***La manovra finanziaria
Il ddl
collegatoIniziamo la pubblicazione della
bozza del disegno di legge collegato alla
Finanziaria per il 1998, approvato dal Consiglio
dei ministri.
TITOLO I
Disposizioni in
materia entrata
CAPO I
Incentivi allo sviluppo e sostegno alle
categorie svantaggiate
ARTICOLO 1
Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio
1. Ai fini dellimposta sul reddito
delle persone fisiche, si detrae
dallimposta lorda, fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 41 per
cento delle spese sostenute sino a un importo
massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la
realizzazione degli interventi di cui alle
lettere a), b), c) e d) dellarticolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti
comuni di edificio residenziale di cui
allarticolo 1117, n. 1, del codice civile,
nonché per la realizzazione degli interventi di
cui alle lettere b), c) e d) dellarticolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 effettuati
sulle singole unità immobiliari residenziali
possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e
limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, anche a proprietà comune, alla
eliminazione delle barriere architettoniche, alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici o al conseguimento di risparmi
energetici nonché alladozione di misure
antisismiche.
2. La detrazione stabilita al comma 1, è
ripartita, in quote costanti, nellanno in
cui sono state sostenute le spese e nei quattro
periodi dimposta successivi.
3. Con decreto del ministro delle Finanze,
di concerto con il ministro dei Lavori pubblici,
da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché
le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante lintervento di banche, in funzione
del contenimento del fenomeno dellevasione
fiscale e contributiva, prevedendosi in tali
ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto
alla detrazione.
4. In relazione agli interventi di cui ai
precedenti commi, i comuni possono deliberare
lesonero dal pagamento della tassa per
loccupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle spese sostenute a decorrere dal
periodo dimposta in corso alla data del 1°
gennaio 1998 e in quello successivo.
6. Agli oneri derivanti
dallapplicazione del presente articolo si
provvede, per lanno 1999 con lire ......
miliardi e per lanno 2000 con lire ......
miliardi a carico dei capitoli di spesa .......
del bilancio di previsione ........
ARTICOLO 2
Incentivi per le piccole e medie imprese
1. Alle piccole e medie imprese, come
definite dalla raccomandazione della Commissione
delle Comunità europee n. 96/280/CE del 3 aprile
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Cee del 30 aprile 1996, operanti nelle aree
indicate nel comma 2 e che dal 1º ottobre 1997
al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti, è
concesso a partire dal periodo dimposta in
corso al 1º gennaio 1998 un credito di imposta
per un importo pari a 10 milioni di lire per il
primo nuovo dipendente e 8 milioni di lire per
ciascuno dei successivi. Il credito di imposta
non può comunque superare limporto
complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno
dei tre periodi dimposta successivi alla
prima assunzione.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono
operare nelle seguenti aree comunque situate nei
territori di cui allobiettivo 1 del
Regolamento Cee, n. 2052/88, e successive
modificazioni:
a) nelle aree interessate dai patti territoriali
di cui allarticolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) nelle aree urbane svantaggiate dei Comuni con
popolazione superiore a 120.000 abitanti che
presentano indici socio-economici inferiori sia
rispetto alla media nazionale sia rispetto alla
media delle città cui appartengono, nella misura
stabilita con delibera Cipe sentita la Conferenza
Stato-città, adottata entro 60 giorni
dallentrata in vigore della presente legge,
con riguardo, in particolare, al tasso di
disoccupazione giovanile, intensità abitativa,
indice di scolarità, ed altri appropriati
indicatori socio-demografici;
c) isole, con esclusione della Sicilia e della
Sardegna salvo quanto stabilito dalle lettere a)
e b).
3. Per le aree di cui alla lettera c) del
comma 2 possono essere stabilite con decreto del
ministro delle Finanze variazioni dei crediti di
imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla
misura dei maggiori costi di trasporto sopportati
dalle imprese ivi residenti.
4. Il credito dimposta che non
concorre alla formazione del reddito imponibile
ed è comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi, può essere fatto valere ai fini del
versamento dellimposta sul reddito e delle
persone fisiche, dellimposta sul reddito
delle persone giuridiche e dellimposta sul
valore aggiunto, risultanti dalla dichiarazione
dei redditi e in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
soggetti nei confronti dei quali trova
applicazione tale normativa. Il credito di
imposta non è rimborsabile, tuttavia, esso non
limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante.
5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si
applicano a condizione che:
a) limpresa di cui al comma 1, anche di
nuova costituzione realizzi un incremento del
numero di dipendenti a tempo pieno e
indeterminato. Per le imprese già costituite al
30 settembre 1997, lincremento è
commisurato al numero di dipendenti esistenti a
tale data;
b) limpresa di nuova costituzione eserciti
attività che non assorbono neppure in parte
attività di imprese giuridicamente preesistenti;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito
delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel
corso del periodo agevolato;
d) lincremento della base occupazionale
venga considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali in società controllate ai sensi
dellarticolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto;
e) i nuovi dipendenti siano residenti nel
territorio di cui allobiettivo 1 del
Regolamento Cee n. 2052/88 e successive
modificazioni siano iscritti nelle liste di
collocamento, di mobilità oppure fruiscano della
cassa integrazione guadagni;
f) i contratti di lavoro siano a tempo
indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi
nazionali in materia di trattamento economico dei
soggetti assunti;
h) il reddito dimpresa dichiarato non sia
inferiore a quello risultante
dallapplicazione degli studi settore.
6. Qualora vengano rilevate violazioni
alla normativa fiscale e contributiva in materia
di lavoro dipendente, commesse nel periodo in cui
si applicano le disposizioni del presente
articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa
luogo al recupero delle minori imposte versate o
del maggior credito riportato e si applicano le
relative sanzioni.
7. Per le assunzioni di dipendenti con
contratti di lavoro con scadenza almeno triennale
i crediti dimposta di cui al comma 1
spettano nella misura del 50 per cento oppure,
con contratti di lavoro a tempo parziale e
indeterminato, spettano in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale e sono concedibili per un numero
massimo di 5 dipendenti.
8. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti non si applicano per i settori esclusi
di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 96/C e 68/06. Le agevolazioni
previste sono cumulabili con altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purché non venga superato il
limite massimo previsto nel comma 1.
9. Gli oneri derivanti dal presente
articolo fanno carico sulle quote messe a riserva
dal Cipe in sede di riparto delle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree
depresse. Tali somme, iscritte ad apposito
capitolo dello stato di previsione del ministro
del Bilancio e della programmazione economica,
sono versate in conto entrate nel bilancio dello
Stato. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Con decreto del ministro delle
Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro,
sono stabilite le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta di cui al comma
1.
ARTICOLO 3
Incentivi territoriali
1. Ai soggetti titolari di reddito di
impresa compresi nei contratti darea che
siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei
territori di cui agli obiettivi 1 (e 2,
limitatamente alla regione Umbria), del
regolamento Cee n. 2052/88, e successive
modificazioni, che effettuino investimenti non di
funzionamento, così come definiti
dallarticolo 3, comma 87, della legge del
1995, n. 549, è riconosciuto un credito di
imposta commisurato agli investimenti effettuati
nei cinque periodi di imposta a partire da quello
in cui viene stipulato il contratto darea.
Il credito di imposta è ragguagliato
allinvestimento realizzato nel rispetto dei
criteri e dei limiti di intensità di aiuto
stabiliti dalla Commissione delle comunità
europee.
2. Il credito di imposta che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ed è
comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi, spetta per un importo fino ad un
massimo del 30 per cento per ciascuno dei primi
due periodi di imposta agevolati e può essere
fatto valere ai fini del versamento,
dellimposta sul reddito delle persone
fisiche, dellimposta sul reddito delle
persone giuridiche e dellimposta sul valore
aggiunto, risultanti dalla dichiarazione dei
redditi, e in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti
nei confronti dei quali trova applicazione tale
normativa. Il credito di imposta non è
rimborsabile; tuttavia, esso non limita il
diritto al rimborso di imposta ad altro titolo
spettante.
3. Le attività di istruttoria
tecnico-economica ai fini della concessione
dellagevolazione fiscale vengono svolti, in
conformità della disciplina comunitaria, anche
in considerazione del criterio della crescita del
livello di occupazione, secondo le procedure di
cui al punto 3.7.1 lett. B), della delibera Cipe
del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, in concomitanza
con quelle effettuate per le agevolazioni
finanziarie per i contratti darea di cui al
comma 1. Della concessione delle agevolazioni
fiscali, dellesito dellattività di
monitoraggio e di verifica dellattuazione
dei progetti e dellattività delle imprese,
è data contestuale comunicazione al ministero
delle Finanze, anche ai fini delleventuale
revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione
dellelenco delle imprese ammesse al
beneficio, degli estremi identificativi, nonché
dellentità del credito di imposta
spettante a ciascuna impresa.
4. Le agevolazioni fiscali a favore di
imprese o attività che riguardano prodotti o
appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche sono concesse ai sensi dei
commi precedenti nel rispetto delle condizioni
sostanziali e procedurali definite dalle predette
discipline dellUnione europea e previa
autorizzazione della Commissione delle comunità
europee.
5. Gli oneri derivanti del presente
articolo fanno carico sulle quote riservate del
Cipe per i contratti darea in sede di
riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse. Tali somme,
iscritte ad apposito capitolo dello stato di
previsione del ministero del Bilancio e della
programmazione economica, sono versate alle
entrate del bilancio dello Stato. Il ministero
del Tesoro è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del ministro delle Finanze,
di concerto con il ministro del Tesoro, sono
stabilite le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta di cui al comma
1.
7. Il comma 208 dellarticolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.
ARTICOLO 4
Disposizioni a favore dei soggetti portatori
di handicap
1. Allarticolo 13-bis, comma 1,
lettera c) del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
terzo e quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Le spese riguardanti i mezzi
necessari alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare
lautosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui
allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei soggetti
indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di
cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1,
lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, anche se prodotti in serie adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti
delle capacità motorie. La detrazione spetta una
sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i
casi in cui dal Pubblico registro automobilistico
risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a
un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni.».
2. Le disposizioni di cui
allarticolo 1, commi primo e secondo, della
legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche
alle cessioni di motoveicoli di cui
allarticolo 53, comma 1, lettere b), c) ed
f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nonché di autoveicoli di cui
allarticolo 54, comma 1, lettere a), c) ed
f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a
2000 centimetri cubici, se con motore a benzina,
e a 2500 centimetri cubici se con motore diesel,
anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui allarticolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti,
alle prestazioni rese da officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti
montati sui veicoli medesimi effettuate nei
confronti dei detti soggetti o dei familiari di
cui essi sono fiscalmente a carico. Gli
adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta
di circolazione.
3. Gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e
gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2 sono esenti
dal pagamento della imposta erariale di
trascrizione delladdizionale provinciale
allimposta erariale di trascrizione e
dellimposta di registro.
4. Il pagamento della tassa
automobilistica erariale e regionale non è
dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli
autoveicoli di cui ai commi 1 e 2.
ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di demanio marittimo
nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio
1. I canoni per concessioni di beni del
demanio marittimo e di zone del mare
territoriale, determinati ai sensi
dellarticolo 3, comma 1 applicabile alle
sole utilizzazioni per finalità
turistico-ricreative, con esclusione delle
strutture dedicate alla nautica da diporto, e
dellarticolo 1 del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle
concessioni aventi decorrenza successiva al 31
dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a
concessioni di beni del demanio marittimo, e di
zone del mare territoriale, per qualunque uso
rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre
1997, sono definitivi.
3. Nelle more della revisione dei criteri
per lapplicazione della tassa e sovrattassa
di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite
a servizi regolari di linea, in attività di
transhipment di traffico internazionale, hanno
facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di
abbonamento annuale, prevista dallarticolo
1, comma 3, della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e
successive modificazioni, una tassa di ancoraggio
per singolo scalo nella misura pari a un
dodicesimo della tassa annuale.
4. Le navi di cui al primo comma,
provenienti o dirette ad un porto estero, pagano
nel primo scalo nazionale la sovrattassa di
ancoraggio prevista nellarticolo 17 della
legge 9 febbraio 1963 n. 82 e successive
modificazioni, nella misura pari a un dodicesimo
della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle
tonnellate di stazza corrispondenti al volume
delle merci effettivamente trasportate nei
contenitori collocati in coperta.
CAPO II
Disposizioni in materia
di semplificazione e razionalizzazione
ARTICOLO 6
Disposizioni tributarie
in materia di veicoli
1. Nel Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
larticolo 121, nel titolo IV, recante
disposizioni comuni, dopo larticolo 121, è
inserito il seguente: «Art. 121-bis - (Limiti di
deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a
motore, utilizzati nellesercizio di
imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli
altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore indicati nel presente
articolo, utilizzati nellesercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della
determinazione dei relativi redditi, sono
deducibili secondo i seguenti criteri:
a)per lintero ammontare relativamente:
1)agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto, alle autovetture e
autocaravan, di cui alle lettere a) e m)
dellarticolo 54 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai
ciclomotori destinati a essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali
nellattività propria dellimpresa;
2)ai veicoli adibiti a uso pubblico o dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo dimposta;
b)nella misura del cinquanta per cento
relativamente alle autovetture e autocaravan, di
cui alle citate lettere dellarticolo 54 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, ai
ciclomotori e motocicli, il cui utilizzo è
diverso da quello indicato alla lettera a),
numero 1. Tale percentuale è elevata
allottanta per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel
caso di esercizio di arti e professioni in forma
individuale, la deducibilità è ammessa, nella
suddetta misura del 50 per cento, limitatamente a
un solo veicolo; se lattività è svolta da
società semplici e da associazioni di cui
allarticolo 5, la deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio
o associato. Non si tiene conto della parte di
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 8
milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i
ciclomotori; dellammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i
beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria; dellammontare dei costi di
locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5
milioni per i motocicli, lire 800mila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette
attività svolte da società semplici e
associazioni di cui al citato articolo 5, i
suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento
al valore dei contratti di locazione anche
finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad
anno, possono essere variati, tenendo anche conto
delle variazioni dellindice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatesi nellanno precedente, con
decreto del ministro delle Finanze, di concerto
con il ministro per lIndustria, il
commercio e lartigianato.
2. Ai fini della determinazione del reddito
dimpresa, le plusvalenze e le minusvalenze
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione
esistente tra lammontare
dellammortamento fiscalmente dedotto e
quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini dellapplicazione del comma 7
dellarticolo 67, il costo dei beni di cui
al comma 1, lettera b), si assume nei limiti
rilevanti ai fini della deduzione delle relative
quote di ammortamento.».
2. Nel Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 4 dellarticolo 50, il comma
5-bis dellarticolo 54, il comma 5-bis
dellarticolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter
dellarticolo 67 sono abrogati;
b)nellarticolo 67, comma 10, primo periodo,
le parole da «; per le imprese individuali»
fino alla fine del periodo sono soppresse; nel
medesimo comma il secondo periodo è abrogato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dal periodo dimposta in
corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. È soppressa laddizionale di cui
allarticolo 25 della legge 24 luglio 1961,
n. 729.
5. Limporto della tassa
automobilistica è ridotto a un quarto per le
autovetture e per gli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose:
a)omologati per la circolazione esclusivamente
mediante lalimentazione del motore con gas
di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati
di dispositivi tecnici conformi alla direttiva
91/441/Cee e successive modificazioni ovvero alla
direttiva 91/542/Cee e successive modificazioni;
b)autoveicoli azionati con motore elettrico per i
periodi successivi al quinquennio di esenzione
previsto dallarticolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
339.
6. È soppressa la tassa speciale
istituita dallarticolo 2 della legge 21
luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso
della tassa corrisposta nellanno 1997 per
periodi fissi relativi allanno 1998.
7. Allarticolo 3, comma 149, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le
parole «immatricolati dal 3 febbraio 1992».
8. Sono soppressi il canone di abbonamento
allautoradiotelevisione e la tassa di
concessione governativa, concernente
labbonamento di cui alla legge 15 dicembre
1967, n. 1235.
9. Gli importi delle tasse
automobilistiche sono arrotondati alle mille lire
per difetto se la frazione non è superiore alla
lire cinquecento e per eccesso se è superiore.
10. A decorrere dal 1º gennaio 1999 la
riscossione, laccertamento, il recupero, i
rimborsi, lapplicazione delle sanzioni e il
contenzioso amministrativo relativo alle tasse
automobilistiche non erariali sono demandati alle
Regioni a statuto ordinario e sono svolti con le
modalità stabilite con decreto del ministro
delle Finanze sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Con lo
stesso o con separato decreto è approvato lo
schema tipo di convenzione con la quale le
Regioni possono affidare a terzi lattività
di controllo e riscossione delle tasse
automobilistiche. La riscossione coattiva è
svolta a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
11. Sono soppressi i commi da 163 a 167
dellarticolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
12. La Convenzione stipulata tra il
ministero delle Finanze e lAutomobile Club
Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997,
dallarticolo 3, comma 139 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata
fino al 31 dicembre 1998.
13. A decorrere dal 1º gennaio 1998 le
tasse automobilistiche, comprese quelle relative
ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette
leggeri, il cui ammontare annuo è inferiore a
lire cinquantamila, sono elevate a tale importo.
Laumento si applica alle tasse il cui
termine di pagamento scade successivamente al 31
dicembre 1997.
14. A decorrere dal 1º gennaio 1998 i
veicoli a motore, con esclusione di quelli
assoggettati a tassa in base alla portata e di
quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base
alla potenza effettiva anziché ai cavalli
fiscali. Ai fini dellapplicazione del
presente comma, con decreto del ministro delle
Finanze, di concerto con il ministro dei
Trasporti e della navigazione, sono determinate
le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per
tutte le regioni, comprese quelle a statuto
speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al
comma 1 dellarticolo 24 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica
a decorrere dallanno 1999.
15. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli
atti e le formalità relativi ai veicoli a motore
di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dellarticolo 7 della tariffa, parte prima,
allegata al Testo unico delle disposizioni
concernenti limposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e dellarticolo 1 della
tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n.
952, sono soggetti a tassazione in base alla
potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali.
Con decreto del ministro delle Finanze sono
determinate, garantendo linvarianza di
gettito, le nuove tariffe derivanti
dallapplicazione del presente comma che
sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le
predette lettere a) e b).
16. Per le violazioni commesse fino alla
data del 30 settembre 1997 relative
allimposta erariale di trascrizione di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
alladdizionale regionale allimposta
erariale di trascrizione di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
allimposta provinciale per
liscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
alladdizionale provinciale allimposta
erariale di trascrizione di cui allarticolo
3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, nonché allimposta di registro di cui
allarticolo 7, con esclusione della lettera
f), della tariffa, parte prima, allegata al Testo
unico delle disposizioni concernenti
limposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, non si applicano lo soprattasse e le pene
pecuniarie a condizione che il contribuente
provveda alla richiesta della formalità prevista
e contestualmente al versamento dei tributi
dovuti, nella misura e con le modalità vigenti
al momento della richiesta della stessa
formalità al Pubblico registro automobilistico
competente. Sui versamenti effettuati non sono
dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno
1998 il contribuente è tenuto a presentare,
presso lufficio del Pubblico registro
automobilistico competente, apposita istanza e ad
adempiere alle formalità e al relativo
versamento con le modalità stabilite con decreto
direttoriale.
17. A decorrere dal 1º gennaio 1998 è
soppressa la tassa sulle concessioni governative
per le patenti di abilitazione alla guida di
veicoli a motore, prevista dallarticolo 15
della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni
governative introdotta con decreto del ministro
delle Finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995.
18. Le tariffe delle tasse
automobilistiche devono fornire un gettito
equivalente a quello delle stesse tasse
automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997,
maggiorato di un importo pari a quello delle
imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8
e 17, nonché delle riduzioni di cui al comma 5.
Corrispondentemente con decreto del ministro
delle Finanze, di concerto con il ministro del
Tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni da
emanare entro il 31 gennaio 1998, la quota
dellaccisa sulle benzine per autotrazione
di cui allarticolo 3, comma 12, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, fissata in lire 350 al
litro è ridotta in misura tale da garantire
linvarianza delle relative entrate
regionali nonché maggiori entrate nette sul
bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi.
19. A decorrere dal 1º gennaio 1998 cessa
lobbligo di esporre sugli autoveicoli e
motoveicoli il contrassegno attestante il
pagamento della tassa automobilistica, nonché
lobbligo, per i conducenti dei motocicli,
di portare con se il contrassegno stesso.
20. Gli obblighi di eseguire i versamenti
di cui allarticolo 116, comma 11, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonché quelli previsti dallarticolo 247,
comma 3, e dallarticolo 252, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.
21. È soppresso il certificato di
abilitazione professionale di tipo KE di cui
allarticolo 116, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e agli
articoli 310 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni e integrazioni.
22. Al comma 4 dellarticolo 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente laccertamento dei requisiti
previsti per la guida dei veicoli, le parole
«ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«ogni cinque anni e comunque in occasione della
conferma di validità della patente di guida» e
le parole «Detto accertamento biennale dovrà
effettuarsi anche nei confronti» sono sostituite
dalle seguenti: «Detto accertamento deve
effettuarsi con cadenza biennale nei confronti».
23. A decorrere dal 1Ý gennaio 1998,
viene istituita una tassa sulle emissioni di
anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto
(NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire
100.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa
e di lire 200.000 per tonnellata/anno di ossidi
di azoto e si applica ai grandi impianti di
combustione. Per grande impianto di combustione
si intende linsieme degli impianti di
combustione, come definiti della direttiva
88/609/CEE, localizzati in un medesimo sito
industriale e appartenenti a un singolo esercente
purché almeno uno di detti impianti abbia una
potenza termica nominale pari o superiore a 50
MW.
24. Obbligati al pagamento della tassa
sono gli esercenti i grandi impianti di
combustione di cui al comma 1 che devono
presentare agli Uffici tecnici di finanza,
competenti per territorio, entro la fine del mese
di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione
annuale con i dati delle emissioni dellanno
precedente.
25. La tassa viene versata, a titolo di
acconto, in rate trimestrali sulla base delle
emissioni dellanno precedente; il
versamento a conguaglio si effettua alla fine del
primo trimestre dellanno successivo
unitamente alla prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in più del dovuto sono
detratte dal versamento della prima rata di
acconto.
26. Ai fini dellaccertamento della
tassa si applicano le disposizioni
dellarticolo 18 del Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con
regolamento da emanarsi ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari di applicazione; con lo stesso
decreto possono essere modificate le modalità di
accertamento e i tempi di versamento della tassa.
27. Per il ritardato versamento della
tassa si applicano la indennità di mora e gli
interessi previsti dallarticolo 3, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. Per lomesso
pagamento della tassa si applica, oltre
lindennità di mora e gli interessi dovuti
per il ritardo, la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di danaro dal doppio al
quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi
inosservanza delle disposizioni stabilite dal
presente articolo e dalle relative norme di
applicazione, si applica la sanzione
amministrativa prevista dallarticolo 40 del
predetto Testo unico.
CAPO III
Disposizioni per il recupero della base
imponibile e per lefficienza
dellamministrazione finanziaria
ARTICOLO 7
Delega per la revisione della disciplina
concernente limposta sugli spettacoli
1. Il Governo della Repubblica è delegato
a emanare, entro sei mesi dallentrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in materia di imposizione su
spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti,
sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) abolizione dellimposta sugli spettacoli
prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente
alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con
riferimento alle sole esecuzioni musicali di
qualsiasi genere e alle discoteche e sale da
ballo per i soli eventi in cui venga
esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5
della relativa tariffa;
b) assoggettamento al regime ordinario
dellIva dei soggetti esercenti le attività
indicate nella lettera a) e determinazione
forfettaria dellimponibile Iva, oltre che
per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche
per settori di attività, da individuare in base
al ridotto volume daffari conseguito;
c) mantenimento dellattuale sistema
impositivo, con ridenominazione dellimposta
in «imposta sugli intrattenimenti e sui
giochi», per le attività indicate nei numeri 3,
a esclusione delle esecuzioni musicali di
qualsiasi genere, delle discoteche e sale da
ballo per i soli eventi in cui venga eseguita
soltanto musica dal vivo e delle manifestazioni
storiche singolarmente individuate, su richiesta
degli enti locali interessati, mediante decreto
del ministro delle Finanze, di concerto con il
ministro per i Beni culturali e ambientali, 6, 7
e 8 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640;
d) revisione dei criteri relativi alla
determinazione della base imponibile delle
attività indicate nel numero 6 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base
delleffettivo impiego del mezzo utilizzato
e dellintroito conseguito e previsione di
specifiche forme di pagamento e di accertamento
dellimposta sugli intrattenimenti e sui
giochi relativamente alle stesse attività, anche
con limpiego di moderni strumenti
informatici;
e) modifica dei criteri relativi alla
determinazione della base imponibile per le
attività organizzate da società o circoli per i
propri soci con lintroduzione di elementi
inerenti il numero degli spettatori o dei
partecipanti ai quali è rivolta
lattività;
f) determinazione dellaliquota
dellimposta sugli intrattenimenti e sui
giochi fra il 6 e il 16 per cento per le
attività indicate nei numeri 3, 6 e 8 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nel 60 per
cento per lattività indicata al numero 7
della medesima tariffa;
g) semplificazione delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti, alla scopo di conseguirne la
riduzione e la razionalizzazione;
h) applicazione dellimposta unica prevista
dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con
aliquota del 5 per cento sullimporto pagato
dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque
tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le
modalità previste per le scommesse sulle corse
dei cavalli;
i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle
in materia di Iva previste dal decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché
mantenimento delle norme di agevolazione per le
associazioni dilettantistiche;
l) adozione del credito dimposta in
sostituzione degli abbuoni sul versamento
dellimposta sugli spettacoli, dei quali
fruiscono gli esercenti sale cinematografiche;
lammontare complessivo del credito di
imposta non può superare lammontare degli
abbuoni sul versamento dellimposta sugli
spettacoli per lanno 1997;
m) realizzazione delle modifiche normative
indicate nel presente articolo in modo tale da
evitare nel complesso laggravamento della
gestione amministrativa dei soggetti interessati
alla variazione del regime di contabilità
dellIva, nonché in modo tale da assicurare
la salvaguardia dei livelli di automazione delle
gestioni dai medesimi realizzati;
n) mantenimento del livello complessivo del
gettito anche mediante la rimodulazione
dellattuale sistema di imposizione e
distribuzione degli introiti derivanti dal
Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti
dal Coni e leventuale applicazione
dellaliquota ordinaria dellIva sugli
spettacoli sportivi con prezzo del biglietto
inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli
spettacoli cinematografici;
o) cooperazione della Siae con gli uffici Iva per
acquisire e reperire elementi utili ai fini
dellaccertamento dellIva,
relativamente alle modalità di effettuazione
delle manifestazioni e delle attività svolte dai
soggetti passivi di detta imposta, nonché alle
modalità di emissione, vendita e prevendita dei
titoli che danno diritto allaccesso ed alla
fruizione di altri servizi offerti nel corso
degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei
giochi; attribuzione, a tal fine, alla Siae dei
poteri di accesso, ispezione e verifica previsti
dallarticolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
p) individuazione di nuove attività di controllo
da parte della Siae, per le quali possano essere
proficuamente impiegate le sue risorse, in campo
fiscale e per il controllo
sullutilizzazione dei beni demaniali dello
Stato;
q) proroga di un anno della convenzione con la
Siae, prevista dallarticolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, mantenendo le percentuali di aggio
fissate per il 1997 ed escludendo qualunque
procedura di adeguamento delle medesime.
2. Gli oneri derivanti
dallattuazione della delega di cui al comma
1 non devono essere superiori a lire 5 miliardi
per lanno 1998 e a lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000.
ARTICOLO 8
Disposizioni in materia di manifestazioni a
premio e manifestazioni di sorte locali
1. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
istituzione e disciplina dellimposta sul
valore aggiunto, sono apportate le seguente
modificazioni:
a) nellarticolo 2, riguardante la cessione
dei beni:
1) al secondo comma, dopo il n. 4) è inserito il
seguente: «4-bis) le cessioni di beni, per i
quali spetti il diritto alla detrazione, anche
parziale, e anche se di costo unitario non
superiore a lire 50.000, soggette alla disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio.»;
2) nel terzo comma, la lettera m) è abrogata;
b) nellarticolo 3, relativo alle
prestazioni di servizi, dopo il terzo comma, è
inserito il seguente: «3-bis. Costituiscono
prestazioni di servizi, sempreché per le stesse
spetti il diritto alla detrazione ed anche se di
valore unitario non superiore a lire 50.000, le
prestazioni soggette alla disciplina dei concorsi
e delle operazioni a premio.»;
c) nellarticolo 6, secondo comma, relativo
alleffettuazione delle operazioni, dopo la
lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter)
per le cessioni di beni corrisposti allatto
dellacquisto del prodotto o del servizio
promozionato, soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio,
allatto della cessione del prodotto o
servizio.»;
d) nellarticolo 13, secondo comma,
riguardante la base imponibile, dopo la lettera
c) è inserita la seguente lettera: «c-bis) per
le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi soggetta alla disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio, dal loro prezzo di
acquisto o, in mancanza, dal valore normale delle
stesse»;
e) nellarticolo 15, primo comma, relativo
allesclusione dal computo della base
imponibile, il numero 2) è sostituito dal
seguente: «2) il valore normale dei beni ceduti
a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformità alle originarie condizioni
contrattuali, tranne quelli la cui cessione è
soggetta ad aliquota più elevata e quelli
soggetti alla disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio;»;
f) nellarticolo 18, relativo alla rivalsa,
il terzo comma è sostituito dal seguente: «3.
La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di
cui ai numeri 4), 4-bis) e 5) del secondo comma
dellarticolo 2 e per le prestazioni di
servizi di cui al terzo comma, primo periodo, e
al comma 3-bis dellarticolo 3.».
2. Nel del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo
comma dellarticolo 30, relativo alla
ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito
dal seguente: «I premi derivanti da operazioni a
premio assegnati a soggetti per i quali gli
stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi
dellarticolo 6 del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, gli altri premi comunque diversi da quelli
su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da
giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi
a premio, da pronostici e da scommesse,
corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche
pubbliche o private e dai soggetti indicati nel
primo comma dellarticolo 23, sono soggetti
a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi
in cui altre disposizioni già prevedano
lapplicazione di ritenute alla fonte. Le
ritenute alla fonte non si applicano se il valore
complessivo dei premi derivanti da operazioni a
premio attribuiti nel periodo dimposta dal
sostituto dimposta al medesimo soggetto non
supera limporto di lire 50.000; se il detto
valore è superiore al citato limite, lo stesso
è assoggettato interamente a ritenuta. Le
disposizioni del periodo precedente non si
applicano con riferimento ai premi che concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente.».
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) nellarticolo 40 del regio decreto legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,
è abrogato il terzo periodo del terzo comma,
introdotto dallarticolo 8 della legge 26
marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del
citato regio decreto legge n. 1933 del 1938;
b) larticolo 7, commi secondo, terzo e
quarto, primo e secondo periodo, del decreto
legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n.
384.
4. Con regolamento, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del ministro delle Finanze, di
concerto con il ministro dellIndustria, del
commercio e dellartigianato e con il
ministro dellInterno, si procede alla
revisione organica della disciplina dei concorsi
e delle operazioni a premio nonché delle
manifestazioni di sorte locali di cui agli
articoli da 39 a 62 del regio decreto legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,
secondo i seguenti principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e
delle modalità per lo svolgimento dei concorsi,
delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locali, con particolare
riguardo allindividuazione dei soggetti
promotori, alla durata delle sole operazioni a
premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e
alle modalità di effettuazione, alle forme di
controllo delle singole iniziative;
b) abolizione del divieto di associazione
previsto nellarticolo 44, secondo comma,
lettera a) del citato regio decreto n. 1933 del
1938 e dellautorizzazione allo svolgimento
dei concorsi, delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali e previsione
dellobbligo di comunicazione preventiva
dello svolgimento dei concorsi a premio e delle
manifestazioni di sorte locali, da parte dei
promotori; previsione della devoluzione alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
dei premi non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al ministero dellIndustria
del commercio e dellartigianato dei poteri
di controllo sui concorsi e sulle operazioni a
premio e di divieto dello svolgimento dei
medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione
della pubblica fede e della parità di
trattamento e di opportunità per tutti i
partecipanti, di turbamento della concorrenza e
del mercato, di elusione del monopolio statale
dei giochi e delle scommesse anche per la
mancanza di reali scopi promozionali, con
contestuale adeguamento delle relative strutture
amministrative e dotazioni organiche anche a
valere sul personale già assegnato
temporaneamente al ministero;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza
sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte
locali e alle Prefetture del potere di vietarne
lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti
e delle condizioni di cui alla lettera a).
5. Al regio decreto legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo larticolo 113 è inserito il
seguente: «Articolo 113-bis - 1. In caso di
svolgimento lotterie, tombole, riffe, pesche o
banchi di beneficenza o di qualsiasi altra
manifestazione comunque denominata con offerta di
premi attribuiti mediante estrazione, sia che
questa venga effettuata appositamente si anche si
faccia riferimento ad altra designazione che
dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto
pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si
applica la sanzione amministrativa da due a venti
milioni di lire. La sanzione è ridotta alla
metà nel caso in cui loperazione sia
circoscritta a poche persone e il premio risulti
di scarso valore.
2. In caso di vendita e di distribuzione nel
territorio dello Stato di biglietti di lotterie
aperte allestero o di titoli di prestiti
stranieri a premi, ancorché i premi
rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di
interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni
per le lotterie e i prestiti anzidetti si applica
la sanzione amministrativa da due a venti milioni
di lire.
3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al
pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2
è punito con la sanzione amministrativa da lire
seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è
raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga
effettuata tramite stampa o radio televisione.
4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di
biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle
operazioni di cui al presente articolo è punito
con la sanzione amministrativa da lire
trecentomila a lire un milione e
ottocentomila.»;
b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121
sono abrogati;
c) larticolo 124 è sostituito dal
seguente: «Articolo 124. - 1. In caso di
effettuazione di concorsi e operazioni a premio
di cui è vietato lo svolgimento si applica la
sanzione amministrativa da uno a tre volte
lammontare dellimposta sul valore
aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque
milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel
caso in cui i concorsi e le operazioni a premio
siano continuati quando ne è stato vietato lo
svolgimento. Il ministero dellIndustria,
del commercio e dellartigianato dispone che
sia data notizia al pubblico, a spese del
soggetto promotore e attraverso i mezzi di
informazione individuati dal ministero stesso,
dellavvenuto svolgimento della
manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio
senza invio della comunicazione si applica la
sanzione amministrativa da quattro a venti
milioni di lire. La sanzione è ridotta del
cinquanta per cento nel caso in cui la
comunicazione sia stata inviata successivamente
allinizio del concorso, ma prima che siano
state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con
modalità difformi da quelle indicate nella
comunicazione si applica la sanzione
amministrativa da due a dieci milioni di lire.».
6. Le disposizioni del comma 5 hanno
effetto dal momento dellentrata in vigore
del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere
dal 1º gennaio 1998, i premi indicati
nellarticolo 51 del regio decreto legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973,
possono consistere soltanto in beni imponibili ai
fini dellimposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 9
Disposizioni in materia
di versamenti delle accise e di
interessi sui diritti doganali
1. Allarticolo 3, comma 3, del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Il pagamento dellaccisa, fatte
salve le disposizioni previste per
lAmministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi
lavorati immessi in consumo nei primi quindici
giorni del mese, entro la fine dello stesso mese
e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo
dal giorno 16 alla fine del mese, entro il 15 del
mese successivo. In caso di ritardo si applica
lindennità di mora del 6 per cento,
riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene
entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono,
inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al
tasso stabilito per il pagamento differito di
diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto
termine non è consentita lestrazione del
deposito fiscale di altri prodotti fino
allestinzione del debito di imposta.».
2. Il primo comma dellarticolo 86
del Testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Articolo 86 (Interessi per il
ritardato pagamento). 1. Per il ritardato
pagamento dei diritti doganali e di tutti gli
altri tributi che si riscuotono in dogana si
applica un interesse pari al tasso stabilito per
il pagamento differito dei diritti doganali, di
cui allarticolo 79, maggiorato di quattro
punti. Linteresse si computa per mesi
compiuti a decorrere dalla data in cui il credito
è divenuto esigibile.».
3. Larticolo 93 del Testo unico
delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è
sostituito dal seguente: «Articolo 93 (Interessi
passivi) - 1. In occasione del rimborso di
diritti doganali indebitamente corrisposti,
ovvero della restituzione di somme assunte in
deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le
quali sia venuta meno la ragione del deposito,
spetta al contribuente, sui relativi importi,
linteresse nella misura pari al tasso
stabilito per il pagamento dei diritti doganali,
di cui allarticolo 79, da computarsi per
mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia
stata presentata la domanda rispettivamente, di
rimborso o di restituzione.».
4. Con decreto del ministro delle Finanze,
di concerto con il ministro del Tesoro, può
essere modificata la misura degli interessi di
cui ai commi 2 e 3.
ARTICOLO 10
Disposizioni
per il recupero dimponibile
1. Dopo larticolo 16, concernente la
disciplina della tassazione separata, del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«Articolo 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei
redditi di capitale di fonte estera). 1. I
redditi di capitale corrisposti da soggetti non
residenti a soggetti residenti nei cui confronti
in Italia si applica la ritenuta a titolo di
imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota
della ritenuta a titolo di imposta. Il
contribuente ha la facoltà di non avvalersi del
regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso
compete il credito dimposta per i redditi
prodotti allestero. Si considerano
corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e
degli altri titoli di cui allarticolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con
regime fiscale equiparato, emessi allestero
a decorrere dal 10 settembre 1992.».
2. La disposizione del comma 1 si applica
ai redditi di capitale percepiti nel periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
3. Nellarticolo 54, comma 1, del
Testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, la lettera c) è abrogata.
4. Al Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 76, comma 1:
1) alla lettera a), contenente disposizioni per
la valutazione del costo dei beni
dellimpresa, le parole «e degli eventuali
contributi» sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il costo dei beni rivalutati non si intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte ad
esclusione di quelle che per disposizione di
legge non concorrono a formare il reddito;»;
b) nellarticolo 55, comma 3, la lettera b)
è sostituita dalla seguente: «b) i proventi in
denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalità, esclusi i contributi
di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dellarticolo 53 e quelli per
lacquisto di beni ammortizzabili. Tali
proventi concorrono a formare il reddito
nellesercizio in cui sono stati incassati o
in quote costanti nellesercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il
quarto.».
5. La disposizione di cui al comma 3 e
quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2),
hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. Allarticolo 68 del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente lammortamento dei beni
materiali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «dei marchi
dimpresa e» sono soppresse; dopo le parole
«un terzo del costo», sono inserite le
seguenti: «; quelle relative al costo dei marchi
dimpresa sono deducibili in misura non
superiore a un decimo del costo»;
b) al comma 3, la parola «quinto» è sostituita
dalla seguente: «decimo».
7. Le disposizioni del comma 6 hanno
effetto dal periodo dimposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge
anche per le quote di ammortamento relative ai
beni immateriali acquisiti nel corso di periodi
dimposta precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere
a), numero 1, e b), hanno effetto dal periodo
dimposta in corso al 1º gennaio 1998.
9. Ai fini dellapplicazione
dellarticolo 12 della legge 16 dicembre
1977 n. 904, non concorrono altresì a formare il
reddito imponibile delle società cooperative e
loro consorzi le imposte sui redditi riferibili
alle variazioni effettuate ai sensi
dellarticolo 52 del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, diverse da quelle riconosciute dalle leggi
speciali per la cooperazione. Il periodo
precedente è applicabile solo se determina un
utile o un maggior utile da destinare alle
riserve indivisibili.
10. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante
laccertamento delle imposte sui redditi,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) nellarticolo 23, in materia di ritenuta
sui redditi di lavoro dipendente, come modificato
dallarticolo 7 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314:
1) al comma 1, dopo le parole: «Imprese
agricole;» sono aggiunte le seguenti: «le
persone fisiche che esercitano arti e
professioni, nonché gli amministratori di
condominio negli edifici»;
2) il comma 5 è soppresso;
b) nellarticolo 25, concernente le ritenute
sui redditi da lavoro autonomo e su altri
redditi:
1) al primo comma le parole «diciannove per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti
per cento»; nello stesso comma dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «La predetta
ritenuta deve essere operata dagli amministratori
di condomini negli edifici anche sui compensi
dagli stessi percepiti.»;
2) al secondo comma le parole «venti per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «trenta per
cento»;
c) nellarticolo 25-bis, primo comma,
relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle
provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti
di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza, di commercio e procacciamento di
affari, le parole «dieci per cento» sono
soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Laliquota della suddetta
ritenuta si applica nella misura fissata
dallarticolo 11 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per il primo scaglione di reddito»;
d) nellarticolo 28, secondo comma,
concernente la ritenuta a titolo di acconto sui
compensi per avviamento commerciale e sui
contributi degli enti pubblici, le parole «e gli
altri enti pubblici» sono sostituite dalle
seguenti: «, gli altri enti pubblici e
privati»;
e) allarticolo 32, primo comma, relativo ai
poteri degli uffici delle imposte per
ladempimento dei compiti di accertamento,
dopo il numero 8-bis) è aggiunto il seguente:
«8-ter) richiedere agli amministratori di
condominio negli edifici dati, notizie e
documenti relativi alla gestione condominiale.».
11. Per lanno 1998, la ritenuta di
cui allarticolo 25-bis, primo comma, come
modificato dal comma 10, lettera c), è stabilita
nella misura del 19 per cento.
12. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante
disposizioni correttive e di attuazione del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, allarticolo 33,
comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a
titolo di acconto per prestazioni di lavoro
autonomo, le parole da «per i redditi di cui
alla lettera g)» fino alla fine della lettera
sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi
di cui alla lettera g) la ritenuta è operata
sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle
ipotesi di cui al secondo e al quarto comma del
predetto articolo 25 laliquota della
ritenuta si applica nella misura del trenta per
cento;».
13. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, riguardante
la disciplina dellanagrafe tributaria e del
codice fiscale dei contribuenti,
allarticolo 7, relativo alle comunicazioni
che devono essere effettuate allanagrafe
tributaria, dopo il comma ottavo è aggiunto il
seguente: «Gli amministratori di condominio
negli edifici devono comunicare annualmente
allanagrafe tributaria lammontare dei
beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con
decreto del ministro delle Finanze sono stabiliti
il contenuto, le modalità e i termini delle
comunicazioni.».
14. Le disposizioni in materia di ritenute
alla fonte previste nel titolo terzo del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonché larticolo 11, commi
5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
devono intendersi applicabili anche nel caso in
cui il pagamento sia eseguito mediante
pignoramento anche presso terzi in base ad
ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia
riferito a somme per le quali, ai sensi delle
predette disposizioni, deve essere operata una
ritenuta alla fonte.
15. Nellarticolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, relativo ai regimi speciali
dellimposta sul valore aggiunto, come
modificato dal decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al settimo comma sono soppresse le parole «e
non ferrosi»;
b) nellottavo comma dopo le parole «per le
cessioni» sono inserite le seguenti:
«rottami, cascami e avanzi di metalli non
ferrosi e dei relativi lavori,»;
c) il nono comma è sostituito dal seguente: «Le
disposizioni del settimo comma si applicano, per
i prodotti ivi considerati sotto la
responsabilità del cedente e sempreché
nellanno solare precedente lammontare
delle relative cessioni effettuate da operatori
dotati di sede fissa non sarà stato superiore a
due miliardi di lire.»;
d) il decimo comma è sostituito dal seguente:
«I raccoglitori e i rivenditori dei beni di cui
al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di
cui al titolo secondo, tranne quello di numerare
e conservare, ai sensi dellarticolo 39, le
fatture e le bollette doganali relative agli
acquisti e alle importazioni, nonché le fatture
relative alle cessioni effettuate,
allemissione delle quali deve provvedere il
cessionario che acquista i beni
nellesercizio dellimpresa, e sono
esonerati da ogni altro adempimento. I
raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa
per la successiva rivendita se hanno realizzato
un volume daffari superiore a 150 milioni
di lire nellanno precedente o hanno
effettuato importazioni in tale anno possono
optare per lapplicazione dellIva nei
modi ordinari dandone preventiva comunicazione
allufficio nella dichiarazione relativa al
suddetto anno. Unitamente allopzione deve
essere presentata allufficio garanzia,
nelle forme di cui allarticolo 25, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
relativa al pagamento dellammontare
dellimposta risultante dalle fatture emesse
nel corso dellanno.». Le disposizioni del
presente comma si applicano a decorrere dal 1Ý
gennaio 1998.
16. Al Testo unico delle disposizioni
concernenti limposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) larticolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17. Cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite dei contratti di locazione di
affitto di beni immobili. 1. Limposta è
dovuta per la registrazione dei contratti di
locazione e affitto di beni immobili esistenti
nel territorio dello Stato nonché per le
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti
ed assolta entro venti giorni mediante versamento
del relativo importo presso uno dei soggetti
incaricati della riscossione ai sensi
dellarticolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237.
2. Lattestato di versamento relativo alle
cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve
essere presentato allufficio del registro
presso cui è stato registrato il contratto entro
venti giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani di durata pluriennale
limposta può essere assolta sul
corrispettivo pattuito per lintera durata
del contratto ovvero annualmente
sullammontare del canone relativo a ciascun
anno. In caso di risoluzione anticipata del
contratto il contribuente che ha corrisposto
limposta sul corrispettivo pattuito per
lintera durata del contratto ha diritto al
rimborso del tributo relativo alle annualità
successive a quella in corso. Limposta
relativa alle annualità successive alla prima,
anche conseguenti a proroghe del contratto
comunque disposte, deve essere versata con le
modalità di cui al comma 1.»;
b) nellarticolo 31, al comma 1, dopo la
parola «ceduto» sono inserite le seguenti: «,
con esclusione della cessione prevista
dallarticolo 5 della parte prima della
Tariffa»;
c) nellarticolo 35, al comma 2, sono
aggiunte le seguenti parole: «Qualora
limposta sia stata corrisposta per
lintera durata del contratto di locazione
gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone
hanno effetto ai soli fini della determinazione
della base imponibile in caso di proroga del
contratto.»;
d) nellarticolo 5 della Tariffa, parte
prima:
1) al comma 1, dopo le parole «di beni
immobili» sono inserite le seguenti: «di
qualsiasi durata e ammontare»;
2) è aggiunta la seguente nota: «Nota: Per i
contratti di locazione e sublocazione di immobili
urbani di durata pluriennale, limposta, se
corrisposta per lintera durata del
contratto, si riduce di una percentuale pari alla
metà del tasso di interesse legale moltiplicato
per il numero dellannualità; la cessione
senza corrispettivo degli stessi contratti è
assoggettata allimposta nella misura fissa
di lire 150.000.»;
e) nella Tariffa, parte seconda:
1) nellarticolo 2, comma 1, dopo le parole
«non autenticate» sono inserite le seguenti:
«a eccezione dei contratti di cui
allarticolo 5 della Tariffa, parte prima»;
2) larticolo 2-bis è abrogato.
17. Le disposizioni del comma precedente
si applicano agli atti pubblici formati, alle
scritture private autenticate nonché alle
scritture private non autenticate e alle denunce
presentate per la registrazione a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge
nonché alle proroghe anche tacite intervenute
alla predetta data. Per i contratti di locazione
non registrati, con corrispettivo annuo non
superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve
essere richiesta entro venti giorni
dallinizio dellannualità successiva
a quella in corso. Per i contratti già
registrati limposta relativa alle
annualità successiva alla prima deve essere
versata con le modalità di cui allarticolo
17 del Testo unico delle disposizioni concernenti
limposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 come sostituito dal comma 16, lettera a).
ARTICOLO 11
Disposizioni in materia di riscossione
1. Allarticolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, concernente la formazione e il contenuto dei
ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel terzo comma dopo le parole «le
generalità», sono aggiunte le seguenti: «il
codice fiscale»;
b)dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Non possono essere formati e resi esecutivi
ruoli privi dellindicazione del Codice
fiscale del contribuente. I concessionari del
servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a
far riferimento al Codice fiscale del soggetto
iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori
richiedano informazioni sullo stato delle
procedure poste in essere a carico dello
stesso». Le disposizioni del presente comma si
applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di
settembre 1998.
2. Allarticolo 19, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)le parole «ed in base alle liquidazioni
periodiche per le quali sono scaduti i termini di
presentazione annuale della relativa
dichiarazione» sono soppresse;
b)dopo le parole «del 9 per cento» sono
aggiunte le seguenti: «da calcolarsi nel termine
fissato per la presentazione della dichiarazione
annuale fino alla scadenza della prima o unica
rata del ruolo».
3. Larticolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, è sostituito dal seguente: «1. Il visto di
esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto
riepilogativo che ne costituisce parte integrante
e viene inviato in copia alla competente
ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto
è redatto in conformità al modello approvato
con decreto del ministro delle Finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i
ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da
amministrazioni statali diverse dal ministero
delle Finanze il visto di esecutorietà è
apposto direttamente dallente o
dallamministrazione che ha emesso il ruolo.
3. Con decreto del ministro delle Finanze sono
individuati gli uffici dellamministrazione
finanziaria competenti allopposizione del
visto di esecutorietà».
4. Allarticolo 25, secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole «, la data di
consegna di esso allesattore» sono
soppresse.
5. È abrogato larticolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
6. Allarticolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, le parole «decaduto o revocato» sono
sostituite dalle seguenti: «comunque cessato
dalla titolarità del servizio».
7. Al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo
larticolo 42, è aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis (Residui di gestione in caso di
recesso ovvero di scadenza del rapporto di
concessione). In caso di cambiamento di gestione
non dovuto a provvedimento di decadenza o di
revoca, le dilazioni spettanti al cessato
concessionario sono fruite per il tramite del
subentrante concessionario o commissario
governativo. Le modalità di trasmissione dei
residui sono stabilite con decreto del ministro
delle Finanze di concerto con il ministro del
Tesoro.».
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si
applicano anche ai cambiamenti di gestione
conseguenti a recesso verificatisi
successivamente al conferimento delle concessioni
per il periodo 1995- 2004.
9. Allarticolo 69, comma 2, primo
periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come
modificato dallarticolo 6, comma 6-bis, del
decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito
nella legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole
«contributo di spettanza dei Comuni delle
province anche autonome» sono sostituite dalle
parole: «delle regioni delle provincie anche
autonome dei Comuni».
10. Allarticolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, è aggiunto il seguente comma: «4. Per gli
enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle
province anche autonome la possibilità di
avvalersi dei concessionari del servizio di
riscossione dei tributi è condizionata al
rilascio, con le modalità di cui
allarticolo 2, comma 3, di apposita
autorizzazione. Lautorizzazione non è
necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997,
abbiano già stipulato con il concessionario del
servizio laccordo di cui al comma 2».
11. Il termine di liquidazione di cui
allarticolo 17, comma 7, primo periodo,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è
prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della
liquidazione gli enti impositori verificano
unicamente, con esclusione di ogni altro
controllo:
a)leffettiva iscrizione a ruolo delle quote
di cui è stato chiesto il rimborso o il
discarico;
b)leventuale inclusione dello stesso
contribuente, per il medesimo carico, in più
domande;
c)lavvenuto versamento, a titolo di
anticipazione, delle somme da rimborsare;
d)la mancanza di provvedimenti di sgravio per
indebito o la non pendenza, alla data del 31
dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione
della riscossione delle quote inserite nelle
domande.
12. A decorrere dal 1Ý gennaio 1998, sono
esonerati dal pagamento del canone di abbonamento
e della relativa tassa di concessione governativa
i detentori di apparecchi radiofonici, purché
collocati esclusivamente presso abitazioni
private.
13. Non si fa luogo alla riscossione di
canoni, tasse di concessioni governative,
sanzioni e interessi relativi alla detenzione di
apparecchi radiofonici, di importo non superiore
complessivamente a lire 20mila.
14. La convenzione tra il ministero delle
Finanze e la Rai- Radiotelevisione italiana Spa
in materia di riscossione del canone e dei
connessi tributi erariali, approvata con decreto
del ministro delle Finanze del 23 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 1989 per il periodo 1Ý gennaio 1988-31
dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre
2000.
15. Per lanno 1998 il compenso di
cui allarticolo 18 della citata convenzione
ammonterà a lire sette miliardi, in aggiunta ai
rimborsi delle spese anticipate di cui
allarticolo 14 della detta convenzione.
16. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi e
i rimborsi saranno quantificati a seguito di
specifica, successiva intesa tra le parti.
17. Allarticolo 38-bis, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole «per la durata
di due anni» sono sostituite dalle parole «per
la durata di cinque anni» e dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia
concerne anche crediti relativi ad annualità
precedenti, maturati nel periodo di validità
della garanzia stessa».
18. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)allarticolo 78, comma 27, primo periodo,
relativo allobbligo di utilizzazione del
conto fiscale, le parole «di reddito di impresa
o di lavoro autonomo» sono sostituite dalle
seguenti: «di partita Iva».
19. Allarticolo 3, comma 230, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Con tale
regolamento, il ministro delle Finanze può
stabilire, su richiesta del Coni, che, nelle more
della effettuazione delle relative gare,
laccettazione delle scommesse sia
effettuata da parte di concessionari previsti dal
regolamento di cui allarticolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal
caso, il ministero delle Finanze gestisce il
totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi
derivanti dalle scommesse per la copertura delle
spese di impianto ed esercizio dello stesso.».
20. Il comma 231 dellarticolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
sostituito dal seguente: «Con decreto del
ministro delle Finanze sono stabilite le quote di
prelievo sullintroito lordo delle
scommesse, da destinarsi al Coni al netto
dellimposta unica di cui alla legge 22
dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per
cento, e delle spese relative
allaccettazione e alla raccolta delle
scommesse medesime e alla gestione del
totalizzatore nazionale. Il Coni deve destinare,
dintesa con gli enti territoriali
competenti, una quota dei proventi netti
derivanti dalle scommesse per favorire la
diffusione dellattività sportiva,
attraverso interventi destinati a infrastrutture
sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle
zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno
e delle periferie delle grandi aree urbane, in
modo da facilitare la pratica motoria e sportiva
di tutti i cittadini nellintero territorio
nazionale.».
21. Laccettazione di scommesse
organizzate è consentita esclusivamente nei
luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti
con legge o con il regolamento.
22. Laccettazione delle scommesse
sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23
marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso
impianti di raccolta situati allinterno dei
cinodromi.
23. Gli utili erariali del gioco del lotto
riservati in favore del ministero per i Beni
culturali e ambientali sono assegnati
allinizio di ciascun anno a titolo di
anticipazione nella misura del 50 per cento
dellassegnazione definitiva dellanno
precedente determinata con il decreto
interministeriale di cui al comma 83
dellarticolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per il 1998 lassegnazione
iniziale è pari a lire 150 miliardi.
24. A favore dei soggetti che abbiano
richiesto o nel cui interesse sia stata
richiesta:
a)lelargizione prevista dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata;
b)lelargizione prevista dal decreto legge
31 dicembre 1991 n. 419, convertito, con
modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e dal decreto legge 27 settembre 1993 n. 382,
convertito in legge 18 novembre 1993, n. 468,
recanti norme a sostegno delle vittime di
richieste estorsive;
c)la concessione del mutuo, prevista dalla legge
7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno
delle vittime dellusura, i termini di
scadenza, ricadenti entro un anno dalla data
dellevento lesivo, degli adempimenti
fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze
per la durata di tre anni. Linesistenza dei
presupposti per la concessione dei benefici
previsti dalle disposizioni di cui al comma 1
comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali.
25. Il provvedimento di revoca delle
agevolazioni disposte dal ministro
dellIndustria, del commercio e
dellartigianato in materia di incentivi
allimpresa costituisce titolo per
liscrizione a ruolo, ai sensi
dellarticolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, degli importi corrispondenti, degli interessi
e delle sanzioni.
26. Il diritto alla ripetizione
costituisce credito privilegiato e prevale su
ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi
causa derivante a eccezione del privilegio per
spese di giustizia e di quelli previsti
dallarticolo 2751-bis del Codice civile,
fatti salvi i precedenti diritti di prelazione
spettanti a terzi. La costituzione a
lefficacia del privilegio non sono
subordinate né al consenso delle parti, né a
forme di pubblicità.
ARTICOLO 12
Disposizioni in tema di personale
dellamministrazione finanziaria
1. Allarticolo 12 del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n.
140, alla fine del primo comma, è aggiunto il
seguente periodo: «nonché sulle maggiori
entrate realizzate con la vendita degli immobili
dello Stato effettuata ai sensi
dellarticolo 3, comma 99, della legge 23
dicembre 1996, n. 662».
2. Con regolamento da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 è determinato il nuovo
ordinamento del Corpo della guardia di finanza,
di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
per il Corpo e dei relativi organici complessivi,
con losservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare leconomicità, speditezza e
rispondenza al pubblico interesse
dellazione amministrativa, tenendo conto
anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi
ambiti territoriali nonché delle esigenze
connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni
omogenee, diversificando tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali o di
supporto;
c)assicurare a livello periferico una efficace
ripartizione della funzione di comando e
controllo;
d)eliminare le duplicazioni funzionali;
e)definire i livelli generali di dipendenza dei
Comandi e Reparti.
3. Agli effetti di tutte le disposizioni
vigenti, con il medesimo regolamento di cui al
comma precedente, vengono altresì previste le
corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e
Reparti individuati e quelle previgenti.
ARTICOLO 13
Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro
il 31 dicembre 1997
1.Con provvedimenti amministrativi da
adottare entro il 31 dicembre 1997, e
dallattuazione delle disposizioni di cui
allarticolo 10 saranno assicurate nel
complesso maggiori entrate nette in misura non
inferiore a lire 2.000 miliardi per lanno
1998 a lire 2.500 miliardi per lanno 1999 e
a lire 3.000 miliardi per lanno 2000.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SPESA
CAPO I
Sanità
ARTICOLO 14
Interventi di razionalizzazione della spesa
1. Per lanno 1998 le Regioni e le
Province autonome, tenuto conto dei livelli di
spesa rendicontati dalle singole aziende,
assegnano a ciascuna azienda obiettivi di
risparmio sulla spesa per lacquisizione di
beni e servizi in misura tale da realizzare, a
livello regionale, un risparmio non inferiore
all1,5 per cento, rispetto alla
corrispondente spesa annua rendicontata per
lesercizio 1996, rideterminata con
applicazione dei tassi di inflazione programmata
relativi agli anni 1997 e 1998.
2. Nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di procedure di
acquisizione di beni e servizi, la Regione o la
Provincia autonoma stabilisce modalità e limiti
entro i quali i direttori generali delle aziende
sanitarie delegano ai dirigenti dei presidi
ospedalieri e dei distretti, nellambito
dellautonomia economico-finanziaria agli
stessi attribuita, lapprovvigionamento
diretto di beni e servizi per i quali risultino
inopportune procedure unificate, secondo le norme
del diritto comune e nel rispetto dei principi di
buona amministrazione. Il direttore generale
assicura la vigilanza e la verifica dei risultati
delle attività di cui al presente comma, anche
avvalendosi delle risultanze degli osservatori
centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi
di cui allarticolo 1, comma 30, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3. In caso di inadempienza, entro i
termini stabiliti, delle Regioni e delle Province
autonome, nonché delle relative aziende
sanitarie, agli obblighi disposti da leggi dello
Stato per il contenimento della spesa sanitaria,
ovvero nel caso in cui non vengano forniti al
Sistema informativo sanitario i dati
indispensabili alle attività di programmazione e
di controllo, in sede di ripartizione del fondo
sanitario nazionale ai sensi dellarticolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni e integrazioni,
si applica una riduzione della quota spettante
che non può complessivamente superare il 3 per
cento. Le riduzioni sono proposte dal ministro
della Sanità, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome. Le inadempienze
dei direttori generali delle aziende sanitarie
agli obblighi di cui al presente comma,
costituiscono oggetto di valutazione ai fini
della risoluzione dei relativi contratti, secondo
quanto previsto dallarticolo 3, comma 6,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, e determinano la
mancata corresponsione della quota integrativa
del trattamento economico di cui
allarticolo 1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio di ministri 19 luglio
1995, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni. Nel caso in cui i dirigenti ed il
restante personale delle aziende sanitarie
abbiano contribuito a determinare le inadempienze
di cui al presente comma, se ne tiene conto ai
fini della corresponsione delle quote di
retribuzione contrattualmente legate al
perseguimento di risultati ed alla produttività.
4. Le disponibilità del Fondo sanitario
nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai
sensi del comma 2 sono utilizzate per il
finanziamento di azioni di sostegno volte alla
rimozione degli ostacoli che hanno dato origine
allinadempienza ovvero di progetti speciali
di innovazione organizzativa e gestionale di
servizi per la tutela delle fasce deboli. Le
disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui
allarticolo 1, comma 23, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono utilizzate per la
realizzazione di servizi e lattuazione di
interventi a favore dei disabili psichici. La
quota dei fondi da attribuire alle Regioni e alle
Province autonome ai sensi del presente comma è
determinata dal ministro della Sanità, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome.
5. Lobbligo del pareggio di bilancio
previsto per le aziende ospedaliere
dallarticolo 4, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, è esteso ai presidi
ospedalieri delle unità sanitarie locali con
autonomia economico-finanziaria e contabilità
separata allinterno del bilancio
dellunità sanitaria locale ai sensi
dellarticolo 4, comma 9 dello stesso
decreto legislativo.
6. Le Regioni e le Province autonome, in
attuazione della programmazione sanitaria e in
coerenza con gli indici di cui allarticolo
2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
stabiliscono per ciascuna istituzione sanitaria
pubblica e privata o per gruppi di istituzioni
sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa
sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi
annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi
e le modalità per la contrattazione di cui
allarticolo 1, comma 32, legge n. 662 del
23 dicembre 1996. Per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa programmati, le Regioni e le
Province autonome adottano sistemi di riduzione
delle tariffe da applicare in caso di superamento
dei limiti di spesa e sistemi di verifica
trimestrale dei flussi di mobilità.
7.
Le Regioni, le Province autonome e le aziende
sanitarie assicurano l'attività di vigilanza e
controllo sull'uso corretto ed efficace delle
risorse. In particolare:
a) raccolgono
ed analizzano sistematicamente, avvalendosi anche
di appositi nuclei di esperti, i dati concernenti
le attività ospedaliere e le attività relative
agli altri livelli di assistenza ed i relativi
costi e adottano tempestivamente azioni
correttive nei casi di ingiustificato scostamento
dai valori standard nazionali o locali. Le
attività ospedaliere sono oggetto di specifiche
azioni di monitoraggio e valutazione sotto i
profili della qualità, dell'appropriatezza,
della accessibilità e del costo. A tali fini
sono promossi interventi di formazione degli
operatori regionali e locali dedicati
all'attività di controllo esterno e l'impiego di
protocolli quali strumenti sistematici di
valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai
ricoveri ospedalieri;
b) le unità
sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo
e coordinamento dell'attività dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta
supportando i sanitari nell'individuazione di
linee di intervento appropriate e caratterizzate
dal miglior rapporto costo-utilità tra le
opzioni eventualmente disponibili e fornendo
indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito
locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di
cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. A tal fine possono
avvalersi di appositi uffici di livello
dirigenziale;
c) al fine di
ottimizzare l'impiego delle risorse per
l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio
centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei
dati forniti dalle Regioni e dalle Province
autonome e dalle aziende sanitarie, compie
indagini e fornisce indicazioni sull'andamento
dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad
orientare le decisioni a livello locale. Il
ministro della Sanità, avvalendosi anche del
sistema informativo sanitario nonché dei poteri
di accesso e ispezione amministrativa di cui al
decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e alla legge
1 febbraio 1989, n. 37, vigila sull'attuazione
del Piano sanitario nazionale e sulla attività
gestionale delle Aziende sanitarie locali con
particolare riguardo agli obblighi previsti dal
presente comma e promuove gli interventi
necessari per l'esercizio a livello centrale
delle funzioni di analisi e controllo dei costi e
dei risultati, al fine di contrastare inerzie,
dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle
risorse.
8.
A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315
miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale
destinata al finanziamento delle borse di studio
per la formazione dei medici specialisti di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
conseguentemente non si applicano per il triennio
1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo
6, comma 1 del predetto decreto legislativo.
ARTICOLO
15
Specialisti ambulatoriali convenzionati
1. Entro il 31 marzo 1998
le Aziende unità sanitarie locali individuano
aree di attività specialistica con riferimento
alle quali, ai fini del miglioramento del
servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1°
luglio 1998, a domande e ad anche in
soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli
specialisti ambulatoriali a rapporto
convenzionale, medici e delle altre
professionalità sanitarie, che alla data del 31
dicembre 1996 svolgevano esclusivamente attività
ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali
presso la medesima azienda e che a tale data non
avevano altro tipo di rapporto convenzionale con
il servizio sanitario nazionale.
2.
L'inquadramento è disposto previo giudizio di
idoneità formulato da una commissione nominata
dal direttore generale dell'Azienda unità
sanitaria locale e composta dal direttore
sanitario dell'Azienda, che la presiede e da due
esperti della disciplina.
3.
Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti
convenzionali con gli specialisti ambulatoriali
di cui al precedente primo comma che, avendone
titolo, non abbiano presentato domanda di
inquadramento o che non abbiano conseguito il
giudizio di idoneità.
4.
Per l'anno 1998 le Regioni e le Province
autonome, in attesa del riordinamento delle
funzioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, emanano direttive per la
rideterminazione, da parte delle Aziende unità
sanitarie locali, delle ore da attribuire agli
specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato
ed a tempo determinato in modo da realizzare, a
livello regionale e con riferimento all'intero
anno, una riduzione complessiva non inferiore al
10 per cento delle ore attribuite a specialisti
ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997,
esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione
non deve comunque comportare la diminuzione
dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi
territoriali nel corso del 1997.
5.
Per l'attuazione delle direttive regionali di cui
al precedente comma le aziende notificano la
riduzione oraria ai singoli specialisti
ambulatoriali.
ARTICOLO
16
Modifica della partecipazione alla
spesa per le prestazioni di medicina fisica e
riabilitazione ambulatoriale
1. Il comma 3 dell'articolo
1 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito, con modificazioni, nella legge 25
gennaio 1990 n. 8, è sostituito dal seguente:
«3. Le prescrizioni di prestazioni relative a
branche specialistiche diverse devono essere
formulate su ricette distinte. In ogni ricetta
possono essere prescritte fino ad un massimo di
otto prestazioni della medesima branca. Fanno
eccezione le prestazioni di medicina fisica e
riabilitazione incluse nel decreto ministeriale
22 luglio 1996 e successive modifiche ed
integrazioni che recano l'indicazione del ciclo,
per le quali ciascuna ricetta può contenere fino
a due cicli».
2.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, le Regioni a le
Province autonome che alla data del 31 dicembre
1997 non abbiano determinato proprie tariffe per
le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio
sanitario nazionale come definite dal decreto
ministeriale 22 luglio 1996 e successive
modifiche ed integrazioni, applicano tale decreto
secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma
9, della legge 29 dicembre 1995, n. 549.
ARTICOLO
17
Azioni esecutive
1. La legittimazione per i
rapporti attivi e passivi delle pregresse
gestioni sanitarie è attribuita alle gestioni
liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, delle quali
i commissari liquidatori assumono la legale
rappresentanza. I commissari liquidatori
gestiscono la liquidazione, anche a mezzo di
transazione, privilegiando il pagamento dei
debiti meno recenti e predisponendo un programma
di estinzione delle passività sulla base dei
fondi appositamente messi a disposizione sulle
contabilità speciali allo scopo istituite. Sono
vietate tutte le azioni esecutive sui fondi e sui
beni diversi da quelli destinati al ripianamento
dei disavanzi sanitari a tutto il 31 dicembre
1994. Le procedure esecutive in corso su somme o
beni diversi da quelli destinati al ripianamento
dei disavanzi medesimi sono estinte.
ARTICOLO
18
Contributo assicurativo sostitutivo
delle azioni di rivalsa
1. L'aliquota del
contributo di cui all'articolo 11-bis della legge
24 dicembre 1969, n. 990, inserito dall'articolo
126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175, è elevata alla misura dell'8,5 per cento
con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
CAPO II
Disposizioni in materia di personale e di
attività delle Amministrazioni pubbliche
ARTICOLO
19
Disposizioni in materia di
assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche e misure di potenziamento e
incentivazione del part-time
1. Al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le
risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie
e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenute alla
programmazione annuale del fabbisogno di
personale.
2.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, il numero complessivo dei
dipendenti in servizio è valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il
ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il
predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio
dello stesso anno con l'obiettivo della riduzione
complessiva del personale in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore
all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità
in servizio al 31 dicembre 1997.
3.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
ministro per la Funzione pubblica e del ministro
del Tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica, delibera trimestralmente il numero
delle assunzioni delle singole amministrazioni di
cui al comma 2 sulla base di criteri di
priorità, nell'osservanza di quanto disposto dai
commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i
criteri si tiene conto delle procedure
concorsuali avviate alla data del 27 settembre
1997, nonché di quanto previsto dai commi 8 e 9
e dal comma 4 dell'articolo 10. Le assunzioni
sono subordinate alla indisponibilità di
personale da trasferire secondo procedure di
mobilità. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle assunzioni previste da
norme speciali o derogatorie.
4.
Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57
della legge 23 dicembre 1997, n. 662, una
percentuale non inferiore al venti per cento
delle assunzioni comunque effettuate deve
avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a
tempo pieno.
5.
Le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano, gli enti locali, le università e gli
enti di ricerca, le aziende e gli enti del
servizio sanitario nazionale adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui al comma 1
finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale. Gli enti pubblici non
economici, adottano le determinazioni necessarie
per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e
4, adeguando ove occorra, i propri ordinamenti
con l'obiettivo di una riduzione delle spese per
il personale. Agli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unità si applica
anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
6.
Per le attività connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed il ministero del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica possono
avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni dello Stato e di esperti estranei
all'amministrazione, in deroga al contingente
determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per un numero massimo di 25 unità. Alle
conseguenti spese valutate nell'importo di lire
un miliardo si provvede a valere sulle economie
realizzate con il presente articolo. Per far
fronte a maggiori esigenze, lo stanziamento può
essere integrato con decreto del ministro del
Tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica su proposta del ministro per la
Funzione pubblica, mediante quota delle somme
recuperate in applicazione all'articolo 16 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Tali somme, anche per
le quote non destinate alla predetta finalità,
possono, ancorché non impegnate, essere
conservate quali residui nei due esercizi
finanziari successivi a quello in corso.
7.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
ministero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica possono richiedere dati
e informazioni a tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, anche per via telematica,
nonché avvalersi delle competenti strutture del
ministero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica e del Sistema
informativo unitario del personale (Siup),
costituito nell'ambito della rete unitaria della
pubblica amministrazione (Rupa), al fine di
effettuare, altresì, il monitoraggio delle spese
di personale delle amministrazioni centrali dello
Stato.
8.
All'articolo 9, comma 19, del decreto legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, le parole: «31 dicembre 1997» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
9.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'entità complessiva di giovani iscritti alle
liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è
incrementato di 3.000 unità, da assegnarsi alla
Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al
Corpo della Guardia di Finanza, in proporzione
alle rispettive dotazioni organiche.
10.
Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da
tempo parziale la contrattazione collettiva può
prevedere che i trattamenti accessori collegati
al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché ad altri
istituti contrattuali non direttamente collegati
alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo
parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario
adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma
58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
devono essere emanati entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale può essere negata
esclusivamente nel caso in cui l'attività che il
dipendente intende svolgere sia in palese
contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in
concorrenza con essa, con motivato provvedimento
emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
11.
Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte
prima dell'entrata in vigore della presente
legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i
criteri e le modalità indicate dal comma 9,
tenendo conto dell'attualità dell'interesse del
dipendente.
12.
Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono eseguite dalla Guardia di Finanza, su
richiesta del ministro della Funzione pubblica o
di propria iniziativa, anche avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972,
n. 633 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
13.
Per i fini di cui al comma 12 non è opponibile
il segreto d'ufficio alle richieste di
informazioni rivolte dal Dipartimento della
Funzione pubblica o dalla Guardia di Finanza,
nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
qualsiasi organo dell'amministrazione delle
Finanze o degli enti previdenziali, nonché delle
altre Pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
ARTICOLO
20
Personale della scuola
1. Il numero dei dipendenti del
comparto scuola deve risultare alla fine
dellanno 1999 inferiore del 3 per cento
rispetto a quello che sarà rilevato alla fine
dellanno 1997. Tale numero costituisce il
limite massimo del personale in servizio. Tra i
dipendenti che dovranno essere considerati per i
fini della programmazione sono inclusi i
supplenti annuali e i supplenti temporanei, con
la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere
supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi
non potrà essere nellanno 1998 superiore a
quella resasi necessaria per soddisfare le
esigenze dellanno 1997. Con decreto del
ministro della Pubblica istruzione, di concerto
con il ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica ed il ministro della
Funzione pubblica si provvede alla determinazione
della consistenza numerica del personale alla
data del 31 dicembre 1999. Con ordinanze del
ministro della Pubblica istruzione sono
individuati i criteri e le modalità per il
raggiungimento delle finalità predette, ivi
compreso il contenimento delle supplenze
temporanee di breve durata con la facoltà di
derogare, ove necessario, alle vigenti
disposizioni di legge, anche di carattere
speciale, in materia di formazione delle cattedre
e delle classi, assicurando comunque il
perseguimento dellobiettivo tendenziale
della riduzione del numero massimo di alunni per
classe; con le stesse ordinanze sono
conseguentemente emanate disposizioni per la
determinazione degli organici di istituto. È
consentita alle istituzioni scolastiche la
stipulazione di contratti di prestazione
dopera con esperti in particolari
discipline ed insegnamenti.
2. La dotazione organica di
insegnanti di sostegno per lintegrazione
degli alunni handicappati è fissata nella misura
di un insegnante per ogni gruppo di 150 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti
scolastici statali della provincia, assicurando,
comunque, il graduale consolidamento, in misura
non superiore all80 per cento, della
dotazione di posti di organico e di fatto
esistenti nellanno scolastico 1997-98. I
criteri di ripartizione degli insegnanti di
sostegno tra i diversi gradi di scuole ed,
eventualmente, tra le aree disciplinari
dellistruzione secondaria, nonché di
assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono
stabiliti con le ordinanze di cui al comma 1,
assicurando la continuità educativa degli
insegnanti di sostegno in ciascun grado di
scuola. Progetti volti a sperimentare modelli
efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie,
e ad assicurare il successo formativo di alunni
con particolari forme di handicap sono approvati
dai Provveditori agli studi, che possono disporre
lassegnazione delle risorse umane
necessarie e dei mezzi finanziari per
lacquisizione di strumenti tecnici e ausili
didattici funzionali allo sviluppo delle
potenzialità esistenti nei medesimi alunni,
nonché per laggiornamento del personale;
le esperienze acquisite sono messe a disposizione
di altre scuole.
3. Al fine del raggiungimento
degli obiettivi indicati al comma 1, si procede
altresì alla revisione dei criteri di
determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola,
ivi compresi gli istituti di educazione nelle
forme previste dallarticolo 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei
compiti connessi allesercizio
dellautonomia delle istituzioni scolastiche
ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e
profili professionali.
4. In coerenza con i poteri di
organizzazione e di gestione attribuiti sono
rimesse alle singole istituzioni scolastiche le
decisioni organizzative, amministrative e
gestionali che assicurano efficacia e
funzionalità alla prestazione dei servizi,
consentendo, tra laltro, alle stesse
istituzioni, anche consorziate fra loro, di
deliberare laffidamento in appalto dei
servizi di pulizia dei locali scolastici e delle
loro pertinenze, previa riduzione della dotazione
organica di istituto approvata dal Provveditore
agli studi, sulla base di criteri predeterminati
idonei anche ad evitare situazioni di
soprannumero del personale, in misura tale da
consentire economie nella spesa. Con decreto del
ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica, su proposta del
ministro della Pubblica istruzione, previo
accertamento delle economie realizzate, sono
effettuate le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dallattuazione dei
commi 1, 2, 3 e 10 devono conseguirsi
complessivamente risparmi pari a lire 442
miliardi per lanno 1998, a lire 1.232
miliardi per lanno 1999 ed a lire 977
miliardi per lanno 2000. Le predette somme
sono calcolate al netto dei risparmi di spesa
destinati alla costituzione del fondo di cui al
comma 6.
6. I risparmi derivanti
dallapplicazione del comma 1 con esclusione
delle economie derivanti dalla riduzione di spesa
relativa alle supplenze brevi, stimati in ragione
danno, in lire 1.110 miliardi per
lanno 1999 e in lire 1.260 miliardi a
decorrere dallanno 2000, sono destinati
dallanno scolastico 1999-2000, nel limite
del 50 per cento, quantificato in lire 185
miliardi per lanno 1999 ed in lire 630
miliardi a decorrere dallanno 2000, alla
costituzione di un apposito fondo da iscrivere
nello stato di previsione del ministero della
Pubblica istruzione, da ripartire con decreti del
ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica, su proposta del
ministro della Pubblica istruzione, da destinare
allincremento dei fondi di istituto per la
retribuzione accessoria del personale,
finalizzata al sostegno delle attività e di
iniziative connesse allautonomia delle
istituzioni scolastiche. Le risorse che si
rendono disponibili sono ripartite in relazione
alle province e, nel loro ambito, alle
istituzioni che maggiormente hanno contributo
alle suddette economie. Previa verifica delle
economie derivanti dallapplicazione del
comma 4, il predetto fondo viene integrato a
decorrere dallanno 2000, di una ulteriore
quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle
economie riscontrate, al netto delle somme da
riassegnare alle singole istituzioni scolastiche
per la stipula dei contratti di appalto di cui al
comma stesso.
7. Con periodicità annuale, si
provvede alla verifica dei risparmi
effettivamente realizzati in applicazione del
comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza
con lo stanziamento del Fondo di cui al comma 6.
8. Fermo restando quanto
disposto dallarticolo 1, comma 24, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dallarticolo 1, comma 77, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è attribuita alle
Direzioni provinciali del Tesoro la competenza
allordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli
di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al
personale della scuola con nomina del capo
distituto, su posti di supplenze annuali e
supplenze fino al termine delle attività
didattiche, in attesa dellassunzione degli
aventi diritto.
9. I concorsi per titoli ed
esami a cattedre e posti di insegnamento nelle
scuole secondarie possono essere indetti al fine
di reclutare docenti per gli insegnamenti che
presentano maggiore fabbisogno e per ambiti
disciplinari comprensivi di insegnamenti
impartiti in più scuole e istituti anche di
diverso ordine e grado ai quali si può accedere
con il medesimo titolo di studio.
10. Con effetto dallanno
scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi
giornalieri ai componenti delle commissioni di
esami di licenza media.
ARTICOLO 21
Organismi collegiali, riduzione degli
stanziamenti per straordinario e missioni,
disposizioni in materia di altri trattamenti
accessori e contenimento promozioni in
soprannumero
1. Al fine di conseguire
risparmi di spese e recuperi di efficienza nei
tempi dei procedimenti amministrativi,
lorgano di direzione politica responsabile,
con provvedimento da emanarsi entro sei mesi
dallinizio di ogni esercizio finanziario,
individua i comitati, le commissioni, i consigli
e ogni altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali
dellamministrazione o dellente
interessato. Gli organismi non identificati come
indispensabili sono soppressi a decorrere dal
mese successivo allemanazione del
provvedimento. Le relative funzioni sono
attribuite allufficio che riveste
preminente competenza sulla materia.
2. Per il triennio 1998-2000,
gli stanziamenti relativi alla remunerazione
delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale dello Stato, ivi compreso quello
addetto agli uffici di diretta collaborazione
allopera del ministro di cui
allarticolo 19 della legge 15 novembre
1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con
esclusione degli stanziamenti relativi
allamministrazione della pubblica sicurezza
per i servizi istituzionali di tutela
dellordine e della sicurezza pubblica, alle
forze armate per il personale impegnato nei
settori operativi e allamministrazione
della giustizia per i servizi di traduzione dei
detenuti e degli internati e per la trattazione
dei procedimenti penali relativi a fatti di
criminalità organizzata. La riduzione del 10 per
cento si applica anche sugli stanziamenti
relativi allindennità e al rimborso spese
di trasporto per missioni nel territorio
nazionale e allestero.
3. Lattribuzione di
trattamenti economici al personale
contrattualizzato può avvenire esclusivamente in
sede di contrattazione collettiva.
Dallentrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale cessano di avere efficacia le
disposizioni di leggi, regolamenti o atti
amministrativi generali che recano incrementi
retributivi al personale contrattualizzato. I
trattamenti economici più favorevoli in
godimento sono riassorbiti dai futuri
miglioramenti nella misura prevista dai contratti
collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per i
contratti collettivi. Il presente comma non si
applica al personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia.
4. Allarticolo 54, primo
comma, lett. b), della legge 12 novembre 1955, n.
1137, al primo periodo sono soppresse le parole
«anche se non esiste vacanza nel grado
superiore»; il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «La promozione è computata nel numero
di quelle attribuite nellanno in cui viene
rinnovato il giudizio».
ARTICOLO 22
Affari esteri
1. Il termine di cui
allarticolo 1, comma 138, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è differito al 28
febbraio 1998.
2. Ai fini
dellaccertamento del requisito della
anzianità di almeno 20 anni nei ruoli
dellAmministrazione per ottenere
lattribuzione dei coefficienti parziali e
relative quote base espressamente previsti nella
Tabella b) richiamata dallarticolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1991, n. 457, il termine Amministrazione deve
essere interpretato come riferentesi al ministero
degli Affari esteri.
3. Le retribuzioni degli
impiegati assunti a contratto dagli uffici
allestero, ai sensi del titolo VI del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni, possono subire miglioramenti, per
il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non
comportino un aggravio dellonere in lire
italiane o nei casi in cui sia necessario
adeguarsi alle normative locali o per tener conto
di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni
corrisposte siano inadeguate in conseguenza di
marcate variazioni dei termini di riferimento di
cui al primo comma dellarticolo 157 del
medesimo decreto n. 18 del 1967.
4. Il termine per
limmissione nei ruoli del ministero degli
Affari esteri, ai sensi del comma 134
dellarticolo 1 della legge del 23 dicembre
1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza
italiana in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari con contratto
a tempo indeterminato, la cui assunzione era
prevista entro il 1997, è prorogato al 31
dicembre 1998, fatto salvo lobbligo di
bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre
1997.
5. In aggiunta ai destinatari
stabiliti dallarticolo 87 del decreto del
Presidente della repubblica n. 18 del 1967,
lIstituto diplomatico può provvedere alla
formazione e al perfezionamento professionale di
funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad
aree geografiche di particolare interesse per
lItalia, utilizzando finanziamenti esterni
e in particolare risorse finanziarie a tale scopo
destinate dalla Commissione dellUnione
europea da versare nellapposito capitolo di
entrata per la successiva riassegnazione al
pertinente capitolo di spesa.
ARTICOLO 23
Contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione, contributi dellutenza per i
servizi pubblici non essenziali e misure di
incentivazione della produttività
1. Al fine di favorire
linnovazione dellorganizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi
prestati, le pubbliche amministrazioni possono
stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi
di collaborazione con soggetti privati.
2. Le inziative di cui al comma
1 devono essere dirette al perseguimento di
interessi pubblici, devono escludere forme di
conflitto di interesse tra lattività
pubblica e quella privata e devono comportare
risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti
disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato
una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5
per cento, è destinata a incrementare gli
stanziamenti diretti alla retribuzione di
risultato dei dirigenti appartenenti al centro di
responsabilità che ha operato il risparmio; una
quota pari al 65 per cento, resta nelle
disponibilità di bilancio
dellamministrazione. Tali quote sono
versate allentrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, per le predette
finalità, con decreti del ministro del Tesoro,
del bilancio e della Programmazione economica. La
rimanente somma costituisce economia di bilancio.
La presente disposizione non si applica nei casi
in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di
collaborazione sono diretti a finanziare
interventi, servizi o attività non inseriti nei
programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre,
ad applicarsi le particolari disposizioni in tema
di sponsorizzazioni ed accordi con i privati
relative alle amministrazioni dei beni culturali
ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni
altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le
amministrazioni pubbliche possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici o privati
dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il
cinquanta per cento dei ricavi netti, dedotti
tutti i costi, ivi comprese le spese di
personale, costituisce economia di bilancio. Le
disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni
culturali e ambientali e dello spettacolo, sono
definite ai sensi dellarticolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti,
da emanarsi entro e non oltre 90 giorni
dallentrata in vigore della presente legge,
le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o espletate a garanzia di
diritti fondamentali, per le quali richiedere un
contributo da parte dellutente, e
lammontare del contributo richiesto. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, il regolamento è emanato ai sensi
dellarticolo 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro per
la Funzione pubblica di concerto con il ministro
del Tesoro, del bilancio e della Programmazione
economica. Per tali amministrazioni gli introiti
sono versati allentrata di bilancio dello
Stato per essere riassegnati, in misura non
superiore al 30 per cento, alla corrispondente
unità previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative alla
incentivazione della produttività del personale
e della retribuzione di risultato dei dirigenti
assegnati ai centri di responsabilità che hanno
effettuato la prestazione.
5. A decorrere
dallesercizio finanziario 1998, i titolari
dei centri di responsabilità amministrativa
definiscono obiettivi di risparmi di gestione da
conseguire in ciascun esercizio ed accantonano,
nel corso della gestione, una quota delle
previsioni iniziali delle spese di parte
corrente, sia in termini di competenza che di
cassa, aventi natura non obbligatoria, non
inferiore al 2 per cento. La metà degli importi
costituisce economia di bilancio; le rimanenti
somme sono destinate, nellambito della
medesima unità previsionale di base di bilancio,
ad incrementare le risorse relative
allincentivazione della produttività del
personale e della retribuzione di risultato dei
dirigenti, come disciplinati dalla contrattazione
di comparto. Per lAmministrazione dei beni
culturali e ambientali limporto che
costituisce economia di bilancio è pari allo
0,50 per cento della quota accantonata ai sensi
del presente comma; limporto residuo è
destinato ad incrementare le risorse relative
allincentivazione della produttività del
personale tecnico e le retribuzioni di risultato
del personale dirigente della medesima
amministrazione.
ARTICOLO 24
Dismissione di attività pubbliche
1. Al fine di dare coerente
attuazione a quanto disposto dallarticolo
3, comma 1, lettera g) ed articolo 4, comma 3,
lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
estese a tutte le Amministrazioni pubbliche,
relativamente alle dismissioni di attività non
essenziali, le disposizioni di cui
allarticolo 62 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e quelle di cui
allarticolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428. Le società private alle quali sono
state attribuite le attività dismesse sono
tenute a mantenere per un periodo di tempo
concordato con lamministrazione interessata
il personale adibito alle funzioni trasferite.
2. Le amministrazioni e gli enti
interessati alla dismissione di attività per i
fini di cui al comma 1 possono costituire, per
lesercizio delle attività dismesse,
società miste con la compartecipazione del
personale adibito alle funzioni dismesse e di
altri soci scelti secondo procedure concorsuali
aperte. La partecipazione pubblica a siffatte
società non può avere durata superiore a cinque
anni e deve concludersi con la completa
privatizzazione della società.
3. Il personale risultante in
esubero a seguito dei processi di dismissione che
non transita nelle società private cui sono
attribuite le attività dismesse, può essere
assorbito, nei limiti della dotazione organica,
dallamministrazione che ha operato la
dismissione. Al personale assorbito si applica
larticolo 2112 del Codice civile.
4. Le disposizioni
dellarticolo 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni
delle strutture, anche a carattere aziendale,
delle amministrazioni pubbliche di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
CAPO III
Finanza decentrata
ARTICOLO
25
Disposizioni generali
1. Le disposizioni di cui
allarticolo 3, comma 214, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
prorogata per gli anni 1998-2000 assumendo a base
di calcolo per la determinazione del limite del
20 per cento le disponibilità rilevate al 1°
gennaio di ciascun anno.
2. Le disposizioni
di cui allarticolo 9 del decreto legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, sono prorogate per gli anni 1998-2000 con
estensione, ai Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, della stessa base di calcolo
stabilita per gli altri enti locali; le scadenze
e i riferimenti temporali ivi indicati sono da
intendersi riferiti a ciascun anno.
3. Per gli anni 1998-2000 i soggetti destinatari
della norma di cui allarticolo 8, comma 3,
della citata legge n. 30 del 1997 non possono
effettuare prelevamenti dai rispettivi conti
aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori
al 95 per cento dellimporto cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre
dellanno precedente.
4. I soggetti interessati possono richiedere al
ministero del Tesoro, del bilancio e della
Programmazione economica deroghe al vincolo di
cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze.
Laccoglimento della richiesta è disposto
con determinazione dirigenziale; leventuale
diniego totale o parziale è disposto con decreto
del ministro.
5. I nuovi tributi regionali istituiti nel
triennio 1998-2000 non concorrono alla
determinazione del limite massimo di
indebitamento delle Regioni a statuto ordinario
stabilito dalla vigente normativa statale per la
parte eventualmente vincolata a specifici
interventi settoriali di spesa dalle leggi dello
Stato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
possono essere attuate per una o più Regioni,
Comuni, Province e Università statali a partire
dal 1° luglio 1998. Al comma 1
dellarticolo 9, ultimo periodo, dopo le
parole «non si tiene conto» aggiungere le
parole «della rateazione degli importi e».
7. Per le attività connesse alla attuazione del
presente Capo, il ministero del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica può
avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni pubbliche e di esperti estranei
alle amministrazioni stesse, nonché di personale
a tempo determinato, con contratti di durata
annuale, rinnovabili per non più di due volte,
per un numero massimo di 30 unità. Alle spese,
valutate nellimporto di lire tre miliardi
in ragione danno nel triennio 1998-2000, si
provvede a valere sulle economie realizzate con
il presente Capo.
ARTICOLO 26 Regioni ed enti locali
1. Il sistema delle autonomie regionali e locali
concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 1998-2000
garantendo che il fabbisogno finanziario da esso
complessivamente generato nel 1998, non
considerando la spesa sanitaria, non sia
superiore a quello rilevato a consuntivo per il
1997 e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore
a quello dellanno precedente maggiorato in
misura pari al tasso programmato di inflazione.
2. Il fabbisogno per gli anni 1997-2000 è
definito come somma: a) dei trasferimenti
comunque originati dal bilancio statale, ivi
inclusi quelli che transitano sul bilancio della
Cassa depositi e prestiti; b) delle risorse nette
acquisite dai singoli enti a titolo di prestito,
ivi inclusi i mutui per il ripiano dei disavanzi
nei settori dei trasporti; c) della variazione
delle disponibilità sui conti di tesoreria. Sono
esclusi dal computo del fabbisogno i pagamenti
che nel bilancio statale sono classificati come
acquisto di beni e servizi. Sono altresì esclusi
dal fabbisogno i trasferimenti statali risultanti
da leggi speciali divenute operative, per quanto
riguarda gli esborsi di cassa, nel 1998, nel 1999
e nel 2000.
3. La Conferenza Stato-Regioni definisce i criteri
operativi per il computo del fabbisogno di cui al
comma 2 e le procedure per il monitoraggio dei
suoi andamenti mensili per le Regioni e per le
Province autonome di Trento e Bolzano, nel
rispetto del regime fissato dagli statuti di
autonomia.
4. La Conferenza Stato-città e autonomie locali
definisce i criteri operativi per il computo del
fabbisogno di cui al comma 2 e le procedure per
il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le
Province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e per i Comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la
Conferenza definisce criteri e tempi di
monitoraggio coerenti con la diversa dimensione
demografica.
5. Nel caso che si sviluppino andamenti del
fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui
al comma 1 la Conferenza Stato-Regioni e la
Conferenza Stato-città e autonomie locali,
secondo le rispettive competenze propongono le
iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale
introduzione di vincoli sugli utilizzi delle
disponibilità esistenti sui conti di tesoreria
unica da disporre con decreti del ministro del
Tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica.
6. In attesa delle indicazioni delle Conferenze e
della adozione delle relative misure le Regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali interessati sospendono la immissione
in servizio di personale a qualunque titolo
nonché i pagamenti ad eccezione di quelli che
possono arrecare danni patrimoniali allEnte
per i quali deve essere richiesta al ministro del
Tesoro autorizzazione al prelievo dai conti di
Tesoreria unica con tempi e procedure di cui
allarticolo 13 comma 4.
7. A valere sulle anticipazioni di tesoreria
concesse dallo Stato allInps,
limporto di lire 1.632 miliardi si intende
erogato a titolo di estinzione, senza
applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e
salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31
dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie
degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19
gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni,
determinatisi a seguito della mancata stipula da
parte delle Regioni a statuto ordinario delle
convenzioni di cui allarticolo 16, comma 3,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
8. Alla determinazione e regolazione in rate
costanti decennali dei crediti maturati
dallInail per la assicurazioni obbligatorie
di cui al comma 7 fino allanno 1997 si
provvede, senza applicazione di interessi ed
oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione
da stipularsi tra il ministero del Lavoro e della
previdenza sociale e lInail.
9. Le Regioni a statuto ordinario partecipano alla
estinzione delle pendenze debitorie di cui ai
commi 7 e 8 mediante il versamento
allentrata del bilancio dello Stato, entro
il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità
costanti per il complessivo importo di 644
miliardi secondo la ripartizione di cui alla
tabella A allegata alla presente legge. In caso
di inadempienza, il ministero del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a trattenere alle Regioni
limporto dovuto a valere sulle erogazioni
ed esse spettanti in corso danno ai sensi
dellarticolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente
acquisite allentrata del Bilancio dello
Stato sono riassegnate con decreto del ministero
del Tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica, nei limiti delle occorrenze
finanziarie, allo stato di previsione del
ministero del Lavoro e della previdenza sociale,
che provvede allerogazione allInail
delle spettanze determinate in sede di
conversione di cui al comma 8.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le Regioni a
statuto ordinario disciplinano lesenzione
dei datori di lavoro dalla corresponsione dei
contributi sociali obbligatori per gli
apprendisti artigiani entro limiti compatibili
con le risorse di cui alla allegata tabella B.
ARTICOLO 27 Norme particolari per i Comuni e le Province
1. Per lanno 1998 conservano validità le
disposizioni di cui allarticolo 1, comma
164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A
valere sul residuo ammontare del fondo
perequativo di lire 2.341.800 milioni,
limporto di lire 544.300 milioni
corrispondente allincremento dei
trasferimenti erariali per lanno 1998
rispetto allanno 1997, è ripartito con i
criteri di cui allarticolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 1998 degli enti locali è prorogato al
31 dicembre 1997. È altresì differito al 31
dicembre 1997 il termine previsto per deliberare
le tariffe, le aliquote di imposte e le
variazioni di reddito per i tributi locali e per
i servizi locali relativamente allanno
1998.
3. Il comma 1 dellarticolo 117 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno
1996, n. 336, è sostituito dal seguente: «1.
Lapplicazione delle prescrizioni di cui
allarticolo 9 decorre dal 1999. A tal fine
gli enti locali iscrivono nellapposito
intervento di ciascun servizio limporto
dellammortamento accantonato per i beni
relativi, con la seguente gradualità del valore
calcolato con i criteri dellarticolo 71: a)
per il 1999 il 6 per cento del valore; b) per il
2000 il 12 per cento del valore; c) per il 2001
il 18 per cento del valore; d) per il 2002 il 24
per cento del valore».
4. Il termine di un anno, di cui al comma 177
dellarticolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per lemanazione, con uno o
più decreti legislativi, delle disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio
1999.
5. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto
stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo,
dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,
la base di riferimento per laggiornamento
dei trasferiti statali correnti da attribuire
alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane
è costituita dalle dotazioni dellanno
precedente relative al fondo ordinario, al fondo
consolidato e al fondo perequativo.
Laggiornamento dei trasferimenti è
determinato in misura pari ai tassi di inflazione
programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto
del ministro dellInterno, di concerto con
il ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, sono individuati
i fondi cui assegnare tutto o parte delle
predette risorse aggiuntive.
6. I proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 della legge
28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni
possono essere integralmente destinati per il
1998 al finanziamento di spese di manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale.
ARTICOLO 28 Università e ricerca
1. Il sistema universitario concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 1998-2000, garantendo che il
fabbisogno, definito al comma 2
dellarticolo 14, riferito alle università
statali, ai policlinici universitari a gestione
diretta, ai dipartimenti e a tutti gli altri
centri con autonomia finanziaria e contabile, da
esso complessivamente generato nel 1998 non sia
superiore a quello rilevato a consuntivo per il
1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia
superiore a quello dellanno precedente
maggiorato del tasso programmato di inflazione.
Il ministro dellUniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno programmato
per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei
Rettori delle Università italiane, tenendo conto
degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse nel sistema
universitario.
2. Il Consiglio nazionale delle Ricerche,
lAgenzia spaziale italiana, lIstituto
nazionale di fisica nucleare, lIstituto
nazionale di fisica della materia, lEnte
nazionale per le energie alternative concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
che il fabbisogno, definito al comma 2,
dellarticolo 14, da essi complessivamente
generato nel 1998 non sia superiore a 3.150
miliari, e per gli anni 1999 e 2000 non sia
superiore a quello dellanno precedente
maggiorato del tasso programmato di inflazione.
Il ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica, sentiti i ministri
dellUniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica e dellIndustria, del
commercio e dellartigianato, procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno
programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui allarticolo 7, 8 e
9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
sono estese alle università statali, sentita la
Conferenza dei Rettori delle Università
italiane. Il ministro del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione economica determina, con
proprio decreto, le modalità operative per la
loro attuazione.
4. La spesa per il personale di ruolo delle
università statali, non può eccedere il 92 per
cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso
dellUniversità degli Studi di Trento si
tiene conto anche dei trasferimenti per il
funzionamento erogati ai sensi della legge 14
settembre 1982, n. 590. Le università nelle
quali la spesa per il personale di ruolo abbia
ecceduto nel 1997 e negli anni successivi tale
limite possono effettuare assunzioni di personale
di ruolo il cui costo non superi, su base annua,
il 35 per cento delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo
dellanno di riferimento. Tale disposizione
non si applica alle assunzioni derivanti
dallespletamento di concorsi già banditi
alla data al 30 settembre 1997 e rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo
ecceda il limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dellarticolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «a
standard dei costi di produzione per studente»
si inseriscono le seguenti: «al contenimento
della quota relativa alla spesa per il personale
di ruolo sul fondo per il finanziamento
ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12
dellarticolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, nonché il comma 1
dellarticolo 6 della legge 18 marzo 1989,
n. 118. Le università statali definiscono e
modificano gli organici di ateneo secondo i
rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1°
gennaio 1998 alle università statali si
applicano in materia di organici e di vincoli
allassunzione di personale esclusivamente
le disposizioni di cui al presente articolo.
6. A partire dallanno 1998 il ministro del
Tesoro, del Bilancio e della programmazione
economica, su proposta del ministro
dellUniversità e della ricerca scientifica
e tecnologica trasferisce, con proprio decreto,
al capitolo 7520 dello stato di previsione del
ministero dellUniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica al fine di costituire,
insieme alle risorse ivi già disponibili, un
Fondo speciale per lo sviluppo e della ricerca di
interesse strategico, da assegnare al
finanziamento di specifici progetti, un importo
opportunamente differenziato e comunque non
superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di
bilancio autorizzato o da autorizzare, a favore
del Consiglio nazionale delle ricerche,
dellAgenzia spaziale italiana,
dellIstituto nazionale di fisica nucleare,
dellIstituto nazionale di fisica della
Materia, dellOsservatorio geofisico
sperimentale, del Centro italiano ricerche
Aerospaziali, dellEnte nazionale energie
alternative, del Fondo speciale per la ricerca
applicata di cui allarticolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle
disponibilità a valere sulle autorizzazioni di
spesa di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488. Il ministro dellUniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica con proprio
decreto determina le priorità e le modalità di
impiego del Fondo per specifici progetti.
CAPO IV Altre disposizioni
ARTICOLO 29 Piano straordinario
verifica invalidità civile
1. Il ministero del Tesoro, del bilancio e della
Programmazione economica attua, dal 1° giugno
1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di
circa 100.000 accertamenti di verifica nei
confronti dei titolari di benefici economici di
invalidità civile che non hanno presentato
lautocertificazione di cui al comma 1,
dellarticolo 4 del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323 convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1996, n. 425. Al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti per
continuare a fruire dei benefici di invalidità
civile si applica la procedura prevista nei commi
3 bis e seguenti dellarticolo 4 sopra
richiamato, come modificata dai successivi commi
2 e 3.
2. Il comma 3 ter dellarticolo 4 del
decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n.
425 è sostituito dal seguente:
«Leventuale accertamento
dellinsussistenza dei requisiti sanitari da
epoca antecedente la visita di verifica comporta
ladozione, da parte del ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del provvedimento di revoca delle
provvidenze economiche in godimento a decorrere
dalla data indicata nel verbale di verifica,
rimanendo impregiudicate le azioni
dellAmministrazione ai sensi degli articoli
2033 e 2946 Codice civile. Tale provvedimento
deve essere emesso entro novanta giorni dalla
visita o dagli ulteriori accertamenti che si
rendessero necessari.
3. Il comma 3 octies dellarticolo 4 del
decreto legge 30 giugno 1996, n. 323 convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n.
425 è sostituito dal seguente: «I controlli di
cui al comma 3 septies sostituiscono le verifiche
giuridico-economiche disciplinate dal decreto del
ministro del Tesoro 20 luglio 1989, n. 293 e
successive modificazioni nonché le verifiche
reddituali di cui al decreto del ministro
dellInterno 31 ottobre 1992, n. 553 e
successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni relative ai criteri e alle modalità
di calcolo dei redditi, al regime delle
incompatibilità e del conseguente esercizio del
diritto di opzione e agli obblighi di
comunicazione da parte degli interessati».
4. I procedimenti per la verifica della
sussistenza dei requisiti per continuare a fruire
delle provvidenze economiche di invalidità
civile avviati dal ministero del Tesoro, del
bilancio e della Programmazione economica
anteriormente al decreto legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro
centoventi giorni dallentrata in vigore
della presente legge. Trascorso tale termine
senza che sia stato emesso un formale
provvedimento, i benefici economici già
attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si
intendono confermati.
5. Le Commissioni mediche periferiche, qualora
ritengano necessario sottoporre
linteressato ad ulteriori accertamenti
specialistici, possono richiederne
leffettuazione alle Aziende sanitarie
locali o ad Enti appositamente convenzionati con
il ministero del Tesoro, del bilancio e della
Programmazione economica.
ARTICOLO 30 Ente Poste Italiane
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, lEnte
Poste Italiane è autorizzato:
a) alla distribuzione e vendita diretta di
biglietti delle lotterie nazionali e titoli e
documenti di viaggio;
b) a vendere al dettaglio tutti i valori bollati
di cui ha lesclusiva della distribuzione
primaria ai rivenditori secondari;
c) ad affidare la vendita delle carte valori
postali senza vincoli di esclusiva;
2. Le modalità e le condizioni dei servizi
previsti nel comma 1 sono fissati con apposite
convenzioni da stipularsi con gli enti
interessati.
3. Lo Stato riconosce allEnte Poste un
compenso collegato allo svolgimento di obblighi
di servizio universale nel settore dei recapiti
postali. Tale compenso è forfettariamente
determinato in lire 300 miliardi per i servizi
resi nellanno 1997 e in lire 400 miliardi
per lanno 1998. Per gli anni successivi
limporto sarà determinato nel contratto di
servizio da stipularsi ai sensi
dellarticolo 2, comma 23, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
4. Al punto (a) del paragrafo 2
dellarticolo 2 del decreto legge 1°
dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, le parole da «sia agli
effettivi costi» alla fine del periodo sono
sostituite con le seguenti:
a) a una contabilità analitica per centro di
costo fornita dallEnte Poste ovvero, in
mancanza, sulla base di parametri rappresentativi
di tali costi, e con modalità che spingano ad
una loro riduzione;
b) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio
postale, tali da generare un utile per il
servizio coerente con le regole del mercato.
5. A decorrere dalla data di trasformazione in
società per azioni al personale dipendente della
società medesima spetta:
a) il trattamento di fine rapporto previsto dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297;
b) il trattamento di quiescenza previsto dalla
normativa sulla assicurazione obbligatoria di cui
alla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive
modificazioni ed integrazioni, sotto forma di
gestione speciale affidata allIstituto
Postelegrafonici;
c) le prestazioni di assistenza e mutualità,
sulla base di leggi, regolamenti e patti
stipulati in applicazione degli accordi di
lavoro, che sono affidate allIstituto
Postelegrafonici.
6. Per il periodo lavorativo antecedente la data
di trasformazione in società per azioni valgono
le norme già in vigore per lEnte Pubblico
Economico. Per i dipendenti della società per
azioni «Poste italiane» sono fatti salvi i
diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli
rinvenienti dalloriginaria natura pubblica
dellente di appartenenza.
7. La società «Poste Italiane» versa i
contributi a proprio carico nella misura
stabilita dalle norme richiamate
allIstituto Postelegrafonici, che provvede
alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni
allatto del collocamento a riposo o delle
dimissioni e della indennità di buonuscita
maturata fino al 31 dicembre 1997.
ARTICOLO 31 Disposizioni in materia
finanziaria e contabile
1. Il comma 36 dellarticolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal
seguente:
«Il ministro del Tesoro, del bilancio e della
Programmazione economica, di concerto con il
ministro degli Affari esteri, può altresì
autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti
della Sace, propri o di terzi, ivi compreso lo
Stato, gestiti dalla stessa Sace, nonché dei
crediti concessi a valere sul fondo rotativo
previsto dallarticolo 6 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione
dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta
in tal senso unintesa multilaterale tra i
Paesi creditori. I crediti di cui al presente
comma possono essere convertiti, anche per un
valore inferiore a quello nominale, e utilizzati
per realizzare iniziative di protezione
ambientale, di sviluppo socio-economico o
commerciali. Tali iniziative possono essere
attuate anche attraverso finanziamenti,
cofinanziamenti e contributi a fondi
espressamente destinati alla realizzazione delle
suddette attività. Le disponibilità finanziarie
derivanti dalle operazioni di conversione,
qualora non utilizzate con le modalità predette,
confluiscono nei conti correnti presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestati,
rispettivamente alla Sace e al fondo rotativo di
cui al richiamato articolo 6 della legge 26
febbraio 1987, n. 49 e possono essere utilizzate
per le finalità indicate nel presente comma,
nonché per le attività previste dalla legge 24
maggio 1977, n. 227 e per le esigenze finanziarie
del richiamato fondo rotativo».
2. Con losservanza dei criteri e principi
direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94
e con le modalità ivi indicate possono essere
emanati, entro il 30 giugno 1999, uno o più
decreti legislativi contenenti disposizioni
correttive del decreto previsto
dallarticolo 5 della predetta legge n. 94
del 1997, nonché, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti previsti
dallarticolo 6, comma 4 della medesima
legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei
decreti medesimi.
3. Entro un anno dallentrata in vigore della
presente legge gli Enti pubblici di cui
allarticolo 25 della legge 5 agosto 1978,
n. 468 adeguano il sistema della contabilità e i
relativi bilanci a quello dello Stato con
riferimento alla normativa di cui alla legge 3
aprile 1997, n. 94.
4. Nellarticolo 2, comma 1 della legge 12
agosto 1993, n. 313 le parole «titoli del debito
pubblico» sono sostituite con le parole «titoli
di Stato».
5. Il fondo di cui allarticolo 58, comma 4
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 è
soppresso. Le relative disponibilità sono
trasferite a un fondo destinato a concorrere alla
copertura degli impegni del Fondo nazionale di
garanzia, previsti dallarticolo 62, comma 4
del predetto decreto legislativo.
6. Dopo larticolo 4, comma secondo, della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il
seguente comma 2-bis: «In deroga a quanto
previsto dal comma precedente, lo Stato può
esigere gli utili ed intervenire in assemblea
dimostrando che le proprie azioni sono depositate
presso la Tesoreria centrale dello Stato,
mediante dichiarazione scritta a firma del
tesoriere».
7. Dopo larticolo 40, comma 3 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è aggiunto il seguente
comma 3-bis: «Il ministero del Tesoro, del
bilancio e della Programmazione economica è
esonerato dagli obblighi, previsti dalla
normativa vigente, relativi alle comunicazioni
delle partecipazioni societarie detenute
indirettamente».
8. Larticolo 2, comma 3, della legge 26
novembre 1993, n. 489, è sostituito dal
seguente: «3. Loggetto sociale previsto
negli statuti nelle società per azioni derivanti
dalla trasformazione del Mediocredito Centrale e
della Cassa per il credito alle imprese artigiane
assicura il perseguimento delle finalità degli
enti originari, operando luna
prevalentemente nellinteresse delle piccole
e medie imprese e degli enti locali nonché in
operazioni riguardanti le infrastrutture, le
esportazioni e la cooperazione economica
internazionale, e laltra esclusivamente
nellinteresse delle imprese artigiane».
9. Nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di procedure contrattuali di acquisizione
di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi
di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è
delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a razionalizzare
le procedure contrattuali
dellamministrazione della difesa con
losservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)accelerazione dei procedimenti mediante lo
snellimento delle relative fasi, prevedendo la
revisione degli organi consultivi e di collaudo
del ministero della Difesa e il riordino delle
relative competenze, con particolare riferimento
alloggetto e allimporto dei
contratti;
b) semplificazione dellattività consultiva
di organi estranei allamministrazione della
difesa sui progetti di contratto relativi ai
sistemi informativi militari a carattere
operativo connessi con lo svolgimento di compiti
concernenti la difesa nazionale.
10. I decreti legislativi di cui al precedente
comma 10 sono sottoposti al parere delle
competenti commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla
trasmissione dei relativi schemi.
11. A decorrere dal 1º gennaio 1998, ogni rinvio
normativo o contrattuale allindice del
costo della vita calcolato ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dellindustria (cosiddetto indice sindacale)
deve intendersi riferito allindice dei
prezzi al consumo per famiglie di impiegati e
operai calcolato dallIstituto nazionale di
statistica e pubblicato mensilmente sulla
Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che
svolge funzioni di controllo sulla elaborazione e
il calcolo dellindice sindacale è
soppressa.
ARTICOLO 32 Disposizioni varie
1. In vista della separazione fra la gestione
dellinfrastruttura e lattività di
trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli
articoli 6, 7 e 8 della Direttiva del Consiglio
CEE del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, il
ministro del Tesoro, del bilancio e della
Programmazione economica dispone la valutazione,
basata su parametri di redditività, del ramo
dazienda "Gestione
dellinfrastruttura" della Società
Ferrovie dello Stato Spa. Le eventuali differenze
rispetto alla consistenza patrimoniale netta di
bilancio risultante alla data del 31 dicembre
1997, che dovessero scaturire da tale variazione,
saranno regolate mediante variazione del
patrimonio netto della società.
2. È abrogato, con effetto immediato dal 1º
gennaio 1998, larticolo 10 del decreto
legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.
556.
3. Con decorrenza dal 1º gennaio 1998 il ministro
del Tesoro, del bilancio e della Programmazione
economica definisce i criteri ai quali si
attengono gli organi preposti alla determinazione
dei prezzi delle forniture dellIstituto
Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche
amministrazioni, fino alla trasformazione
dellente in società per azioni.
4. Al fine di avviare processi di
razionalizzazione e di maggiore efficienza
produttiva dellIstituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, i prezzi delle forniture
dellIstituto alle pubbliche amministrazioni
rimangono fissati, per il 1998, nella stessa
misura stabilita per il 1997, tranne particolari
situazioni connesse a imprevedibili incrementi
dei costi, che saranno di volta in volta valutati
dalla Commissione di cui allarticolo 18
della legge 13 luglio 1966, n. 559.
5. Il Governo e delegato a emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo volto a trasferire
alle Regioni a statuto speciale le funzioni in
materia di rifornimento idrico delle isole
minori, assegnate dallarticolo 4 della
legge 21 dicembre 1978, n. 861, al ministero
della Difesa, fermo restando il concorso della
Difesa quando ricorrano particolari necessità
nello specifico settore e a disciplinare il
concorso medesimo sulla base della capacità
operativa delle unità di rifornimento idrico in
dotazione al ministero della Difesa e dei
relativi stanziamenti di bilancio.
6. Il ministro dellInterno ridetermina,
entro quattro mesi dallentrata in vigore
della presente legge, il numero massimo e minimo
degli elettori iscritti a ciascuna sezione
elettorale con lobiettivo di ridurre il
numero delle sezioni stesse, al fine di operare
un contenimento delle spese elettorali nella
misura del 30 per cento rispetto a quelle
scaturenti dallapplicazione della normativa
vigente.
7. Il presidente del Consiglio dei ministri,
entro sei mesi dallentrata in vigore della
presente legge adotta, con il supporto
dellosservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, misure finalizzate a
ridurre gradualmente lutilizzo di immobili
presi in locazione da privati da parte delle
pubbliche amministrazioni, di cui
allarticolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni. Le predette amministrazioni
rinegoziano, entro sei mesi dallentrata in
vigore della presente legge, i contratti di fitto
locali attualmente in essere con privati con
lobiettivo di contenere la relativa spesa
almeno nella misura del 10 per cento rispetto al
canone di locazione vigente.
8. Allarticolo 9, comma 3, della legge 4
dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, sono aggiunti, i seguenti periodi:
«I crediti di difficile ed onerosa esazione o
assolutamente inesigibili, anche per la mancanza
della necessaria documentazione probatoria,
possono essere dichiarati estinti.
Allannullamento di tali crediti devono
provvedere i dirigenti proposti ai competenti
settori di attività liquidatoria».
Allarticolo 11, comma 2, della legge 4
dicembre 1956, n. 1404, le parole «si avvale»
sono sostituite dalle seguenti «può avvalersi
anche». Sono abrogate le disposizioni di cui
allarticolo 1, comma 2, lettera d) della
legge 24 dicembre 1993, n. 560.
9. Allarticolo 7, comma 15, della legge 22
dicembre 1986, n. 910 è aggiunto il seguente
comma:
«Detta aliquota, limitatamente
allinvestimento relativo alla prima tratta
indicata dalla Convenzione di concessione, è
elevata all80 per cento e, contestualmente,
è sospesa la realizzazione delle altre tratte».
ARTICOLO 33 Norme finali
1. In corrispondenza con gli accantonamenti di
segno negativo inseriti, ai sensi
dellarticolo 11 bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, nella legge finanziaria 1998, con
provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre
1997 dovranno realizzarsi ulteriori riduzioni
permanenti di spesa, in materia previdenziale,
assistenziale e sanitaria non inferiori, in
termini di cassa, a lire 5.000 miliardi annui a
decorrere dal 1998.
2. Qualora le misure indicate nel comma 1 non
siano tempestivamente adottate, ovvero se
adottate, assicurino, sulla base delle relazioni
tecniche di cui allarticolo 11 ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, riduzioni di spesa
in termini di cassa inferiori rispetto a quelle
di cui al comma 1, con decreto del ministro del
Tesoro, del bilancio e della Programmazione
economica, da emanarsi entro il 10 gennaio 1998,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono ridotti a decorrere dal 1998 gli
stanziamenti delle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato, intendendosi
correlativamente ridotte le relative
autorizzazioni di spesa, in misura tale da
assicurare la compensazione delle predette minori
riduzioni. Dalle riduzioni restano escluse le
spese indicate allarticolo 2, comma 134,
primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. In corrispondenza con lapprovazione dei
provvedimenti di cui ai predetti accantonamenti
di segno negativo, lattivazione degli
accantonamenti di segno positivo può avvenire
con il peggioramento del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato, di cui
allarticolo 1 della legge finanziaria, nei
limiti in cui il miglioramento del fabbisogno di
cassa del settore statale non si rifletta in
termini di competenza sul bilancio dello Stato.
ARTICOLO 34 Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente legge entrano
in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che non sia
espressamente stabilita una diversa decorrenza.
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