TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Lavoro
R.G. Lav. n. 619/2000
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all’udienza
del 7.8.2000 e visti gli atti; letto il ricorso ex art. 414 c.p.c. e
contestuale istanza di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato
in data 12.7.2000, con il quale Lodovichetti Claudio, Sabbatinelli Giancarlo,
Anastasi Massimiliano e Coppi Luigi hanno chiesto, nel merito, “dichiarare il
diritto dei ricorrenti ad aver attribuiti, in quanto componenti eletti del
SALFA della Rappresentanza Sindacale Unitaria RSU della Fincantieri, Cantieri
Navali di Ancona, i permessi sindacali retribuito di cui al CCNL di cat., in
misura uguale per ciascuno, calcolati sulla quota del 70% trasferita alla RISU,
secondo l’art. 5 dell’alleg. 4 e dichiarare pertanto la Fincantieri Cantieri
Navali Italiani spa Stabilimento Cantieri Navali Italiani di Ancona, in persona
del legale rappresentante p.t., tenuta e per l’effetto condannarla al
riconoscimento in favore dei ricorrenti dei permessi sindacali retribuiti nella
misura ora rappresentata e, conseguentemente, a corrispondere loro le quote di retribuzione
indebitamente ritenute per mancata attribuzione dei permessi sindacali
retribuiti ammontanti, rispettivamente, come si desume dalle ritenute delle
buste-paga quanto al Sig. Lodovichetti a £.435.000, quanto al Sig. Sabbatinelli
a L315000 al Sig. Anastasi a L. 150.000, quanto al Sig Coppi £.250.000, con
condanna agli interessi e alla rivalutazione monetaria come e nella misura dì
legge. Con condanna altresì alle spese ed onorari di causa, da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore antistatario”ed in via cautelare
“l’anticipazione provvisoria della domanda di merito con l’affermazione del
diritto negato dall ‘azienda e, conseguentemente, la condanna in via d‘urgenza
dell ‘Azienda come richiesto nella domanda di merito ovvero ogni provvedimento
che il Giudice riterrà più idoneo per assicurare provvisoriamente il godimento
del diritto all’attività sindacale attraverso permessi retribuiti, leso dall’Azienda,
fino alla emissione della relativa sentenza e per assicurare gli effetti della
decisione di merito”
letta la memoria di costituzione presentata da Fincantieri
— Cantieri Navali Italiani S.p.a., con la quale, in via pregiudiziale di rito,
è stato chiesta la declaratoria del difetto di legittimazione attiva dei
ricorrenti in ordine all’invocato diritto alla fruizione dei permessi sindacali
aggiuntivi ed, in subordine, il rigetto del ricorso cautelare per
inammissibilità della tutela d’urgenza e comunque per carenza dei presupposti
di legge;
uditi, all’udienza del 7.8.2000 (così anticipata l’udienza
di trattazione della domanda cautelare su concorde richiesta delle parti), i
ricorrenti presenti ed i procuratori delle parti;
lette le note depositate in udienza dalla difesa dei
ricorrenti da considerarsi parte integrante del verbale di udienza;
pronuncia la seguente
ORDINANZA
Premesso che i ricorrenti, dipendenti della Fincantieri —
Cantieri Navali Italiani S.p.A. — stabilimento di Ancona eletti nel dicembre
1999 nella RSU su lista sindacale denominata S.A.L.F.A., a fondamento delle
proprie domande deducono:
- che con accordo del 17.12.1999 i responsabili della Segreteria
della
RSU aderenti a FIM, FIOM, UILM e SALFA
hanno stipulato per
l’anno 2000 di suddividere il
monte ore dei permessi sindacali retribuiti tra le quattro organizzazioni in
maniera proporzionale al numero dei delegati appartenenti ad ogni
organizzazione;
- che la Fincantieri ha recepito ed
inizialmente osservato detto accordo, tanto che in data 22.5.2000 chiedeva alle
OO.SS. FIM, FIOM e UILM, se esso doveva ritenersi ancora valido per
l’attribuzione dei permessi sindacali;
- che successivamente l’Azienda, ricevuta da
FIM, FIOM e UILM la comunicazione che l’accordo era stato annullato, ha modificato
la sua posizione, non riconoscendo più ai ricorrenti medesimi i permessi
sindacali retribuiti e decurtando conseguentemente le loro retribuzioni;
- che l’annullamento dell’accordo 17.12.1999
è giuridicamente irrilevante ed inefficace, essendo detto accordo, intervenuto
anche con SALFA, valevole per l’intero anno 2000 e quindi obbligatorio e
vincolante per tutti i contraenti sino aI 31.12.2000;
- che il comportamento dell’Azienda impedisce
l’esercizio dell’attività sindacale da parte di essi ricorrenti ed incide
pesantemente sulle loro retribuzioni, determinando danno grave ed irreparabile
e quindi la necessità di adire il Giudice in via d’urgenza;
Premesso ancora che parte resistente ha eccepito, in via
preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione
alla domanda diretta al riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi
sindacali retribuiti, sostenendo che titolare di tale diritto, avente natura
sindacale e rilevanza collettiva, è soltanto il sindacato autonomo S.A.L.F.A. e
non già i singoli lavoratori ricorrenti; nel merito ha contestato la fondatezza
della domanda cautelare per difetto sia del “fumus boni iuris”, per avere la
società convenuta riconosciuto ed i ricorrenti già utilizzato le ore di
permessi retribuiti previste dalle disposizioni. di legge e di contratto
collettivo, per esecuzione all’accordo aziendale 17.12.1999 di suddivisione del
monte ore di permessi in favore del SALFA, per essere necessario uno specifico
accordo aziendale, con il consenso anche di Fincantieri, ai fini di estendere
al SALFA le condizioni di miglior favore in tema di permessi sindacali previste
dall’accordo del 1988 soltanto in favore di FIM, FIOM e UILM; per non avere la
società impedito ai ricorrenti lo svolgimento di attività sindacale oltre il
monte ore di permessi retribuiti riconosciuto, per rilevare la decurtazione,
peraltro modesta, delle retribuzioni soltanto sul piano patrimoniale ed essere
come tale risarcibile per equivalente, per non avere controparte dedotto né dimostrato
l’esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile;
rilevato, quanto all’eccezione di difetto di legittimazione
attiva dei ricorrenti, che i medesimi rivendicano il diritto, “in quanto
componenti —eletti del SALFA — della Rappresentanza Sindacale Unitaria — RSU —
della Fincantieri, Cantieri Navali di Ancona, ai “permessi sindacali retribuiti
di cui al CCNL di cat., in misura uguale per ciascuno, calcolati sulla quota
del 70% trasferita alla RSU, secondo l’art. 5 dell’alleg. 4
rilevato che il punto 5 dell’allegato 4 del CCNL di settore
stabilisce che “Le Organizzazioni sindacali titolari dei permessi sindacali
retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dall’art. 23, legge 23 maggio 1970, n.
300 di cui al precedente art. 4 del presente accordo, trasferiscono alle
Rappresentanze sindacali unitarie una quota ditali permessi pari al 70%.
Il monte ore complessivo riservato alla Rappresentanza
sindacale unitaria è ripartito in parti uguali fra ciascuno dei suoi
componenti”;
ritenuto pertanto che titolare del 70% dei permessi
sindacali aggiuntivi retribuiti sia la RSU e, per essa, i suoi membri in parti
uguali e non le singole sigle sindacali;
rilevato che i ricorrenti agiscono quali membri eletti
nella RSU, destinatari, pro quota, del 70% dei permessi aggiuntivi, come tali
legittimati a rivendicarli;
rilevato che, in base all’accordo sindacale 17.12.1999, su
cui pure i ricorrenti fondano la propria pretesa, il monte ore dei permessi
sindacali retribuiti per l’anno 2000 andava suddiviso tra le quattro organizzazioni
stipulanti in maniera proporzionale al numero dei delegati appartenente ad ogni
organizzazione;
ritenuto che il riferimento ai sindacati stipulanti sia
solo finalizzato alla determinazione del numero dei permessi spettanti ad ogni
delegato, ferma restando la titolarità in capo a ciascun eletto quale membro
della RSU;
considerato altresì che nel caso di specie non è stato
attivato il procedimento ex art. 28 St. Lav., in relazione al quale la
legittimazione ad agire spetta alla sola organizzazione sindacale asseritamente
lesa, ma lo strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c.;
ritenuto dunque, per quanto sopra argomentato, che
l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti relativamente al
diritto di fruire dei permessi sindacali aggiuntivi debba essere disattesa;
ritenuto, nel merito, che dalla documentazione agli atti si
evince che il monte ore complessivo di permessi sindacali per l’anno 2000 è
pari a 6.460 ore (v. missiva Fincantieri 8.2.2000 indirizzata alla RSU — doc. 4
fascicolo di parte resistente);
ritenuto che detto monte non spetti alle sole OO.SS.
stipulanti l’accordo 30.9.88, come invece preteso dalla società convenuta;
ritenuto infatti che i permessi sindacali aggiuntivi
ottenuti con l’accordo del 1988 da FIM, FIOM e UILM, ed annualmente
riproporzionati, debbano, in virtù del punto 5 all. 4 CCNL di categoria,
intendersi riconosciuti alla RSU nella quota del 70% da ripartirsi in parti
uguali e rilevato che, ammontando i permessi retribuiti ex ari. 23 St. Lav. a
864 ore, 5596 sono le ore di pennessi aggiuntivi (6460-864); che il 70% ditali
permessi aggiuntivi è pari a 3917,2 ore e tale è il monte ore complessivo di
permessi retribuiti da intendersi riservato alla RSU;
ritenuto che, essendo 15 il numero dei componenti la RSU, a
ciascun componente spetti 1/15 del suddetto monte ore, ossia 214,146 ore
(avverso le 80,7 ore di cui alla prospettazione di parte resistente);
ritenuto pertanto sussistente, sulla base della cognizione
sommaria caratterizzante il presente procedimento, l’apparente fondatezza della
pretesa di ciascun ricorrente a vedersi riconosciuta la sopra indicata misura
di permessi sindacali retribuiti per l’anno 2000; rilevato che, dal prospetto
allegato dalla convenuta (v. doc. 7) e non contestato da controparte, emerge
che a giugno 2000 tutti i ricorrenti, tranne Sabbatinelli Giancarlo, avevano
fruito di un numero di permessi retribuiti inferiore a quello di 214,146 ore
loro spettante; ritenuto pertanto che ricorra, rispetto alla pretesa di cui si
è detto, per i soli ricorrenti Lodovichetti Claudio, Anastasi Massimiliano e
Coppi Luigi, anche l’altro necessario presupposto della tutela cautelare
d’urgenza, ossia il pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile atteso
che il mancato riconoscimento di permessi retribuiti verrebbe ad incidere
negativamente sul normale e sereno esercizio, da parte loro, dell’attività
sindacale, non potendosi pretendere che detta attività sia da essi sostenuta a
proprie spese; mentre è ormai venuta meno l’attualità del pericolo per il
ricorrente Sabbatinelli Giancarlo, avendo egli già utilizzato e superato, a
giugno 2000, e dunque anteriormente alla presentazione del ricorso, il monte
ore di permessi retribuiti di sua spettanza; ritenuto invece, non vincolante
per l’Azienda convenuta l’accordo sindacale 17.12.1999, in base al quale
l’intero monte ore di permessi di FIOM, UILM e SALFA in maniera proporzionale
al numero dei delegati appartenenti ad ogni sigla, stante l’espressa
dichiarazione di Fincantieri di non volere dare applicazione alle richieste
scaturenti da detto accordo (v. lettera 11.1.2000 — doc. 10 del fascicolo di
parte resistente), sicché non vi è prova di una adesione della società a detto
accordo, non potendo tale prova essere costituita semplicemente dalla lettera
Fincantieri del 22.5.2000 di richiesta alla FIOM, FIM e UILM di precisazione
formale della loro posizione in ordine alla validità di detto accordo;
ritenuto, quanto alla domanda di recupero delle quote di retribuzione
trattenute dalla Azienda, che trattasi di pretesa a carattere patrimoniale,
come tale risarcibile per equivalente e dunque non accoglibile in via d’urgenza
per difetto del requisito del “periculum in mora”, non essendo stato allegato e
tanto meno dimostrato il concreto rischio che l’attesa dei tempi necessari per
il giudizio di merito privi i ricorrenti di mezzi sufficienti a garantire a sé
ed alla propria famiglia quell’esistenza libera e dignitosa, presidiata
dall’art. 36 Cost., la cui lesione solamente potrebbe legittimare la tutela d’urgenza
per crediti pecuniari di lavoro; rilevato che sulle spese del procedimento si
provvederà nel giudizio di merito, per il quale rimane confermata la data di
udienza del 17.7.2001 ore 10,15 già fissata;
P.Q.M.
visti gli artt. 700 e 669 octies c.p.c., in parziale
accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza,
- ordina alla
Fincantieri — Cantieri Navali Italiani S.p.A., in persona del legale
rappresentante, di riconoscere in via interinale e urgente, smo all’esito del
giudizio di merito, in favore di Lodovichetti Claudio Massimiliano Inastasi e
Coppi Luigi ,eletti nella lista SALFA, permessi sindacali retribuiti in misura
pari, per ciascuno, a 214,146 ore per l’anno 2000;
- spese al
definitivo;
- conferma per il
giudizio di merito l’udienza dcl 17.7.2001 ore 10,15, già fissata;
- manda alla
Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Ancona lì, 12.9.2000