L'uomo responsabile di fronte alla globalizzazione

esclusione, giustizia, democrazia

Costruire la rete

“Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete? Aprirò nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa.

(Isaia, 43, 18-19)

La costruzione della democrazia diffusa di partecipazione e di dialogo, non può che essere un insieme sistemico di costruzioni reticolari;

Alla base della funzionalità di questo insieme si colloca la rete delle coscienze, luogo del confronto con le istanze etico sociali.

Di seguito è riportata una scala di costruzioni reticolari, necessarie per la fondazione di una democrazia più avanzata, le quali, partendo dalla "rete delle coscienze", arrivano fino a coinvolgere le strutture istituzionali della vita pubblica:

 

Il fare ed il saper fare

con e per gli altri

 

LA RETE DELLE COSCIENZE

• la mobilitazione dei soggetti e dei gruppi primari

(azioni di promozione e di coinvolgimento)

LA RETE DELLE CONSAPEVOLEZZE

• centrare l'attenzione sui bisogni, sulle minacce,

sui vincoli e sulle opportunità (autodiagnosi)

LA RETE DELLE COMPETENZE

• ruoli nuovi per i cittadini e per i gruppi sociali,

primari e secondari (acquisire nuove conoscenze)

LA RETE DEI SOGGETTI OPERATIVI

• costruire reti imprenditive, aprire attività nuove

per bisogni nuovi (terzo settore, no profit, volontariato)

LA RETE DELLA SUSSIDIARIETA'

• nuovi rapporti tra cittadini e governo

politico-amministrativo

• un nuovo ruolo per le amministrazioni pubbliche.

 

Scheda

La SUSSIDIARIETA', inserita attualmente nella legislazione italiana, con la Legge Bassanini, rappresenta un formidabile sostegno, sia teorico che organizzativo, alla fondazione di istituzioni e di procedure di una democrazia distribuita.

La enunciazione moderna del Principio di Sussidiarietà è stata fatta nel 1931 dal Pontefice Pio XI nella forma di principio morale, di etica sociale.

Nell'Enciclica Quadragesimo anno, al paragrafo 80, si legge: “E' vero certamente e ben dimostrato dalla storia, che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”.

Il principio di sussidiarietà è entrato formalmente nella Comunità Europea con il Titolo 12 del Trattato della Unione Europea del 1992, con il quale sono stati unificati i vari trattati precedenti.

Con la Legge 15 marzo 1997, n.59 [nota come Legge Bassanini, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”] tale principio ha trovato collocazione nel diritto del nostro Paese, come Principio fondamentale da rispettare, nel conferimento di “tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in quanto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici” [art, 1 comma 1]

L'articolo 4 della Legge precisa il concetto di sussidiarietà (come rispetto della capacità periferica di provvedere alle proprie esigenze con risorse e con mezzi locali, limitando l'intervento di livello superiore ai casi di insufficienza dei soggetti locali stessi), definendolo come “...l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”.

 

© Giovanni B. Montironi 1999 - All rights reserved
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