ancora prima della prova di tossicologia. Inoltre prima
vi era già detto la pretesa del Ministero Pubblico di spostare e
far rivivere
le seconde analisi obbiettate, quando si sapeva che questa modo di
agire che pretendeva di
spostare comprendeva una curiosa apparizione di un
terzo campione biologico
di urina che per tutte le irregolarità già prima
riscontrate generavano
con tutto il diritto dubbi: la sua autenticità,
l’ammissibilità,
la fedeltà, la trasparenza e la legittimità della prova
come ci segnala l’art.
29 nella sua ultima parte (Carta Costituzionale).
Perché si possa
pubblicare e dichiarare di essere persuaso della verità, che
se ne ha la certezza,
è necessario, come insegna Mittermaier che il
funzionario giudiziario
avverta:
“1) che esista, nel
processo un insieme di motivi accreditati dalla ragione
e dall’esperienza, che
possano servire da fondamento per la persuasione, cioè
che abbia certezza fondata o certezza oggettiva, l’opinione infondata o
è certezza.
2) che dopo un1analisi
coscienziosa e riflessiva, abbia eliminato tutti i
motivi che tendono a determinare
una soluzione contraria a quella di essere in
possesso della verità. Se questi motivi predominano il giudice non
può dichiararsi
persuaso di essere in possesso della verità del fatto o della
colpevolezza dell’accusato.
Per questo la certezza di presenta come persuasione
della verità oltre ogni ragionevole dubbio.
3) che i motivi dell’analisi,
espressi nella decisione giudiziaria, permettano
che la certezza del giudice venga accettata dagli altri come
verità processuale,
permettano, allo stesso tempo, di mostrare la non conformità
con la certezza e decisione, e essere corretta, revocata o
confermata”. Per tanto,
la certezza del giudice non è meramente soggettiva,
ma oggettiva basata su
motivi reali e sulla ragione. Perchè, in effetti, “IL
CONVINCIMENTO O LA CONVINZIONE
E’ “LO STATO DI INTENDERE I FATTI PER VERITIERI,
BASANDOSI SU MOTIVI ABBASTANZA SOLIDI”” .
5. - RICHIESTA DEL
DNA E/O ADN CHE INSPIEGABILMENTE VIENE NEGATA E ALLA
QUALE FU’ RILUTTANTE
A DETTA POSSIBILITA’ L’ALLORA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VERBALE DI GUERRA CON
- CONSIGLIERI - COSI1 SI STABILISCE NELL’ATTO DEL 18
DIC/97, CON IL POVERO
E CONTRADDITTORIO ARGOMENTO CHE:
“La richiesta di parte
civile che con il rimanente dell’urina che si dice
esista del defunto vengano
effettuati gli esami di DHL (sic) confrontandoli con
il sangue del padre dello stesso, Signor SISTO TURRA, al quale per via
diplomatica gli si prenderà
un campione di sangue necessario, diciamo che vi si
acconsente in ragione del fatto che si pretende di stabilire realmente
se il campione di urina
che possibilmente esiste del defunto veramente apparteneva
allo stesso ed ammettendo questa richiesta, SI VERREBBE
ANTICIPATAMENTE A DUBITARE
DELL’ONORABILITA’ DELL’ENTE STATALE CHE ABBIA IN CUSTODIA
IL DETTO CAMPIONE DI URINA ED ATTUALMENTE PER ESPRESSO MANDATO
COSTITUZIONALE SI DEVE
PRESUMERE LA BUONA FEDE E CHE SI SAPPIA CHE L’ENTE
STATALE MENZIONATO o MEGLIO
LE PERSONE CHE VI PRESTANO SERVIZIO, NON SONO STATI OGGETTO DI SANZIONI
DISCIPLINARI O PENALI, RIGUARDO A QUALSIASI TIPO DI
MANIPOLAZIONE FRAUDOLENTA, OLTRE CHE PRATICARE QUESTA PROVA PER CANALI
DIPLOMATICI IMPLICHEREBBE
PERDERE IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA” (DA
ORDINANZA DEL 18 DIC/97)
Perchè IL DNA
COME PROVA PER VIA DIPLOMATICA IMPLICHEREBBE PERDERE IL
PRINCIPIO DELL’IMMEDIATEZZA”
E NON QUELLA INVIATA ALL’ESTERO CORRISPONDENTE ALLA
TERZA APPARIZIONE DELL’URINA?
Confesso che fu certo
quindi che fu il giudice che violò detto principio
quando fece cambiare direzione a quest1ultima, in maniera che
restò chiaro che
l’interesse nel negare le garanzie di pubblicità,
contraddizione, e perfino
affermazione del dettame. “Il
giusto processo si applicherà a tutte le classe di attuazione
giudiziaria ed amministrativa
...” art. 29 C.N..
Il passaggio incidentale
per insulto che si anticipa senza rispetto del diritto
di difesa, in quanto è decisamente in flagrante violazione dell’art.
29 della Costituzionale
Nazionale, è una via di fatto, quando non c1è altro
modo di impugnare.
Di conseguenza, è
stato disposto:
* Licenziare negativamente
il sollecito passaggio incidentale proposto dalla parte civile;
* Sollecitare le autorità
se vi sono campioni di urina, sangue e rene del defunto e si mettano a
disposizione di questo Ufficio, affinchè vengano
sottoposte agli studi
indicati nella parte che motiva ed ulteriori valutazioni
che le faccia quando le compete la parte interessata, ed in
udienza che gli esperti
le esaminino.
* Non accedere alla
prova del AND e/o DNA. Di conseguenza molto meno il prendere il campione
di sangue del Signor SISTO TURRA.
* Finalmente, ammette
come prova portata i previ provvedimenti che eseguì il fiscal 86
di Santafé de Bogotà, contro i funzionari di Medicina Legale,
tra cui, lo studio teorico
dell’esperto Uribe Granja, che si vuole trasferire
perché si riconsideri l’oscuro tramite realizzato senza alcun
ordine di un funzionario
giudiziario per Medicina Legale di Bogotà riguardo
al secondo campione che
precisamente furono materia di obiezione dichiarata
fondata e che andò
di fronte il Tribunale con ordinanza del 3 aprile/97.
* Si veda, nondimeno,
quel concetto teorico che inesattamente é stato chiamato perizia,
prodotto di previ provvedimenti dove per ragioni ovvie non
ci furono contraddizioni,
nè pubblicità da parte civile dato che non fu
aperta una indagine.
* Si constati che,
inoltre, il trasferimento dei provvedimenti che si sollecitarono alla Fiscalia
86 di Bogotà si suppone fossero tendenti e di
conseguenza continuare
il passaggio della declaratoria di obiezione che venne
fondato ed è manifesto che mediante dette risoluzioni (ordinanza
del
18 dic/97) il presidente
del Consiglio impose contro ogni logica: “IL RIFIUTO
DEL PASSAGGIO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA PARTE CIVILE”, supplendo
le garanzie di pubblicità,
contraddizione mascherando il senso della cosa giudicata,
della prova nel giudizio o udienza, negando il passaggio
destinato alla obiezione.
E1 chiaro e si evidenzia per negare la prova del
DNA a pretesto della
presa del campione all’estero che insinuano sono dilatorie
e che impossibilitano l’immediatezza della prova, però unificò
nel periodo del giudizio
o consiglio - udienza con consiglieri per simulare
che da compimento al principio
dell’immediatezza il resto delle prove che
avendo fattore vincolante
con il passaggio incidentale di continuazione
dell’obiezione, lo
nega come incidente.
Fino a dove è
arrivato e si è esteso tale principio successivamente?
Come fu ordinata la tossicologia
del terzo campione di urina e finalmente, che
passaggio le si fece fare; se si era presentato qualche indizio di
immediatezza? Si pensi
che non sia stata data quella immediatezza perchè
finalmente quello che disse per il rifiuto del DNA, è stato quello
che certamente fu applicato
nella tossicologia eseguita all’estero? E che successe
dopo, essendo detto terzo risultato suscettibile legalmente secondo
il regime penale militare,
di un ulteriore chiarimento, completamento, quando
esercitando questo diritto è chiaro, così lo sollevò
la parte civile quando
si trascrisse il citato risultato del Dr. Lee Heard?
* Che senso ha la
garanzia della cosa pubblica, mezzo attraverso cui è possibile contraddire,
se nelle dette ordinanze 18 e 22 si indica, da una
parte che si trasferisce
la detta attuazione della Fiscalia 86 a
disposizione delle
parti. Allo stesso tempo, dall’altra parte, le precedenti
disposizioni hanno ammesso questi elementi come prove? Quindi
perchè sono state
trasferite?
* Si veda che prima
incluso di affermare, le lasciava a disposizione delle parti che per la
prima volta ne venivano a conoscenza si imponeva che erano
ammesse anticipatamente.
* Che passaggio ed
opportunità vi fu per contraddire questa nuova attuazione previa
le parti. Si sta dando al diritto delle contraddizioni? Che grande
opportunità di
pubblicità, meccanismo mediante il quale si facilita
la contraddizione della
prova. Infine, che pieno di esigenze sostanziali sulla
legalità della prova.
Le disposizioni che
impongono l’impossibilità di essere conosciute o
contraddette, sono arbitrarie,
ed il senso che indica la Corte Costituzionale; a
questo riguardo l’esposizione del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“I servitori pubblici
... nello svolgimento delle loro funzioni non possono
interpretare ed applicare
arbitrariamente le norme, sotto pena di abbandonare
l’ambito del diritto e passare a patrocinare semplicemente e
pienamente attuazioni
di fatto contrarie allo stato di diritto che li
legittima” .
Il giudice che opera
arbitrariamente, fa perdere lŒequilibrio che deve avere
il processo. Per questo
il giudice deve decidere “in conformità con quello
che nel processo si propone
e si prova”, secondo quanto detto nella sentenza T-158:
“Quello che il giudice
fa o esige deve essere conforme alla legge, ed a quanto
determinato dal diritto. Secondo ciò, si deve pronunciare
giudiziariamente in conformità
con quello che nel processo si propone e si prova,
tutto sotto l’egida della legge, che è quella che da la facoltà
tassativa alla autorità
giudiziaria per agire dentro il processo”.
Anche secondo il magistero
della nostra Corte Costituzionale nella sentenza T-198.
* Chiediamo: poteva
chi secondo la Costituzione e la sentenza di non eseguibilità dei
Consigli Verbali di Guerra con Consiglieri, esistendo
anticipatamente una eccezione
di incostituzionalità della procedura che si
apprestava ad iniziare,
posteriormente assunse nella sua qualità di
presidente ufficiale della
Polizia e chi non sta nel rango di giudice naturale,
condurre la prova del giudizio penale militare? SPETTAVA AL
GIUDICE DI PRIMA ISTANZA,
CHE SECONDO LA COSTITUZIONE ERA IL COMPETENTE DIRETTO
PER ORDINARE LA PROCEDURE DELLE PROVE NELLA CAUSA?
* CHE FORZA LEGALE
HA L’ARGOMENTO ASSURDO, PER CUI SI RIFIUTAVA LA PROVA
DEL DNA PERCHE1QUESTO
SIGNIFICAVA DUBITARE DELL’ONORABILITA1 DELLE AUTORITA1
UFFICIALI?
CHISSA1 QUANDO L’ONOREVOLE
TRIBUNALE NELLA SUA DISPOSIZIONE DEL 3
APRILE/97 DICHIARO1
FONDATA LA OBIEZIONE BASATA SULLA CAUSALE DI ERRORE,
NON
LO MISE IN DUBBIO.
* CHI E PERCHE1 ORDINO1LE
COPIE UFFICIALI AI FUNZIONARI DI MEDICINA LEGALE
DI CIO1 CHE PRIMA
ERA CONSIDERATO DOLO O MALA FEDE?
Questa presunzione
che si critica alla parte civile si produceva dallo
stesso momento in cui
si obbiettò il secondo campione ed il suo risultato. E'
in diritto e nessuno la
può costringere a che non metta in dubbio l’oscurità
di una strana attuazione
come nessun altra e che può far storia. Dunque,
quelle copie ufficiali
che prima della declaratoria di obiezione e che fosse
riconosciuta dall’onorevole
Tribunale fu una petizione di parte civile, che sia
detto anche, non costringeva il Giudice 59 che cosi1 l’aveva ordinato -
non fu una copia ufficiale
di copie come era stato chiesto, ma come altro strano
tra le tante che qui abbondano, SI COPIARONO UFFICIALMENTE gli
elementi originali
del laboratorio di tossicologia di Medicina Legale di Bogotà.
In questo modo si
privò il processo di origine degli ordinanze ed attuazioni
originali che erano state
ritirate nella ispezione giudiziaria che si era realizzata
a Medicina Legale, che si reclama come evidenza e si devono
inviare davanti alla sentenza
di fondo perché a questo espediente appartiene
perché si apprezzino
come sono e presentano le cancellature, sovrapposizioni
di scritte e stesti in questi anche dubbiosi secondo esami
che nell’udienza accolse
mediando l’ordine di trasferire la documentazione dal
fiscale 86 dove figurava il concetto teorico del Dr. Uribe Granja,
tentando, così,
di sciogliere
tutte le irregolarità sostanziali che viziavano questi secondi
risultati e che finalmente,
il giudice della prima istanza, Comandante di Polizia
che di obbedire alla sua impugnazione ed attestazione giurata,
chiaro che, dovrebbe abbracciare
ferventemente il terzo risultato conseguenza
dell’ultimo campione di urina che con arte magica è apparso con
la stessa oscura origine
di quelli precedenti.
Conclusione, non si
capisce, l’argomento addotto del dubbio in cui si poneva
l’onorabilità dei
funzionari statali. Con questo criterio, non ci sarebbe stato
nel Codice Penale nessun delitto contro gli impiegati ufficiali
giacché equivale
il dubbio di onorabilità dell’impiegato pubblico.
Il processo ottomila
(supererebbe) sarebbe inutile, come anche sarebbe solo di
contorno l’articolo 515 C.PM., dove sono previste come causali di
obiezione al dettame l’errore,
la violenza o il dolo; si veda l’asserzione “dolo”
è sinonimo di malafede.
“L’amministrazione
della giustizia è un servizio pubblico, e pertanto
regolamentato e misurato
dalla norma giuridica; per cui, l’azione giuridica
ubbidisce non a ciò
che le appare o crede, ma a ciò che detta la certa
giuridica stabilita da
quello che prescrive la legge”.
6.- Perchè
questo interesse nel non dibattere, se non ignorare l’unica prova
legalmente valida ed ammissibile
riguardo alle sostanze tossiche, ma recentemente
praticate una volta che successero i fatti ed in cambio,
pretendere di convalidare
come si può vedere in tutto il corso del processo
una seconda successiva
a questa e perfino una terza del più dubbia garanzia
ed impronta, sarà
forse perchè soddisfino l’interesse e “Solidarietà di
Corpo” al quale appartengono
gli indiziati ed il Presidente - Consigliere del
Consiglio e che anche coincide con essere lo stesso al cui appartiene il
giudice della sentenza
e che sono precisamente quelli positivi agli allucinogeni.
Non può essere estraneo a questo
bollettino di giornale che nello stesso 4 sett/95 INTITOLAVA: “MORTO PER
OVERDOSE DI ALLUCINOGENO” (Fs. 84 al 91 Cuad. 3 copie delle indagini
preliminari fatte dall’Unità della Fiscalia Delegata di Bogotà
allegato 3 fS. 81 al 131).
7.- La Sentenza, omesse di dibattere
la detta perizia negativa e in virtù di essa al non essere obiettata
continua ad essere presente nel corso del processo, per non ordinarsi ed
allegare compiendo i requisiti legali, questa é una prova ed il
suo risultato è INCOLUME DI FRONTE A QUELLE CHE LE SUCCEDETTERO,
COSI1 ANCHE ALL’ULTIMA. ALLO STESSO MODO HA FORZA LEGALE LA PERIZIA DI
NERPSIA, CHE TANTOMENO SI OBIETTO1 E CHE NON PUO’ ESSERE INVALIDATA
DALL’ARGOMENTO SOTTILE E SUPERFICIALE CHE NON ARRICCHISCE LA PROVA
DELL’OGGETTO PRINCIPALE, TANTOMENO PUO’ ESSERE SOSTITUITA L’OPINIONE DEL
DR. PINZON MEDICO DEL DIFENSORE CIVICO CHE EXTRA GIUDICO’ IL GIUDIZIO TEORICAMENTE
AVENDO COME APPOGGIO PER LE CONCLUSIONI ALLE QUALI ARRIVO’ IL SECONDO RISULTATO
TOSSICOLOGICO CHE FURONO DICHIARATI INESISTENTI E CHE D’ACCORDO CON IL
PRINCIPIO DI AMMISSIBILITA’ E LEGALITA’ DELLA PROVA NESSUN EFFETTO POTEVANO
PRODURRE.
No ci passa sulla testa, evidentemente
la sentenza tenta di magnificarsi alla stesso tempo di dissacrarla mediante
una esorbitante importanza e validità che non ha l’oscuro terzo
campione di urina e logicamente il suo risultato, così come l’opinione
che extra giudizio che dette un Medico Pinzon iscritto nei Difensori Pubblici,
che neanche se ci danno spiegazioni che provino questo interesse affinchè
fosse raccolta pecca di mali insalvabili, perchè allo stesso modo
di quelle dichiarate il 3 aprile/97 dal H. Tribunale competente per la
validità, ammissibilità ed infine affinché compia
la legalità che deve essere accompagnata alla prova con il proposito
che sia valida dentro l’ordine giuridico fondamentale e processuale.
Di conseguenza, in obbedienza all’art.
29 della C.N., líart. 486 del C.P.M., con il quale si consacrò
il principio della NECESSITA’ DELLA PROVA, imperativamente per l’ammissibilità
esige: CHE “NESSUNA PROVA POTRA’ ESSERE APPREZZATA SENZA ORDINANZA E CHE
SIA STATA ORDINATA ...”
Ne consegue da quanto esposto, che
l’articolo 487 del C.P.M. NEL CONSACRARE IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA’ DELLA
PROVA COME RISPOSTA AL PRINCIPIO DEL DOVUTO PROCESSO NELL’ULTIMO COMMA
DELL’ART. 29 DELLA COSTITUZIONE, ANCHE IMPERATIVAMENTE SI DISPONGA, CHE
TUTTE LE DECISIONI GIUDIZIALI, OSSIA - SENZA ECCEZIONI, INCLUSO LA SENTENZA,
DEVE FONDARSI SULLE PROVE LEGALMENTE PRODOTTE, ALLEGATE AL PROCESSO.
Con tutto il rispetto, la sentenza
confutata non colma neppure le aspettative rispettivamente degli articoli
486 e 487 del C.P.M.. Di conseguenza meno si raggiunge la soddisfazione
di aver atteso ai principi fondamentali contemplati nell’articolo 29 della
C.N. che racchiude lo spirito ed è fonte di ispirazione dei suoi
due anteriori (articoli).
Questa illegale tesi, più che
propria della teoria delle argomentazioni a difesa dei processati che sviscera
nel sopravvalutare circostanze valide che non riescono a squalificare la
validità e l’efficacia delle prove della perizia menzionata, sono
sofismi per distrarre affinchè gli attacchi si facciano all’oggetto
principale che le ha destinato il legislatore come mezzo per la prova su
una tecnica determinata dalla conformità con il caso in oggetto
di esame.
Questo si comprende dalla Sentenza
T-055 del 1994, quando il Dr. Cifuentes Muñoz come relatore risalta:
“L’arbitrarietà della via di
fatto si pone in evidenza a partire da un referente assiologico e normativo
che supera l’ambito della legalità e si alimenta di valori, principi
e diritti essenziali dell’ordinamento giuridico”.
Il processo penale, è un adeguato
equilibrio tra gli interessi dell’individuo e quelli della società.
Però questo equilibrio si rompe quando di prepotenza lo Stato discolpa
i suoi interessi di giudice e parte per disconoscere a chiunque le garanzie
che esso stesso ha ammonito a rispettare nel sottoscrivere i convegni e
trattati universali davanti alla Comunità delle Nazioni.
NON SI FA UNA PATRIA, molto meno,
se non si da una soluzione ai nostri propri conflitti che generano l’impunità,
lo squilibrio e l’arbitrarietà, non disconosce la geografia nazionale
che nel tempo opera l’arbitrarietà poliziesca verso il civile, riflesso
nel brutto comportamento e nella brutalità, questa è la regola
che si espone nella sentenza sulle intenzioni ed attività dell’aiuto
che animò e che si suppone inquadra i processati.
E’ necessario disconoscere che i membri
di questo stesso corpo sequestrarono e freddamente uccisero il presidente
della Mazda, quelli che senza misericordia attuarono nella Casa España
di Cartagena, dove con nessuna dissimulazione in maniera sproporzionata
veniva aggredito un anziano davanti alla giunta che così capiva,
l’eccidio i Montelibano sul Ponte di Montelibano (Cord.), nel caso del
Turra colombiano e più recentemente della bambina a Tolima, e quanto
ancora che renderebbe interminabile la relazione.
In che cosa rimane il principio dell’opportunità
e allegati comuni, procedibilità ed ammissibilità della prova?
Da parte sua l’ultimo comma dell’art.
489 del C.P.M., consacra il principio: CHE LE PARTI HANNO DIRITTO A PARTECIPARE
O INTERVENIRE NELLA PRATICA DELLE PROVE, SALVO ECCEZIONI LEGALI. Questa
non è stata l’opportunità quando si sviò dopo aver
ordinato nel giudizio l’avviamento della prova di cui si millantava l’immediatezza
e che per tale motivo giustificò il Presidente del Consiglio che
negava la prova del DNA dove era l’esperto per interrogare?
Più interessata fu la decisione
successiva che, verbalmente venne data di mettere in trascrizione il terzo
risultato che anche fu NEGATO. IN CONSONANZA CON QUANTO DISPOSTO ANTERIORMENTE,
ANCHE L’ART. 690 IBIDEM AVVERTE CHE NELL’UDIENZA DEL CONSIGLIO VERBALE
SI POTRANNO ORDINARE LE PROVE PERTINENTI E CHE SI POSSANO PRATICARE NELL’AULA
E SI COMPRENDE CHE I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO E TUTTAVIA NON SI CITA LA
PARTE CIVILE RICONOSCIUTA COSTITUZIONALMENTE SOTTO IL RIPARO DEL DIRITTO
DI ACCEDERE ALLA GIUSTIZIA.
Che maniera curiosa di procedere,
quando si chiese di trascrivere come incidente il pertinente per continuare
con il procedimento seguente alla obiezione, ci fu un NO!!!, per l’analisi
del DNA anche fu ripetuto questo NO!!! Ponderi i disposti degli articoli
516 e 462 DEL C.P.M..
Questo NO!! Al DNA, si appoggiò
sulla tesi DELLA NON CONVENIENZA A PRENDERE UN CAMPIONE ALL’ESTERO E DEL
DUBBIO NON NECESSARIO VERSO L’ONORABILITA’ DEGLI IMPIEGATI UFFICIALI.
Questa ... si costituì per
il campione oscuro di urina, che per primo fu nascosto come prova in giudizio,
e un no al tramite di incidente, perché si può vedere nell’ordinanza
dell’8 di gennaio/98 la possibilità che concorrano gli esperti alla
vista perchè fossero interrogati dalle parti, quindi si cambia la
direzione della prova.
Corollario, NON furono date opzioni
per partecipare alla prova come all’inizio simulatamente fu disposto per
negare la prova del DNA. Fu disconosciuto quanto previsto dall’art. 462
del C.P.M., quindi formalmente si dette il trasferimento al terzo risultato,
come beffa al diritto sostanziale, perchè quando fu chiesto dalla
parte civile di verificare della prova testimoniale scientifica sulla possibilità
di realizzare il DNA con i residui che ancora descrivevano di mantenere
in loro custodia, così egualmente, determinare si in alcuna interpretazione
del su dettame concepiti dagli alti livelli di cocaina nel sangue, tutto
questo si negò, e si veda come successivamente, senza che fossero
certi tali livelli li assunse la sentenza, sotto false motivazioni.
Ebbene, di essere eminenti gli stessi,
è una regola scientifica che chiedo che si consulti in qualsiasi
letteratura scientifica, o presso qualsiasi esperto disinteressato, necessariamente
di dovrebbe riflettere il risultato che si realizzò nell’unico campione
di urina che veramente si prova come verità del processo che dette
esito negativo alla cocaina realizzato il 19 sett/95, un minimo a positivo,
giacché grazie alla discussione, si accetta detta influenza degli
psicofarmaci nel sistema urinario della vittima, quantunque con meno severità
sarebbero risultati un minimo positivo all’esame, ugualmente che sia la
vittima un adito o un consumatore consuetudinario di stupefacenti, come
risalta dal quadro rudemente parcellizzato acquisito nella sentenza sul
ritratto di GIACOMO TURRA.
“Possono essere solo apprezzate le
prove legalmente prodotte, allegate o portate al processo. Di conseguenza,
è necessario segnalare con la maggiore esattezza possibile le menzionate
prove.
“Sono prove legalmente prodotte quelle
che sono state ordinate o decretate mediante ordinanza proferita da autorità
competente che, per di più, sono state riconosciute, praticate ed
assicurate come conformi alle disposizioni che regolano, in particolare,
la raccolta, pratica ed assicurazione della rispettiva prova. Pertanto,
è illegale e non può essere apprezzata la prova che non è
stata previamente decretata, o che venne raccolta o praticata senza l’osservanza
delle disposizioni legali che regolano questa attività processuale”.
L’articolo 468 del C.P.M., NEL RIFERIRSI
ALLA INESISTENZA DELL’AZIONE PROCESSUALE, AVVISA CHE: QUANDO LA LEGGE ESIGA
ESPRESSAMENTE PER LA VALIDITA’ DI UNA DETERMINATA AZIONE CHE SI RIEMPIANO
CERTE FORMALITA1 E QUESTE NON SI OSSERVANO, SI CONSIDERERA1 CHE TALE AZIONE
NON SI E1 VERIFICATA.
NON E’ NECESSARIA LA RISOLUZIONE SPECIALE
PER DICHIARARE L’INESISTENZA DELL’AZIONE NEI CASI A CUI SI RIFERISCE QUESTO
ARTICOLO”. Il convincimento o la convinzione è lo “stato dell’intendimento
che prende i fatti per veritieri, appoggiandosi su motivi abbastanza solidi”
Mittermaier.
Questo prende il nome di certezza
“dal momento in cui fa retrocedere vittoriosamente tutti gli elementi contrari,
o dal momento in cui non possono distruggere il congiunto imponente degli
elementi affermativi”.
Mittermaier
Seguendo l’insegnamento del trattatista
ALFONSO ORTIZ RODRIGUEZ:
“CONCLUSIONE RIGUARDO ALLA PROVA:
la prova nel sistema probatorio penale colombiano è una struttura
composta da un fatto fisico o da un fatto psichico, l’organo della prova,
il mezzo della prova e il procedere della prova. Questa conclusione è
valida rispetto a qualsiasi prova che si pretenda utilizzare nel processo
penale. Pertanto, in Colombia si può parlare dell’evidenza fisica
e dell’evidenza psicologica, a secondo che l’elemento base della prova
sia materiale o sia psicologico”.
IN CONCLUSIONE AVVISA IL TRATTATISTA:
I MEZZI DELLE PROVE SONO TASSATIVI, PERO’ ALLO STESSO TEMPO SIGNIFICANO
CHE SI PUO1PRENDERE COME PROVA QUALSIASI FATTO FISICO O PSICOLOGICO CHE
SIA CONOSCIBILE DA TALI MEZZI.
“CIASCUNO DEGLI MEZZI PROBATORI SEGNALATI
NELL’ART. 258 HA FORMA LEGALE, PERTANTO, NON E1 VALIDA L’ISPEZIONE REALIZZATA
senza l’osservanza dei disposti dagli artt. 262 a 265. Come tanto meno
vale la prova periziale senza l’osservanza dei disposti dagli artt. 266
a 278. E così.”
Ha sostenuto la Alta Corte riguardo
alla validità della prova
“Le autorità giudiziali ...
nel prendere ufficiosamente qualsiasi determinazione o nell’assolvere qualsiasi
petizione che se le formuli, deve considerare che le prove che devono servire
da fondamento per ancorare la determinazione che stimano riguardo al caso,
devono essere state allegate al processo con il compimento delle formalità
stabilite dalla Legge.”
...
“... una prova solamente di può
praticare validamente quando è stata decretata dal giudice o dal
funzionario istruttore e che in caso che per qualche motivo sia allegata
al processo senza previa disposizione giudiziaria, NON PUÒ ESSERE
TENUTA IN CONTO perchè, in realtà, non è entrata
a far parte di esso. L’anteriore non è per capriccio del legislatore
o dell’interprete, bensì principio di equità
“Si stabilisce in questo modo la uguaglianza
delle parti di fronte al giudicante, ed inoltre la lealtà che esse
devono tenere nel processo che le riguarda. Non vi sono prove segrete nel
dibattimento”.
8.- Parlando dei campioni biologici
e dei suoi risultati, la sentenza anzi che dare spiegazioni sulla strana
apparizione di urina per di più contro l’evidenza delle prove lasciate
dai risultati del 19 settembre/95 eseguiti dalla tossicologa, quelle che
collegano l’inesistenza di residui o rimanenze della stessa, quando ben
si sa, che l’unico che dopo il 19 settembre 1995 che viene messo sotto
custodia è il tessuto renale, riflettendo che evidentemente neanche
dopo ed in sè non dei suoi casi successivi si può dare spiegazione
soddisfacente dei successivi passaggi che ruotano intorno alla loro presunta
autenticità verbi gratia, il secondo ed il terzo risultato, quest’ultimo
che risultò positivo alla cocaina realizzato due anni dopo dal primo
negativo a detta sostanza da cui in effetti, la sentenza riflette la denominata
e comune “Solidarietà dei Corpi” che l’encomio del procedimento
oscuro mediante il quale non esiste realmente certezza per la sua carenza
nella catena di custodia, inoltre la dicotomia che si introduce dovuta
al primo risultato NEGATIVO che se unisce al dovuto processo, che sì
implica inoltre la sicurezza e l’autenticità e la certezza sulla
detta prova.
E’ per questo che per impedire tali
pratiche ha sostenuto la Corte che: “Tutto l’atto processuale per creare
una relazione o produrre una situazione processuale, richiede che si adegui
ad uno schema aggiustato alla legge, di ordine formale e logico che segnala
l’idoneità per questi fini. Quasi sempre la violazione di
questo schema processuale fa sì che l’atto non nasca a vita giuridica,
ovvero che non abbia esistenza giuridica. Dr. Fabio Calderòn Botero,
citazione tratta da Casaciòn y Revisiòn en Materia Penal,
Bogotà
Editora Temis, 1973 pp. 100.
9.- L’importanza della Catena di Custodia:
“Per mantenere l’autenticità degli elementi materiali della prova
ed evitare la sua alterazione, occultamento o distruzione, il funzionario
dell’indagine ed il giudicante devono “prendere tutte le misure che
considerino necessarie per assicurare le prove” dice l’articolo 256. (Nello
stesso senso è il dettame dell’art. 498 C.P.M.). Questo significa
che, “Oltre l’adeguato trattamento, preservazione ed identificazione delle
prove, è necessario mantenere la catena di custodia, cioè,
il successivo possesso di esse. Dal momento in cui l’investigatore scopre
una prova fino al momento in cui si presenta nel dibattimento, si dovrà
tenere un registro dei possessori successivi di essa, ed da questi si esigerà
una ricevuta nel passaggio da una persona ad un’altra, annotando la data,
l’ora ed il luogo, il nome di chi consegna e di chi riceve e a che scopo.
Ciascuna persona che abbia tenuto in suo possesso un oggetto di prova,
dovrà assicurare che è stato sempre in suo possesso durante
il tempo di sua custodia, che stette sotto il suo personale controllo o
che fu messo in una cassetta chiusa a chiave alla quale solo egli aveva
accesso, e che la prova non è stata in alcuna forma alterata o inquinata.
Si veda, per piacere!!! Raccolta la
totalità dei campioni ordinati, domiciliati presso la Sezione di
Medicina Legale Sezione Bolivar, stabilita la sua catena di custodia strictu
sensu si osservò la procedura e si procedette al suo invio, come
sempre, senza eccezioni, come negli altri casi esaminati da che fu creata
la Sezione e la Regionale di detto Istituto
(Questo potrà essere comprovato
dalle ispezioni giudiziarie rispettivamente del 24 - 25 giugno 1996 a Medicina
Legale Zona Nord e Sezione Bolivar) vediamo:
L’urina ed il rene: effettuate le
relazioni delle note e delle correzioni, furono rimessi al Regionale Zona
Nord (Barranquilla) Laboratorio Chimico forense a carico della D.ra GENOVEVA
GONZ¡LEZ FONSECA, che è l’unico che esegue gli esami di tossicologia
che richiedono i casi che necessita Cartagena che non ha una equipe per
realizzarli, salvo quelli assorbimento atomico che da Cartagena sono rimessi
a Bogotà, giacché Barranquilla non é equipaggiata
per questo. Questo campione di urina dette un risultato negativo alla cocaina,
cannabinoidi (marijuana) ed qualsiasi altro psicofarmaco. E1 quello a cui
ci siamo già riferiti.
Sangue: per verifica di alcolemia
ed emoclassificazione a carico del laboratorio di batteriologia di Medicina
Legale Sezione Bolivar che sempre, senza eccezione, si realizzano a Cartagena
di cui l’incaricata è la D.ssa CIELO CHICANGANA (fs. 346 e 347 Cuad.
1 J.P.M. e/o 144 - 145 Proc. Disciplinare della Procura), questa perizia
testimoniale fu allegata l’11 settembre/95, e nella relativa relazione
si indica che fu ordinato dal Fiscale 41 di Cartagena e le cui parti vengono
trascritte:
ALCOOL ETILICO:
POSITIVO
CONCLUSIONE: NEL CAMPIONE DI SANGUE
RICEVUTO IN QUESTO LABORATORIO COME APPARTENENTE A GIACOMO TURRA, SI E1
TROVATO ALCOOL ETILICO, IN CONCENTRAZIONE DI CINQUANTASETTE,CINQUANTA MILLIGRAMMI
PER CENTO MILLILITRI DI SANGUE (57,50 mg.).
Questi due primi risultati di tossicologia
NEGATIVI A PSICOFARMACI (COCAINA E MARIJUANA) NELL’URINA E POSITIVO PER
PRESENZA DI BASSI QUANTITATIVI DI ALCOOL NEL SANGUE COME SI EVIDENZIA DALLA
SUA CONCENTRAZIONE, non sono mai stati contestati; come neanche NON ESISTE
NEL PROCESSO ALCUNA DISPOSIZIONE RIGUARDO AD ISTRUZIONE O AD UN GIUDICATO
CHE LI DICHIARA NULLI!!! Significa che furono portati nella causa compiendo
con il rigore che richiede il procedimento, questo è il dovuto processo
(art. 29 C.N.).
10.- Onorabili Magistrati: quando
affermo che non esistevano possibilità di un secondo e, come è
ovvio, ancor meno di un terzo campione di urina e per tanto, non si potrebbe
arrivare ad un secondo risultato e peggio è, ad un terzo che venga
prodotto lo faccio su una base inequivocabile appoggiata nel dovuto procedimento
e su quanto risaltato nella storia processuale dalla tossicologa, che nella
sua premessa e prova ci da indicando che L’URINA ESAURITA NELL’ESAME E
DA CIO1, RIMANE CHIARO INOLTRE, CHE L’UNICO CHE DISPONE IN SUA CUSTODIA
COME CAMPIONE BIOLOGICO » IL “RENE”.
Però precisamente, queste affermazioni
che non si toccarono curiosamente nella sentenza, quando più lo
sfogliatore era obbligato dopo che venne negata la possibilità di
realizzare il DNA e che fu sollecitato viste tutte le irregolarità
evidenti che hanno ruotato intorno di dette strane apparizioni, non una
volta ma ben due volte, non sono estranei ad altre evidenze probatorie
che negano la prova regina di questo strano e terzo rinvenimento e del
suo successivo risultato, che in nessun momento disconosce la serietà
del laboratorio che lo realizzò, però certo che tali elementi
che dicono provenire dalla vittima in virtù degli antecedenti annotati
siano dello sfortunato GIACOMO TURRA. E1 indiscutibile controsenso a quanto
detto nella sentenza, la validità ed unica validità sugli
psicofarmaci solamente i risultati negativi. E questo è così
certo, che tempo dopo e recentemente a quanto firmato come certificazione
nel protocollo dell’esame di urina e dove consta solamente la custodia
del rene,
Ë che così viene ratificata
nella pratica processuale alla quale qui di seguito mi riferisco: Vediamo:
Si veda, che dal F. 420 del Cuad.
1 del Giudicato 59 IPM per ordinanza del Procuratore Provinciale del 27
sett/95, viene disposto che venga raccolta la: “dichiarazione giurata della
Dottoressa GENOVEVA GONZALEZ FONSECA, Chimico Forense iscritta all’Istituto
Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi, Regione Nord, ubicata nella
città di Baranquilla (Atlantico),
PERCHE’ SIA DISPOSTA AD AMPLIARE IL
PARERE SULLO PSICOFARMACO ESISTENTE NEI FOGLI 143, 144 E 145 DELL’INFORMATIVA
DISCIPLINARE, RESO DALLA MENZIONATA DOTTORESSA, RELATIVAMENTE AL CASO DEL
CITTADINO DI NAZIONALITA’ ITALIANA, ...GIACOMO TURRA”. Per il quale viene
incaricata l’avvocatessa EDELVIS ALVARADO.
In virtù di ciò fu ricevuto
l’attestato, non un ampliamento del parere da parte di GENONEVA GONZALEZ
(Fs. 421 al 425 Cuad. 1 Giudicato I.P.M.) il 29 sett/95 nell’Edificio dell’Istituto
di Medicina Legale Sezione Laboratorio di Chimica - Barranquilla, perchè
dice la dichiarante e perchè è quello che unicamente per
essere quelle che vi è disponibile ordina l’avvocatessa della
Procura che allorquando fosse illegale, ebbene non è ella, funzionaria
giudiziaria, per ordinarlo, ci va avvalorando ancora una volta, si ripete,
l’inesistenza dei residui o rimanenze di urina che permettano risultati
futuri:
RISPOSTA: “Il 18 settembre 1995 è
stato ricevuto nel laboratorio il campione di urina e rene appartenente
al cadavere di chi in vita rispondeva al nome di Giacomo Turra, sul campione
di urina si fecero le analisi di benzodiazepinas, fenotiacinas, cocaina,
barbiturici, cannabinoidi. Il campione di urina fu diviso in due parti
e ciascuna fu trattata con un solvente organico differente per l’estrazione,
una volta che fu conclusa la fase dell’estrazione si procedette con la
cromatografia su strato sottile, tecnica con cui si identificano
le sostanze per separazione fisica di queste e successivamente fissate
le stesse con reattivi chimici quali, per la Cocaina il reattivo di
Draguendorrff, per le Benzodiacepinas una miscela di reattivi di Nitrito
di Sodio e Naftiletilendiamina, per i Barbiturici e Fenotiacinas un reattivo
denominato Zwikker e per i Cannabinoidi un reattivo denominato Duquenois.
Non fu segnalata la presenza di nessuna di queste sostanze. Fu fatta la
fotografia delle lastre cromatografiche su strato sottile che sono conservate
negli archivi dell’Istituto.
...
“DOMANDA: DICA LA DICHIARANTE SE PER
RILEVARE LE SOSTANZE ANTERIORMENTE MENZIONATE, INCLUSO LA COCAINA, FU FATTA
L’ANALISI SUL CAMPIONE DI RENE O SULL’URINA. RISPOSTA: SI LAVORO1 SUL CAMPIONE
DI URINA, COME GIA’ E’ STATO DETTO PRECEDENTEMENTE.
DOMANDA: LA DICHIARANTE DICA PERCHÈ
LA PROVA NON È STATA PRESA DAL RENE SE QUESTO ERA STATO RITENUTO
SUFFICIENTE PER L’INDIVIDUAZIONE DI TALI SOSTANZE.
RISPOSTA: Quando c1è urina
disponibile per l’analisi di psicofarmaci, é preferibile lavorare
su questo campione, dato che il processo per questa è più
breve e semplice da elaborare.
DOMANDA: IL DICHIARANTE DICA SE IN
QUESTO ISTITUTO È MAI STATA SCELTA LA PROVA DEL RENE PER LA PRATICA
DI ALTRI ESAMI DI PSICOFARMACI.
RISPOSTA: NON SI SONO FATTE PIÙ
ANALISI SU QUESTO CAMPIONE DI RENE CHE SI TROVA SOTTOCUSTODIA NEI FRIGORIFERI
DELL’ISTITUTO.
DOMANDA: IL DICHIARANTE DICA SE OLTRE
A QUELLO ANTERIORE ESISTE UN ARCHIVIO CHE RIGUARDA IL CADAVERE DI GIACOMO
TURRA E CHE CONTIENE QUEGLI ARCHIVI.
RISPOSTA: Nell’archivio si conserva
copia dei risultati delle analisi oltre alla fotografia delle placche di
cromatofia; inoltre SI CONSERVA COPIA DELLO SPETTRO ULTRA VIOLETTO DELL’ESTRATTO
DI URINA E, COME SI È DETTO PRIMA, SI CONSERVA ANCHE IL CAMPIONE
DEL RENE SOTTO CUSTODIA.” (Si lascia costanza che la dichiarante esibisce
i documenti e le fotografie menzionati. )
DOMANDA: IL DICHIARANTE DICA QUALE
SOSTANZA PUÒ AVERE INGERITO GIACOMO TURRA PERCHÈ NON RISULTASSERO
EVIDENTI LE DROGHE APPLICATEGLI E PRIMA MENZIONATE SE È RIUSCITO
A VIVERE DAI 30 AI 45 MINUTI DOPO L’APPLICAZIONE DELLA DROGA.
RISPOSTA :QUALUNQUE DROGA INGERITA
POSTERIORMENTE NON POTEVA CANCELLARE LA DROGA APPLICATA. MI RACCOMANDO,
PER CHIARIRE QUESTO CASO, DI INVIARE IL CAMPIONE DEL RENE CHE SI TROVA
SOTTO CUSTODIA AL LABORATORIO DI MEDICINA LEGALE DI BOGOTÀ, PER
PRATICARE UNA NUOVA ANALISI UTILIZZANDO ALTRE TECNICHE..
RISPOSTA: COME GIÀ MI ERO RACCOMANDATO,
PER CHIARIRE QUESTO CASO, É RACCOMANDABILE INVIARE IL RIMANENTE
CAMPIONE DI RENE AL LABORATORIO DI MEDICINA LEGALE DI BOGOTA’ PERCHÈ
SI FACCIA UNA NUOVA ANALISI ATTRAVERSO UNA PROVA IMMUNOLOGICA(?) . “...LE
TECNICHE APPLICATE HANNO LIMITI PER L’INDIVIDUAZIONE E NON CI PERMETTONO
LA QUANTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE INDAGATE, QUANDO LA DROGA Ë IN BASSE
QUANTITÀ NON SI OTTENGONO RISULTATI; IN QUESTO CASO, SE ERA PRESENTESI
SAREBBE POTUTO INDIVIDUARLA
.“...LA SOTTOSCRITTA AVVOCATESSA,
CONSIDERANDO QUANTO MANIFESTATO NELLA PRESENTE PRATICA E D’ACCORDO CON
I RISULTATI DI ESSA, SOLLECITA CHE SI PRATICHI DI NUOVO L’ANALISI DI PSICOFARMACI
SUL CAMPIONE DEL RENE DEL GIOVANE GIACOMO TURRA INDAGANDO LE ALTRE SOSTANZE
COME LA ESCOPOLAMINA, LA BURUNDANGA E LE DROGHE CHE SONO STATE APPLICATE,I
NOLTRE COCAINA, MARIHUANA, MORFINA...”
La precedente testimonianza è
stata resa dalla tossicologa il 29 cioè soltanto 10 giorni dopo
l’esame. QUEST’ALTRA TESTIMONIANZA DI GENOVEVA GONZALEZ FONSECA, LA CHIMICA
FORENSE, RESA il 5 ottobre 1995 davanti alla commissione del CTI per la
FiscalÏa 30 Sezionale Unit.diVita. Questa dichiarazione è stata
resa a soli 15 giorni dalla realizzazione della perizia e a 5 dal dichiarare
davanti alla Procura. Che cosa dice e si noti che non ratifica nessuna
rimanenza o residuo dell’urina:
“NON È STATA INDIVIDUATA NESSUNA
DELLE SOSTANZE INDAGATE NELL’ESTRATTO DI URINA RICOSTITUITO, SI È
CONSIDERATO LO SPETTRO ULTRAVIOLETTO E NEMMENO È STATA INDIVIDUATA
ALCUNA SOSTANZA INDAGATA E IL CAMPIONE D’URINA SI È ESAURITO NELL’ANALISI
E NELLE CELLE FRIGORIFERE SI CONSERVA IL CAMPIONE DI RENE, PARTE DEL QUALE
È STATO INVIATO PER ANALISI AL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DI MEDICINA
LEGALE DI BOGOTA’ SOTTO PETIZIONE DELLA PROCURAPROVINCIALE DI CARTAGENA.”
A QUALI CONCLUSIONI SI GIUNGE? CHE
NON C’ERA NÈ SECONDA NE TERZA PROVA DI URINA è ciò
che si cerca di evitare nella sentenza di primo grado e (?) avalla soltanto
il terzo probatorio del risultato senza spiegare come legalmente è
stato ottenuto e davanti alla vigente perizia esistente e negativa alla
cocaina quale potrà essere il valore e per quale la elimina. ATTO
INESISTENTE: “...QUANDO GLI MANCHINO QUEI MINIMI REQUISITI COSTITUTIVI
INDISPENSABILI PER L’ESISTENZA GIURIDICA..QUANDO CI TROVIAMO DAVANTI A
UNA SPECIE DI FATTO PURAMENTE ILLUSORIO CHE HA DATO VITA AD UN ATTO QUALUNQUE
E PERCIÒ RIMANE FUORI DALL’AVVALORAMENTO DELLE CATEGORIE DI VALIDITÀ
E INVALIDITÀ. L’ATTO ESISTENTE DOVREBBE PERCIÒ INDICARE UNA
REALTÀ DI FATTO CHE NON È RIUSCITA A ENTRARE NEL MONDO DEL
DIRITTO; CIÒ CONSISTE IN UN CONCETTO MERAMENTE NEGATIVO MESSO PER
SEGNALARE, IL MARGINE DELLA REALTÀ GIURIDICA LA CUI RAGIONE DI ESSERE
È QUELLA DI RESPINGERE DAL MONDO DEL DIRITTO QUELLE MANIFESTAZIONI
DELLA REALTÀ FENOMENICA CHE NON SONO IN MANIERA ASSOLUTA SUSCETTIBILI
DI RILEVANZA O AVVALORAMENTO GIURIDICI, COSÌ COME NEGLI EFFETTI
CHE IN OGNI CASO SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE.”(Nota 10)
PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA PROBATORIO
PENALE
Ce li illustra il saggista dr.
Ortiz R. : La consacrazione legale dei mezzi di prova significa che , nel
processo penale, il funzionario dell’istruttoria e il giudice di conoscimento
non possono avvalersi di mezzi diversi. Significa che ogni prova va apportata
da uno di quei procedimenti perchè la si possa considerare legale.
LIBERTÀ DI PROVA : L’art. 253 stabilisce che “ gli elementi costitutivi
del fatto punibile, la responsabilità o innocenza dell’imputato
e la natura e il valore dei pregiudizi, potranno dimostrarsi con qualunque
dei mezzi di prova previsti in questo Codice”
Nella dottrina generale, la libertà
di prova si intende in due sensi: tutti gli aspetti o elementi dell’oggetto
di prova possono essere provati con qualunque mezzo probatorio che non
sia proibito dalla legge.
LEGALITÀ DELLA PROVA: si possono
apprezzare solo le prove prodotte legalmente, allegate o apportate al processo.
Di conseguenza Ë necessario indicare con la maggiore esattezza possibile
le menzionate prove.
Sono prove legalmente prodotte quelle
che sono state ordinate o decretate tramite atto proferito dall’autorità
competente e che, inoltre, sono state raccolte, praticate e assicurate
conformemente alle disposizioni che regolano la raccolta ,la pratica e
la sicurezza della rispettiva prova.
Pertanto è illegale e non può
apprezzarsi la prova che non è stata previamente decretata o che
è stata raccolta o praticata non osservando le disposizioni
legali che regolano questa attività processuale. Ma è anche
illegale la prova il cui elemento materiale non Ë stato assicurato
in conformità a 4b7-CPM
Sono prove legalmente allegate o apportate
al processo dal funzionario o da qualche soggetto processuale, quando sono
state legalizzate tramite atto in cui si indica la loro conduzione, così
come si deduce dall’articolo 486, 491, CPM e 246, 250 CPP. Di conseguenza
ogni strumento, oggetto, documento, ecc che sia allegato al processo va
legalizzato. Se ciò non è capitato, tale prova non potrà
essere apprezzata giudizialmente. Nemmeno si possono apprezzare prove legalmente
ammesse come quando si ammette alcuna per mezzo probatorio distinto da
quelli menzionati nella legge, o essendo legale il mezzo la prova è
conducente. Così deve essere perchè la conduzione é
un elemento costitutivo della prova giudiziale...
LA PROVA PERIZIALE NEL NUOVO CODICE
DI PROCEDIMENTO PENALE: La prova periziale è un mezzo di prova regolato
dagli articoli 264, 273 del nuovo codice di procedimento penale e ciò
significa che essa è distinta dagli altri mezzi di prova.
Dalle considerazione anteriori si
conclude: Ciò che i criminalisti chiamano evidenza fisica, indizi
e materiale sensibilmente significativo, nel codice di procedura penale
si chiama “Elementi di prova”.
L’esame scientifico e tecnico, che
specialisti in una determinata scienza o arte, fanno degli elementi di
prova, raccolti tecnicamente, e con l’aiuto di mezzi di laboratorio. Il
risultato di questo esame si esprime attraverso il parere periziale
con il fine di allargare la conoscenza del giudice.
GLI ELEMENTI DI PROVE:
Sono le tracce, i segnali e
segni lasciati dalla verificazione del atto delittuoso e che vengono utilizzati
per la prova degli elementi che costituiscono suddetto delitto.
A questo punto si da inizio la “catena
di custodia” della prova. Il funzionario addetto alla investigazione, con
base nell’articolo 256, deve prendere le misure che garantiscano che gli
elementi di prova raccolti non vengano alterati, nascosti o distrutti.
Inoltre verificare la persona che riceve suddetti elementi.
Quali sono le regole di sana critica
che devono osservarsi per la valutazione della prova periziale? En Mittermaier
vengono presentate cinque regole o principi che sono stati ripetuti quasi
alla lettera per gli autori successivi, questi sono:
Che l’opinione del perito sia una
conseguenza motivata. Quando l’articolo 276 dice “Il consulto dei periti
deve esprimere in modo chiaro e preciso le ragioni su cui poggia”, sembra
stia elevando a principio legale questa regola della sana critica. Di questo
si capisce che la fede dovuta al consulto dipende della sua motivazione
e la coincidenza tra questo e la conclusione. Per questa ragione alcuni
affermarono posteriormente che il consulto deve essere logico e estraneo
al principio di contraddizione.
La coincidenza del consulto “con i
dati risultanti dei pezzi del processo”. Nel caso in cui il consulto si
trovi in armonia con le dichiarazioni dei testimoni o la confessione del
imputato, questo merita credito. Se il consulto è totalmente inconciliabile
con le dichiarazioni dei testimoni o la confessione dell’imputato, però
viene motivato con solidità e non lascia spazio alla sfiducia, bisogna
dargli credito nonostante la discordanza.
Almeno, il giudice dovrà valutare
e analizzare più di una volta le confessioni e le dichiarazioni.
Se le contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni o dell’imputato
e il perito non indeboliscono suddette dichiarazioni, bisogna concludere
che il consulto è sbagliato e non è possibile dare fede al
perito.
CHE COSA PROVA IL CONSULTO PERIZIALE?
Il metodo contrario a quello assunto nella sentenza del 30 di settembre
di 1995. “Il consulto periziale dimostra l’esistenza e il significando
di un fatto dal quale si inferisce l’esistenza certa o probabile di un
altro fatto.
L’autopsia serve di prova di diversi
fatti tra i quali la causa medico legale della morte, della quale il giudice
trae il rapporto di causalità” Sottolinea il Dr. Ortiz, nella sua
già citata opera. In conformità con il articolo 486, del
bisogno della prova come elemento del principio di legalità, queste
perizie del 19 di settembre di 1995, la autopsia , insieme al documento
di rimozione del cadavere, le testimonianze di Genoveva González
del 29 settembre/95 e 5 Ottobre/95 rispettivamente, l’attestato lasciato
sul campione di rene e del quale si disse esistesse solo la custodia, il
procedere della Procuradoría in riguardo all’atta, l’atteggiamento
dei pregiudicati la sera del 4 settembre: il piano di portare psicofarmaci
nella stanza della vittima, il negare il fatto di essere entrati, il non
avere funzioni di polizia giudiziaria essendo parte interessata come omicidi,
il rapporto del 4 settembre/95 del comandante dove annunciava LA MORTE
PER OVERDOSE affermando che le fonti erano L’Ospedale di Bocagrande , infermieri
interessati a dimostrare quello che dal primo momento è stato previsto
per giustificare la morte del giovane straniero.
Dalla perizia di autopsia, dal documento
di rimozione del cadavere, dalla prova negativa a cocaina, dalla posizione
di inferiorità che gli stessi agenti dicono aveva GIACOMO TURRA
per trovarsi legato di piedi e mani, messo nella pattuglia trasversalmente
sul pavimento tra il primo e il secondo sediolino della macchina, la cui
struttura inoltre determina che non esisteva un altro compartimento per
i poliziotti e che questo comporta la ubicazione dei loro stivali sul corpo
di GIACOMO.
L’impossibilità di GIACOMO
di lanciarsi dalla macchina della pattuglia per trovarsi legato. Inoltre
il conducente della pattuglia Díaz Castro assicura, che GIACOMO
non cade e che arrivò in Ospedale senza lesioni severe, come sostiene
anche il medico che lo visitò e segnalò che era ancora legato
e che non poteva muovere gli arti.
“DESCRIZIONE DEL CADAVERE... CON SEGNI
ESTERNI DI VIOLENZA AUTOPSIA:
VOLTO DIVERSE SCORIAZIONI E AREE DI
ECCHIMOSI NELLA REGIONE FRONTALE,
FERITA APERTA DI 2 CENTIMETRI SUL
MENTO, LATO DESTRO ACCOMPAGNATO DELLA FORMAZIONE DI UN EMATOMA A QUEL LIVELLO,
MULTIPLICI ESCORIAZIONI E AREE EQUIMOTICAS IN ENTRAMBE LE GUANCE.
BOCCA LABBRA E DENTATURA...PICCOLO
EMATOMA LABBRA INFERIORE.
NASO E ORECCHIE: EDEMA MODERATO E
ECCHIMOSI LIEVE NELLA PIRAMIDE MNASALE...
COLLO: MULTIPLICI AREE DI ECCHIMOSI
DI UN CM. DI SPESSORE CHECOMPROMETTONO LA REGIONE ANTERIORE DEL COLLO.
TORACE; MULTIPLICI ESCORIAZIONI E
AREE DI ECCHIMOSI NEL EMITORACE ANTERIORE LATO DESTRO E SINISTRO,
ESCORIAZIONI HIPEREMICAS TONDE CHE INTERESSANO SPALLA SINISTRA
E DESTRA, MULTIPLICI ESCORIAZIONI EQUIMOTICAS
REGIONI SCAPOLARI.
ADDOME: SI OSSERVANO FORMAZIONI DI
EMATOMI A LIVELLO DELLE CRESTE ILIACHE
DESTRA E SINISTRA, MULTIPLICI LACERAZIONI
SUPERFICIALI NELL ADDOME.
REGIONE LOMBARE E GLUTEA: SI OSSERVANO
MOLTEPLICI ESCORIAZIONI NELLA REGIONE LOMBARE SULLA SPINA DORSALE.
ARTI: ESCORIAZIONI HIPEREMICAS
TONDE SU GOMITI E GINOCCHI. ESAME INTERNO:
TESTA CUOIO CAPELLUTO: EMATOMI SUBGALEALES
FRONTO-PARIETALI DESTRI E SINISTRI.
CERVELLO E MENINGI: FORMAZIONE DI
EMORRAGIA SUBARACNOIDEA,...EDEMA LEVE...
CERVELLETTO E TALLO : EMORRAGICO
IN SUPERFICIE.
INTESTINO: SI OSSERVA LA FORMAZIONE
DI PICCOLI EMATOMI CHE INTERESSANO
CEROSA DEL COLON DESTRO E PARTE DEL
ILEO...
CONCLUSIONE: UOMO ADULTO GIOVANE,
CON MARCATI SEGNI ESTERNI DI VIOLENZA
MUORE PER POLITRAUMATISMO, CON TRAUMA
CRANEO ENCEFALICO SEVERO, FORMAZIONE DE EDEMA CEREBRALE ED EMORRAGIA SUBARACNOIDEA.
ANTECEDENTI DI LESIONI CONTUSE E PRESENTI
NEL DOCUMENTO DI RIMOZIONE.
“ESCORIAZIONI: NELLA REGIONE FRONTALE,
AMBEDUE LE PALPEBRE, REGIONI MALARES, REGIONE DEL MENTO, REGIONE ANTERIORE
DEL COLLO, SPALLE - LATO SUPERIORE, ANTERIORE ESTERNA, REGIONE ANTERIORE
DEL TORACE, AMBEDUE I FIANCHI, AMBEDUE REGIONI ILIACHE, AMBEDUE GINOCCHI
E GAMBE NEL SUO LATO
ANTERIORE, DORSO DELLE MANI, LATO
ESTERNO E POSTERIORE DEL GOMITO DESTRO,
REGIONI SCAPOLARI, REGIONE POSTERIORE
GOMITO SINISTRO, PRESENTA UNA FERITA LONGITUDINALE DI CM. 1 APROSSIMATIVAMENTE
DI BORDI IRREGOLARI, LOCALIZATA NEL MENTO; FERITA OVALE DDI 1,2 X 0,2 CM;
NELLA REGIONE POSTERIORE DEL GOMITO SINISTRO”
COSI’ DISSE IL SIGNORE FISCALE 41
NEL DOCUMENTO DI RIMOZIONE DEL CADAVERE:
“SECONDO LE OSSERVAZIONI ARRIVATE
IL MORTO FU PORTATO DA UNA PATTUGLIA DE LA POLIZIA SOTTO COMANDO DI UN
TENENTE (SIC) DI COGNOME LLANOS, IN SEGUITO AD UN APPARENTE QUADRO PSICOTICO
ACUTO PRODOTTO PER TOXIFREMIA O UBRIACHEZZA PATOLOGICA,...”
CONCLUSIONE: SI DETERMINO’ CHE GIACOMO
TURRA, NEL MOMENTO DI ENTRARE A SUDDETTO RISTORANTE NON ERA UN LADRO, CHE
IN EFETTI E’ STATO PERQUISITO E SI ACCORSERO CHE LA LORO VITTIMA NON PORTAVA
ARMI CON SE. ESISTE UNA GAMMA DI CONCORSO INDIZIARIO, CHE INDICA CHE GIACOMO
TURRA, FU VITTIMA DELLA VIOLENZA DEI POLIZIOTTI, CHE FU BRUTALMENTE COLPITO
ADDIRITTURA DOPO ESSERE STATO PORTATO COSI’ LO EVIDENZA IL POLITRAUMATISMO
CHE PRESENTA IL SUO CADAVERE E CHE ALLA FINE LA PROVA TECNICA INDICA CHE
E’ STATA UNA DI QUELLE GRAVI CONTUSIONI A SCATENARE LA SUA MORTE. QUESTO
RISULTATO: MORTE VIOLENTA CAUSATA DA LESIONI CHE HANNO POTUTO INFLIGGERE
I POLIZZIOTI IN SERVIZIO NON PUO’PREDICARSI COME AZIONE PROPRIA DEL SERVIZIO.
PER TANTO NON E’ COMPETENZA DELLA GIUSTIZIA CASTRENSE!.-
QUESTO RIMANENDO FEDELI AI LINEAMENTI
RIPETUTI DAI NOSTRI MASSIMI TRIBUNALI DI GIUSTIZIA. CON MAGGIOR RAGIONE
NON SONO AZIONI PROPRIE DEL SERVIZIO, NEI CASI IN CUI SI E’ GIUDICE E PARTE
INTERESSATA:
TESTIMONI: “VERSO LE DUE O DUE E MEZZA
DI NOTTE, MI SVEGLIO’ IL GUARDIANO DI NOME DAVID DE LA ESPRIELLA, SONO
SALITO INSIEME A LUI AL TERZO PIANO DOVE SI TROVA L’APPARTAMENTO 304 CHE
OCCUPAVA IL SIGNORE GIACOMO TURRA, QUANDO SONO ARRIVATO I POLIZIOTTI STAVANO
APRENDO LA PORTA DEL’APPARTAMENTO, STAVANO APRENDO LA PORTA METALLICA DI
SICUREZZA E UNA DI LEGNO, IO CHIESI AL SERGENTE “AVETE UN’AUTORIZZAZIONE
PER APRIRE L’APPARTAMENTO?” LUI RISPOSE “NO IL FATTO E’ CHE L’ITALIANO
E’ MORTO”. BENE LORO APRIRONO LA PORTA IO ENTRAI DIETRO LORO, LORO
SONO ENTRATI, IO MI FERMAI VICINO AL MURO DELLA CUCINA, STAVO DI FRONTE
AL TAVOLO DELLA SALA DA PRANZO. QUELLO CHE NOTAI SUL TAVOLO FU UNA BIRRA...QUANDO
SONO ENTRATO NON VIDE DI FRONTE A ME NEL PRIMO SGUARDO UN BARATTOLO PER
RULLINO FOTOGRAFICO COME BIANCO TRASPARENTE, L ŒOSSERVAI DOPO CHE LORO
REGISTRARONO TUTTO L’APPARTAMENTO E UNO DI LORO, IL MAGROLINO, IL POLIZIOTTO
MAGRO, CHE DISSE “QUESTO E’ DROGA” LO PRESE DAL TAVOLO E DISSE QUESTO E’
DROGA. IO GLI SUGGERII DI PORTARLO VIA COME PROVA E LUI MI DISSE, NO E’’
CHE DOMANI PRESTO VERRA’ LA FISCALIA, MA NON E’ MAI ARRIVATA,... I POLIZIOTTI
USCIRONO, ERA UN SERGENTE CHIAMATO LLANOS, IL NOME SONO VENUTO A SAPERLO
ULTIMAMENTE, L’ALTRO ERA MAGROLINO...” (AGGIUNTA DELLA TESTIMONIANZA DI
JULIO CESAR LONDOÑO DAVANTI AL FISCAL CAPO UNIDAD DE VIDA FISCALIA
- BOGOTA’), (VEDERE INVENTARIO SOTTOSCRITO DA MARIA FAVA, CHE VENNE CHIESTO
DALLA FISCALIA, NELLA SUA TESTIMONIANZA DI NOV. 23 /95, DAVANTI AL FISCAL
6 UNIDAD DE VIDA ) DOVE FA MENZIONE DEL BARATTOLO FOTOGRAFICO CON POLVERE
BIANCA NOMINATO DAL TESTIMONE). “GLI AGENTI DI POLIZIA PORTAVANO LA CHIAVE
CHE AVEVO DATO A TURRA, NON HA IL NUMERO DEL’APPARTAMENTO (SIC), SONO DUE
CHIAVI DELLA PORTA DI SICUREZZA E QUELLA DI LEGNO, QUANDO SE NE SONO ANDATI
DISSERO “SE QUALCUNO DOMANDA DICA CHE L’ITALIANO LASCIO’ QUI LE CHIAVI,
CHE NESSUNO E’VENUTO QUI, NE ENTRATO AL’APPARTAMENTO, QUANDO VENGA LA FISCALIA”.
-L’ITALIANO NON LASCIAVA LA CHIAVE, NON LASCIAVA MAI LE CHIAVI, AVEVA SEMPRE
LE CHIAVI APPRESSO”
(AGGIUNTA DELLA TESTIMONIANZA DI J.C.
LONDOÑO NOV. 14/95).
“...UNA VOLTA SUCCESSE QUESTO: UN
GIORNO EBBI UN INTERROGATORIO CON UN CAPITANO DELLA DIJIN , NELLO STESSO
PALAZZO, CHE MI INTERROGO’ SUI FATTI ACCADUTI AL SIGNORE TURRA, ABBIAMO
FINITO L’INTERROGATORIO VERSO LE SEI E MEZZO DEL POMERIGGIO, SALII, MI
LAVAI, SCESI E C1ERA ANCORA IL CAPITANO FUORI AL PALAZZO, ALLORA MI MISI
A PARLARE CON LUI PER UN PO, LUI MI DISSE CHE SAREBBE VENUTO ALLE SEI DEL
MATTINO A PRENDERMI, PER PORTARMI DAL GIUDICE 59 PENALE MILITARE, COL QUALE
AVEVO UN1APPUNTAMENTO ALLE OTTO DEL MATTINO DEL GIORNO DOPO. - IL CAPITANO
SE NE ANDO’, IO ARRIVAI FINO AL’ANGOLO PER COMPRARMI UNA SIGARETTA, DOPO
ATTRAVERSAI DI FRONTE PER COMPRARE UN PO’ DI CIBO, UN RISTORANTE PAISA,
IL CIBO ERA DA PORTARE VIA, CHIESI DI PREPARALO, QUANDO SONO USCITO COL
CIBO, STAVA PIU’ AVANTI, NON SO SI ERA PARCHEGGIATO, MA VENIVA MOLTO PIANO,
MI SI AVVICINO’, NEL MARCIAPIEDI DEL PALAZZO, MI SI AVVICINO’ LA PATTUGLIA
E MI CHIAMO’ E MI DOMANDO’ CHE SE AVEVO GIA’ PARLATO CON UN GIUDICE COL
PIZZETTO, IO DISSI CHE NON MI AVEVA INTERROGATO, A ME FU QUELLO DELLA DIJIN
A INTERROGARMI, UN GIUDICE DELLA DIJIN, UN CAPITANO, LUI MI CHIESE COSA
MI AVESSERO DOMANDATO, QUELLO CHE MI DOMANDAVA QUESTE COSE ERA IL SERGENTE
IN TUTTO C’ERANO L’AUTISTA, IL POLIZIOTTO MAGROLINO CHE AVEVO GIA’ NOMINATO
E IL SERGENTE CHE ERANO SALITI NELLA STANZA. IO RISPOSI CHE L’UNICA COSA
CHE SAPEVO ERA L’ACCADUTO NELL’APPARTAMENTO, E ALLORA LUI DISSE “MOLTA
ATTENZIONE CON LE SUE DICHIARAZIONI” QUANDO GLI DISSI CHE IL CAPITANO
SAREBBE VENUTO A PRENDERMI ALLE SETTE
E MEZZO DEL GIORNO DOPO PER ANDARE A DICHIARARE DAVANTI AL GIUDICE PENALE
MILITARE.- “MOLTA ATTENZIONE CON LE SUE DICHIARAZIONI” IO DISSI IO NON
HO MOTIVO PER FARE MOLTA ATTENZIONE LUI RIPETE “ATTENZIONE, ATTENZIONE2
E MI DISSE: AH UN1ALTRA COSA SE SI SONO PERDUTI I DOLLARI SIAMO STATI IN
SEI, IO RISPOSI, SARESTI IN QUATTRO PERCHE IO METTO LA MANO SUL FUOCO PER
IL GUARDIANO DAVID ESPRIELLA, LO CONOSCO E IO NON HO PRESO NESSUN DOLLARO
PERCHE’ QUANDO VOI SIETE SALITI AVEVATE LE CHIAVI, SIETE ENTRATI NELL’APPARTAMENTO
E AVETE ROVISTATO TUTTO IO E DAVID IN NESSUN MOMENTO ABBIAMO FRUGATO DA
NESSUNA PARTE, SONO RIMASTO IN PIEDI VICINO AL MURO DI DIVISIONE DELLA
CUCINA.- ALLORA MI DISSE IL SERGENTE, CREDO IL SUO COGNOME SIA LLANOS,
BENE ALLORA GIA’ SA. (AGGIUNTA DI NOV. 14/95.
“PER QUANTO RIGUARDA I SOLDI LA ZIA
DI GIACOMO DISSE CHE LUI AVEVA LA CARTA DI CREDITO CHE POTEVA PRELEVARE
I SOLDI DI CUI AVEVA BISOGNO MAL (SIC) ESAMINANDO I FOGLI, DIETRO IL LIBRO
CHE TROVAI SOPRA IL TAVOLO, C’ERA UN DISEGNO E UNA RICEVUTA DI CAMBIO VALUTA,
IN QUESTO MOMENTO NON RICORDO LA CIFRA GLIELA POSSO CONSEGNARE DOPO STA
NEL MIO UFFICIO SEMBRA DICEVA TRECENTOMILA PESOS (300.000) C’ERA UNA SOTTRAZIONE,
AVEVA SPESO O PAGATO QUALCOSA SUL FOGLIO RISULTA CHIARO, DOVEVA ESSERE
DI SABATO O DI VENERDI
QUANDO PRELEVO’ QUEI SOLDI. MARTEDI
QUANDO SONO ENTRATA TROVAI QUESTO FOGLIO SI SUPPONE CHE DOPO LA POLIZIA
NON SIA ENTRATO NESSUN ALTRO NELL’APPARTAMENTO”.- (MARIA FAVA)
COSI, SI DETERMINO’ CHE LA BORSA TROVATA
SUL CADAVERE CHE SI DISSE APARTENESSE A GIACOMO TURRA, NON ERA SUA, IN
PIU’, IL GIORNO DEI FATTI LUI AVEVA CON SE CIRCA 200.000 PESOS, SOLDI
CHE NON COMPARIRONO TRA GLI EFFETTI DETERMINATI DALLA FISCALIA 41 NEL DOCUMENTO
DI RIMOZIONE DEL CADAVERE.-
ALTRI TESTIMONI RACCONTANO DI SOTTILI
INTIMIDAZIONI ESERCITATE DAI POLIZIOTTI INDAGATI CON IL FINE DI DISORIENTARE
L’INDAGINE, PRIMA PER NON ESSERE ACCUSATI, OLTRE A SCATENARE UN POSTO DI
BLOCCO SUL POSTO, VISTO CHE MOLTI DEI TESTIMONI OCULARI, ERANO VENDITORI
AMBULANTI, PERSONE CHE LAVANO LE MACCHINE O PERSONE CHE VIVONO PER STRADA,
MOLTI DEI QUALI SCELSERO DI SCOMPARIRE DAL LUOGO DOVE INIZIARONO I FATTI.
L’ESERCIZIO DELLE INTIMIDAZIONI, COSTRIZIONI,
MINACCE ESPLICITE E VELATE CONTRO TESTIMONI FORTI DELLA FUNZIONE DI POLIZIOTTI,
L’IMPOSSESAMENTO DELLE CHIAVI DELLA VITTIMA UNA VOLTA CERTI DEL SUO DECESSO
LA VITTIMA ERA IN POSESSO DELLE CHIAVI NEL MOMENTO DELLA SUA MORTE VIOLENTA,
QUESTE NON FURONO RIPORTATE ALLA FISCALIA NEL MOMENTO DELLA RIMOZIONE
DEL CADAVERE, L’USO ILLEGALE DELLE CHIAVI PER ENTRARE ILLECITAMENTE NELLA
SUA STANZA DEL EDIFICIO “LOS DELFINES” ; E’ CHIARO! PRETENDEVANO MODIFICARE
LA SITUAZIONE IN PRECEDENZA ALLO SCATTARE DEL’INDAGINE COL FINE DI CREARE
FALSE NOZIONI CHE INDUCESSERO POI NELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA LA FALSA IDEA
SUL’INTERVENTO DEGLI IMPUTATI COME INNOCENTI, A QUESTO PROPOSITO PRIMA
DI RIPORTARE ALLA FISCALIA LA MORTE DELLA LORO VITTIMA SI PRESENTANO PER
GIUSTIFICARE I; MOTIVI DEL SUO DECESSO PER TENTARE DI DIMOSTRARE CHE ERA
DIPENDENTE CRONICO DI PSICOTROPICI E PER TANTO, IL MOVENTE NON ERA POLITRAUMATISMO
E CONTUSIONI, MA CONFEZIONARONO L’IDEA APPROFITTANDO DELLO STATO DEL DEFUNTO,
STATO CHE SECONDO LORO SI ERA PRODOTTO PER “OVERDOSE DI ALLUCINOGENI”,
COSI’ COME SI AVEVA SCRITTO SUBITO NEL LIBRO DELLE NOTIZIE DI SERVIZIO
APPENA LA VITTIMA MUORE PRIMA DI ESSERE PORTATO PER LA SECONDA VOLTA NEL
CENTRO OSPEDALIERO GIA’ NOMINATO.
I PREGIUDICATI , NON SOLO MODIFICARONO
SITUAZIONI PER SVIARE L’INDAGINE, INOLTRE, LA PROVA INDIZIARIA NEL SUO
INSIEME RAPPRESENTATA IN FATTI DETERMINANTI CHE CI CONDUCONO A PENSARE
CHE IN EFFETTI, GIACOMO TURRA, AVEVA CON SE UNA CIFRA DI DANARO NEL SUO
BORSELINO, CHE NECESARIAMENTE E1 STATA DERUBATA, ALTRIMENTI NON SI SPIEGA
CHE NEL SUO CADAVERE SI TROVI UN BORSELLINO CHE NON GLI APPARTENEVA, CON
DENTRO I SUOI DOCUMENTI, MA NON I SUOI SOLDI CHE ALCUNI TESTIMONI ASSICURANO
AVEVA CON SE E DEI QUALI NON SI HA NOTIZIA.-
D) PROVIDENCIA DEL 23 OTTOBRE
DI 1995, DETTATA DAL GIUDICE 59 PENALE MILITARE D.R DIEGO COLEY NIETO.
“ NEI AUTOS NON COMPARE EVIDENZIA CHE I POLIZIOTTI INDIZIATI AVESSERO
AGGREDITO IL GIOVANE ITALIANO, PER IL CONTRARIO ESISTE UNANIMITA’SUL PREZIOSO
AIUTO CHE QUESTI DIEDERO PORTANDOLO A UN CENTRO DI ATTENZIONE MEDICA. COMPORTAMENTO
CHE NON FA PARTE DI NESSUNA TIPOLOGIA PENALE CONSEGNATA NEL CODICE PENALE
MILITARE, REALTA’ CHE DETERMINA EL JUZGADO A PROFERIRE IL NOMINATO
AUTO INHIBITORIO , E, CONSEGUENTEMENTE, AD ASTENERSI DI APRIRE UN INDAGINE
PENALE CONTRO DI LORO PER QUANTO SUCCESSO, QUESTIONE CHE SI DICHIARA NELLA
PARTE RISOLUTIVA DI QUESTO PROVEIDO”.
E) LE PROCEDURE PORTATE AVANTI DALLA
FISCALIA DOPO LA PROVIDENCIA INHIBITORIA DEL SIG. GIUDICE 59 PENALE MILITARE:
DOPO DETTA PROVIDENCIA, PROVOCATA DALLA FRODE RIUSCITA DAVANTI AL FUNZIONARIO
GIUDIZIALE DA PARTE DEI POLIZIOTTI, ATTRAVERSO MECCANISMI COME LA COSTRIZIONE
ILLEGALE DI TESTIMONI V.GR., LONDOÑO, DELLA ESPRIELLA E ALTRI, NELLO
STESSO MODO MODIFICANDO SITUAZIONI DI MODO TEMPO E LUOGO, COME SONO STATE
LE ANNOTAZIONI NEL LIBRO DE POBLACION , DOVE SI REGISTRO’ LA MORTE DEL
GIOVANE DOVUTA A OVERDOSE E NON ALLA BRUTALITA’ E MALTRATAMENTI POLIZIESCHI
CHE GLI CAUSARONO POLITRAUMATISMI, IN PIU’ L’APERTURA FORZATA DELLA STANZA
DELLA VITTIMA, A CUI PRESERO LE CHIAVE PER DARE L1IDEA CHE AVEVA COCAINA
NELLA SUA RESIDENZA E GIUSTIFICARE IN QUESTO MODO LA POSSIBILE OVERDOSE
ORIENTANDO COSí LA CAUSA O MOVENTE IN MODO FRAUDOLENTO PER
MASCHERARE LA CAUSA ONTOLOGICA E CREARE CONFUSIONE SULLO SCATENAMENTO LETALE
PRODOTTO DAI COLPI E IN QUESTO MODO FRUSTARE LA VERITA’ PROCESSUALE, QUANDO
IN VERITA SI APPRENDE DALLA PERIZIA MEDICO LEGALE DI AUTOPSIA, CHE IL PAZIENTE
REGISTRO’ POLITRAUMATISMI E CHE IL SUO DECESSO SI PRODUCE PRECISAMENTE
A CAUSA DI UNO DI QUESTI, LOCALIZZATO NELLA REGIONE CEREBRALE. IL RISULTATO
DELLA PROVIDENCIA DEL 23 OTTOBRE DI 1995, SI TROVA IN CONTRADDIZIONE CON
LAS DILIGENCIAS CHE PORTERA’ AVANTI LA UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA
VIDA SECCIONAL BOGOTA’ , LE CUI CONCLUSIONI INDICANO IL CONTRARIO DEL RISULTATO
DEL SUDDETTO INHIBITORIO , GRAZIE AL QUALE IL CASO RIMARREBBE IMPUNITO,
VISTO CHE INCLUSO DAVANTI ALLA PROVA RACCOLTA CHE GLI E’ STATA MOSTRATA,
CELEBRA L’AZIONE DEI POLIZIOTTI NONOSTANTE LA PROVA RISULTANTE A POSTERIORI,
SIA COSI’ CERTA NEL SEGNALARE CONTRO DI LORO, CHE MESSA IN ATTO DALLA
SUDDETTA UNITA’, PROVOCA LA APERTURA DELLA INSTRUCCION DETTATA DALLO
STESSO INSTRUCTOR 59 PENALE MILITARE.-
I FATTI SONO ESPOSTI COSí:
Secondo gli appunti di autos , il
3 settembre di 1995, due dei poliziotti imputati, che si trovavano nel
parcheggio del Centro Comercial Bocagrande, CRISTIAN ARTURO RODRIGUEZ GAVIRIA
e GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ, presumibilmente sotto richiesta di aiuto per
via di una rapina, nel Restaurante MeeWah, entrarono per arrestare il presunto
rapinatore. Si trattava di Giacomo Turra, che si trovava dentro il cortile
accovacciato colpendosi contro il muro, motivo per il quale lo fecero alzare
per perquisirlo, senza trovare nessuna resistenza ne nessun tipo di arma.
E’ stato afferrato dalla cintura del pantalone per portarlo via, dopo appena
fuori comincio1 ad “infliggersi” colpi contro i muri, per tale motivo i
poliziotti gli legarono le mani e gli allacciarono i lacci degli stivali
tra di loro. Allora chiamarono il sergente RAYMUNDO LLANOS VASQUEZ per
chiedergli l1aiuto di venire con la Pattuglia, non potendo controllarlo
vista la “forza soprannaturale” del “rapinatore”. Quasi subito arrivo’
la Pattuglia n° 321, comandata da RAYMUNDO LLANOS VASQUEZ insieme all’autista
VICTOR JOSE DIAZ SANCHEZ e al AGENTE JORGE LUIS MENDOZA PASSOS. Fin qui,
secondo le spiegazioni date dagli imputati. Il vero è, che il giorno
3 settembre di 1995, verso le 23:15 dopo il verificarsi della detenzione
violenta del Sig. GIACOMO TURRA, di fronte al palazzo “Los Delfines” (dove
risiedeva), e precisamente nel Restaurante “MeeWah”, è stato portato
nella Pattuglia alle 23:45 all1ospedale di Bocagrande dove dissero alla
medico di turno del pronto soccorso, di dargli un calmante, perché
secondo loro l1arrestato era sotto effetto di droga; dopo di che, gli oggi
imputati dicono, di averlo portato alla Stazione di Polizia del quartiere
Bocagrande, luogo quasi immediato al suddetto ospedale, tornando di nuovo
con la vittima alle 24:45, 3senza nessun segno vitale e osservandosi nel
corpo del giovane nuove e molteplici lacerazioni e escoriazioni nei suoi
arti; “ (rapporto dei servizio di pronto soccorso)
Dopo i suddetti agenti senza provare
compassione per la realtà del rapporto della medico del Pronto Soccorso
del Ospedale, segnarono sul loro libro di note della Stazione, che la morte
del cittadino italiano, si produsse, “dovuta (sic) a una overdose di allucinogeno”.
(f.207 Libro Población Estación 3a).
3.- Col fine di rendere credibile
il loro piano e in azioni non proprie del servizio ne compiendo in pieno
le loro funzioni, visto che prima avevano tolto le chiavi della sua residenza
alla loro vittima, entrarono nella sua abitazione senza nessuna giustificazione
legale, per dare la falsa nozione che fosse morto per overdose di allucinogeni
come lo avevano già notato sul libro delle novità della Stazione
(falsamente) e tutto indica che misero un contenitore di pellicola fotografica,
il cui contenuto indicarono al vigilante e all1amministratore del Edificio
“Los Delfines” si trattava di “cocaina”. Questo proposito, non era altro
che, quello di creare falsi ritrovamenti, false situazioni in concomitanza
con falsitá di tipo ideologico nel libro del Commissariato, col
fine, una volta svolte le indagini, di affermare che il giovane straniero
era drogato, e dare questa come causa della sua morte. Tesi che in effetto,
ha preso spazio nelle instructivas, nonostante che come ragione secondaria
si allude a autolesioni dell’arrestato, nonostante fosse legato di mani
e piedi, e non ostante, autos lo provano, che i poliziotti erano superiori
in quantità e in condizione fisica di fronte alla vittima, si inferisce
che una forza soprannaturale, non poteva superare due individui e molto
meno cinque, la logica comune ci dice che invece era controllabile.
La trama criminis di Omicidio, di
Falsità Ideologica, di Frodi processuali che erano in preparazione,
del furto alla vittima, si sviluppo liberamente, anche con l’uso di azioni
non proprie del servizio, ne nati in ragione delle sacre funzioni di velare
per la vita, onore e beni dei cittadini,
Quasi subito arrivo’ la Pattuglia
n° 321, comandata da RAYMUNDO LLANOS VASQUEZ insieme all1autista VICTOR
JOSE DIAZ SANCHEZ e al AGENTE JORGE LUIS MENDOZA PASSOS. Fin qui, secondo
le spiegazioni date dagli imputati.
Il vero è, che il giorno 3
settembre di 1995, verso le 23:15 dopo verificarsi la detenzione violenta
del Sig. GIACOMO TURRA, di fronte al palazzo “Los Delfines” (dove risiedeva),
e precisamente nel Restaurante “MeeWah”, è stato portato nella macchina
della pattuglia alle 23:45 all1ospedale di Bocagrande dove dissero alla
medico di turno del pronto soccorso, di dargli un calmante, perché
secondo loro l’arrestato era sotto effetto di droga; dopo di che, gli oggi
imputati dicono, di averlo portato alla Stazione di Polizia del quartiere
Bocagrande, luogo quasi immediato al suddetto ospedale, tornando di nuovo
con la vittima alle 24:45, “senza nessun segno vitale e osservandosi nel
corpo del giovane nuove e molteplici lacerazioni ed escoriazioni nei suoi
arti...” (rapporto dei servizio di pronto soccorso) , nei giorni immediatamente
successivi ai fatti, fanno continue minacce velate e intimidazioni, contro
i testimoni, v.gr. il signore JULIO LONDOÑO, INGRID LAMPREA DE LA
ESPRIELLA.
Le note della Storia Clinica avvertono:
“TURRA GIACOMO
...
3 SETT/95
11.45 P.M.
Paziente che è portato al servizio
di Pronto Soccorso dalla polizia, che lo portano per “amministrare calmante”.
Dato che riferiscono che il paziente è molto aggressivo.
Trovo il paziente in cattivo stato
molto agitato, aggressivo, balbettante disteso e ammanettato sul pavimento
della pattuglia. E1 impossibile realizzare qualunque esame dato lo stato
del paziente, si osservano lacerazioni sul volto e movimenti scordinati
gli si applica Lagactil 50 mg sinogan 25 mg e akineton IM. Si raccomanda
ai poliziotti la neccesità di portare il paziente all’Ospedale San
Paolo o a quello universitario, ma loportano a la Inspección per
non poter portarlo altrove.
IX
12:45 A.M. Nota
Il paziente e riportato dalla polizia
è ricoverato nel servizio NON SI TROVARONO SEGNI VITALI. SI OSSERVANO
MULTIPLICI LACERAZIONI E ESCORIAZIONI SUGLI ARTI. (Orig-1 di InD.Precedente
Unid. de Vida F. 177) Con ritardo si rapporto al Fiscal di turno, per la
rimozione del cadavere dopo essersi assicurati di portare avanti i passi
già menzionati, è cosí che questa diligencia venne
svolta dal Fiscal 41 Seccional, soltanto il giorno 4 settembre verso le
10:00 del mattino, cioé (10) ore dopo. (Orig-1 di Ind.Precedente.
30 Unid.de Vida F.1)
RAGIONI PER LE QUALI SI CHIEDE LA
CONDANNA DEGLI IMPUTATI.
Parto di quello che stabilisce l’articolo
493 del C.P.M., che ci indica la libertà della prova rispetto alla
dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto punibile; questo è,
del Omicidio Preterintenzionale, condotta per la quale sono stati chiamati
a giudizio criminale. Nello stesso modo suddetta norma indica la libertà
della prova rispetto della responsabilità del processato imponendo
che, questi due aspetti potranno essere dimostrati usando qualunque dei
mezzi di prova previsti nello stesso statuto penale militare
Coerentemente con questo suddetto
stao ci impone che sono mezzi di prova i segnalati dal articolo 497, vale
a dire; l’ispezione, la perizia, i documenti, i testimoni, la confessione
e gli indizi. Bene, questo regime processuale per quanto riguarda la prova
indiziaria segnala nell1articolo 542: Elementi. “Tutto indizio deve fondarsi
sulla esperienza e suppone l’esistenza di un fatto dal quale il Giudice
inferisce un altro”.
Sostiene la dottrina in generale,
“l’indizio è mezzo di prova indiretto logico-critico, generato da
un fatto conosciuto, dimostrato al interno del processo, inferito logicamente
dal funzionario, in precedenza di un processo mentale di ragionamento,
assistito dalla esperienza. IL GRADO DI CONVINZIONE È DETERMINATO
DAL RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA IL FATTO BASE E IL SUPPOSTO.” (Abbiamo
aggiunto l’evidenziamento del carattere)
Si fa un riassunto dei seguenti elementi
di questo mezzo probatorio:
a).- La esperienza.
b).- Suppone l’esistenza di un fatto
indicatore, significa: determinatore, indicante, che è il fatto
conosciuto o fatto base del quale si parte.
c).- Un processo o operazione mentale
di inferenza; e,
d).- La conclusione, o sia, l’esistenza
di un fatto sconosciuto o indagato, che è il risultante dell’operazione
mentale logica e contundente (esperienza) al quale venne sottomesso il
fatto indicatore o il fatto base che serve di punto di partenza.
Bene, il regime citato ci indica che,
il fatto base o indicatore e indivisibile. Le sue circostanze non possono
prendersi separatamente come fatti indicatori (art.543), questo si traduce
dalla lettura di quello che il C. de P. Penal ha chiamato Unità
Indiziaria (Art.301); e nello stesso modo, nel ordinamento Penale Militare
(Art.544) ordina che deve essere provato il fatto indicatore.
Mi permetterò in forma immediata,
poggiata nelle cose previste per dimostrare che esiste certezza sufficiente
in rapporto con gli elementi costitutivi di OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
e che in effetto, i signori RAIMUNDO LLANOS VASQUEZ, CRISTIAN ARTURO RODRIGUEZ,
GUILLERMO GOMEZ, JORGE MENDOZA e VICTOR DIAZ, di comune accordo sono RESPONSABILI
AUTORI-DELLA MORTE DEL GIOVANE ITALIANO GIACOMO TURRA, avvenuta nella notte
del 3 di settembre di 1995, nella città di Cartagena de Indias,
dopo di essere arrestato dai poliziotti nel Restaurante MEE WAH del quartiere
Bocagrande nella Avenida SanMartín, di fronte al edificio Los Delfines,
suo luogo di abitazione. COSì COME LO SEGNALA IL RAPPORTO DEL GRUPPO
DI PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA FORENSE REGIONALE BOGOTA’, di data febbraio
17 di 1997 indirizzato alla Fiscal Capo de la Unidad de Vida de SantaFé
de Bogotá, mediante oficio 970414, che risiede come prova spostata
nel presente processo delle preliminares svolta contro la medico AMIRA
FERNANDA OSORIO che annotano sullo stato sanitario del interfecto e che
inoltre stabilisce finalmente “VENIVA CORRENDO, SUDATO O, ENERGICO (NON
POTEVA AVERE UN POLITRAUMATISMO, NE UNA EMORRAGIA SUBARACNOIDEA IN QUEL
MOMENTO)”. (Il neretto è nostro).
Facendo riferimento ad uno studio
della Defensoría del Pueblo svolto dal D.r. ALEJANDRO PINZON, su
“il linguaggio alterato, delirio, fobie, enuresis, balbettamento, ipersalivazione,
movimenti scordinati, convulsioni, tachicardia, hiperidrosi, azioni violente
contro di se, altre persone, mobili e veicoli, vestiti sporche, tutto questo
corrisponde alla sinologia caratteristica dello stato Psicotico acuto.
INOLTRE DI ETIOLOGIA PER COCAINA. NON COMPARTO NELLA SUA TOTALITA Œ IL
SUO CRITERIO. IL FATTO NON E’ COSI’ SEMPLICE. PERCHE’ SE GIACOMO TURRA
PRESENTAVA IL LINGUAGGIO ALTERATO CON BALBETTIO E DELIRIO, SAREBBE QUESTO
UN LINGUAGGIO ALTERATO O SEMPLICEMENTE LE MANIFESTAZIONI DI UN LINGUAGGIO
STRANIERO COME L’ITALIANO?. INOLTRE ALCUNI TESTIMONI DICONO CHE GIACOMO
TURRA CORREVA CHIEDENDO AIUTO. CI DOMANDIAMO: CORREVA E CHIEDEVA AIUTO
PERCHE ERA ANGOSCIATO, A CAUSA DI UN DELIRIO COCAINICO O PERCHE FUGGIVA
PERSEGUITATO DA QUALCUNO,. ESISTONO AFFERMAZIONI CHE ERA PERSEGUITATO.
TORNANDO ALLA SINOLOGIA CARATTERISTICA: FOBIA: LE FOBBIE NON SONO PROPRIE
DI UNA ALTERAZIONE PSICOTICA PERCHE’ SONO CARATTERISTICHE DELLE NEVROSI.
E’ INCOMPATIBILE LA PSICOSI CON LA NEVROSI.
“Esistono molte contraddizioni nel
processo, incluso concettuali sul danno o meno delle sostanze -si
riferisce ai campioni biologici-
“Con relazione alla morte subita cardiaca,
i differenti studi informano che le dosi letali sul cuore sono molto più
alte che le necessarie per produrre convulsioni fatali. Inoltre nella descrizione
anatomopatologica del presente caso NON COMPAIONO DESCRITTI ALCUNI POSSIBILI
SEGNI DI MORTE PER CAUSA CARDIOVASCOLARE (HIPERTROFIE VENTRICOLARI, VASCULITI,
FASCE DI CONTRAZIONE MIOCARDICA, ETC.).
Di conseguenza si conclude che il
rapporto anteriore sostiene le conclusioni della autopsia e della rimozione
del cadavere.
Vediamo:
L’atto Di Rimozione del Cadavere:
“escoriazioni: nella regione frontale, ambedue le palpebre, regioni malares,
regione del mento, regione anteriore del collo, spalle -lato superiore
- anterioreesterno, regione anteriore del torace, ambi fianchi, ambe spine
iliache superiori, ambedue i ginocchi e gambe nella sua faccia anteriore,
dorso delle mani, faccia esterna e posteriore del gomito destro, regioni
scapolari, regione posteriore gomito sinistro, presenta una ferita longitudinale
di cm. uno approssimativamente, di bordi irregolari, localizzata sul mento;
ferita ovale di 1,2 x 0,5 cm. nella regione posteriore del gomito sinistro2
“secondo le osservazioni ricevute il defunto fu condotto da una pattuglia
della polizia sotto comando di un tenente (sic) di cognome LLANOS, in una
crisi psicotica acuta, prodotta da toxifrelia o ubriachezza patologica...”
“Nella tasca anteriore destra del
pantalone si trovò una patente automobilistica di GIACOMO TURRA,
un pacchetto distrutto di sigarette marca Marlboro, che conteneva due sigarette
stropicciate e una piccola pietra di colore nero; nella tasca posteriore
destra si trovò un passaporto italiano n° 096794M
di GIACOMO TURRA, un biglietto aereo della British Airways n° 125:4464:195:449:0,
un borsellino sintetico di colore nero che conteneva, una carta plastificata
Veneto Card della Banca Popolare Veneta, documento di Migrazione-Das data
Luglio 28 di 1995 valido 90 giorni, fino al 28 ottobre di 1995, fotocopia
di visto di Passaporto, pezzo di carta con l’indirizzo e i telefoni del
Consolato italiano a Barranquilla” ATTO DI NECROPSIA DI MEDICINA LEGALE
DI CARTAGENA:
2) DESCRIZIONE DEL CADAVERE:...con
segni esterni di violenza “VISO: Molteplici escoriazioni e aree di ecchimosi
nella regione frontale, ferita aperta di 2 cm. Sul mento, lato destro accompagnato
dalla formazione di un ematoma a quel livello, molteplici escoriazioni
e aree ecchimotiche su entrambe le guance.
“BOCCA, LABBRA E DENTATURA: ...piccolo
ematoma al labbro inferiore.
“ NASO E ORECCHIE. Edema moderato
e ecchimosi lieve nella piramide nasale...
COLLO: Molteplici aree di ecchimosi
di un cm. di spessore che coinvolge la regione anteriore del collo.
TORACE: Molteplici escoriazioni e
aree di ecchimosi nell’emitorace anteriore al lato destro e sinistro, escoriazioni
iperemiche rotondeggiate che coinvolgono le spalle destra e sinistra, molteplici
escoriazioniecchimotiche nelle regioni scapolari.
ADDOME: si osservano la formazione
di ematomi a livello di creste iliache destra e sinistra, molteplici lacerazioni
superficiali nell’addome.
REGIONE LOMBARE E GLUTEALE: Si osservano
molteplici escoriazioni nella regione lombare sopra la colonna.
ESTREMITA’: Escoriazioni iperemiche
rotondeggiate nei gomiti e ginocchia.
ESAME INTERNO:
TESTA, CUOIO CAPELLUTO: EMATOMI SOTTOGALEALI(?)
FRONTO-PARIETALI A DESTRA E SINISTRA.
CERVELLO E MENINGI. Formazione di
emorragia sottoaracnoidea(?) ... edema
lieve...
CERVELLETTO E “TALLO”(?): emorragico
nella sua superficie.
INTESTINO: si osservano la formazione
di piccoli ematomi che coinvolgono “cerosa” del colon parte dell’ileo...
Conclusione: Uomo adulto giovane,
con marcate tracce esterne di violenza che muore per politraumatismo, con
severo trauma cranio-encefalico, formazione di edema cerebrale e emorragia
sottoaracnoidea. Precedenti di lesioni contuse e consegnate nel documento
di rimozione del cadavere
La Parte Civile sostiene in Conclusione
tratta dal documento di rimozione del cadavere, dall’Autopsia che
non ha potuto essere smentita, dal precedente rapporto e valutazione tecnica
del gruppo di Psicologia e Psichiatria Forense Regionale di Bogotà,
che di conseguenza: LA MORTE DEL GIOVANE GIACOMO TURRA E’ STATA CAUSATA
DA POLITRAUMATISMO CON TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO SEVERO CHE PER LA FORMAZIONE
DI EDEMA CEREBRALE E DI EMORRAGIA SOTTARACNOIDEA, HANNO INTERESSATO LA
REGIONE DOVE E’ SITUATO IL CONTROLLO NERVOSO DEI CENTRI SCIENTIFICAMENTE
DENOMINATI INVOLONTARI.
Vr.gr. il Cuore che conseguentemente
ha causato un blocco cardiocircolatorio perchè la pressione del
sangue, così come viene detto dalla patologa forense, scatenò
la conseguenza letale. Dato che inoltre, a dire della patologa, erano evidenze
macroscopiche e che nel suo esame di autopsia ha scartato ogni altro tipo
di cause, come lo sono quelle derivate da una eventuale ingestione di cocaetileno
o qualunque tipo di sostanza tossica.
NESSO DI CAUSALITA’. L’art.
18 del Regime Penale Militare allo stesso modo di quello ordinario nell’art.
21, stabiliscono che deve esistere un Nesso Causale tra le cause e il risultato.
Accertato che sono intoccabili le
conclusioni della cause della morte originata dalle botte, quando si parla
di politraumatismi, riferiamoci ora all’aspetto relazionato con chi è
stato causa dei politraumatismi. Cioè come dall’azione dispiegata
dagli imputati dipenda esclusivamente l’azione che è degenerata
fino alla morte di chi rispondeva al nome di GIACOMO TURRA.
Vediamo:
Da un lato i sindacati dicono che
la vittima, per colpa di uno stato delirante e psicotico, prodotto dalla
tossicità nel suo organismo, si è autoaggredito, si è
causato da solo la morte.
Siano sufficienti i seguenti fatti
indicativi o determinanti o basi determinanti come fatti conosciuti nell’inchiesta,
che ci portano a concludere e a provare che la lesioni nel corpo di GIACOMO
TURRA sono state prodotte nello stesso istante in cui gli agenti indagati
lo hanno tenuto, drogato o meno, in loro potere o trattenuto senza che
provassero la legittimità di nessuna forza impressa.
Ciò che il Pubblico Ministero
brandisce come suo punto a favore ci sembra del tutto insensato e fuori
dal contesto che sotto il profilo umano e legale è ostentato dalla
Forza che difende la legalità della Costituzione.
Insomma, difendere gli eccessi della
forza pubblica é legittimare la barbarie!
Come fatto determinante abbiamo come
conclusione provata da un esperto del Gruppo di Psichiatria e Psicologia
Forense di Medicina Legale Regionale, Bogotà, il fatto che GIACOMO
TURRA non aveva, secondo le valutazioni e dati del processo, caratteristiche
di aver subito traumatismo alcuno che portasse a dedurre, in modo indiziario
o deduttivo, un politraumatismo prima di arrivare al ristorante. Nemmeno
aveva l’attitudine psicotica che gli hanno affibbiato:
“Foglio 109, 110 e 111: L’agente GUILLERMO
JÏMENEZ tra gli altri aspetti dichiara che quando erano entrati nel
ristorante non avevano visto segni di botte a Giacomo, che era calmo. Che
una volta fuori aveva battuto il mento e il viso per terra volontariamente
e che allora gli si era messo sopra per controllarlo, procedendo a legargli
le mani con la cintura prestata da un civile.
Foglio 112 e 113: un dichiarante dice
che quella sera lo avevano visto venire correndo, sudato, come se qualcuno
lo stesse inseguendo, che aveva solo un graffio sulla mano, non altre lesioni.
L’agente LLANOS dice che in seguito
alla morte aveva proceduto a constatare che si trovava alloggiato presso
l’Edificio Los Delfines, abitazione 304...”ecco, l’unica cosa che ricordo
è che 2 o 4 ore prima dei fatti, il personale del CAI El Laguito,
gli agenti SALGADO, CABARCAS E BAQUERO mi avevano informato per radio che
in quel posto si aggirava un signore di nazionalità italiana che
era impazzito dando problemi al ristorante “Riquisimo” ubicato diagonalmente
rispetto al CAI; dissi loro di cercare di controllarlo, di prenderlo perché
si calmasse di vedere cosa succedeva, ma pare che non ce la fecero dato
che sentii Rodriguez già alle undici e trenta che chiedeva aiuto
per un italiano che era impazzito. Dalla versione precedente sembra possibile
dedurre che gli agenti contavano con informazioni sul giovane prima del
suo arrivo al ristorante.
“... gli agenti non avevano informato
la medica che il giovane presentava lesioni, solo che era impazzito e con
overdose (sovraeccitato). Perché non l’hanno informata, mi domando?
Mi rispondo: perchè non si era colpito da solo? Ma era colpito quando
lo si portava per prima volta all’Ospedale. O soltanto quando lo avevano
portato la seconda volta? Perchè indubbiamente il cadavere all’esame
interno e esterno rivela botte. Se non era stato informato delle botte
il medico, perchè non è stato informato delle stesse il principale
alleato del medico nell’adeguata attenzione del paziente che é l’informante..
Alcuni testimoni dei fatti riferiscono che non si sono viste botte (e di
conseguenza la dottoressa non viene informata delle botte?). Altri testimoni
dicono di aver visto il custode del Centro Commerciale Bocagrande dare
un calcio con la punta del piede allo stomaco e un’altra persona dice di
aver visto anche un agente dare un calcio a Turra.
Era stata informata la medica di queste
botte causate al giovane GIACOMO?.. “Foglio 147 e 148: l’agente aveva dato
immediatamente l’ordine : Il signore si era alzato (Giacomo) e aveva alzato
le mani, lo presi dalla cintura dei pantaloni e lo portai all’uscita (capisce
l’ordine e ubbidisce, non è aggressivo, si lascia guidare. Queste
descrizioni sembrano non corrispondere a psicosi da cocaina.). Fl.149:
In quel momento rannicchiato nel ristorante non gli vidi botte.”(Se dal
ristorante era uscito senza botte, come, dove e da chi ha ricevuto le botte?).
Fl.150: Durante il percorso l’italiano “non aveva detto niente, zitto,
da quando lo avevamo preso fino a quando era impazzito non disse niente,
fino alla sua morte. Io non aveva sentito nemmeno una parola (Fl.150).
(Questo é un frammento abbastanza diverso da quello espresso da
altri agenti e altri testimoni.)
“Foglio 154: il conducente della pattuglia,
agente VÏCTOR JOSE’ DÏAZ SANCHEZ, dice che “Lui aveva sbattuto
contro la porta (della pattuglia) ma mai è caduto a terra perchè
i compagni lo avevano afferrato (Dichiarazione che elimina altre probabili
fonti di autoaggressione)
E su questo particolare è lo
stesso sergente Llanos che, in dichiarazione davanti alla Fiscalia Seccional
30 in data 22 Settembre 1995 il cui radicamento era la 139, corrobora quanto
prima detto nell’affermare testualmente: “...avevo ordinato al caporale
Rodriguez che lo portasse nella pattuglia; questi lo prese dalla cintura
e lo fissò al suo corpo portandolo fino alla pattuglia per metterlo
dietro, cioé nella seconda porta , allora il tipo iniziò
a scalciare e a opporre resistenza e si diede una botta alla testa contro
la porta del veicolo, riuscendo a inserirsi tra i caporali Mendoza e Gomez,
già era lì faccia a terra e si lanciò di nuovo a terra,
ma non era riuscito a cadere...”
Aspetti che per il loro vincolo formale
con l’inchiesta, sotto la supposizione di che TURRA(???), variano fino
a dire che si era lanciato ed era caduto dalla macchina della polizia,
ma queste dichiarazioni fatte sotto giuramento, mostrano che TURRA NON
É MAI CADUTO DI TESTA DAL VEICOLO!
E da notare inoltre che ALFREDO MANUEL
MENDOZA PALACIO che ha dichiarato l’8 Febbraio 1996 , che lavora nel “Gran
Pan De Bono” e sostiene che aveva conosciuto Giacomo una settimana prima
della morte, che andava a comprargli la birra al suo negozio, che era una
brava persona, che dava la mancia ai portieri di “Noches de America” e
offriva loro sigarette, che mai era arrivato ubriaco e mai lo aveva visto
agire con modi violenti. Lo stesso assicura che Turra non era lesionato;”
questo era stato verso le 23 non sapevo da dove veniva né come era
entrato” e, al domandargli cosa intenda quando dice di averlo visto piuttosto
pallido e se aveva notato graffi o lesioni mostrategli in foto, questi
ha risposto:”NON NE AVEVA-SI RIFERISCE ALLE LESIONI-QUANDO SE LO STAVANO
PORTANDO NON VIDI SANGUE”.
Questa testimonianza l’ha ricevuta
il FISCAL JULIO CËSAR TORRENTE ROJAS della Unidad de Vida de Santa
Fé de Bogotà. Lo stesso testimone afferma che come testimoni
c’erano almeno altre 150 persone. Perché non ci sono nell’inchiesta?
Perché non compaiono per rendere testimonianza? La conclusione è
chiara : per lo stesso motivo esposto dal Fiscal Jefe de la Unidad de Vida
de Santa Fe de Bogotà, NESTOR ARMANDO NOVOA: perché la Fiscalia
é stata avvisata in ritardo per inquinare le prove nel tempo in
cui si é prodotta la morte e in cui si porta via il cadavere, sono
stati messi in fuga i testimoni, altri sono stati intimoriti e altri contattati
come il signor Jorge Carlos Villa Castro, che all’inizio aveva dichiarato
e ha detto di uno stato delirante di Turra.
* Mi chiedo: se PALACIOS indica che
150 persone hanno presenziato i fatti, bisognerebbe chiedersi perché
nemmeno un quarto di essi fosse localizzato e solo persone come VILLA CASTRO,
il custode del centro commerciale Bocagrande, siano comparse nel processo?
* La risposta é chiara: gli
indagati si sono dedicati, nel lasso di tempo compreso in cui si é
prodotta la morte di Turra, rimanendo questi dell’ospedale, non solo a
manipolare le prove, ma anche a parlare con i testimoni, cacciandoli via.
Se persone come CASTRO VILLA hanno dichiarato è perche era il loro
testimone base, basti vedere che nella testimonianza in cui partecipa la
parte civile (Luglio 1996) alla cui domanda lui afferma:
* Che un poliziotto era venuto da
lui perché testimoniasse.
Quando gli si chiede della prima volta
che aveva visto Giacomo al ristorante, dato che era fuori, afferma spontaneamente:
Un solo agente riusciva a bloccarlo , così facilmente che lo portava
preso dalla parte posteriore della cintura con una mano mentre l’altra
la teneva poggiata sulla schiena; ma in seguito alla pacifica uscita dal
ristorante, l’agente segnala che Turra presumibilmente inizia a gridare
parole incomprensibili (ovvio, non parlava spagnolo ma italiano).
Ma si noti che quando gli si domanda
come finisce allora Giacomo per terra, afferma spontaneamente che l’agente
che lo conduceva lo aveva spinto facendolo cadere, lo aveva sbattuto contro
il pavimento del terrazzo del ristorante e se pure dopo, all’essere interrogato
dal difensore se era stato forte o piano, egli ha dichiarato che “molto
piano”, é chiara la sua parzialità, perché quale senso
aveva spingerlo, come la scena narrata fa dedurre, forse per fare una carezza?
Gli agenti avevano dato notizia alla
FiscalÏa 8 o 9 ore dopo l’accaduto. Perché? Si sono dedicati
solo a creare alibi, a cacciare testimoni, a intimorire altri, a creare
false prove.
Apro una parentesi per criticare severamente
la posizione facilona e paternalista che il Pubblico Ministero ha assunto
nel catalogare la condotta degli uniformati, per agire usando la loro posizione
e per aver intimorito chi avesse osato dirlo e con la cui condotta è
stata definita disprezzabile; per quanto riguarda la loro posizione, perché
in principio gli agenti avevano negato mentre dopo lo accettavano, come
siamo sicuri che é successo precisamente non solo per questo episodio
ma anche per la morte di Giacomo!
Ma, riprendendo quanto detto dal testimone
VILLA CASTRO, in seguito, quando depone nell’istruttoria davanti al giudice
penale militare 59, a Luglio o Agosto 1996, alla domanda di come era comparso
Turra alla porta del ristorante, risponde che un agente lo portava con
una mano che afferrava la cintura e l’altra sulla schiena e, domandato
su come Turra era finito a terra, é stato così spontaneo
nel momento che la domanda gli veniva rivolta da dire: perché l’agente
che lo portava lo aveva spinto e sbattuto per terra. Altro non si capisce!
Pure quando dopo, e con chiaro interesse di guidare il teste, il giudice
gli chiede se era stato buttato dolcemente.
E chiaro che, come valuta il perito
di psichiatria e psicologia di Medicina Legale Bogotà, che un uomo
che in modo pacifico si lascia controllare , che alza le mani in alto,
che si lascia condurre con uguale sottomissione verso l’esterno del ristorante,
non ha le caratteristiche dello psicotico, del pazzo violento o del cane
rabbioso!
E come dice inoltre il conducente
della pattuglia JOSE’ DIAZ SANCHEZ, nemmeno é certo che si fosse
buttato dalla stessa e che avesse ricevuto un colpo in testa.
Questa versione dell1imputato resa
il 9 Febbraio 1996, davanti al Capo dell’Unità di Vita di Santa
Fe de Bogotà, confrontata con altri fatti determinanti come quelli
che dirò sono chiari e indicatori della responsabilità degli
agenti dell’ordine:
Chiaramente in quell’istante Giacomo
era legato mani e piedi prima di essere portato sulla pattuglia, versione
degli stessi imputati, versione di VILLA, loro testimone; perché
con la cintura di Villa gli si erano legate la mani e con i lacci degli
stivali che lui portava, gli si sono legati i piedi e in quel modo, loro
assicurano, lui entrò di traverso a terra nella parte posteriore
dei primi sedili e nello spazio compreso nella parte anteriore del secondo
sedile. Stiamo parlando di porte laterali e Turra era stato messo di traverso
per terra nella pattuglia. Come può allora prodursi il lancio di
Turra da se stesso, di cui parlano gli agenti, se sono smentiti da uno
di loro?
E’ chiaro che Turra viene portato
su con gli stivali e portato in tali circostanze all’Ospedale Bocagrande,
così come affermano gli agenti e che coincide con quanto detto dalla
medica e che pertanto é credibile.
Quanto detto prima era così
in conseguenza, fino a quel momento non poteva avere lesioni in quella
parte perché era coperta da stivali che lo coprivano fino a metà
delle gambe.
Si confronti con la autopsia se é
vero che registra lesioni in quella regione e perché posteriormente
l’insieme delle lacerazioni nell’esame esterno del suo corpo nelle regioni
anteriori e posteriori che le scienze ausiliari e periziali determinano
come base di dati o conosciuta, in effetti, é prova di un trascinamento
di TURRA.
Se Turra era stato sistemato di traverso
nel suolo della pattuglia, tra lo spazio compreso tra la parte posteriore
del sedile anteriore e quella anteriore, provato che erano 5 gli agenti
della pattuglia che si erano imbarcati e dato che davanti ci sono due sedili,
quello del conducente -a sinistra- e nel secondo c’é il sergente
Llanos e sommato il fatto che se il sedile posteriore è d’un solo
pezzo, sono ammissibili solo 3 passeggeri, corrispondenti ai 3 agenti della
polizia rimanenti, è lecito chiedere: come stavano i 3 agenti al
secondo posto all’interno della pattuglia e in quali condizioni era Turra
che era per terra dove necessariamente dovevano esserci 6 stivali dei 3
agenti rimanenti.
Questi fatti sono provati, Ë
un’operazione logica deduttiva, è un fattore dominante dell’esperienza
comune e porta a concludere che non si legittima nessun tipo di violenza
contro una persona che in effetti era indifesa da qualunque posto venisse.
Non è nemmeno il trattamento che ha segnalato preventivamente la
dottrina della Corte Costituzionale diversamente da quanto predicato dal
Pubblico Ministero, che si applica a un cittadino.
Indubbiamente gli agenti indagati
hanno applicato un trattamento inumano ,
hanno usato una forza non legittima
perché: Giacomo era disarmato
Indifeso e immobile: legato alle mani
e piedi
Il documenti di rimozione del cadavere,
quello della necropsia, ci indica che la sua corporatura, la sua formazione
anatomica era molto inferiore a quella degli agenti e la prova che essi
l’hanno dominato è che un agente dice di averlo portato alla porta
da solo
La capacità della forza degli
agenti, la cui corporatura era superiore a quella dell’arrestato
A tali conclusioni ci portano fatti
determinanti o indicativi provati attraverso le prove periziali (necropsia-documento
di rimozione del cadavere), i testimoni, i documenti (fotografie) come
base per le conclusioni che tiriamo.
Inoltre, nella dichiarazione di AMIRA
OSORIO all’Unidad de Vida de Santa Fé de Bogotà il 26 Febbraio
1996 e che afferma di come un agente abbia “collaborato l’infermiera applicasse
l’iniezione a Turra, messo a volto a terra, nello spazio a terra tra il
sedile anteriore e quello posteriore, con le gambe semi genuflesse perché
la porta da quel lato era chiusa e graficamente dice:”SEGNALA JORGE LUIS
MENDOZA PASOS come l’agente che gli mise lo stivale sulla schiena e l’altro
sul collo, seduto sulla poltrona posteriore della macchina della pattuglia,
la prima volta che portarono il paziente... E DICE: “MI COLPI’ LA FORZA
CHE IMPIEGO”, COSI’ (LA TESTIMONE SCHACCIA CON FORZA IL PIEDE CONTRO IL
PAVIMENTO)”, amen che fu detto che con una mano gli faceva pressione sul
pavimento del veicolo dove si trovava steso.-
Dimostrato lo stato di salute della
Vittima. Dimostrato che 150 testimoni arrivarono nel solo lasso di tempo
tra il 4 settembre e il mese di giugno 1996, quando la famiglia TURRA si
costituisce parte civile, si prova che, sia la Fiscalia che il Tribunale
Penale Militare che la Procuradoria ebbero il totale controllo sulle prove,
con relativo accesso, sia chiaro, degli imputati.
Per caso è possibile parlare
di autolesioni, di severità, di politraumatismo? Il Pubblico Ministero
ha tentato di spiegare antiscientificamente dalla Scienza Medica che gli
effetti caratteristici di un colpo sono possibile soltanto dopo la produzione
del trauma. Basta guardare a quanto detto dalla Dra. MAGOLA MANGA in varie
dichiarazioni rese e successivamente giurate al Pubblico Ministero.
Alla domanda del Pubblico Ministero:
“Qual’è l’evoluzione che presenta una lesione dal momento in cui
si produce fino al momento in cui appaiono i segni esterni della stessa...
Tutti i segni esterni delle lesioni appaiono immediatamente quando si prende
un colpo variano da persona a persona.
la Dra. MAGOLA MANGA dice: Se sono
lesioni recenti, dipende della lesione del trauma se produce una lesione
a livello muscolare o vascolare con una risposta nei tessuti; come sono
l’ecchimosi, l’ematoma, se si produce una escoriazione la lesione rimane
disegnata, si produce una ecchimosi rimane disegnata, la intensità
può variare per le ore, ma la lesione comunque si disegna. Si, se
voi mi trascinate su una superficie ruvida la lesione si disegna sulla
pelle nello stesso momento in cui voi mi provocate la lesione. L’AGENTE
DEL PUBBLICO MINISTERO: successivamente appariranno i segni, altri segni
esterni dello stesso colpo.
DOTTORESSA: Non sempre quando si produce
un colpo. Si, è la risposta del tessuto de una esmodia (?) si, e
i segni possono aumentare col trascorrere delle ore, ma per quello che
lei può osservare per lo scuro di una ecchimosi, per la escoriazione
che il colpo quando si produce dà una risposta visibile, si (Vedere
dichiarazioni in dibattimento).
In poche parole la dottoressa sta
sostenendo che sempre, quando si produce un’ecchimosi o la lacerazione
è evidente immediatamente. Sta dicendo che la reazione a un colpo
è immediata. Il Pubblico Ministero tenta, mediante questa affermazione
contraria alla scienza naturale medica indicare: che la dottoressa, i testimoni
non videro in GIACOMO le contusioni, lacerazioni ed ecchimosi quando fu
portato dal Ristorante fino all’ospedale “perchè le reazioni o l’apparizione
dei maltrattamenti si evidenziano dopo”, e cerca di indicare che nella
fase durante la quale lo portarono all1ospedale fino a quando poi lo portarono
già morto non soffrì maltrattamenti, nè fu oggetto
di contusioni da parte degli Agenti.
Contrariamente a questo, il concetto
scientifico che suggerisce la dottoressa, che appena si produce un colpo
si evidenzia la reazione dell’organismo con un’ematoma e la sua colorazione,
la dottoressa che lo curò indica la stessa cosa, non vide in Giacomo
quando lo portarono senza vita altre lesioni multiple e severe che la prima
volta che lo portarono all’Ospedale non aveva.
Chiedo ci si rimetta alle dichiarazioni
che rese durante il Consiglio verbale di Guerra la dottoressa MAGOLA MANGA,
Patologa. E allo stesso modo a quelle rese da parte sua davanti al Giudice
di Investigazione Penale Militare e che sono depositate nel quaderno 3,
rispettivamente nei giorni 4,5, 9 e 15 luglio 1996.
La Dottoressa MANGA venne interrogata
circa la sua dichiarazione resa il 15 luglio 1996 su una conversazione
che dopo la sua dichiarazione anteriore ebbe col difensore degli imputati,
quando il dr. ALFREDO MOUTON le chiese se a suo giudizio considerava le
lesioni che aveva TURRA come prodotto di un’autoaggressione e lei alla
pagina 143 del quaderno 3 sostenne: “in quanto alla domanda del signor
MOUTON, sugli ematomi agli intestini, gli risposi che corrispondevano a
traumi chiusi addominali e si parlò dei presunti meccanismo che
avrebbero potuto originare il trauma, io gli risposi che per me era difficile
che potessero essere stati provocati da uno solo elemento”.
In conclusione, che fosse o no drogato
GIACOMO TURRA, i traumi, le autoaggressioni, la prova indiziaria indica
che non vennero prodotti da lui.
E’ anche provato, a livello d’indizio,
che vennero prodotte nell’istante in cui rimase in mano degli agenti che
l’avevano arrestato. E’ provato, a livello d’indizio, che non è
possibile che, per quello che riguarda alcune lesioni, se le sia procurate
da solo e meno che mai nello stato indifeso in cui era ridotto e che per
di più controllava il suo sistema motorio e non aveva orientamento,
visto che la risposta ce la dà lo studio tecnico Psichiatrico oggetto
dello studio
Quanta verità e credibilità
meritano i secondi e i terzi esami inviati all’estero sul campioni biologici?
Mi rimetto alla sentenza che considero l’obiezione in secondo grado dettata
dal Tribunale Penale Militare. Così come agli argomenti che servirono
da supporto per questa sentenza. Ma più di tutto è sufficiente
quanto sostenuto dall’Ufficio di Psichiatria e Psicologia Forense di Medicina
Legale il quale ci ha portato a farci tante domande.
Sono chiari e evidenti gli indizi
di opportunità che avrebbero portato a delinquere gli imputati,
anche quando si continua a insistere sull’esistenza di una scala di cui
parla il testimone MARTINEZ MEYER nella dichiarazione resa alla Fiscalia
Sezione 30 il 22 settembre 1995, quando afferma che: “ ... stavo rientrando
nel commissariato, quando c’era il signor proprietario del ristorante MEE
WAH ALVARO DRIAZA CHING, che mi chiese chi l’avrebbe ripagato per i danni
e io gli dissi che bisognava aspettare che quel signore tornasse in sé,
perchè allora sembrava un morto, che facesse la denuncia nell’ufficio,
salì per la scala del commissariato fino all’ufficio, potendo constatare
che non vi si trovava l’ispettore, allora gli dissi che sarebbe potuto
ritornare il giorno dopo...”. Poi quindi non è sbagliato quello
che dice il testimone MARTINEZ MEYER circa l’esistenza delle scale che
successivamente e nell’Ispecciòn judicial portata a termine nelle
installazioni del Commissariato della Polizia indicò dove erano
ubicate.
Non è neanche vero quello che
tenta dimostrare il Pubblico Ministero quando toglie credibilità
alla dottoressa AMIRA OSORIO con l’obiettivo di disarticolare l’indizio
di Opportunità per delinquere, nel senso di mostrare che lei visitò
il paziente a un metro di distanza dal veicolo dove stava, e ancora nella
dichiarazione del 15 luglio 1996 davanti al Giudice 59 de Instrucciòn
Penal Militar, quando le si domanda quale fu il suo contatto fisico con
TURRA la prima volta che fu portato all1ospedale, lei afferma che: “...
Per realizzare l’esame arrivo fino al paziente, non entro nella vettura
ma lo faccio attraverso la porta aperta e lo faccio circa per 15 minuti.
Si prese il battito cardiaco, si alzo la testa per visitarlo, si prese
la frequenza cardiaca della posizione carotidea, questo vuole dire che
sono stata in contatto col paziente...”. Durante questa visita si rende
conto di alcune lacerazioni che come lei sostiene: “ Il trauma che si osservava
era superficiale, lacerazioni, graffi...” e che in questa vicinanza anche
si rende conto, tra l’altro, che “guardandogli la testa non gli vidi segni
di trauma, gli guardai le spalle e le braccia e neppure glieli vidi”.
E sullo stato di salute di GIACOMO
TURRA, una volta visitato, gli dice: “la sua respirazione era perfetta,
completa espansione della cassa toracica, il paziente era cosciente e non
in uno stato grave... il paziente era cosciente, non aveva nè convulsioni
in quel momento, nè era compromesso il suo stato neurologico tanto
da pensare che avrebbe potuto morire per colpa delle lesioni che si vedevano”,
che per quello che diceva il Medico erano fino a quel momento lacerazioni
di minore entità.
Allora durante il lasso di tempo:
uscita dall’Ospedale - Commissariato , in conformità con quanto
analizzato con la prova periziale portata, con quanto detto dagli stessi
imputati, vennero prodotte le lesioni gravi a TURRA, perchè come
dice il gruppo di Psichiatria e Psicologia Forense Regionale di Bogotà,
non è possibile o non poteva esser vero che TURRA rimanesse
addormentato o tranquillo, come dichiararono gli agenti, visto che quelle
medicine intramuscolari non avevano fatto nessun effetto nell’organismo
del paziente e allora viene confermato quanto detto dalla dottoressa. Ossia,
lui continuò a stare inquieto, ma legato mani e piedi e nella stessa
posizione dentro la vettura della pattuglia, e con le scarpe ai piedi.
Come si ebbero allora le lacerazioni
alle estremità nei due lati del corpo come segni o tracce di trascinamento”.
E’ chiaro, come detto da MAGOLA MANGA, il 9 luglio 1996, che esistono varie
lesioni che TURRA non poté infliggersi da solo.
E’ meno valida la tesi del Vice-Procuratore
che vuole mostrare che TURRA si autoaggredì e che i colpi non gli
uscirono immediatamente e che per questa ragione, la Dottoressa non
poté vedere dette lesioni. Clinicamente e giudiziariamente è
assurdo o impossibile.
Si veda la dichiarazione di MAGOLA
MANGA, la medico patologa o si consulti qualunque libro sul particolare,
dove si stabilisce che prodotto un colpo l’organismo reagisce immediatamente,
sia con un rigonfiamento che con un cambio di colore, un arrossamento,
e che sebbene col tempo un trauma può evolversi, non è come
indica l’agente del PUBBLICO MINISTERO perchè col passare del tempo
va sgonfiando o sparendo la sua colorazione fino alla sua totale scomparsa.
Questa tesi del Procurador è
totalmente inversa e si noti che nella dichiarazione resa, quando fu interrogata
la dottoressa MANGA, anche se fa di tutto perchè lei gli risponda
come lui vuole, lei nega enfaticamente le reazioni che lui vuole siano
approvate.
“...Così come la resistenza
che un corpo elastico oppone a una forza che le comprima, lo trazioni a
le applichi una torsione, diventa constantemente maggiore crescendo questa,
fino al momento culminante nel quale la forza di coesione del corpo termina
per essere definitivamente superata dalla rotture delle attrazione molecolare,
così anche la reazione che ogni essere vivente oppone a una minaccia
contro la propria integrità, va sempre crescendo in proporzione
dell’aumento della potenza offensiva fino al momento culminante della vittoria
o della sconfitta.
Questo semplicissima Legge della conservazione
dell’integrità degli esseri, questo principio dell’individualità,
nel senso etimologico della parola, si manifesta in tutti gli stadi dell’evoluzione
cosmica, sia nel primitivo stato dei semplici corpi animati, sia negli
organismi umani e sociali, differenziandosi e complicandosi come gli esseri
nei quali si manifesta” Fioretti- Sulla Legittima Difesa J.Fioretti
pag 18-19.
Si deduce che quanto successo
si spiega come reazione che si oppone a una forza e non come stato di eccitazione
delirante per ingerimento di psicotropi come viene provato dalla letteratura
scientifica, questo è legalmente dimostrato, nonostante gli sforzi
per portare prove inammissibili e contrarie al dovuto processo.
Signori Magistrati, con tutto il rispetto
che meritano, prego loro che sia revocata la sentenza del 30 ottobre e
che venga emessa sentenza di condanna degli imputati.
attentamente
DAYRA DE JESUS GALVIS MENDEZ