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***La manovra finanziaria
Il ddl collegato

Iniziamo la pubblicazione della bozza del disegno di legge collegato alla Finanziaria per il 1998, approvato dal Consiglio dei ministri.

TITOLO I
Disposizioni in materia entrata

CAPO I
Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate

ARTICOLO 1
Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio
1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1, del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici o al conseguimento di risparmi energetici nonché all’adozione di misure antisismiche.
2. La detrazione stabilita al comma 1, è ripartita, in quote costanti, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi.
3. Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro dei Lavori pubblici, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
4. In relazione agli interventi di cui ai precedenti commi, i comuni possono deliberare l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, per l’anno 1999 con lire ...... miliardi e per l’anno 2000 con lire ...... miliardi a carico dei capitoli di spesa ....... del bilancio di previsione ........
ARTICOLO 2
Incentivi per le piccole e medie imprese
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Cee del 30 aprile 1996, operanti nelle aree indicate nel comma 2 e che dal 1º ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti, è concesso a partire dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 1998 un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l’importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi alla prima assunzione.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento Cee, n. 2052/88, e successive modificazioni:
a) nelle aree interessate dai patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) nelle aree urbane svantaggiate dei Comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera Cipe sentita la Conferenza Stato-città, adottata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, intensità abitativa, indice di scolarità, ed altri appropriati indicatori socio-demografici;
c) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b).
3. Per le aree di cui alla lettera c) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del ministro delle Finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi residenti.
4. Il credito d’imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell’imposta sul reddito e delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul valore aggiunto, risultanti dalla dichiarazione dei redditi e in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile, tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:
a) l’impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l’incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
b) l’impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
e) i nuovi dipendenti siano residenti nel territorio di cui all’obiettivo 1 del Regolamento Cee n. 2052/88 e successive modificazioni siano iscritti nelle liste di collocamento, di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti;
h) il reddito d’impresa dichiarato non sia inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi settore.
6. Qualora vengano rilevate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.
7. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro con scadenza almeno triennale i crediti d’imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento oppure, con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di 5 dipendenti.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C e 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.
9. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministro del Bilancio e della programmazione economica, sono versate in conto entrate nel bilancio dello Stato. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
ARTICOLO 3
Incentivi territoriali
1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d’area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 (e 2, limitatamente alla regione Umbria), del regolamento Cee n. 2052/88, e successive modificazioni, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall’articolo 3, comma 87, della legge del 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d’area. Il credito di imposta è ragguagliato all’investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle comunità europee.
2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, spetta per un importo fino ad un massimo del 30 per cento per ciascuno dei primi due periodi di imposta agevolati e può essere fatto valere ai fini del versamento, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul valore aggiunto, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, e in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposta ad altro titolo spettante.
3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell’agevolazione fiscale vengono svolti, in conformità della disciplina comunitaria, anche in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1 lett. B), della delibera Cipe del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti d’area di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell’esito dell’attività di monitoraggio e di verifica dell’attuazione dei progetti e dell’attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al ministero delle Finanze, anche ai fini dell’eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell’elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi, nonché dell’entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.
4. Le agevolazioni fiscali a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche sono concesse ai sensi dei commi precedenti nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle comunità europee.
5. Gli oneri derivanti del presente articolo fanno carico sulle quote riservate del Cipe per i contratti d’area in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del Bilancio e della programmazione economica, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato. Il ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.
7. Il comma 208 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.
ARTICOLO 4
Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap
1. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni.».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi primo e secondo, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
3. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.
4. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2.
ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio
1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell’articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo, e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.
3. Nelle more della revisione dei criteri per l’applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari a un dodicesimo della tassa annuale.
4. Le navi di cui al primo comma, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista nell’articolo 17 della legge 9 febbraio 1963 n. 82 e successive modificazioni, nella misura pari a un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

CAPO II
Disposizioni in materia
di semplificazione e razionalizzazione

ARTICOLO 6
Disposizioni tributarie
in materia di veicoli

1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, dopo l’articolo 121, è inserito il seguente: «Art. 121-bis - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a)per l’intero ammontare relativamente:
1)agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai ciclomotori destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
2)ai veicoli adibiti a uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
b)nella misura del cinquanta per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1. Tale percentuale è elevata all’ottanta per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente a un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto della parte di costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire 800mila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro per l’Industria, il commercio e l’artigianato.
2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 7 dell’articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.».
2. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 4 dell’articolo 50, il comma 5-bis dell’articolo 54, il comma 5-bis dell’articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 67 sono abrogati;
b)nell’articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da «; per le imprese individuali» fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è abrogato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
4. È soppressa l’addizionale di cui all’articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
5. L’importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:
a)omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/Cee e successive modificazioni ovvero alla direttiva 91/542/Cee e successive modificazioni;
b)autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 339.
6. È soppressa la tassa speciale istituita dall’articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell’anno 1997 per periodi fissi relativi all’anno 1998.
7. All’articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole «immatricolati dal 3 febbraio 1992».
8. Sono soppressi il canone di abbonamento all’autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa, concernente l’abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.
9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alla lire cinquecento e per eccesso se è superiore.
10. A decorrere dal 1º gennaio 1999 la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle Regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del ministro delle Finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni possono affidare a terzi l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
11. Sono soppressi i commi da 163 a 167 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
12. La Convenzione stipulata tra il ministero delle Finanze e l’Automobile Club Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997, dall’articolo 3, comma 139 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.
13. A decorrere dal 1º gennaio 1998 le tasse automobilistiche, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo è inferiore a lire cinquantamila, sono elevate a tale importo. L’aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.
14. A decorrere dal 1º gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell’applicazione del presente comma, con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a decorrere dall’anno 1999.
15. A decorrere dal 1º gennaio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell’articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del ministro delle Finanze sono determinate, garantendo l’invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall’applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b).
16. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione di cui all’articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché all’imposta di registro di cui all’articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano lo soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti, nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l’ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.
17. A decorrere dal 1º gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall’articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del ministro delle Finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
18. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 17, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni da emanare entro il 31 gennaio 1998, la quota dell’accisa sulle benzine per autotrazione di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fissata in lire 350 al litro è ridotta in misura tale da garantire l’invarianza delle relative entrate regionali nonché maggiori entrate nette sul bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi.
19. A decorrere dal 1º gennaio 1998 cessa l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con se il contrassegno stesso.
20. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli previsti dall’articolo 247, comma 3, e dall’articolo 252, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.
21. È soppresso il certificato di abilitazione professionale di tipo KE di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e agli articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.
22. Al comma 4 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l’accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida» e le parole «Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti».
23. A decorrere dal 1Ý gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire 100.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 200.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l’insieme degli impianti di combustione, come definiti della direttiva 88/609/CEE, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti a un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
24. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 1 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell’anno precedente.
25. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell’anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.
26. Ai fini dell’accertamento della tassa si applicano le disposizioni dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione; con lo stesso decreto possono essere modificate le modalità di accertamento e i tempi di versamento della tassa.
27. Per il ritardato versamento della tassa si applicano la indennità di mora e gli interessi previsti dall’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l’omesso pagamento della tassa si applica, oltre l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo e dalle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 40 del predetto Testo unico.

CAPO III
Disposizioni per il recupero della base imponibile e per l’efficienza dell’amministrazione finanziaria

ARTICOLO 7
Delega per la revisione della disciplina concernente l’imposta sugli spettacoli
1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi e intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dell’imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5 della relativa tariffa;
b) assoggettamento al regime ordinario dell’Iva dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfettaria dell’imponibile Iva, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d’affari conseguito;
c) mantenimento dell’attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell’imposta in «imposta sugli intrattenimenti e sui giochi», per le attività indicate nei numeri 3, a esclusione delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, delle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga eseguita soltanto musica dal vivo e delle manifestazioni storiche singolarmente individuate, su richiesta degli enti locali interessati, mediante decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro per i Beni culturali e ambientali, 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell’effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell’introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l’impiego di moderni strumenti informatici;
e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l’introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l’attività;
f) determinazione dell’aliquota dell’imposta sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 6 e il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nel 60 per cento per l’attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;
g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, alla scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;
h) applicazione dell’imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull’importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli;
i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di Iva previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche;
l) adozione del credito d’imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell’imposta sugli spettacoli, dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; l’ammontare complessivo del credito di imposta non può superare l’ammontare degli abbuoni sul versamento dell’imposta sugli spettacoli per l’anno 1997;
m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l’aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell’Iva, nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;
n) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell’attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal Coni e l’eventuale applicazione dell’aliquota ordinaria dell’Iva sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;
o) cooperazione della Siae con gli uffici Iva per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell’accertamento dell’Iva, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all’accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla Siae dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
p) individuazione di nuove attività di controllo da parte della Siae, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e per il controllo sull’utilizzazione dei beni demaniali dello Stato;
q) proroga di un anno della convenzione con la Siae, prevista dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono essere superiori a lire 5 miliardi per l’anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
ARTICOLO 8
Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguente modificazioni:
a) nell’articolo 2, riguardante la cessione dei beni:
1) al secondo comma, dopo il n. 4) è inserito il seguente: «4-bis) le cessioni di beni, per i quali spetti il diritto alla detrazione, anche parziale, e anche se di costo unitario non superiore a lire 50.000, soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.»;
2) nel terzo comma, la lettera m) è abrogata;
b) nell’articolo 3, relativo alle prestazioni di servizi, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «3-bis. Costituiscono prestazioni di servizi, sempreché per le stesse spetti il diritto alla detrazione ed anche se di valore unitario non superiore a lire 50.000, le prestazioni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.»;
c) nell’articolo 6, secondo comma, relativo all’effettuazione delle operazioni, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter) per le cessioni di beni corrisposti all’atto dell’acquisto del prodotto o del servizio promozionato, soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, all’atto della cessione del prodotto o servizio.»;
d) nell’articolo 13, secondo comma, riguardante la base imponibile, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera: «c-bis) per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi soggetta alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, dal loro prezzo di acquisto o, in mancanza, dal valore normale delle stesse»;
e) nell’articolo 15, primo comma, relativo all’esclusione dal computo della base imponibile, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata e quelli soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;»;
f) nell’articolo 18, relativo alla rivalsa, il terzo comma è sostituito dal seguente: «3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4), 4-bis) e 5) del secondo comma dell’articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, e al comma 3-bis dell’articolo 3.».
2. Nel del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell’articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente: «I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.».
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) nell’articolo 40 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, è abrogato il terzo periodo del terzo comma, introdotto dall’articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto legge n. 1933 del 1938;
b) l’articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, primo e secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384.
4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e con il ministro dell’Interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, secondo i seguenti principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
b) abolizione del divieto di associazione previsto nell’articolo 44, secondo comma, lettera a) del citato regio decreto n. 1933 del 1938 e dell’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e previsione dell’obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dei concorsi a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse anche per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al ministero;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle Prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).
5. Al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 113 è inserito il seguente: «Articolo 113-bis - 1. In caso di svolgimento lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente si anche si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche persone e il premio risulti di scarso valore.
2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all’estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie e i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.
3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio televisione.
4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.»;
b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;
c) l’articolo 124 è sostituito dal seguente: «Articolo 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi e operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal ministero stesso, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del cinquanta per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all’inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.».
6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dal momento dell’entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1º gennaio 1998, i premi indicati nell’articolo 51 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 9
Disposizioni in materia
di versamenti delle accise e di
interessi sui diritti doganali

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il pagamento dell’accisa, fatte salve le disposizioni previste per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l’estrazione del deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito di imposta.».
2. Il primo comma dell’articolo 86 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Articolo 86 (Interessi per il ritardato pagamento). 1. Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all’articolo 79, maggiorato di quattro punti. L’interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.».
3. L’articolo 93 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: «Articolo 93 (Interessi passivi) - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l’interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali, di cui all’articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda rispettivamente, di rimborso o di restituzione.».
4. Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.
ARTICOLO 10
Disposizioni
per il recupero d’imponibile

1. Dopo l’articolo 16, concernente la disciplina della tassazione separata, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «Articolo 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera). 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.».
2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
3. Nell’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, la lettera c) è abrogata.
4. Al Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 76, comma 1:
1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell’impresa, le parole «e degli eventuali contributi» sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito;»;
b) nell’articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 53 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.».
5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. All’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’ammortamento dei beni materiali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «dei marchi d’impresa e» sono soppresse; dopo le parole «un terzo del costo», sono inserite le seguenti: «; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a un decimo del costo»;
b) al comma 3, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «decimo».
7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d’imposta precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1, e b), hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 1998.
9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 52 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. Il periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:
1) al comma 1, dopo le parole: «Imprese agricole;» sono aggiunte le seguenti: «le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché gli amministratori di condominio negli edifici»;
2) il comma 5 è soppresso;
b) nell’articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole «diciannove per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento»; nello stesso comma dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La predetta ritenuta deve essere operata dagli amministratori di condomini negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti.»;
2) al secondo comma le parole «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento»;
c) nell’articolo 25-bis, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole «dieci per cento» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito»;
d) nell’articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole «e gli altri enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, gli altri enti pubblici e privati»;
e) all’articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l’adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-bis) è aggiunto il seguente:
«8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.».
11. Per l’anno 1998, la ritenuta di cui all’articolo 25-bis, primo comma, come modificato dal comma 10, lettera c), è stabilita nella misura del 19 per cento.
12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di attuazione del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole da «per i redditi di cui alla lettera g)» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma del predetto articolo 25 l’aliquota della ritenuta si applica nella misura del trenta per cento;».
13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, riguardante la disciplina dell’anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all’articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all’anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente: «Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del ministro delle Finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.».
14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.
15. Nell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell’imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma sono soppresse le parole «e non ferrosi»;
b) nell’ottavo comma dopo le parole «per le cessioni» sono inserite le seguenti:
«rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,»;
c) il nono comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell’anno solare precedente l’ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sarà stato superiore a due miliardi di lire.»;
d) il decimo comma è sostituito dal seguente: «I raccoglitori e i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo secondo, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell’articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all’emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell’esercizio dell’impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume d’affari superiore a 150 milioni di lire nell’anno precedente o hanno effettuato importazioni in tale anno possono optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all’opzione deve essere presentata all’ufficio garanzia, nelle forme di cui all’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativa al pagamento dell’ammontare dell’imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell’anno.». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1Ý gennaio 1998.
16. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17. Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione di affitto di beni immobili. 1. L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
2. L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all’ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.»;
b) nell’articolo 31, al comma 1, dopo la parola «ceduto» sono inserite le seguenti: «, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte prima della Tariffa»;
c) nell’articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Qualora l’imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.»;
d) nell’articolo 5 della Tariffa, parte prima:
1) al comma 1, dopo le parole «di beni immobili» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi durata e ammontare»;
2) è aggiunta la seguente nota: «Nota: Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero dell’annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all’imposta nella misura fissa di lire 150.000.»;
e) nella Tariffa, parte seconda:
1) nell’articolo 2, comma 1, dopo le parole «non autenticate» sono inserite le seguenti: «a eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima»;
2) l’articolo 2-bis è abrogato.
17. Le disposizioni del comma precedente si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati, con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall’inizio dell’annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l’imposta relativa alle annualità successiva alla prima deve essere versata con le modalità di cui all’articolo 17 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 come sostituito dal comma 16, lettera a).
ARTICOLO 11
Disposizioni in materia di riscossione
1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel terzo comma dopo le parole «le generalità», sono aggiunte le seguenti: «il codice fiscale»;
b)dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell’indicazione del Codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a far riferimento al Codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso». Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998.
2. All’articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole «ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione» sono soppresse;
b)dopo le parole «del 9 per cento» sono aggiunte le seguenti: «da calcolarsi nel termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo».
3. L’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente: «1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal ministero delle Finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall’ente o dall’amministrazione che ha emesso il ruolo. 3. Con decreto del ministro delle Finanze sono individuati gli uffici dell’amministrazione finanziaria competenti all’opposizione del visto di esecutorietà».
4. All’articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «, la data di consegna di esso all’esattore» sono soppresse.
5. È abrogato l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole «decaduto o revocato» sono sostituite dalle seguenti: «comunque cessato dalla titolarità del servizio».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l’articolo 42, è aggiunto il seguente: «Art. 42-bis (Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione). In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro del Tesoro.».
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995- 2004.
9. All’articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come modificato dall’articolo 6, comma 6-bis, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «contributo di spettanza dei Comuni delle province anche autonome» sono sostituite dalle parole: «delle regioni delle provincie anche autonome dei Comuni».
10. All’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma: «4. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L’autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l’accordo di cui al comma 2».
11. Il termine di liquidazione di cui all’articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:
a)l’effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;
b)l’eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;
c)l’avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;
d)la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.
12. A decorrere dal 1Ý gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici, purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.
13. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire 20mila.
14. La convenzione tra il ministero delle Finanze e la Rai- Radiotelevisione italiana Spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del ministro delle Finanze del 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989 per il periodo 1Ý gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.
15. Per l’anno 1998 il compenso di cui all’articolo 18 della citata convenzione ammonterà a lire sette miliardi, in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all’articolo 14 della detta convenzione.
16. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi e i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.
17. All’articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «per la durata di due anni» sono sostituite dalle parole «per la durata di cinque anni» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia stessa».
18. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 78, comma 27, primo periodo, relativo all’obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole «di reddito di impresa o di lavoro autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «di partita Iva».
19. All’articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con tale regolamento, il ministro delle Finanze può stabilire, su richiesta del Coni, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l’accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il ministero delle Finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso.».
20. Il comma 231 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: «Con decreto del ministro delle Finanze sono stabilite le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse, da destinarsi al Coni al netto dell’imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all’accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il Coni deve destinare, d’intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell’attività sportiva, attraverso interventi destinati a infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell’intero territorio nazionale.».
21. L’accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con il regolamento.
22. L’accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all’interno dei cinodromi.
23. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del ministero per i Beni culturali e ambientali sono assegnati all’inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell’assegnazione definitiva dell’anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l’assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi.
24. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta:
a)l’elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
b)l’elargizione prevista dal decreto legge 31 dicembre 1991 n. 419, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n. 172, e dal decreto legge 27 settembre 1993 n. 382, convertito in legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive;
c)la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell’usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L’inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali.
25. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni.
26. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del Codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione a l’efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità.
ARTICOLO 12
Disposizioni in tema di personale dell’amministrazione finanziaria
1. All’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «nonché sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è determinato il nuovo ordinamento del Corpo della guardia di finanza, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l’osservanza dei seguenti criteri:
a) assicurare l’economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c)assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;
d)eliminare le duplicazioni funzionali;
e)definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
3. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
ARTICOLO 13
Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997
1.Con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997, e dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.000 miliardi per l’anno 1998 a lire 2.500 miliardi per l’anno 1999 e a lire 3.000 miliardi per l’anno 2000.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
Sanità

ARTICOLO 14
Interventi di razionalizzazione della spesa
1. Per l’anno 1998 le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l’acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all’1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l’esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione o la Provincia autonoma stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende sanitarie delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nell’ambito dell’autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l’approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto comune e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle Regioni e delle Province autonome, nonché delle relative aziende sanitarie, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal ministro della Sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Le inadempienze dei direttori generali delle aziende sanitarie agli obblighi di cui al presente comma, costituiscono oggetto di valutazione ai fini della risoluzione dei relativi contratti, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e determinano la mancata corresponsione della quota integrativa del trattamento economico di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 19 luglio 1995, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui i dirigenti ed il restante personale delle aziende sanitarie abbiano contribuito a determinare le inadempienze di cui al presente comma, se ne tiene conto ai fini della corresponsione delle quote di retribuzione contrattualmente legate al perseguimento di risultati ed alla produttività.
4. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all’inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono utilizzate per la realizzazione di servizi e l’attuazione di interventi a favore dei disabili psichici. La quota dei fondi da attribuire alle Regioni e alle Province autonome ai sensi del presente comma è determinata dal ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
5. L’obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all’interno del bilancio dell’unità sanitaria locale ai sensi dell’articolo 4, comma 9 dello stesso decreto legislativo.
6. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione della programmazione sanitaria e in coerenza con gli indici di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabiliscono per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’articolo 1, comma 32, legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Per assicurare il rispetto dei limiti di spesa programmati, le Regioni e le Province autonome adottano sistemi di riduzione delle tariffe da applicare in caso di superamento dei limiti di spesa e sistemi di verifica trimestrale dei flussi di mobilità.
7. Le Regioni, le Province autonome e le aziende sanitarie assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente, avvalendosi anche di appositi nuclei di esperti, i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b) le unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate e caratterizzate dal miglior rapporto costo-utilità tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale;
c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle Regioni e dalle Province autonome e dalle aziende sanitarie, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale. Il ministro della Sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario nonché dei poteri di accesso e ispezione amministrativa di cui al decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e alla legge 1 febbraio 1989, n. 37, vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle Aziende sanitarie locali con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente comma e promuove gli interventi necessari per l'esercizio a livello centrale delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.
8. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1 del predetto decreto legislativo.
ARTICOLO 15
Specialisti ambulatoriali convenzionati
1. Entro il 31 marzo 1998 le Aziende unità sanitarie locali individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domande e ad anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1996 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali presso la medesima azienda e che a tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale.

2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità formulato da una commissione nominata dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale e composta dal direttore sanitario dell'Azienda, che la presiede e da due esperti della disciplina.
3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al precedente primo comma che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento o che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.
4. Per l'anno 1998 le Regioni e le Province autonome, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano direttive per la rideterminazione, da parte delle Aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato ed a tempo determinato in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore attribuite a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi territoriali nel corso del 1997.
5. Per l'attuazione delle direttive regionali di cui al precedente comma le aziende notificano la riduzione oraria ai singoli specialisti ambulatoriali.
ARTICOLO 16
Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, è sostituito dal seguente: «3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a due cicli».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le Regioni a le Province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale come definite dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1995, n. 549.
ARTICOLO 17
Azioni esecutive
1. La legittimazione per i rapporti attivi e passivi delle pregresse gestioni sanitarie è attribuita alle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, delle quali i commissari liquidatori assumono la legale rappresentanza. I commissari liquidatori gestiscono la liquidazione, anche a mezzo di transazione, privilegiando il pagamento dei debiti meno recenti e predisponendo un programma di estinzione delle passività sulla base dei fondi appositamente messi a disposizione sulle contabilità speciali allo scopo istituite. Sono vietate tutte le azioni esecutive sui fondi e sui beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi sanitari a tutto il 31 dicembre 1994. Le procedure esecutive in corso su somme o beni diversi da quelli destinati al ripianamento dei disavanzi medesimi sono estinte.

ARTICOLO 18
Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa
1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, inserito dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla misura dell'8,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

CAPO II
Disposizioni in materia di personale e di attività delle Amministrazioni pubbliche

ARTICOLO 19
Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e incentivazione del part-time
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione annuale del fabbisogno di personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Funzione pubblica e del ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 8 e 9 e dal comma 4 dell'articolo 10. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 1997, n. 662, una percentuale non inferiore al venti per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
5. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le università e gli enti di ricerca, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. Gli enti pubblici non economici, adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 4, adeguando ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
6. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e di esperti estranei all'amministrazione, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità. Alle conseguenti spese valutate nell'importo di lire un miliardo si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente articolo. Per far fronte a maggiori esigenze, lo stanziamento può essere integrato con decreto del ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica su proposta del ministro per la Funzione pubblica, mediante quota delle somme recuperate in applicazione all'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tali somme, anche per le quote non destinate alla predetta finalità, possono, ancorché non impegnate, essere conservate quali residui nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica possono richiedere dati e informazioni a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, anche per via telematica, nonché avvalersi delle competenti strutture del ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e del Sistema informativo unitario del personale (Siup), costituito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione (Rupa), al fine di effettuare, altresì, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni centrali dello Stato.
8. All'articolo 9, comma 19, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnarsi alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
10. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo parziale la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non direttamente collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono essere emanati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
11. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicate dal comma 9, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
12. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite dalla Guardia di Finanza, su richiesta del ministro della Funzione pubblica o di propria iniziativa, anche avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
13. Per i fini di cui al comma 12 non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni rivolte dal Dipartimento della Funzione pubblica o dalla Guardia di Finanza, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a qualsiasi organo dell'amministrazione delle Finanze o degli enti previdenziali, nonché delle altre Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 20
Personale della scuola
1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell’anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello che sarà rilevato alla fine dell’anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei, con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell’anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell’anno 1997. Con decreto del ministro della Pubblica istruzione, di concerto con il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica ed il ministro della Funzione pubblica si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con ordinanze del ministro della Pubblica istruzione sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette, ivi compreso il contenimento delle supplenze temporanee di breve durata con la facoltà di derogare, ove necessario, alle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere speciale, in materia di formazione delle cattedre e delle classi, assicurando comunque il perseguimento dell’obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe; con le stesse ordinanze sono conseguentemente emanate disposizioni per la determinazione degli organici di istituto. È consentita alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti in particolari discipline ed insegnamenti.
2. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 150 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all’80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico 1997-98. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabiliti con le ordinanze di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l’aggiornamento del personale; le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede altresì alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione nelle forme previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.
4. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l’altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto approvata dal Provveditore agli studi, sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro della Pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 10 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l’anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l’anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l’anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 6.
6. I risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1 con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati in ragione d’anno, in lire 1.110 miliardi per l’anno 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall’anno 2000, sono destinati dall’anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l’anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall’anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione, da ripartire con decreti del ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro della Pubblica istruzione, da destinare all’incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e di iniziative connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite in relazione alle province e, nel loro ambito, alle istituzioni che maggiormente hanno contributo alle suddette economie. Previa verifica delle economie derivanti dall’applicazione del comma 4, il predetto fondo viene integrato a decorrere dall’anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al comma stesso.
7. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del Fondo di cui al comma 6.
8. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita alle Direzioni provinciali del Tesoro la competenza all’ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d’istituto, su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell’assunzione degli aventi diritto.
9. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.
10. Con effetto dall’anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.
ARTICOLO 21
Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento promozioni in soprannumero
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l’organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza sulla materia.
2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle forze armate per il personale impegnato nei settori operativi e all’amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. La riduzione del 10 per cento si applica anche sugli stanziamenti relativi all’indennità e al rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all’estero.
3. L’attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
4. All’articolo 54, primo comma, lett. b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole «anche se non esiste vacanza nel grado superiore»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell’anno in cui viene rinnovato il giudizio».
ARTICOLO 22
Affari esteri
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.
2. Ai fini dell’accertamento del requisito della anzianità di almeno 20 anni nei ruoli dell’Amministrazione per ottenere l’attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) richiamata dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1991, n. 457, il termine Amministrazione deve essere interpretato come riferentesi al ministero degli Affari esteri.
3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all’estero, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, possono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell’onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell’articolo 157 del medesimo decreto n. 18 del 1967.
4. Il termine per l’immissione nei ruoli del ministero degli Affari esteri, ai sensi del comma 134 dell’articolo 1 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l’obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997.
5. In aggiunta ai destinatari stabiliti dall’articolo 87 del decreto del Presidente della repubblica n. 18 del 1967, l’Istituto diplomatico può provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l’Italia, utilizzando finanziamenti esterni e in particolare risorse finanziarie a tale scopo destinate dalla Commissione dell’Unione europea da versare nell’apposito capitolo di entrata per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.
ARTICOLO 23
Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività
1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati.
2. Le inziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata a incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento, resta nelle disponibilità di bilancio dell’amministrazione. Tali quote sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il cinquanta per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali e ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro per la Funzione pubblica di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all’entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative alla incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell’ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinati dalla contrattazione di comparto. Per l’Amministrazione dei beni culturali e ambientali l’importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l’importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.
ARTICOLO 24
Dismissione di attività pubbliche
1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera g) ed articolo 4, comma 3, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le Amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e quelle di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato con l’amministrazione interessata il personale adibito alle funzioni trasferite.
2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l’esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a siffatte società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della società.
3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica, dall’amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l’articolo 2112 del Codice civile.
4. Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

CAPO III
Finanza decentrata

ARTICOLO 25
Disposizioni generali
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 214, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata per gli anni 1998-2000 assumendo a base di calcolo per la determinazione del limite del 20 per cento le disponibilità rilevate al 1° gennaio di ciascun anno.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni 1998-2000 con estensione, ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.
3. Per gli anni 1998-2000 i soggetti destinatari della norma di cui all’articolo 8, comma 3, della citata legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente.
4. I soggetti interessati possono richiedere al ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l’eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del ministro.
5. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle Regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 possono essere attuate per una o più Regioni, Comuni, Province e Università statali a partire dal 1° luglio 1998. Al comma 1 dell’articolo 9, ultimo periodo, dopo le parole «non si tiene conto» aggiungere le parole «della rateazione degli importi e».
7. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle spese, valutate nell’importo di lire tre miliardi in ragione d’anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo.
ARTICOLO 26
Regioni ed enti locali
1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione.
2. Il fabbisogno per gli anni 1997-2000 è definito come somma: a) dei trasferimenti comunque originati dal bilancio statale, ivi inclusi quelli che transitano sul bilancio della Cassa depositi e prestiti; b) delle risorse nette acquisite dai singoli enti a titolo di prestito, ivi inclusi i mutui per il ripiano dei disavanzi nei settori dei trasporti; c) della variazione delle disponibilità sui conti di tesoreria. Sono esclusi dal computo del fabbisogno i pagamenti che nel bilancio statale sono classificati come acquisto di beni e servizi. Sono altresì esclusi dal fabbisogno i trasferimenti statali risultanti da leggi speciali divenute operative, per quanto riguarda gli esborsi di cassa, nel 1998, nel 1999 e nel 2000.
3. La Conferenza Stato-Regioni definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 2 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del regime fissato dagli statuti di autonomia.
4. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 2 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.
5. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
6. In attesa delle indicazioni delle Conferenze e della adozione delle relative misure le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati sospendono la immissione in servizio di personale a qualunque titolo nonché i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all’Ente per i quali deve essere richiesta al ministro del Tesoro autorizzazione al prelievo dai conti di Tesoreria unica con tempi e procedure di cui all’articolo 13 comma 4.
7. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all’Inps, l’importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle Regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
8. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall’Inail per la assicurazioni obbligatorie di cui al comma 7 fino all’anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il ministero del Lavoro e della previdenza sociale e l’Inail.
9. Le Regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 7 e 8 mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle Regioni l’importo dovuto a valere sulle erogazioni ed esse spettanti in corso d’anno ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all’entrata del Bilancio dello Stato sono riassegnate con decreto del ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che provvede all’erogazione all’Inail delle spettanze determinate in sede di conversione di cui al comma 8.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le Regioni a statuto ordinario disciplinano l’esenzione dei datori di lavoro dalla corresponsione dei contributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani entro limiti compatibili con le risorse di cui alla allegata tabella B.
ARTICOLO 27
Norme particolari per i Comuni e le Province
1. Per l’anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l’importo di lire 544.300 milioni corrispondente all’incremento dei trasferimenti erariali per l’anno 1998 rispetto all’anno 1997, è ripartito con i criteri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1998 degli enti locali è prorogato al 31 dicembre 1997. È altresì differito al 31 dicembre 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposte e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all’anno 1998.
3. Il comma 1 dell’articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è sostituito dal seguente: «1. L’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell’apposito intervento di ciascun servizio l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell’articolo 71: a) per il 1999 il 6 per cento del valore; b) per il 2000 il 12 per cento del valore; c) per il 2001 il 18 per cento del valore; d) per il 2002 il 24 per cento del valore».
4. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.
5. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l’aggiornamento dei trasferiti statali correnti da attribuire alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane è costituita dalle dotazioni dell’anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L’aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutto o parte delle predette risorse aggiuntive.
6. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni possono essere integralmente destinati per il 1998 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
ARTICOLO 28
Università e ricerca
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno, definito al comma 2 dell’articolo 14, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse nel sistema universitario.
2. Il Consiglio nazionale delle Ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica della materia, l’Ente nazionale per le energie alternative concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno, definito al comma 2, dell’articolo 14, da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliari, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentiti i ministri dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese alle università statali, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane. Il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per la loro attuazione.
4. La spesa per il personale di ruolo delle università statali, non può eccedere il 92 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell’Università degli Studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 settembre 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi tale limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell’anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall’espletamento di concorsi già banditi alla data al 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «a standard dei costi di produzione per studente» si inseriscono le seguenti: «al contenimento della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell’articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali si applicano in materia di organici e di vincoli all’assunzione di personale esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
6. A partire dall’anno 1998 il ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, al capitolo 7520 dello stato di previsione del ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo e della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Istituto nazionale di fisica della Materia, dell’Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche Aerospaziali, dell’Ente nazionale energie alternative, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

CAPO IV
Altre disposizioni

ARTICOLO 29
Piano straordinario
verifica invalidità civile

1. Il ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l’autocertificazione di cui al comma 1, dell’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per continuare a fruire dei benefici di invalidità civile si applica la procedura prevista nei commi 3 bis e seguenti dell’articolo 4 sopra richiamato, come modificata dai successivi commi 2 e 3.
2. Il comma 3 ter dell’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 è sostituito dal seguente: «L’eventuale accertamento dell’insussistenza dei requisiti sanitari da epoca antecedente la visita di verifica comporta l’adozione, da parte del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche in godimento a decorrere dalla data indicata nel verbale di verifica, rimanendo impregiudicate le azioni dell’Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 Codice civile. Tale provvedimento deve essere emesso entro novanta giorni dalla visita o dagli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari.
3. Il comma 3 octies dell’articolo 4 del decreto legge 30 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 è sostituito dal seguente: «I controlli di cui al comma 3 septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del ministro del Tesoro 20 luglio 1989, n. 293 e successive modificazioni nonché le verifiche reddituali di cui al decreto del ministro dell’Interno 31 ottobre 1992, n. 553 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione e agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati».
4. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica anteriormente al decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.
5. Le Commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l’interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l’effettuazione alle Aziende sanitarie locali o ad Enti appositamente convenzionati con il ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica.
ARTICOLO 30
Ente Poste Italiane
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l’Ente Poste Italiane è autorizzato:
a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e titoli e documenti di viaggio;
b) a vendere al dettaglio tutti i valori bollati di cui ha l’esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari;
c) ad affidare la vendita delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva;
2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissati con apposite convenzioni da stipularsi con gli enti interessati.
3. Lo Stato riconosce all’Ente Poste un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 300 miliardi per i servizi resi nell’anno 1997 e in lire 400 miliardi per l’anno 1998. Per gli anni successivi l’importo sarà determinato nel contratto di servizio da stipularsi ai sensi dell’articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Al punto (a) del paragrafo 2 dell’articolo 2 del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da «sia agli effettivi costi» alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti:
a) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall’Ente Poste ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi, e con modalità che spingano ad una loro riduzione;
b) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tali da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato.
5. A decorrere dalla data di trasformazione in società per azioni al personale dipendente della società medesima spetta:
a) il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;
b) il trattamento di quiescenza previsto dalla normativa sulla assicurazione obbligatoria di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, sotto forma di gestione speciale affidata all’Istituto Postelegrafonici;
c) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro, che sono affidate all’Istituto Postelegrafonici.
6. Per il periodo lavorativo antecedente la data di trasformazione in società per azioni valgono le norme già in vigore per l’Ente Pubblico Economico. Per i dipendenti della società per azioni «Poste italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall’originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza.
7. La società «Poste Italiane» versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate all’Istituto Postelegrafonici, che provvede alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all’atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e della indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
ARTICOLO 31
Disposizioni in materia
finanziaria e contabile

1. Il comma 36 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
«Il ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il ministro degli Affari esteri, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della Sace, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, nonché dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un’intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, e utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente alla Sace e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonché per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo».
2. Con l’osservanza dei criteri e principi direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94 e con le modalità ivi indicate possono essere emanati, entro il 30 giugno 1999, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto previsto dall’articolo 5 della predetta legge n. 94 del 1997, nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall’articolo 6, comma 4 della medesima legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.
3. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge gli Enti pubblici di cui all’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 adeguano il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello dello Stato con riferimento alla normativa di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94.
4. Nell’articolo 2, comma 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313 le parole «titoli del debito pubblico» sono sostituite con le parole «titoli di Stato».
5. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite a un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall’articolo 62, comma 4 del predetto decreto legislativo.
6. Dopo l’articolo 4, comma secondo, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma 2-bis: «In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere».
7. Dopo l’articolo 40, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto il seguente comma 3-bis: «Il ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica è esonerato dagli obblighi, previsti dalla normativa vigente, relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente».
8. L’articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente: «3. L’oggetto sociale previsto negli statuti nelle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito Centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l’una prevalentemente nell’interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonché in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l’altra esclusivamente nell’interesse delle imprese artigiane».
9. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisizione di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell’amministrazione della difesa con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del ministero della Difesa e il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all’oggetto e all’importo dei contratti;
b) semplificazione dell’attività consultiva di organi estranei all’amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.
10. I decreti legislativi di cui al precedente comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.
11. A decorrere dal 1º gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all’indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione e il calcolo dell’indice sindacale è soppressa.
ARTICOLO 32
Disposizioni varie
1. In vista della separazione fra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della Direttiva del Consiglio CEE del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, il ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d’azienda "Gestione dell’infrastruttura" della Società Ferrovie dello Stato Spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società.
2. È abrogato, con effetto immediato dal 1º gennaio 1998, l’articolo 10 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
3. Con decorrenza dal 1º gennaio 1998 il ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell’ente in società per azioni.
4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell’Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati, per il 1998, nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutati dalla Commissione di cui all’articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
5. Il Governo e delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a trasferire alle Regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al ministero della Difesa, fermo restando il concorso della Difesa quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e a disciplinare il concorso medesimo sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al ministero della Difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.
6. Il ministro dell’Interno ridetermina, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il numero massimo e minimo degli elettori iscritti a ciascuna sezione elettorale con l’obiettivo di ridurre il numero delle sezioni stesse, al fine di operare un contenimento delle spese elettorali nella misura del 30 per cento rispetto a quelle scaturenti dall’applicazione della normativa vigente.
7. Il presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge adotta, con il supporto dell’osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l’utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche e integrazioni. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l’obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.
8. All’articolo 9, comma 3, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti, i seguenti periodi: «I crediti di difficile ed onerosa esazione o assolutamente inesigibili, anche per la mancanza della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All’annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti proposti ai competenti settori di attività liquidatoria». All’articolo 11, comma 2, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole «si avvale» sono sostituite dalle seguenti «può avvalersi anche». Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
9. All’articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 è aggiunto il seguente comma:
«Detta aliquota, limitatamente all’investimento relativo alla prima tratta indicata dalla Convenzione di concessione, è elevata all’80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte».
ARTICOLO 33
Norme finali
1. In corrispondenza con gli accantonamenti di segno negativo inseriti, ai sensi dell’articolo 11 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, nella legge finanziaria 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1997 dovranno realizzarsi ulteriori riduzioni permanenti di spesa, in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria non inferiori, in termini di cassa, a lire 5.000 miliardi annui a decorrere dal 1998.
2. Qualora le misure indicate nel comma 1 non siano tempestivamente adottate, ovvero se adottate, assicurino, sulla base delle relazioni tecniche di cui all’articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, riduzioni di spesa in termini di cassa inferiori rispetto a quelle di cui al comma 1, con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica, da emanarsi entro il 10 gennaio 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti a decorrere dal 1998 gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Dalle riduzioni restano escluse le spese indicate all’articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. In corrispondenza con l’approvazione dei provvedimenti di cui ai predetti accantonamenti di segno negativo, l’attivazione degli accantonamenti di segno positivo può avvenire con il peggioramento del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, di cui all’articolo 1 della legge finanziaria, nei limiti in cui il miglioramento del fabbisogno di cassa del settore statale non si rifletta in termini di competenza sul bilancio dello Stato.
ARTICOLO 34
Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

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