Estratto D.L. n. 99 del 27/1/92 relativo all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Il presente estratto è indicativo. In caso di necessità si raccomanda di procurarsi
il testo integrale della legge.
Art.1
Finalità: il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei fanghi di depurazione in
agricoltura in modo di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione , sugli animali e
sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.
Art. 2
Definizioni
Fanghi sono i residui derivati dai processi di depurazione di acque reflue di:
- insediamenti civili ( come definiti nella legge 670 del 8/10/76)
- insediamenti civili e produttivi di fanghi non diversi dai precedenti
- insediamenti produttivi come definiti nella legge 319/76 , con fanghi assimilabili ai precedenti per qualità ( vedi succ. art. 3.1)
Fanghi trattati: sono quelli sottoposti a trattamento biologico, termico, chimico, in modo da ridurre il loro potere fermentiscibile e inconvenienti sanitari.
Utilizzazione: recupero dei fanghi mediante spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione
sul suolo e nel suolo.
Art. 3
Condizioni per l'utilizzazione. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2 solo se:
a) sono stati sottoposti a trattamento
b) sono idonei a produrre effetto concimante/ ammendante e correttivo del terreno.
c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terrreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente in generale.
I fanghi sono utilizzabili solo se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato A ovvero tali limiti non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.
Possono essere utilizzati fanghi che al momento del loro impiego non superino i valori limite della concentrazione di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato B.
I fanghi possono essere applicati sui terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio purchè i suoli presentino le seguenti caratteristiche:
- capacità di scambio cationico(c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr
- pH compreso tra 6,0 e 7,5
In caso il ph sia inferiore a 6 e la c.s.c. inferiore a 15 il quantitativo viene diminuito del 50%
In caso il pH sia superiore a 7,5 il quantitativo può essere aumentato del 50%.
I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino
a 3 volte le quantità sopra indicate.......
Art. 4
Divieti. E' vietata l'utilizzazione di fanghi su terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3.
E' vietata l'utilizzazione di fanghi tossici nocivi...... anche se miscelati e diluiti con fanghi
rientranti nelle presenti disposizioni.
E' vietato applicare fanghi ai terreni:
a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto,
b) con pendii maggiori del 15% limitatamente a fanghi con sostanza secca inferiore al 30%;
c) con ph minore di 5
d) con c.s.c.minore di 8 meg/100 gr.
e) destinati a pascolo o foraggere nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
f) destinati a orticoltura e frutticoltura di prodotti a contatto diretto con il terreno e normalmente mangiati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.
g) quando è in atto una coltura ad eccezione di quelle arboree
h) quando sia stata comunque accertata esistenza di un pericolo per la salute di uomini, animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente
E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia tal quali sia
diluiti.
Art. 5
Competenze dello Stato.........
Art. 6
Competenze delle Regioni......
Art. 7
Competenze delle Province.....
Art. 8
Autorizzazioni e disciplina
-1 Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate come da normativa D.P.R. n. 915 del 10/9/82 e integrazioni, Legge 441 del 20 ottobre 1987 e n. 475 del 9/11/88 , ed dal presente decreto.
-2 Coloro che intendono svolgere le attività sopra indicate sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.
-3 L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi è rilasciata ai sensi del art. 9
Art. 9
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura.
-1 Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi di cui all'art. 2 deve:
A) ottenere l'autorizzazione dalla Regione
B) notificare con almeno 10 gg.di anticipo a regione, alla provincia ed al comune di competenza l'inizio delle operazioni di utilizzo.
-2 Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 il richiedente deve indicare:
A) la tipologia dei fanghi
B) le colture destinate all'impiego dei fanghi
C) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio
D) le caratteristiche ed i mezzi per la distribuzione dei fanghi
L'autorizzazione ha un durata massima di 5 anni.
-3 La notifica di cui al comma 1 deve contenere:
A) Gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi
B) I dati analitici dei fanghi
C) L'identificazione sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi
D) I dati analitici dei terreni
E) Le colture in atto e quelle previste
F) Le date preciste per l'utilizzazione dei fanghi
G) Il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui
terreni interessati
H) Il titolo di disponibilità dei terreni, ovvero l'atto notorio.
Art. 10
Analisi dei terreni
Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi è tenuto ad effettuare analisi
preventive ...almeno ogni 3 anni presso laboratori pubblici o privati se autorizzati.
Art. 11
Analisi dei fanghi.....
...copia delle analisi deve essere consegnata all'utilizzatore dei fanghi.
Art. 12
Norme tecniche
-1 Raccolta dei fanghi presso gli inpianti di depurazione.............
-2 Trasporto dei fanghi: deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione ed a garantire la massima sicurezza igienica- sanitaria.
-3 Stoccaggio dei fanghi negli impianti di produzione o trattamento o stoccaggio c/o terzi.
-4 Condizionamento dei fanghi.........
-5 Stoccaggio presso l'utilizzatore finale....per i fanghi liquidi o disidratati deve essere realizzato un bacino impermeabile opportunamente recintato. Per i fanghi essicati se non forniti in contenitori e necessario prevedere precauzioni per evitarne la dispersione.
-6 Applicazione dei fanghi: i fanghi vanno applicati secondo le buone pratiche agricole;
durante o subito dopo l'applicazione va effettuato l'interemento mediante lavorazione del
terreno. ..deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il
trasporto di fango al di fuori dell'area interessata. In ogni caso l'applicazione va sospesa
durante o subito dopo abbondanti precipitazioni nonchè su superfici gelate o coperte da coltre
nevosa.
Art. 13
Scheda di accompagnamento: nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio condizionamento ed utilizzazione i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produtore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.
La scheda deve essere compilata come da allegato III A.......la scheda e le copie vanno conservate
almeno 6 anni.
Art. 14
Registri di carico e scarico........sono a disposizione delle autorità competenti e devono essere
trasmessi annualmente in copia alla Regione....
Art. 15
Registro di utilizzazione
L'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un registro, con pagine numerate e timbrate dall'autorità competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati ....analisi dei terreni, quantitativi ricevuti con relativa composizione e caratteristiche, il tipo di trattamento subito, gli estremi delle schede di accompagnamento, i dati del produttore, trasportatore ed eventuale trasformatore, i quantitativi utilizzati, modalità e tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.
I registri, con i certificati delle analisi e delle schede devono essere conservati per almeno 6 anni.
Art. 16
Sanzioni
1. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei divieti stabiliti all'art. 4
è punito con l'aarresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 10 milioni 100 milioni.
2. Si applica la pena dell'arresto se sono utilizzati fanghi tossici o nocivi.
3. Alle attività di raccolta trasporto e stoccaggio restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 915 del 10/9/82 e successive modifiche e integrazioni.
4. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire.
5. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione è punito con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da 2 a 20 milioni di lire.
6. Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta delle schede di accompagnamento e
registri di carico e scarico e utilizzazione ...è punito con la sanzione amministrativa da un
milione a 6 milioni.
Allegati alla legge: IA e II A, IB e II B relativi a parametri delle analisi... IIIB registro dei
terreni
Allegato III A Scheda di accompagnamento Bolla n. .......
Produttore o detentore:
dati sociali ,fiscali e di localizzazione
Processo di stabilizzazione adottato....... stato fisico.........
Ultima analisi effettuata il..... (allegare copia)
Consegnati a ...............
Firma produttore o detentore......... Firma ricevente.....
Trasportatore
Dati sociali, fiscali e relativi al mezo di trasporto
Numero iscrizione all'Albo smaltitori....
Consegnati a..............
Firma trasportatore...... Firma ricevente.....
Gestore impianto stoccaggio e/o condizionamento
Dati sociali, fiscali...
Numero autorizzazione.
Consegnati a.......
Firma gestore impianto....... Firma ricevente.....
Utilizzatore
Dati sociali e fiscali, sede azienda agricola......
Numero autorizzazione......
Ricevuti da......... Kg............... Il.........
Firma utilizzatore....................