In un contratto di compravendita, al compratore vengono addebitate spese per CESSIONI e PRESTAZIONEI ACCESSORIE alla fornitura dei beni. Es. trasporto, montaggio, collaudo, imballaggio, cessione di contenitori ecc. |
Quando il venditore effettua le prestazioni accessorie con propri mezzi, o fa compiere tali operazioni da terzi per proprio conto e a proprie spese, addebita a forfait le somme pagate per i servizi.
In questo caso le spese vengono dette non documentate, in quanto alla fattura che viene inviata al compratore non è allegato alcun documento intestato ad esso che ne comprovi l'ammontare.
Questi sono veri e propri corrispettivi di beni ceduti o di servizi prestati dal venditore all'acquirente e non sono soggetti autonomamente all'IVA, ma seguono l'OPERAZIONE PRINCIPALE quindi:
Le spese documentate accessorie sono quelle che il venditore ha anticipato a terzi in nome e per conto del compratore, sul quale gravano contrattualmente.
Le prestazioni a carico del compratore, in questo caso, non possono più considerarsi come accessorie, ma, essendo fatte da terzi nei confronti dello stesso acquirente, configurano ai fini IVA un rapporto autonomo tra quest'ultimo e i prestatori stessi, rapporto nel quale il venditore interviene soltanto come esecutore materiale del pagamento.
Le spese documentate sono:
Il documento in base al quale il venditore esegue l'addebito viene allegato alla fattura relativa alla merce e insieme ad essa viene spedito o consegnato al compratore.