(Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327)
Art. 1120. (Ubriachezza) - Il comandante della nave, del
galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile, che si trova in
tale stato di ubriachezza, non derivata da stato fortuito o da forza maggiore [N.d.R.:
?] da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio,
è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile
ovvero il pilota marittimo che, durante un servizio attinente alla sicurezza
della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di
ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o
menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da
uno a sei mesi.
Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o
al servizio è esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.
La pena è aumentata fino a un terzo se l'ubriachezza o l'uso di sostanze
stupefacenti sono abituali.
Art. 1226. (Imbarco di passeggeri infermi) - Il vettore o il
comandante che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza
l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un
passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la
sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero
una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla
competente autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
l'ammenda da lire ventimila a quarantamila.
Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non
osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei pasdseggeri
infermi.