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LETTERA DEL 1 NOVEMBRE 1999


OGGETTO:

    Principali miglioramenti introdotti dal nuovo contratto



SALARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO

RETRIBUZIONE - A decorrere dal 1° luglio 1999 i nuovi minimi tabellari congloberanno i valori della ex indennità di contingenza. Pertanto, tenendo conto degli incrementi retributivi definiti dal presente accordo, i valori dei minimi tabellari sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

Categorie
Minimi retributivi mensili in vigore dal 1° Luglio 1999
Minimi retributivi mensili in vigore dal 1° Aprile 2000
1a
1.711.500
1.737.500
2a
1.839.000
1.870.000
3a
1.977.000
2.013.500
4a
2.048.000
2.086.000
5a
2.166.000
2.208.000
Livello superiore
2.280.000
2.326.500
6a
2.441.500
2.492.000
7a
2.627.000
2.684.000

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ - Sono stati concordati gli importi unitari di ciacuno degli aumenti periodici di anzianità, con decorrenza 1° Gennaio 2001.

Categorie
Importi in vigore fino al 31/12/2000
Importi in vigore dal 1/01/2001
Incrementi unitari
1a
34.725
35.800
1.075
2a
40.625
41.800
1.175
3a
47.050
48.500
1.450
4a
50.300
51.800
1.500
5a
55.700
57.400
1.700
Livello superiore
60.950
62.800
1.850
6a
68.425
70.500
2.075
7a
77.025
79.300
2.275

CALCOLO DEL TFR - Reintegro della gratifica natalizia nella base di calcolo del TFR

FONDO COMETA - Dal 1° gennaio 2000 le percentuali di contribuzione al fondo a carico dell’azienda e del lavoratore viene elevata dall'attuale 1% al 1,20% mentre la quota di utilizzo del trattamento di fine rapporto viene elevata dall’attuale 18 al 40%.

ORARIO DI LAVORO

STRAORDINARIO - Innalzamento di 50 ore del tetto massimo di straordinari (arrivati ad un totale massimo di 200)

CONTO ORE - I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale.

BANCA ORE - E' stata concordata l'istituzione della Banca ore. Ogni lavoratore ha il diritto di trasformare in riposo tutto o parte del lavoro straordinario prestato, a partire dalla 33 ora di straordinario effettuata nell’anno solare.

I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le norme e alle condizioni previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti.

ALTRI PUNTI

PART-TIME - Definizione delle condizioni per la fruizione del PART-TIME all'interno delle quali e nell'ambito del 2% di lavoratori, l'azienda "valuterà positivamente" le richieste. Le condizioni sono: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, altri familiari senza possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire figli fino al compimento di 7 anni. In caso contrario è possibile un confronto tra azienda e RSU su soluzioni alternative.

Una ulteriore soglia (4%) viene istituita per le richieste di part-time che non rientrano nei casi suddetti. Su richiesta della RSU l'azienda è tenuta ad informare la stessa sui motivi di eventuali rifiuti.

ASPETTATIVA - E' stato abbassato da 10 a 7 anni il limite minimo di anzianità aziendale per poter richiedere un periodo di aspettativa in caso di volontariato, studio, cure. In presenza di bambini fino a 7 anni, l'anzianità richiesta è di 4 anni.

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