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Nei 10 anni trascorsi dall'approvazione della legge n. 23 della Regione
Emilia Romagna
si è organizzata nella nostra regione una forte attività
di vigilanza ecologica volontaria sul territorio.
Al 31. 12. 1998 operavano 16 Raggruppamenti distribuiti in tutte le
Province per un complessivodi 1128 guardie ecologiche volontarie (GEV).
Requisiti per l'operatività dei Raggruppamenti provinciali, formazione
ed attuazione dei programmi delle attività.
I requisiti per la costituzione e l'operatività di tali Raggruppamenti
consistono in:
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avere Atto costitutivo e Statuto adeguati a norma di legge e di Regolamento
di servizio approvato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza;
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essere iscritti al registro regionale del volontariato;
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aderire al programma di attività predisposto dalle Amministrazioni
provinciali d'intesa con Enti e Organismi pubblici titolari di competenze
in materia di tutela del patrimonio naturale e con gli stessi Raggruppamenti;
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stipulare convenzioni con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale;
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essere composti di almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a guardia
ecologica volontaria e di valido decreto prefettizio di guardia giurata;
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garantire una effettiva e continuata attività di vigilanza ecologica
su almeno 1/3 del territorio provinciale;
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garantire la disponibilità delle GEV ad espletare le attività
previste dal programma per una media mensile pro-capite non inferiore alle
8 ore.
Per dare attuazione ai programmi le Province stipulano o rinnovano
una convenzione con i Raggruppamenti Gev idonei....tale convenzione è
indispensabile per lo svolgimento delle attività programmate.. Ferme
restando le attività svolte in convenzione con le Province i Raggruppamenti
possono stipulare convenzioni con altri Enti od Organismi aventi competenza
in materia ambientale che vogliano avvalersi delle GEV in ordine alla vigilanza
derivante da norme e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanza
sindacali e regolamenti comunali, controllo su inquinamenti, ecc....
Organizzazione dei corsi di formazione per le GEV.
Le Province ... stabiliscono periodi e modalità per l'effettuazione
dei corsi di formazione ed il numero massimo dei partecipanti che non dovrà
essere inferiore alle 30 unità per ogni corso.
Materie dei corsi:
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nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile .
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ambiente nei singoli elementi.
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ambiente naturale come sistema
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cenni di pianificazione territoriale e paesistica e lettura della cartografia.
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nozioni di educazione ambientale e sua strutturazione.
Parte legislativa:
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Inquinamento idrico e spandimento dei liquami
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Smaltimento dei rifiuti
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Risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale
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Protezione della natura e aree protette
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Regolamentazione della raccolta dei prodotti spontanei della terra ( funghi
e tartufi)
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Pesca ed attività venatoria
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Protezione civile ed emergenze di carattere ecologico
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Pianificazione territoriale , tutela del paesaggio e del verde pubblico.
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Figura giuridica delle GEV .. ( L. 266/91: legge quadro sul volontariato
, L.R. n. 23/89: disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica , TULPS RD n.773/1931: la guardia giurata nella legislazione
di pubblica sicurezza, .L n. 689 9/81: modifiche del sistema penale,
L.R. 21/84 : disciplian della applicazione dddelle sanzioni amministrative
di competenza regionale....)
Note: nello svolgimento del corso dovranno per ogni materia
essere espletati i compiti specifici delle GEV. La durata del corso è
di 80 ore di cui almeno 60 riservate alla parte teorica e le restanti per
uscite ed esercitazioni pratiche... Agli aspetti legati alla conoscenza
della figura giuridica delle GEV e delle norme comportamentali si ritiene
debbano essere dedicate almeno 15 ore del corso. .... L'accesso ai
corsi è aperto a tutti i cittadini che abbiano i requisiti necessari
per la nomina a guardia giurata. Per l'accesso ai corsi è data la
Precedenza alle aspiranti GEV che abbiano effettuato un periodo di apprendistato
presso un
Raggruppamento provinciale esitente per almeno 12 uscite o 60 ore di attività..
L'esame teorico-pratico si svolgerà davanti alla commissione
nominata dalla Provincia e consisterà in una prova scritta con quesiti
pre- definiti ed in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la
preparazione relazionale e comportamentale dei candidati.
Individuazione delle norme cui conferire potere di accertamento alle GEV.
(Verbali)
Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari
stabilito con le precedenti direttive regionali , si ritiene che tutte
le Province debbano conferire tale potere alle GEV almeno sui seguenti
articoli:
art. 15 L.R. n. 2/1977
( Flora protetta e raccolta dei prodotti del sottobosco)
art. 32 L.R. n. 11/1988
( Disciplina Parchi Regionali e Riserve naturali)
art. 50 D.L.G.S.22/1997
( Attuazione direttive CEE su smaltimento rifiuti)
art. 35 L.R. 27/1994
( Disciplina smaltimento rifiuti)
art 18 L.R. 24/1991
( Disciplina raccolta, coltivazione e commercio tartufi)
art. 13/20 L.R. n. 6/1996
( Disciplina raccolta e commercializzazione funghi).
Ordinanze sindacali e regolamenti in materia di tutela dell'ambiente
e del verde urbano ed extra- urbano.
N.B. Le Province conferiscono potere di accertamento in
materia di pesca ed attività venatoria alle Gev che partecipino
ai corsi , con esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti
dai servizi provinciali per il personale del settore. Sono escluse dall'obbligo
di frequenza dei suddetti corsi le Gev già in possesso di atto di
nomina contenente tale potere di accertamento (cioè che abbiano
un decreto come guardiapesca o guardiacaccia).
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