Dispersi nel lavoro

[by Antonello]

La legge 669/96

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Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (in Gazz. Uff., 31 dicembre,n. 305).

-- Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole <> sono inserite le seguenti: <<, per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104>>;

b) nell'art. 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'art. 8, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da <> fino a <> sono sostituite dalle seguenti: <>;

c) nell'art. 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.>>;

2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola <> sono aggiunte le seguenti: <<, considerando tali anche le frazioni.>>;

3) il comma 4 è abrogato;

d) nell'art. 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: <>;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo art. 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.

3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, la lettera b) dell'art. 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

5. La disposizione contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve intendersi riferita esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 24, dopo il quarto comma è inserito il seguente: <>;

b) nell'art. 25, quarto comma, primo periodo, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

7. All'art. 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <>.

8. All'art. 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

Testo risultante a seguito della conversione

[L 28.02.1997 n. 30 ALL UNICO]

All'art. 1:

al comma 1, alla lettera a), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <> e alle parole: <> sono premesse le seguenti: <>; alla lettera d), n. 1), dopo le parole: <>, sono inserite le seguenti: <>;

dopo il comma 1, è iserito il seguente:

<<1-bis. All'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 6-bis>>;

al comma 4, primo periodo, la parola: <> è sostituita dalla seguente: <> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993>>.


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