Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - 20-6-1986
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Visto l'art. 7, pimo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, che dispone che, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile sono indicati I casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spese dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento;
Considerato che le vigenti disposizioni, fatte salve dal surrichiamato art. 7, già prevedono per le navi mercantili in rotta fuori del mare Mediterraneo un apposito servizio medico di bordo;
Ritenuto pertanto, di disciplinare il servizio medico di bordo limitatamente alle navi mercantili che fanno rotta nell'ambito del mare Mediterraneo;
Decreta:
Art. 1.
A partire dal 1° gennaio 1986, è istituito il servizio medico di bordo sulle seguenti navi della marina mercantile italiana, addette alla navigazione nel mare Mediterraneo:
navi maggiori destinate al servizio pubblico di crociera
navi traghetto, abilitate al trasporto di 500 o più passeggeri, in servizio pubblico di linea la cui durata, tra scalo e scalo, sia pari o superiore a 6 ore di navigazione.
Art. 2.
Il servizio medico di bordo è assicurato da uno o più medici, iscritti nell'elenco dei medici di bordo tenuto presso il Ministero della sanità, ovvero in mancanza di medici di bordo, da medici iscritti nell'elenco, tenuto presso il predetto Ministero, dei medici cui è consentito l'imbarco in aggiunta al medico di bordo.
Art. 3.
Per le esigenze del servizio medico di bordo, le navi devono essere dotate delle apparecchiature di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento di cui all'allegato A al presente decreto.
Art. 4.
A decorrere dal 1° luglio 1986 sulle navi mercantili di cui all'art. 1, dovrà essere assicurato il servizio medico di bordo.
Qualora, in territorio nazionale, non sia possibile, per eccezionali circostanze, assicurare il servizio tramite un medico di cui all'art. 2, gli uffici di sanità marittima possono autorizzare la partenza della nave solo se sia assicurata la presenza a bordo di un medico abilitato all'esercizio della professione.
Qualora l'impossibilità di assicurare il servizio tramite un medico di cui all'art. 2 si verifichi in territorio estero, ne dovrà essere data motivata comunicazione all'ufficio di sanità marittima ed alla capitaneria di porto del primo scalo nazionale.
Art. 5.
Le spese del servizio medico di bordo sono a carico dell'armatore ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
Roma, addì 13 giugno 1986
Il Ministro della sanità DEGAN
Il Ministro della marina mercantile CARTA
___________________________ALLEGATO A: APPARECCHIATURE DI MEDICINA GENERALE E DI CHIRURGIA DI PRONTO INTERVENTO RICHIESTE IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE DALLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE 21 MAGGIO 1976.
una sonda di Koker, due Farabeuf, una capsulina Ø 120 mm, due divaricatori, due Allis, una pinza a baionetta, uno specillo, una sonda scanalata, una pinza dentaria, una pinza di Collin, due pinze chirurgiche, una forbice curva, una forbice retta, una forbice da dissezione, quattro Backaus, quattro Halsted curve, quattro Halsted rette, quattro Halsted micro, quattro Pean, un porta aghi, una pinza anatomica, uno speculum vaginale, due cateteri Foley ch 16, due cateteri Foley ch 18, due cateteri Foley ch 20, cinque guanti monouso sterili misura 7, cinque quanti monouso sterili misura 7 ½, cinque guanti monouso sterili misura 8, due cappe monouso sterili, un set per intervento chirurgico contenente: tre lenzuola cm 200x150, una sacca di Mayo (copritavolino) cm 50x110, tre telini cm 75x80, due cappellini chirurgici, due mascherine chirurgiche, una confezione bisturi monouso cal. 21, una scatola Catgut cal. 0, una scatola Catgut cal. 2/0, una scatola Catgut cal. 0 con ago cat. 109, una scatola Catgut cal. 2/0 con ago cat. 109, una scatola Catgut cal. 1 con ago cat. 109 bicromato, una scatola Catgut cal. 2 con ago cat. 109, una scatola Catgut cal. 2/0 con ago cat. 107, una scatola seta cal. 2/0 con ago cat. 107, una scatola seta cal. 0 con ago cat. 109, una scatola seta cal. 0 con ago cat. 115, una scatola lino cal. 2 con ago cat. 119, una scatola Nilgut cal. 0,20 con ago cat. 107, una scatola Nilgut cal. 0,40 con ago cat. 107, una scatola Dexson cal. 1 con ago cat. T 12 86A4797
COMMENTI
Da Il Medico d’Italia, n. 79, novembre 1987.
Il 13 giugno 1986 veniva emanato un Decreto Interministeriale che prevedeva l’obbligo per tutte le navi passeggeri italiane in servizio nel Mediterraneo di avere un medico a bordo. Si creava così di fatto una nuova opportunità di lavoro per un certo numero di medici, e da parte di qualcuno il Decreto è stato interpretato come una risposta al problema della disoccupazione medica. In realtà il Decreto rispondeva ad un’altra e ben più importante esigenza: quella di assicurare una migliore assistenza sanitaria sulle nostre navi, affidando alla professionalità di un medico quel servizio che prima era espletato da un ufficiale di coperta istruito ad hoc per mezzo di brevi corsi sanitari. Dopo un anno di applicazione sono forse maturi i tempi per alcuni commenti e proposte in merito ad un decreto certamente perfettibile.
Innanzitutto va notato che in mezzo al mare può esserci bisogno di un medico non solo sulle navi passeggeri, ma anche sulle navi da carico. Teniamo presente che anche sulle navi passeggeri il medico serve di più all’equipaggio, che sulla nave lavora e passa mesi interi, che non ai passeggeri, che vi passano pochi giorni in tutto relax. C’è quindi da auspicare che un prossimo decreto estenda l’obbligo del medico di bordo a tutte le nostre navi, comprese quelle da carico.
Il secondo aspetto che merita attenzione è quello della preparazione dei medici di bordo. Attualmente chiunque può mettersi in lista per un imbarco, qualunque anzianità od esperienza abbia maturato a terra. Dovrebbe essere evidente però che una nave in mezzo al mare non è il posto più indicato per vedere i primi pazienti della propria carriera. D’altra parte, nell’eventualità che un medico si dedichi assiduamente alla professione sulle navi, le occasioni per fare esperienza sono così scarse che, se uno le esperienze non se le procura prima, non potrà farsele facilmente a bordo. Ecco quindi la necessità assoluta e inderogabile di stabilire almeno criteri di precedenza per l’assegnamento degli incarichi di medico di bordo, basati sull’esperienza professionale documentata e su eventuali specializzazioni ed esami specifici, tenendo presente che non si tratta di dare un lavoro a medici disoccupati, ma di dare un’assistenza sanitaria qualificata a chi vive e lavora a bordo delle navi.
A corollario di questo secondo aspetto c’è il problema della durata degli imbarchi. Le società di navigazione infatti vorrebbero imbarchi relativamente lunghi, per semplificare le pratiche burocratiche, e qualcuno accenna alla “continuità di cura”. In realtà il personale di bordo non viene imbarcato e sbarcato tutto in una volta, ma ha un parziale ricambio continuo, e può spesso lasciare una nave per imbarcarsi dopo un mese su un’altra, per cui la continuità di cura su una nave è un concetto privo di senso.
Assume quindi invece importanza prevalente il fatto che un imbarco di breve durata è effettuabile durante le ferie anche da parte di medici con una buona anzianità lavorativa e conseguentemente esperti, mentre un imbarco lungo può essere accettato solamente da chi non ha alcun lavoro e, quindi, alcuna esperienza. E' quindi opportuno che, a salvaguardia degli interessi della gente di mare e di chiunque viaggia sulle navi, un eventuale nuovo decreto recepisca in qualche modo questo problema, incentivando gli imbarchi brevi (una o due settimane) e creando tutt'al più la figura dell'"equipe medica di bordo", legando cioè un certo numero di medici per alcuni anni alla stessa nave, in modo che possano effettuare il servizio sempre e solo su quella nave, imparando a conoscerla e a conoscerne le rotte seguite, i problemi sanitari più frequenti, etc. Da ultimo, se questo fosse l'inizio della ripresa della medicina e dell'igiene navale in Italia, non ci sarebbe che da rallegrarsene.
Antonio Attanasio