MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione di esami di idoneità all'imbarco in qualità di medico di bordo - sessione anno 1999

IL DIRIGENTE GENERALE

DIRETTORE DEL SERVIZIO

    Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare, le norme sugli esami di idoneità ad esercitare le funzioni di medico di bordo;

    Visto il codice della navigazione approvato con regio degreto 30 marzo 1942, n. 327;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;

    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, n. 479, con il quale viene elevato a quarantacinque anni il limite di età per l’ammissione agli esami di idoneità a medico di bordo;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed in particolare gli articoli 10 e 15;

    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a! trattamento dei dati personali;

    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, così come integrato dall’art. 2, comma ottavo, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con il quale é stato approvato il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 127/ 1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amininistrative;

Decreta:

Art. 1.

Sessione di esami

    E' indetta la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo.

 

Art. 2.

Requisiti per l’ammissione

    Per l’ammissione agli esami di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

    1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

    2) età non superiore agli anni quarantacinque alla data del presente decreto;

    3) godimento dei diritti politici;

    4) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche;

   5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

    6) diploma di abilitazione all’esercizio professionale conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande;

    7) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici - chirurghi di una provincia della Repubblica (tale requisito non ê richiesto per il personale statale di ruolo).

    Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l’età e l’abilitazione professionale, i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d’esami.

    L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l’esclusione dagli esami per difetto dei requisiti prescritti.

 

Art. 3.

Presentazione delle domande

    La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della sanità - Servizio per l’organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V - Piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Roma EUR, nel termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubb!icazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4’ serie speciale.

    Non si terrà conto delle domande prive di sottoscrizione.

    Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

    Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

    La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dall’ufficio competente del servizio per l’organizzazione, per il bilancio e per il personale, che rilascerà ricevuta dell’avvenuta presentazione.

    L’ufficio è aperto al pubblico da martedì a giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, lunedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

    Non si terrà conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nd primo comma del presente articolo.

    I candidati dovranno indicare nella domanda, in alto a sinistra, il codice "MB"; il medesimo codice dovrà essere riportato sul frontespizio della busta, se la domanda è spedita a mezzo raccomandata.

    Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l’aspirante sotto la propria responsabilità dovrà dichiarare, pena l’esclusione:

    1) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate debbono indicare nell’ordine: il cognome da nubile, quello da coniugata ed il nome);

    2) domicilio o recapito presso il quale desidera vengano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla sessione di esami, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonchè il recapito telefonico.

    Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’indirizzo e del recapito telefonico.

    L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

    3) di possedere la cittadinanza italiana;

    4) di godere dei diritti politici;

    5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l’estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nd certificato generale del casellario giudiziale), nonchè eventuali procedimenti penali in corso;

    6) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’esatta indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

    7) di possedere il diploma di abilitazione all’esercizio professionale (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) con l’esatta indicazione dell’università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito. I candidati provvisoriamente abilitati all’esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del diploma di abilltazione definitiva, previsto dall’art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo titolo;

    8) di essere iscritti nell’albo professionale dell’ordine dei medici-chirurghi (il personale statale di ruolo è esonerato da tale dichiarazione);

    9) di avere ottima conoscenza della lingua inglese;

    10) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo).

    Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano, attestante l’idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni, concernenti l’idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della sanità.

    Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all’accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio1956, n. 837.

    I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate potranno essere esclusi in qualsiasi momento dalla sessione di esami con decreto motivato.

 

Art. 4.

Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è così composta:

    a) un consigliere di Stato, in qualità di presidente;

    b) un rappresentante del Ministero della sanità, scelto tra i dirigenti medici di secondo livello;

    c) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione (unità di gestione del trasporto marittimo e per le vie d’acque interne);

    d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri (direzione generale dell’emigrazione e A.S.);

    e) da quattro docenti universitari di cui uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in igiene, uno in patologia o clinica medica;

    f) da un medico autorizzato all’imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall’Associazione nazionale medici di bordo.

    Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

    Un funzionario amministrativo del Ministero della sanità, ottava qualifica funzionale, esercita le funzioni di segretario della commissione.

 

Art. 5.

Prove di esame e modalità di svolgimento

    Gli esami si articoleranno — secondo il programma di cui al successivo art. 6 del presente decreto — in due prove scritte, in quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua estera.

    Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 30 novembre 1999 verrà data comunicazione del giorno, dell’ora e della ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

    Qualora, per motivi tecnici, non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà reso noto l’eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove.

    Gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali riceveranno diretta comunicazione al domicilio indicato del giorno, dell’ora e dell’ubicazione dei locali in cui potranno sostenerle.

    Per essere ammessi a sostenere le suddette prove d’esami, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:

    a) fotografia recente, appllicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

    b) tessera postale;

    c) patente automobilistica;

    d) passaporto;

    e) carta d’identità;

    f) porto d’armi;

    g) tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

    Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

    Per le prove pratiche la commissione metterà a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Non è consentito l’uso di apparecchiature e materiali propri.

    Le prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della commissione appositamente delegati a riferire sulle capacità e abiltà di ciascun candidato. La commissione, sulla base del loro rapporto, esprimerà collegialmente il voto.

    Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica.

    Il colloquio dovrà durare non meno di venti minuti e non più di un’ora.

    Supereranno il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove, di lingua straniera se il candidato consegue la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

    La votazione complessiva è stabilta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dci voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle prove di lingua.

    Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si osservano — sempre che applicabili, tenuto conto della natura degli esami in questione — le disposizioni degli articoli dal decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, concernenti gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.

 

Art. 6.

Programma di esame

Prove scritte:

        prima prova: igiene generale e speciale, con particolare riguardo all’igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e di origine alimentare;

        seconda prova: patologia medica, patologia chirurgica, clinica medica a clinica chirurgica.

Prove pratiche:

        prima prova: prova di clinica medica. Esame di un infermo e discussione sul caso. Elementi di elettrocardiografia. Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche. Formano, altresì, oggetto d’esame le comuni malattie dell’infanzia.

        seconda prova: prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e discussione sul caso. Tecniche di rianimazione cardio-polmonare. Formano, altresì, oggetto d’esame le comuni prestazioni per il soccorso d’urgenza.

        terza prova: prova di cinica ostetrica e ginecologica. Esame di un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione.

        quarta prova: tecniche di laboratorio per la diagnosi delle malattie infettive e parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi agenti eziologici al microscopio ottico. Esecuzione ed interpretazione di esami chimico-clinici. Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la genuinità a salubrità dei principali alimenti e bevande: acque, cereali e farina, latte, vino, carni, conserve alimentari, etc. Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.

Colloquio:

        1) materie della prima prova scritta;

        2) legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo;

            ordinamento sanitario dello Stato. Organizzazione sanitaria internazionale. Regolamento sanitario internazionale.

            regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle navi addette al trasporto dei passeggeri;

            condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;

            medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono essere provviste le navi.

Prove obbligatorie di lingua estera:

        lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

 

Art. 7.

Accertamento del possesso dei requisiti

    I candidati risultati idonei dovranno comprovare — entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza — il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente decreto.

    A tal fine, i candidati potranno produrre apposite certificazioni, da far pervenire al Ministero della sanità - Servizio per l’organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V - Piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Roma EUR, ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403.

    In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo.

    L’amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,

    Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicrità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

 

Art. 8.

Graduatoria degli idonei

    La graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami sarà approvata con apposito decreto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

 

Art. 9.

Accesso agli atti del procedimento

    L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione d’esame è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

 

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

    Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della sanità - Servizio per l’organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V - per le finalità di gestione della sessione di esami in questione e saranno trattati, successivamente, anche dal competente dipartimento della prevenzione per gli adempimenti relativi all’eventuale conseguimento dell’idoneità all’imbarco in qualità di medico di bordo.

    Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla graduatoria.

    L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della sanità - Servizio per l’organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V - titolare del trattamento.

    Limitatamente agli atti relativi alla sessione d’esame, responsabile del trattamento dei dati è il direttore del suddetto ufficio V.

    Il presente decreto verrà inoltrato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.

    Avverso il presente provvedimento è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni della data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.

    Roma, 3 settembre 1999

                                                                    Il dirigente generale: Niglio

 

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - n. 73, 14 settembre 1999


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