Il potere legislativo appartiene al popolo, che lo esercita tramite organismi
formati da rappresentanti eletti per un periodo di cinque anni.
Il numero dei rappresentanti eleggibili deve essere in rapporto al numero
dei cittadini aventi diritto di voto, ma il numero dei rappresentanti
effettivamente eletti deve essere in rapporto al numero dei cittadini che hanno
espresso un voto valido. Se ad esempio ad una data elezione per venti
rappresentanti solo il cinquanta per cento degli aventi diritto esprime un voto
valido, possono essere eletti solo dieci rappresentanti.
I candidati a qualsiasi elezione possono essere presentati dai partiti, ma
possono anche auto-presentarsi mediante iscrizione presso gli uffici elettorali
competenti.
Il "collegio elettorale" deve corrispondere al territorio sul quale
l'organismo da eleggere ha competenza. Non sono ammesse delimitazioni di tale
territorio in pił "collegi". Ad esempio, alle elezioni per il
Consiglio Provinciale qualsiasi elettore residente in qualsiasi comune della
provincia deve poter scegliere fra tutti i candidati al Consiglio di
quella Provincia; alle elezioni per il Consiglio Regionale, qualsiasi elettore
residente in qualsiasi comune di qualsiasi provincia di quella regione deve
poter scegliere fra tutti i candidati al Consiglio di quella Regione; alle elezioni per il Parlamento
Italiano qualsiasi elettore residente in qualsiasi comune di qualsiasi provincia
di qualsiasi regione italiana deve poter scegliere fra tutti i candidati
al Parlamento nazionale; e alle elezioni per il Parlamento Europeo qualsiasi
elettore residente in qualsiasi comune di qualsiasi provincia di qualsiasi
regione di qualsiasi stato deve poter scegliere fra tutti i candidati al
Parlamento Europeo. |