FATTURA IMMEDIATA
La fattura immediata è necessaria per le prestazioni di servizi e i versamenti di anticipi.
La fattura immediata deve essere emessa entro lo stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata, con l'obbligo di consegnare o spedire alla controparte nel medesimo giorno uno dei due esemplari.
E' consentita la trasmissione del contenuto anche tramite sistemi elettronici purché si materializzino dati identici presso le aziende venditrici e compratrici.
La fattura immediata non ha carattere accompagnatorio quindi le merci possono viaggiare con o senza la fattura.
FATTURA DIFFERITA
Per le cessioni di merci la cui consegna risulti da un documento di trasporto, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello di consegna o spedizione e deve indicare il numero e la data del documento stesso.
Può essere emessa una fattura cumulativa o riepilogativa che raggruppi le cessioni di merci effettuate a un medesimo cliente in un dato mese: questa fattura dovrà fare riferimento a tutti i documenti di trasporto.
Naturalmente la fatturazione cumulativa delle vendite effettuate allo stesso cliente può riguardare anche periodi inferiori al mese: la cosa più importante è che entro il giorno 15 di un certo mese risultino fatturate tulle le merci consegnate o spedite con documenti di trasporto nel mese precedente.
Quando il contribuente compila il documento di trasporto prima del giorno di effettiva consegna o spedizione della merce, il documento deve essere integrato con l'indicazione della data di consegna. In questo caso la fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna. Se ad esempio il documento di trasporto viene compilato in data 25 gennaio e la spedizione avviene il 4 febbraio, la fattura differita dovrà essere emessa entro il 15 marzo.