-- Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1.
Disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, al
comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole <
b) nell'art. 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la
determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere
dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'art. 8,
comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le
parole da <
c) nell'art. 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni
gratuitamente devolvibili:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.>>;
2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola
<
3) il comma 4 è abrogato;
d) nell'art. 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari
accantonamenti:
1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
<
2) l'ultimo periodo è soppresso.
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le
disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le
imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di
ammortamento finanziario di cui all'art. 69 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di
ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico,
ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e
68, ovvero del successivo art. 69, si considera già ammortizzato
l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare
supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito
del predetto periodo di imposta.
3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'art.
16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare
nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte,
è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per
cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità
previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la
disposizione recata dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato
versamento delle imposte dovute.
4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi
oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare
interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per
l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di
mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal
comma 1, la lettera b) dell'art. 13-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
5. La disposizione contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta
dall'art. 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve
intendersi riferita esclusivamente, ai destinatari iscritti alle
forme pensionistiche complementari successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 24, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
<
b) nell'art. 25, quarto comma, primo periodo, le parole:
<
7. All'art. 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <
8. All'art. 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole: <
[L 28.02.1997 n. 30 ALL UNICO]
al comma 1, alla lettera a), le parole: <
dopo il comma 1, è iserito il seguente:
<<1-bis. All'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle
seguenti: "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da
pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente".
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa
fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 6-bis>>;
al comma 4, primo periodo, la parola: <
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. La disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'art. 42,
comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge 8 agosto
1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai
destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari
successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993>>.
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