ORDINI DEL GIORNO & MOZIONI

Gruppo Consiliare Verdi ........... 12 Novembre 1997

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OGGETTO: INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE, DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.2571 DEL 30.12.1996.

Il Consiglio Provinciale di Firenze

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n.2571 del 30.12.1996 avente per oggetto "interventi di controllo specie cinghiale. Revoca delibera G.P. 1695 del 19/9/96. Nuove disposizioni", con la quale si autorizzano i proprietari e conduttori di fondi ad abbattere i cinghiali, per l'attuazione dei piani di abbattimento di controllo della fauna selvatica;

VISTO che la Legge 11 febbraio 1992 n.157 all'art.19 prevede che i piani di abbattimento per il controllo straordinario della fauna selvatica "devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali; queste ultime potranno altresì avvalersi de proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio"

PRESO ATTO che la Legge Regionale n.3 del 1994, legge di recepimento della normativa nazionale sulla caccia, laddove ha recepito il suddetto articolo 19 della Legge 157/1992, all'art.37 comma 3, ha previsto che "tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle Provincie stesse. Per la realizzazione dei piani le Provincie potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, ...";

RILEVATO che lo spirito e la lettera della suddetta normativa, comporta che la partecipazione agli abbattimenti da parte dei proprietari e conduttori dei fondi sia da considerarsi secondaria e di mero supporto, per questioni di necessità numeriche e di conoscenza dei luoghi, rispetto a quella delle Guardie Provinciali, che resta comunque fondamentale e necessaria.

CONSIDERATO che una diversa interpretazione della normativa, quale quella effettuata con la delibera della Giunta Provinciale n.2771/1996, appare illogica, poiché si consente di attuare gli interventi di abbattimento anche senza la presenza delle Guardie Provinciali, in zone e tempi di divieto, e addirittura nelle ore notturne, quindi con modalità non consentite dal legislatore nazionale;

CONSIDERATO inoltre che i consentire diffusi interventi sul territorio in periodo di caccia chiusa e addirittura nelle ore notturne, fa divenire estremamente difficile, se non impossibile, un sufficiente controllo da parte della Polizia Provinciale, seppure avvisata 24 ore prima sulle aree di volta in volta interessate dagli interventi; che inoltre gli adempimenti previsti - nel caso le Guardie Provinciali non possano essere presenti - sono solo di comunicare l'esito dei capi abbattuti senza poter verificare se ciò corrisponda al vero;

CONSIDERATO altresì che le guardie venatorie volontarie delle Associazioni, non venendo messe a conoscenza degli interventi non possono collaborare alla sorveglianza su di essi;

RICHIAMATO infine il fatto che per le modalità con cui tali abbattimenti si svolgono (interventi di caccia in periodo di divieto ed in particolare durante la notte), comporta un possibile rischio per la pubblica incolumità, specie in periodi quali quello estivo in cui è frequente l'attardarsi nelle ore serali anche in aperta campagna, da parte di persone che non possono aspettarsi di incontrare simili attività, trattandosi di periodo di caccia chiusa;

RILEVATO infine come tali interventi siano del tutto svincolati da una organica programmazione, venendo scelte le zone di esecuzione solo sulla base delle richieste di privati fondate sulla soggettiva opinione di un sovrannumero della specie nelle singole aree,

impegna la Giunta Provinciale

alla revoca, per i motivi sopra esposti, della delibera della Giunta Provinciale n.2571 del 30.12.1996, ed a provvedere alla regolamentazione degli interventi di controllo della specie del cinghiale prevedendo che per la loro attuazione sia sempre prevista la presenza delle Guardie Provinciali.

 

Il Capogruppo Verdi

Alberto Di Cintio 

 

 

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