La misura minima dei salmonidi (in pratica Trota Fario) è stata portata a 25 cm in tutta la Provincia. |
Cominciamo... e innanzi tutto:
L'esercizio della pesca è consentito unicamente ai possessori di licenza valida ed in regola con il pagamento della tassa regionale e per la Zona D del Tesserino Regionale per la registrazione delle catture di trote e temoli (ogni cattura dovrà essere subito annotata sul tesserino). Il Tesserino è d'obbligo anche per i minori di anni 13, che possono pescare senza licenza ma solo con una canna. E’ obbligatorio prima di iniziare la pesca annotarvi la data e il corso d’acqua in cui si sta pescando, utilizzando una penna e non una matita. I tesserini vengono rilasciati gratuitamente dai comuni situati nella zona D.
Sanzioni: la mancanza di licenza o tesserino comporta una ammenda da Lit. 150.000 a Lit. 900.000 con sequestro e confisca di attrezzi e pescato. Stessa samzione per la detenzione abusiva di più Tesserini di cattura. Per il pescatore che ha dimenticato tali documenti ma che è in grado di presentarli negli uffici Provinciali entro 15 giorni dal verbale l'ammenda è di Lit. 25.000.
Per chi pesca pur essendo privo di licenza per sospensione della stessa la sanzione va da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 con ulteriore sospensione di 12 mesi.
Le infrazioni al Regolamento Regionale di pesca, relative a orari,
attrezzi consentiti, periodi di divieto, limiti quantitativi di pescato
e di cattura vanno da Lit. 100.000 a Lit. 600.000 con sospensione della
licenza da 2 a 6 mesi.
ORARI DI PESCA
In Zona A non ci sono limiti. Nelle altre zone, salvo divieti gli orari sono:
- 1 Gennaio - 28 Febbraio dalle 7 alle 18
- 1 Marzo - 30 Aprile dalle 5 alle 19
- 1 Maggio - 31 Maggio dalle 4 alle 20
- 1 Giugno - 31 Agosto dalle 4 alle 21
- 1 Settembre - 31 Ottobre dalle 5 alle 19
- 1 Novembre - 31 Dicembre dalle 7 alle 18
Con l'ora legale si effettuano gli spostamenti relativi.
Nelle acque di Zona D la pesca ad ogni specie ittica è vietata nel periodo che va dalle ore 19 della prima domenica di Ottobre alle ore 5 dell'ultima domenica di Marzo.
Durante la pesca di anguilla e pesce gatto con la canna in Zona B o nelle bonifiche, l'orario è prolungato fino alle 24. Durante tale pesca è vietato detenere altre specie ittiche che non siano quelle utilizzate come esca o siano specie alloctone.
Sono definite alloctone le specie estranee all'ecosistema naturale locale e che in molti casi si sono rivelate un vero disastro per gli altri pesci. Esempio per tutti il siluro danubiano di cui potete vedere in foto la bocca di un 'piccolo' esemplare di 15 chili. Per le specie alloctone non sono previsti limiti di cattura e ne viene addirittura vietata la reimmissione in acqua.
SPECIE | MISURA
MIN (cm) |
PERIODO DI DIVIETO |
Anguilla | 30 | nessuno |
Barbo comune/canino | 16 | 1/4 - 31/5 |
Carpa (tutte le specie) | 30 | 15/5 - 30/6 |
Cavendano | 16 | nessuno |
Cefalo | 20 | nessuno |
Cheppia | 25 | 1/5 - 30/6 |
Ghiozzo di fiume | Vietato | 1/1 - 31/12 |
Gò | 12 | nessuno |
Gambero e granchi | Vietato | 1/1 - 31/12 |
Luccio | 40 | 15/12 - 15/4 |
Muggini | 20 | nessuno |
Orata | 24 | nessuno |
Passera pianuzza | 12 | nessuno |
Persico trota | 16 | nessuno |
Persico reale | 16 | 1/4 - 31/5 |
Pigo | 18 | nessuno |
Salmerino alpino | 25 | vedi zona D |
Scazzone | Vietato | 1/1 - 31/12 |
Spigola/branzino | 27 | nessuno |
Storioni (cobice, comune, ladano) | Vietato | 1/1 - 31/12 |
Temolo | 28 | 1/10 - 31/5 |
Tinca | 25 | 15/5 - 30/6 |
Trota fario | 25 | vedi zona D |
Altre | nessuno | nessuno |
Per i salmonidi sottomisura da rilasciare il taglio della lenza è obbligatorio, salvo nell'utilizzo di esche artificiali (cucchiaino - mosche - ecc.).
E' vietato reimmettere in acqua gli esemplari di specie alloctone catturati.
DEFINIZIONE DELLE SPECIE ITTICHE APPARTENENTI ALLA FAUNA LOCALE
1- Specie ittiche di cui è consentita l'immissione a scopo di ripopolamento, pesca a pagamento e allevamento. (Specie autoctone)
Alborella
Anguilla
Barbo canino
Barbo comune
Bottatrice
Carpa
Cavedano
Cefalo
Cheppia
Cobite
Ghiozzo padano
Gò
Gobione
Lampreda di fiume
Lampreda di mare
Lasca
Latterino
Luccio
Muggine
Nono
Orata
Passera
Persico reale
Pigo
Rovella
Sanguinerola
Savetta
Scardola
Scazzone
Spigola
Spinarello
Storione cobice
Storione comune
Storione ladano
Tinca
Triotto
Trota fario
Vairone
2- Specie ittiche di cui è consentita l'immissione a scopo di pesca a pagamento e allevamento
Carassio
Carassio dorato
Carpa argento
Carpa erbivora
Carpa testa grossa
Persico trota
Pesce gatto
Pesce gatto americano
Salmerino di fontana
Trota iridea
E' altresi consentita I'immissione del Pesce gatto
nei campi di gara permanenti in occasione dello
svolgimento di attività agonistiche.
3 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione esclusivamente a scopo di allevamento:
Gambusia
Persico sole
Tutte le varietà ornamentali di carassio dorato e di carpa
LIMITI QUANTITATIVI DELLE CATTURE GIORNALIERE
Salmonidi (trota fario, salmerino alpino) N. 5
Temoli N. 2
Limiti generali Zona A Kg. 7
Zona B Kg. 4
Zona C - D Kg. 3 compreso trote e temoli
Gli esemplari di specie alloctone sono esclusi dal computo del peso.
Zona A Acque fluenti Kg. 7
Bonifiche Kg. 5
Zona B In tutte le acque Kg. 4
Zona C In tutte le acque Kg. 1
Zona D Nessuna pasturazione consentita
E' vietata la detenzione di larve di mosca carnaria e uova di
salmone. Queste ultime sono ammesse nei bacini idroelettrici se consentite
dalla provincia.
Zona A : -Canne da 1 a 3 con o senza mulinello poste entro 10 metri di sponda
ed aventi non piu' di 3 ami ciascuna.
-Mazzachera (ombrello per anguille) con maglia minima di mm.8
-Lenza a mano.
-Bilancella da mt.1,50 con maglia minima di mm.10. N.B.: l'uso di questo attrezzo e' vietato in corsi d'acqua larghi meno di mt.3 e fondi meno di 0,5. - Bilancia da mt. 6 max.di lato,con maglia minima di mm.20.
-Dirlindana (rete bilancia)da mt. 6 max.di lato,con maglia minima di mm.20. - Bilancione fisso da mt.15 max.di lato,con maglia minima di mm.24,che deve essere autorizzato dalla Provincia.Durante l'uso e' vietato pasturare.
Zona B : - Stessi attrezzi della Zona A escluse la bilancia da mt. 6 e la dirlindana.
Per i bilancioni sono ammessi quelli risultati al 31.12.92 compatibili con la gestione ittica del bacino e che siano autorizzati dalla Provincia.
Zona D : -1 canna come in Zona C,con o senza mulinello .E' consentita anche la pesca
al lancio con gli stessi limiti in caso di uso di camolera o moschera.
Attenzione pero' alle esche: come gia' detto sono vietati il bigattino e le uova di salmone.Ques'ultime sono utilizzabili solo nei bacini idroelettrici se ammesse (con appositi cartelli) dalla Provincia. E' vietato qualsiasi forma di pasturazione.
Per la conservazione e l'incremento della fauna ittica e la difesa dell'ambiente, la Provincia, sentite le Commissioni di Bacino, può istituire:
Zona di Protezione integrale di rilevante interesse naturalistico.
Zona di protezione ittica per presenza di specie pregiate o rare.
Per la difesa della naturalità della Fauna Ittica è vietata l'immissione di specie alloctone (estranee alla fauna locale). Le violazioni a questo divieto comportano un'ammenda da lit.500.000 a lit. 5.000.000 con sospensione della licenza da 12 a 36 mesi.
La Provincia può istituire con atto motivato delle Zone a regime speciale di pesca, cioè con limiti particolari per attrezzi ed esche.Può anche autorizzare catture in deroga alle Leggi per motivi di studio o riequilibrio ecologico.,come la cattura in zona A tramite pescatori professionisti di pesci sottomisura in vivo (dal 1.2 al 10/6 ). Le violazioni alle disposizioni provinciali comportano sanzioni da lit. 1.000.000 a lit.6.000.000 con sospensione licenza da 8 a 24 mesi.
Salvaguardia sanitaria delle specie ittiche: tutte le immissioni di pesce devono essere autorizzate dal Presidente della Provincia, avere certificazione sanitaria ed essere effettuate dalle Commissioni ittiche di Zona.Quindi, niente "fai da te".....Le sanzioni vanno da lit.500.000 a lit. 5.000.000 con sospensione licenza da 8 a 24 mesi...
Anche i Sindaci,sentito il servizio veterinario delle U.S.L.,possono
per motivi di salvaguardia del patrimonio ittico imporre divieti,anche
assoluti,di pesca.Anche in questo caso,per i distratti il rischio è
di ammende da lit.500.000 a lit.5.000.000 con sospensione licenza da 8
a 24 mesi.
ALTRI DIVIETI
E' vietata la pesca con fonti luminose di richiamo escluso galleggiante e piccole luci di servizio.
E' vietata la pasturazione con sangue.
E' vietata la pesca a strappo.
E' vietata la pesca con reti od altri attrezzi, esclusa la canna a mano, a meno di 40 metri a monte ed a valle di passaggi di risalita per pesci, cascate, griglie, macchine idrauliche, mulini, opere di difesea di ponti e dighe di sbarramento (in queste aree è consentita la pesca a portatori di handicap o grandi invalidi, muniti di autorizzazione Provinciale).
La violazione di questi divieti comporta sanzioni da Lit. 100.000 a Lit. 600.000
E' vietata la pesca con le mani e la pesca subacquea o con attrezzi non autorizzati.
La sanzione in questi casi va da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000.
E' vietata la pesca in acque ghiacciate e l'uso di attrezzi con misure diverse da quelle autorizzate dal Regolamento Regionale.
La sanzione va da Lit. 50.000 a Lit. 300.000.
E' vietata la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti, ecc. e con corrente elettrica.
La sanzione va da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000 con revoca della licenza e sequestro degli attrezzi e del pescato. Questo salvo che l'atto costituisca reato, nel qual caso scatta la denuncia all'autorità giudiziaria.
Va ricordato che la Legge Regionale n. 21 del 26/4/1984 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" prevede il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione, inteso come cifra doppia del minimo o, se più favorevole, come terzo del massimo della sanzione.Questo per precisione, ma speriamo non vi serva mai...
Il pescatore primo arrivato con la canna ha diritto a 15 metri di
distanza a valle, monte, dietro e di fronte a lui rispetto agli altri pescatori...
La distanza tra pescatori con bilancella deve essere di almento 20 metri in linea d'aria. Tali disposizioni valgono anche per la pesca in movimento o con natante. Durante la stagione venatoria gli attrezzi sommersi vanno posti ad almeno 150 metri dalle postazioni fisse di caccia.
L'uso di natanti è ammesso solo in zona A: devono essere ancorati, tranne che per la pesca a mosca.
Sono intese come attività agonistiche le competizioni organizzate da Associazioni di pescatori sportivi a norma di regolamenti C.O.N.I.. Eventuali diverse modalità proposte dalle associazioni devono essere approvate dalla provincia.
I campi di gara permanenti e temporanei approvati dalla giunta regionale sono affidati alle Associazioni. Naturalmente quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero per tutti. Violazioni agli impegni concordati da parte dei titolari della concessione sono soggetti a sanzioni da Lit. 250.000 a Lit. 5.000.000 con revoca dell'autorizzazione. Le violazione dei regolamenti di gara da parte dei partecipanti sono punite con sanzioni da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000.
Le gare di pesca ai Salmonidi (trote) possono essere organizzate solo in zona B o C ed i limiti del campo gara devono essere ad almeno 1.000 metri dalla zona D. Le immissioni di trote iridee devono esser fatte con esemplari superiori a cm. 22 con certificazione sanitaria.
Non è consentito l'esercizio di pesca a pagamento in acque pubbliche ma solo negli specchi d'acqua appositamente delimitati situati all'interno di proprietà private ed autorizzati dal Comune.
Per chi organizza pesca a pagamento in acque pubbliche è prevista una sanzione da Lit. 1.000.000 a Lit. 6.000.000 con confisca delle attrezzature e del pescato. Anche per chi organizza gare di pesca a pagamento in acque private senza autorizzazione è prevista una sanzione da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000 con confisca delle attrezzature e del pescato.
La legge prevede anche il divieto di asporto in vivo del pesce catturato.
Questo per evitare il rischio di immissioni di specie estranee nelle acque
pubbliche. Le sanzioni per questo vanno da Lit. 150.000 a Lit. 900.000
con sospensione della licenza da 6 a 18.
CONCLUDENDO...
Abbiamo cercato di evidenziare in poche paginette i principali obblighi cui è tenuto il pescasportivo in Emilia Romagna. La nostra speranza è che ognuno di noi si attenga a tali norme di comportamento non per paura delle pesanti sanzioni ma per convinzione, nella certezza che è anche nella autoregolamentazione la speranza di un Ambiente migliore.
Se poi riusciremo se non come singoli almeno come Associazioni a
sensibilizzare la Società sulle pesanti problematiche che investono
i nostri corsi d'acqua ed in particolare i maggiori fiumi, allora forse
riusciremo a pagare, almeno in parte il debito che abbiamo verso i nostri
figli: lasciare loro un mondo che non sia tanto peggiore di quello che
abbiamo ereditato dai nostri padri.
DECALOGO DEL PESCATORE
2. Non vedere nei guardiapesca dei nemici. Stanno lavorando anche per te.
3. Ricordati sempre che la pesca è un mezzo per divertirsi e rilassarsi e non una guerra contro i pesci e gli altri pescatori
4. Se hai preso un pesce sotto misura rilascialo con delicatezza: bagnarti le mani prima di toccarlo e slamalo cercando di non massacrarlo.
5. Controlla spesso il filo. Se è danneggiato rischi di perdere il pesce destinandolo poi a sicura morte.
6. Se il posto di pesca è affollato, non inserirti senza rispettare le distanze minime. Spostati da un altra parte.
7. Non danneggiare in alcun modo l'ambiente dove peschi.
8. Se ti accorgi di inquinamenti o altri danni ambientali avvenuti o in atto avverti al più presto possibile gli organi di vigilanza.
9. Prima di iniziare a pescare studia l'ambiente intorno cercando di scoprire se ci possono essere rischi per te quali cavi dell'alta tensione, rive scivolose o frananti. sassaie adatte alle vipere, ecc.
10. Se la pesca sta andando male non prendertela troppo: lascia la canna,
ascolta la musica dell'acqua che corre e poi vai a cercare quella piccola
osteria che conosci... Un bicchiere di vino buono ed un panino con salame
nostrano ti daranno nuova carica. Ed i pesci? La prossima volta...