ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L’anno millenovecentonovantanove il giorno ventuno del mese di settembre, 21 settembre 1999, nel mio studio in Ancona, Corso Garibaldi n. 78. Avanti a me Avv. Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona ed iscritto presso il Collegio Notarile di Ancona, sono comparsi i signori: Falcioni Fabio, Accorroni Lederico, Bordoni Maurizio, Anastasi Massimiliano, Lodovichetti Claudio, Finaurini Mario e Castellini Danilo. Detti comparenti, della cui identità personale sono io notaio certo, dichiarano di rinunziare, d’accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) Tra i comparenti è costituita una associazione denominata "Sindacato Autonomo Lavoratori Fincantieri Ancona - S.A.L.F.A." con sede in Camerano (AN), Via De Nicola n. 34.

Art. 2) L’associazione ha come scopo l’organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei lavoratori dipendenti dalla Fincantieri di Ancona e le ditte appaltatrici presenti nello stabilimento.

Art. 3) L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente da ogni forza politica.

Art. 4) L’associazione è retta dallo statuto che, firmato per approvazione dalle parti e da me notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa da parte dei comparenti.

Art. 5) L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6) Sono organi dell’associazione:

In deroga a quanto stabilito dallo statuto dell’associazione i costituenti dichiarano di affidare la gestione della stessa provvisoriamente ad un Comitato Direttivo composto da sette membri, che resterà in carica sino al primo congresso, e che viene nominato nelle persone dei signori: Falcioni Fabio, Accorroni Lederico, Bordoni Maurizio, Anastasi Massimiliano, Lodovichetti Claudio, Finaurini Mario e Castellini Danilo, come sopra generalizzati, con espressa facoltà per detto Comitato di provvedere alla sostituzione dei membri che non dovessero accettare l’incarico o dovessero rendersi dimissionari, nonché di nominare nuovi membri.

La rappresentanza legale dell’associazione spetta a termini di statuto al segretario generale, che viene nominato nella persona del signor Falcioni Fabio.

Art 7) Gli esercizi dell’associazione si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 1999 (millenovecentonovantanove).

Art 8) Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote di iscrizione il cui ammontare sarà annualmente determinato dal Comitato Direttivo e dagli eventuali contributi di soci o di terzi. Le spese del presente atto sono a carico dell’associazione. Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio e da me letto ai comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano. Il presente atto occupa un foglio per numero quattro pagine.

Firmato da Falcioni Fabio, Accorroni Lederico, Bordoni Maurizio, Anastasi Massimiliano, Lodovichetti Claudio, Finaurini Mario, Castellini Danilo e Bortoluzzi Vittorio segue sigillo.




 


STATUTO DEL SINDACATO AUTONOMO LAVORATORI FINCANTIERI ANCONA – S.A.L.F.A.

Art.1 DENOMINAZIONE

E’ costituito il sindacato autonomo lavoratori Fincantieri Ancona con sede in Camerano (AN), Via De Nicola n. 34.

Art.2 PRINCIPI GENERALI

Il S.A.L.F.A. è fondato sui principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, autonomia, pacifici ed ecologici.

I caratteri essenziali del S.A.L.F.A. sono:

Art.3 SCOPO

Il S.A.L.F.A. organizza, rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori dipendenti dalla Fincantieri e ditte appaltatrici. Il S.A.L.F.A. intende affermare gli interessi individuali e collettivi di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dipendenti da imprese metalmeccaniche.

In particolare il S.A.L.F.A. :

Art. 4 ASSOCIATI

Il S.A.L.F.A. ha come soci i lavoratori dipendenti della Fincantieri e ditte appaltatrici in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 5 ORGANI

Sono organi del S.A.L.F.A.:

Le decisioni vengono assunte, salvo quanto diversamente stabilito, a maggioranza. Le deliberazioni degli organismi, sono valide qualora si realizzi la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto.

Art. 6 IL CONGRESSO

Il congresso è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni tre anni. La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta dal comitato direttivo a maggioranza dei due terzi. L’ordine del giorno del congresso è fissato dal comitato direttivo e deve essere reso noto almeno tre mesi prima della data di convocazione. Il congresso fissa l’indirizzo generale del S.A.L.F.A . La definizione delle proposte per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e delle altre trattative generali avverrà con la effettuazione di una assemblea convocata con delegati eletti in base alle regole congressuali.

Art. 7 IL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo è composto da 25 componenti ed è l’organo deliberante del S.A.L.F.A. tra un congresso e l’altro.

Il comitato direttivo provvede a:

Il comitato direttivo è convocato dal comitato esecutivo almeno due volte l’anno. In via straordinaria può essere convocato da una richiesta di 1/3 dei membri del direttivo o dalla maggioranza del comitato esecutivo.

In caso di urgenza può essere convocato dalla segreteria.

I membri del direttivo vengono eletti dal congresso.

 

Art. 8 IL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo. E’ composto:

Si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque su richiesta di 1/3 dei componenti. Il comitato esecutivo convoca il comitato direttivo e ne fissa l’ordine del giorno. Il comitato esecutivo traduce in indirizzi operativi le politiche generali contrattuali, organizzative, e amministrative fissate dal comitato direttivo.

Art. 9 LA SEGRETERIA

La segreteria viene eletta dal comitato direttivo tra i propri componenti ed è composta da un segretario generale e da un numero di segretari fissato dal comitato direttivo. La segreteria rappresenta il S.A.L.F.A. nei confronti dei terzi e dei pubblici poteri. Al segretario generale spetta la rappresentanza legale. Il segretario generale coordina e promuove l’attività della segreteria. La segretaria del S.A.L.F.A. prende le iniziative e le misure necessarie ad assicurare la normale attività del S.A.L.F.A. e il suo funzionamento in armonia con le decisioni degli organi deliberanti.

Art. 10 INCOMPATIBILITA’

E’ incompatibile la carica di componente di organismi direttivi ed esecutivi del S.A.L.F.A. con incarichi pubblici elettivi e /o con incarichi direttivi ed esecutivi di partito.

Art. 11 DIRITTI DEGLI ISCRITTI

I lavoratori iscritti al S.A.L.F.A. hanno i seguenti diritti:

Art. 12 DIRITTI DEI LAVORATORI

Il S.A.L.F.A. è impegnato a realizzare il diritto di tutti i lavoratori ad eleggere con voto segreto i propri rappresentanti sindacali aziendali. Ai rappresentanti aziendali va riconosciuta la piena titolarità della contrattazione aziendale. Il S.A.L.F.A. intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi sindacali e sulla nomina delle delegazioni alle trattative.

Art. 13 PATRIMONIO

Le entrate ordinarie del S.A.L.F.A. sono costituite dalle quote tessera e contributo secondo la quantità e le modalità definite dal comitato direttivo. La gestione amministrativa è di competenza della segreteria, che può nominare un tesoriere. Il patrimonio del S.A.L.F.A. è costituito da contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili da esso acquisiti o ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e patrimoniale. La segreteria sottoporrà all’approvazione del comitato direttivo, di norma entro il primo quadrimestre, i bilanci.

Art. 14 SCIOGLIMENTO DEL S.A.L.F.A.

Lo scioglimento del S.A.L.F.A. può essere deciso dal congresso a maggioranza dei 2/3. In caso di scioglimento il congresso delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio del S.A.L.F.A..

Art. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo statuto può essere modificato con delibera del congresso espressa con la maggioranza dei 2/3.

Art. 16 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme contenute nel regolamento di attuazione dello statuto e in mancanza, alle norme del codice civile.

 

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