Mentre si stipula un contratto di compravendita, oppure anche dopo la fatturazione, le parti possono decidere il pagamento differito della fornitura rispetto alla consegna dei beni o rispetto alla scadenza originaria, dietro corresponsione di adeguati interessi.
Gli INTERESSI DILATORI sono interessi concordati fra le parti in sede di stipulazione del contratto oppure successivamente per il regolamento posticipato di una fornitura.
Poiché gli interessi per dilazione di pagamento rientrano nell'ampio concetto di operazioni di credito e di finanziamento, ai sensi della legge Iva sono operazioni esenti. Pertanto:
Gli INTERESSI DI MORA sono gli interessi dovuti a seguito di ritardi unilaterali nell'esecuzione del pagamento da parte del compratore.
Poiché gli interessi moratori non costituiscono il corrispettivo per la prestazione di un servizio, bensì il risarcimento del danno per il ritardato pagamento, sono estranei al campo di applicazione dell'iva. Tali interessi, quindi: