REGIO DECRETO 29 settembre 1895, n. 636

Approvazione del regolamento sulla sanità marittima

 

Originale In vigore, con le modifiche apportate negli anni

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Capo IV - Medici di bordo

Articolo 28.

    L'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo è concessa dal Ministero dell'interno o dai prefetti da esso delegati.

 

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Capo IV - Medici di bordo

Articolo 28.

Nessuno può imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell’autorizzazione a viaggiare con tale qualifica.

L’autorizzazione è concessa dal Ministero dell’interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole speciali esami di idoneità, che avranno luogo, oltre che in Roma, nei principali porti del regno, che saranno designati dallo stesso Ministero.

Le sessioni di esame sono indette a cura del Ministero dell’interno ogni cinque anni, o entro minor tempo quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della marina mercantile (comma così sostituito dal R.D. 21 marzo 1929, n. 871).

Lo stesso Ministero dell’interno chiama a far parte per ciascuna commissione esaminatrice un rappresentante della direzione generale della marina mercantile e uno del commissario generale dell’emigrazione (articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288l).

 

Articolo 29.

    Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione devono essere rivolte al Ministero dell'interno od alle dette autorità delegate e corredate dei seguenti documenti:

        1°  Atto di nascita;

        2°  Certificato di laurea in medicina e chirurgia, che deve essere rilasciato da un'università del Regno se trattasi di navi con la bandiera italiana;

        3°  Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e di data recente;

        4°  Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

        5°  Certificato di sana e robusta costituzione.

 

Articolo 29.

    Per l’ammissione agli esami anzidetti, gli aspiranti alla autorizzazione per medico di bordo debbono presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:

1° -  atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha superato alla data nella quale l'esame viene bandito, il 45° anno di età (comma così sostituito dall'articolo unico del D.P.R. 3 febbraio 1976, n. 479);

2° - certificato di cittadinanza italiana;

3° - diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel regno o diploma di laurea

in medicina e chirurgia conseguito presso una università del regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito

entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del regio decreto

31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato

conseguito da almeno due anni compiuti;

4° - certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;

5° - certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° - certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgi del regno;

7° - certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo (comma così sostituito dall'art. 1 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288).

 

Articolo 29-bis

   Per i medici della regia marina e del regio esercito, i quali abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, siano essi in servizio attivo oppure no, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, di cui all'art. 28, può essere concessa dal Ministro dell’intemo a seguito di speciali esami integrativi in ostetricia e in pediatria, che saranno indetti in apposite sessioni a cura del Ministero stesso ed ai quali detti sanitari potranno essere ammessi in deroga dei limiti di età, di cui al numero 1 dell'art. 29.

Per l'ammissione agli esami anzidetti i medici della regia marina e del regio esercito dovranno presentare, nei modi e termini indicati per ciascuna sessione, i documenti che saranno richiesti dal Ministero dell'interno.

Potranno essere esonerati da tali esami quelli fra gli aspiranti che dimostrino con i titoli presentati di avere prestato per almeno sei mesi servizio in un reparto ospedaliero o clinico per ciascuna delle specialità di ostetricia e pediatria (articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288).

 

Articolo 29-ter

Qualora, a norma delle disposizioni vigenti, occorra per il servizio igienico e sanitario di bordo un secondo ed eventualmente un terzo medico, è data facoltà ai prefetti delle province marittime, ove concorrano speciali condizioni di necessità e di urgenza, di consentire che, in aggiunta al sanitario autorizzato, vengano imbarcati medici sprovvisti della autorizzazione, da scegliersi fra quei sanitari che il Ministero iscrive in apposito elenco, a seguito della produzione dei seguenti documenti,

1° - certificato di cittadinanza italiana;

2° - diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, conseguito nel regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università del regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;

3° - certificato di iscrizione in un ordine dei medici e chirurgi del regno;

4° - certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, di data non anteriore a due mesi;

5° - certificato penale di data non anteriore a due mesi;

6° - certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese,

dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze

organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.

Non sarà concessa dal Ministero la iscrizione in detto elenco a quei sanitari che non dimostrino, coi titoli presentati, di avere una sufficiente cultura nelle discipline igieniche e provata abilità nellesercizio pratico della medicina, della chirurgia e della ostetricia.

Qualora dall'esame del certificato, di cui al n. 6, risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti con le formalità indicate at comma cinque dell'art. 37-bis.

Ai detti sanitari competono i doveri prescritti dalle vigenti disposizioni per i medici autorizzati e sono applicabili le disposizioni relative ai medici di bordo autorizzati, contenute nei successivi artt. 33, 37-bis (secondo e ultimo comma) e 37-ter (eccettuata la lettera B) (articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288).

Articolo 30.

    Non sarà concessa l'autorizzazione sopradetta a chi non avrà conseguito almeno da due anni la laurea in medicine e chirurgia e non dimostrerà coi titoli presentati di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche, e provata abilità nell'esercizio della medicina chirurgica e ostetricia.

 

Articolo 30.

Gli esami consteranno di prove scritte, pratiche ed orali, e dovranno accertare che gli aspiranti posseggano una sufficiente cultura nelle discipline igieniche ed in special modo nella igiene navale ed una adeguata abilità nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e dell'ostetricia.

Con decreto del Ministro dell'intemo (non è mai stato emanato, e il programma d'esame è fissato volta per volta dal bando) saranno approvati i relativi programmi particolareggiati, e verranno stabilite tutte le modalità relative alla procedura degli esami (articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573).

 

Articolo 31.

   I medici che hanno ottenuta l'autorizzazione a viaggiare come medici di bordo saranno inscritti per eventuali incarichi relativi presso le prefetture che saranno designate dal Ministero dell'interno.

Articolo 31.

   I medici che hanno ottenuto la autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti in apposito elenco presso il Ministero dell'intemo. Copia di tale elenco tenuta in corrente dovrà essere depositata nelle prefetture delle province marittime, e presso le capitanerie ed uffici di porto di prima classe, e ne verrà data immediatamente comunicazione, a richiesta, alle Compagnie di navigazione ed agli armatori (articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573).

Articolo 32.

   Quando si tratta di navi che trasportano passeggeri ai termini dell'art. 64 del presente regolamento, le compagnie di navigazioni e gli armatori di dette navi dovranno scegliere i loro medici di bordo fra quelli iscritti presso le succitate prefetture o proporne altro all'approvazione del prefetto, avente i requisiti sopraindicati così da potersi iscrivere nell'elenco. In ogni caso le stesse compagnie faranno deposito della somma a corrispondersi ad essi come onorario mediante vaglia intestato alla tesoreria provinciale, per ciascun viaggio da compiersi.

Articolo 32.

(Abrogato dall'art. 78, R.D. 20 maggio 1897, n. 178)

Articolo 33.

   I medici di bordo e soprattutto quelli che viaggiano sui piroscafi che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave, devono ancora vigilare, come ufficiali sanitari governativi, perché siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sulla nave stessa,

   Essi dovranno soprattutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle seguenti prescrizioni:

   a) che i viveri distribuiti ai passeggeri siano di buona qualità, ben conservati e preparati e corrispondenti per quantità a quella stabilita nei contratti di imbarco, o, in mancanza di questi, dalla tabella annessa al regolamento per la marina mercantile;

   b) che sia posta gratuitamente a disposizione acqua sicura da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilità di trasmissione di malattie e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascun passeggero;

   c) che, ove sorga dubbio circa la buona qualità dell'acqua potabile caricata alla partenza o sospetto sulla possibilità del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata con l'ebullizione o sostituita con acqua fornita dal distillatore fino a tanto che in località adatta il capitano della nave possa procurarsene della buona facendo prima gettare la prima in mare e disinfettare accuratamente i serbatoi;

   d) che la nave sia tenuta in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetutamente in ogni loro parte nettate e disinfettate;

   e) che gli alloggi dei passeggeri e dell'equipaggio siano mantenuti in perfetta condizione di salubrità, ed in caso si manifesti in alcuno di questi malattia contagiosa trasmissibile, si sottopongano a disinfezione, giusta le istruzioni ministeriali;

   f) che ogni giorno i locali d'alloggio, mentre i passeggeri stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i pavimenti con segatura, alla quale si mescolerà, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente e asciugati;

   g) che sempre quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico venuti in rapporto cogli ammalati, siano immediatamente disinfettati e lavati dopo l'uso, se non distrutti.

 

Articolo 33.

   I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Tale assistenza è gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per gli impiegati dello Stato che viaggino per ragioni di servizio, per i cittadini da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione ovvero che rimpatrino a spese dello Stato ovvero che siano indigenti, per gli apolidi e rifugiati emigranti, nonché per gli emigranti di cittadinanza straniera che prendano imbarco in un porto della Repubblica.

   Per le prestazioni richieste dagli altri passeggeri i medici di bordo possono percepire l'onorario nella misura prevista dalla tariffa minima nazionale che all'epoca della percezione risulti, a norma dell'art. 1 delIa legge 21 febbraio 1963, n. 244, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Non danno comunque diritto alla percezione dell'onorario le prestazioni relative alle malattie, pertinenti alla navigazione ovvero infettive, soggette a denuncia, stabilite con successivo provvedimento del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la marina mercantile.

   I medici di bordo hanno qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell'igiene e sanità di bordo, durante l'intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione (articolo così modificato dall'articolo unico del D.P.R. 11 agosto 1972, n. 850, rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1973).

 

Articolo 34.

   I medici di bordo terranno un giornale sanitario di viaggio nel quale giorno per giorno annoteranno tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo. Questo giornale al ritorno del viaggio sarà consegnato alla capitaneria od ufficio di porto dove approda la nave per la trasmissione alla rispettiva prefettura.

Articolo 34.

(Abrogato dall'art. 78 del R.D. 20 maggio 1897, n. 178)

Articolo 35.

   Ove da sopracitato giornale, oppure da speciale inchiesta, la prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro regolamento o legge dello Stato in vigore, adotterà i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorità.

Articolo 35.

(Abrogato dall'art. 78 del R.D. 20 maggio 1897, n. 178)

Articolo 36.

   I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno dal Ministero dell'interno essere privati dell'autorizzazione d'imbarco, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi.

Articolo 36.

   I medici di bordo a carico dei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno, senza pregiudizio delle pene sancite dalle vigenti leggi, essere sottoposti alle seguenti misure disciplinari:

a) sospensione dell'autorizzazione d'imbarco per un periodo non eccedente un anno;

b) revoca dell'autorizzazione d'imbarco con cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati.

Tali misure saranno applicate con decreto del Ministro dell'interno, dopo che l'interessato sarà stato invitato a presentare, entro un termine prefisso, le sue discolpe.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, potrà tuttavia il Ministero decretare immediatamente la sospensione, salvo a completare in seguito il regolare procedimento (Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 7 luglio 1910, n. 573).

 

Articolo 37.

   Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui si è impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del codice di marina mercantile, sarà radiato dall'elenco dei medici autorizzati a prestare servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potrà essere chiamato dagli interessati.

   In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denuncia di essa o la trascurata assistenza agli infermi, sarà punita a tenore degli art. 45 e 46 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite dalla legge penale sulla sanità marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, è applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.

Articolo 37.

(Abrogato dall'art. 78 del R.D. 20 maggio 1897, n. 178)

Articolo 37-bis

   Con decreto del Ministro dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni generali o parziali delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo (le ultime revisioni sono state ordinate con D.M. 31 gennaio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1996; con D.M. 14 febbraio 200, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2000; e con D.Dirig. 7 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001).

   A tale fine i sanitari autorizzati hanno l'obbligo di notificare al Ministero dell'interno ogni cambiamento della loro residenza (cosa che sembrerebbe implicare l'obbligo del Ministero di avvisare i medici di bordo autorizzati: cosa che invece non avviene).

   Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare al Ministero dell'interno il decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, unitamente ai certificati di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 29.

   Il Ministero, qualora dall'esame dei documenti risultino le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate nell'art. 29 e quelle relative ai viaggi compiuti di cui all'art. 37-ter, restituisce il decreto di autorizzazione con un visto, attestante la eseguita revisione.

   Ove dall'esame del certificato, di cui al n. 7 dell'art. 29, risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti da una commissione all'uopo nominata di volta in volta e per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno, composta dal medico provinciale che la presiede, da un ufficiale medico di grado superiore del regio esercito o della regia marina, e dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici e chirurgi o da un medico suo delegato, componente del consiglio dell'ordine stesso.

   Le spese che possono occorrere per la convocazione della commissione sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di tesoreria provinciale la somma che il Ministero dell'interno indica per il tramite del prefetto.

   In ogni tempo il Ministero dell'inteno può fare obbligo al titolare della autorizzazione ad imbarcare quale medico di bordo, di sottoporsi a speciale visita di revisione, per accertare se esso possiede i requisiti fisici e psichici prescritti, da eseguirsi con le modalità indicate nei commi precedenti, nonché di dimostrare il possesso dei requisiti morali prescritti. Tale visita di revisione potrà essere ordinata dal Ministero dell'interno anche quando ne riceva motivata proposta da parte del Ministero degli affari esteri (commissariato generale dell'emigrazione) (Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288).

 

Articolo 37-ter

   Indipendentemente dai motivi disciplinari di cui all'art. 36, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo:

   A) Viene revocata dal Ministero dell'interno:

1° ogniqualvolta che in seguito a revisione ordinaria o straordinaria risultino minorate nel sanitario autorizzato la idoneità fisica o quella psichica indicate nel n. 7 dell'art. 29;

2° quando sia intervenuta condanna penale che abbia per effetto Ia sospensione dall'esercizio della professione.

   B) Può essere revocata quando nel quinquennio intercedente fra una revisione e l'altra il sanitario autorizzato non abbia compiuto, con le funzioni di medico di bordo, almeno cinque viaggi. Tale circostanza deve risultare dai visti di andata e di ritorno ovvero di sola andata o di solo ritorno, secondo i casi, che il sanitario ha l'obbligo di fare apporre dalle competenti capitanerie di porto sul proprio decreto di autorizzazione.

   C) Viene sospesa:

        1° quando il sanitario autorizzato non si sottoponga, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva di cui all'art. 37-bis:

        2° quando il sanitario autorizzato venga sottoposto a giudizio per delitto.

   La sospensione o la revoca sono adottate dal Ministero dell'interno con proprio decreto motivato, da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

   Il provvedimento del Ministero è definitivo (Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2288.).

 

Articolo 37-quater

   Il capitano della nave che abbia imbarcato per il servizio igienico- sanitario uno o più medici di bordo, è tenuto ad annotare, motivandoli, nel giomale nautico e per ciascuno dei sanitari, gli eventuali addebiti da lui rilevati nei loro confronti,

   In tal caso l'estratto del giornale nautico, per la parte anzidetta, è sottoposto a visione del medico di bordo interessato, il quale dovrà firmarlo, e, al termine del viaggio, verrà consegnato dal capitano alla competente capitaneria di porto.

   La capitaneria trasmetterà detto documento al Ministero dell'interno (direzione generale della sanità pubblica) unitamente alle deduzioni che i sanitari interessati ritengano di formulare (Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.D. 29 novembre 1925, a. 2288).

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TITOLO VII

INFERMERIE E AMBULATORI.

Art. 46.

   Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo più di 10 persone di equipaggio dovrà sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonché della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario.

   In detto locale dovrà essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea.

   Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovrà esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.

 

Art. 47.

   Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo più di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.

 

Art. 48.

   Sulle navi di cui al precedente articolo deve essere sistemata una stufa di disinfezione a vapore a pressione, di dimensioni tali da consentire l'introduzione di un materasso da cuccetta opportunamente piegato.

 

Art. 49.

   A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.

 

Art. 50.

   Le navi di oltre tonn. 3000 di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aerata e illuminata, situata sopra i ponti superiori e, in ogni caso, al disopra della linea di galleggiamento.

   L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni.

   L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate.

   Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.

 

Art. 51.

   Nell'infermeria devono essere installate due cuccette (o letti) qualunque sia il numero delle persone imbarcate fino a un massimo di venticinque: al di sopra di tale numero deve calcolarsi una cuccetta per ogni 50 persone o frazione di 50 in più.

   Nell'infermeria non deve esserci più di una cuccetta sovrapposta.

   Le cuccette, che non devono essere inferiori a metri 1.85 di lunghezza e a metri 0,80 di larghezza devono essere isolate una dall'altra. Lo spazio libero tra le cuccette, o tra queste e la paratia, qualora vi sia una sola fila di cuccette, non dovrà essere inferiore a un metro, in modo da consentire il facile accesso a una barella di usuali dimensioni.

   Ogni cuccetta deve avere un adatto dispositivo per una bottiglia ed un bicchiere, come pure per una sputacchiera.

 

Art. 52.

   Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.

 

Art. 53.

   All'infermeria devono essere annessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.

 

Art. 54

   Fermo il disposto dell'art. 43 per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore a 18° C. con zero gradi all'esterno. 

Art. 55.

   Oltre la comune illuminazione, compresa quella sussidiaria azzurra, deve esistere nell'infermeria una lampada elettrica portatile.

[…omissis…]

   Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   Dato a Monza, addì 29 settembre 1895.

UMBERTO.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 ottobre 1895.
   Reg. 200. Atti del Governo a f. 186
E. Angelotti
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA.

F. CRISPI.
E: MORIN.

 


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