Pensando di fare una cosa utile sia per le
G.E.V. (che devono farla rispettare) sia per i cacciatori (che dovrebbero
già conoscerla), vi proponiamo alcuni stralci della Legge Nazionale
sulla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.
D.P.R. n. 157 del 11 febbraio 1992
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 2. L'esercizio dell'attività venatoria è
consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione
della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo
Art 2 - Oggetto della tutela
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. Art. 3 - Divieto di uccellagione E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione
e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo
di uova, nidi e piccoli
Art. 6 - Tassidermia
Art. 10 - Piani faunistico-venatori
Art. 12 - Esercizio dell'attività venatoria
Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Art 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata
della caccia
Art. 21 - Divieti
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;Art. 22 - Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio 10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni... 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco. Art. 27 - Vigilanza venatoria
Art. 28 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
Vi risparmiamo l'elenco delle sanzioni previste che sono suddivise tra penali ed amministrative e che sono comunque molto pesanti... |