Circolare del 02/05/1998
LE NOVITA' DELL'I.C.I. PER IL 1998
La normativa relativa all’Ici ha subito ulteriori modifiche rispetto all’anno scorso in conseguenza dei provvedimenti emanati con la Legge 449/97 (collegato alla finanziaria) e con il DLgs. 446/97 (istitutivo dell’ Irap).
La Legge 449/97 ha disposto:
- la proroga al 28 Febbraio 1998 del termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito dei servizi e dei tributi locali relativamente all’anno 1998 (art. 49 c. 2);
- ha concesso la facoltà ai Comuni di deliberare aliquote Ici agevolate, anche inferiori al 4%°, per la durata di 3 anni dall’ inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero su unità immobiliari inagibi li o inabitabili , interventi di recupero su immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, nonché per la realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, e sottotetti (art. 1 c.5).
Il titolo 3° del DLgs 446/97, disponendo il riordino della disciplina del tributi locali ha recato importanti innovazioni alla disciplina dell’Ici , alcune delle quali con effetto dal periodo d’imposta 1998 ed altre dal 1999.
In particolare, l’art. 58 ha disposto modifiche agli articoli:
art. 3 (soggetti passivi);
art. 5 (determinazione della base imponibile per i beni in leasing);
art. 9 (riduzioni per terreni agricoli condotti direttamente dall’ imprenditore agricolo o coltivatore diretto); art. 8 c.3 possibilità di stabilire in misura superiore a 500.000 la detrazione relativa all’abitazione principale del soggetto passivo; in tal caso in Comune non può stabilire un’aliquota maggiorata per le unità immobiliari te nute a disposizione del contribuente.
Ed in fine ha previsto che le delibere concernenti la determinazione delle aliquote Ici siano pubblicate per estratto in Gazzetta Ufficiale.
L’ art. 59 nel disciplinare la potestà regolamentare in materia di Ici ha previsto che i Comuni possono:
NB.: le modifiche disposte dall’ art 59 si applicano per l’Ici dovuta per il 1999
Le modifiche previste dagli articoli 58 del DLgs 446 /97 ( salvo quello relativo all’aumento della detrazione per abitazione principale) e 49 della Legge 449/97 integrano i provvedimenti già in vigore per il 1997, pertanto l’imposta Ici per il 1998 potrà essere così strutturata.
SOGGETTI PASSIVI IN CASO DI ENFITEUSI, LOCAZIONE FINANZIARIA E DIRITTO DI SUPERFICIE
Per effetto della modifica all’art. 3 del D.L.gs. 504 il soggetto passivo Ici dal 1998 è il superficiario, l’enfiteuta e il locatario degli immobili in leasing. Anteriormente alla modifica dell’art. 3 il soggetto passivo in caso di enfiteusi o locazione finanziaria era il proprietario, con facoltà di rivalsa nei confronti dell’enfiteuta, o locatario degli immobili in leasing; mentre nell’ipotesi di costituzione del diritto di superficie il soggetto passivo era il proprietario del ter reno per il periodo compreso fra la costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione. Tale ultima disposizione aveva creato molti problemi a proposito di aree comunali sulle quali erano stati costruiti gli edifici con conseguente perdita di gettito dato che il Comune è esente da ICI.
Il locatario dell’immobile in leasing assume la qualifica di soggetto passivo a decorrere dall’1/1 dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di leasing.
BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI IN LEASING CLASSIFICABILI NEL GRUPPO D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto, se il locatore o il locatario richiedono l’ attribuzione della rendita , la base imponibile per la determinazione dell’imposta sarà costituita dal costo, al lordo delle quo te di ammortamento, risultante dalle scritture contabili del locatore, moltiplicato per i coefficienti di attualizzazione, e, a decorrere dall’1/1 dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catas tali, la base imponibile sarà determinata sulla base della rendita proposta, aumentata della rivalutazione (5%) moltiplicata x 50.
Se non viene esperita la procedura per la richiesta di attribuzione di rendita il locatore è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
RIDUZIONI ICI PER I TERRENI AGRICOLI
Dal 1998 le riduzioni dell’imposta sui terreni agricoli spettano unicamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale, se iscritti negli elenchi comunali e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per inval idità vecchiaia e malattia. La cancellazione dagli elenchi ha effetto, ai fini del diritto alle riduzioni, dall’anno solare successivo.
Per il corretto calcolo dell’ICI dovuta occorre procedere :
1) all’individuazione delle tipologie di immobili in riferimento ai quali occorre operare una diversa metodologia di calcolo e cioè:
a) immobili per i quali la base imponibile è costituita dalla rendita catastale definitiva o presunta alla quale vengono applicati specifici moltiplicatori (immobili dei gruppi catastali A - B - C - D). Per quanto concerne gli immobili di cui al gruppo D si precisa che rientrano in tale tipologia anche quelli, relativi ad imprese, per i quali è stata attribuita la rendita catastale o con rendita proposta annotata negli atti catastali entro il 31/12 dell’anno precedente, nonch&eacu te; al locatario del bene in leasing il cui contratto è stato stipulato entro il 31/12 dell’anno precedente;
b) immobili per i quali la base imponibile è costituita dal valore venale (aree fabbricabili);
c) immobili per i quali la base imponibile è costituita dal valore contabile all’1/1 rivalutato in base a particolari coefficienti. Trattasi degli immobili classificati o classificabili nella categoria D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali non è ancora stata attribuita la rendita o la stessa è stata attribuita o annotata negli atti catastali nel corso dell’anno. In quest’ultimo caso infatti la rendita rileverà solo a partire d all’anno successivo e tali immobili dovranno essere ricompresi tra quelli di cui alla precedente lett. a); la stessa disciplina si applica ai locatari degli immobili in leasing in mancanza di rendita proposta o con rendita proposta annotata negli atti cat astali nel corso dell’anno;
d) immobili per i quali la base imponibile è determinata dal reddito dominicale all’1/1 al quale viene applicato il moltiplicatore 75.
Per quanto riguarda gli immobili:
- di cui alla lett. a) si precisa che la rendita catastale deve essere moltiplicata per:
100 per unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi A,B,C escluso A10 e C1
50 per unità immobiliari classificate nella categoria A10
34 per unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria C1
Rispetto a tali immobili è necessario individuare le fattispecie di immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed il relativo periodo, in quanto in tal caso spetta una riduzione dell’imposta dovuta pari al 50%.
- di cui alla lett. b) il "Valore commerciale" va assunto per intero.
- di cui alla lett. c) il "Valore commerciale" va assunto per intero.
- di cui alla lett. d) è opportuno precisare che esistono terreni che non sono imponibili ai fini ICI (terreni montani esenti, orticelli) oppure terreni per i quali esistono esenzioni limitate a determinati importi (terreni di proprietà d i persone fisiche iscritte negli elenchi CAU). In quest’ultimo caso infatti i terreni agricoli sono esenti fino ad un valore di 50.000.000 (RD x 75). Tale riduzione si applica fino all’anno di cancellazione degli elenchi.
Ove il valore dei terreni ecceda L. 50 milioni, l’imposta si applica a scaglioni crescenti ed è dovuta al 100% solo sul valore che eccede L. 250 milioni; gli scaglioni sono i seguenti:
- riduzione del 70% dell’imposta fra i 50 ed i 120 milioni di valore;
- riduzione del 50% dell’imposta fra i 120 milioni e fino ai 200 milioni di valore;
- riduzione del 25% dell’imposta fra i 200 e 250 milioni di valore;
Alla scopo di definire l’imponibile, per ogni soggetto si assume il valore complessivo dei terreni condotti anche se ubicati nel territorio di più comuni. L’importo delle detrazione nonché degli scaglioni si ripartiscono proporzionalmen te ai valori dei singoli terreni e devono essere rapportati al periodo nel quale sussistono le condizioni (conduzione diretta) ed alle quote di possesso.
2) All’individuazione della situazione dell’immobile in riferimento alla quale è applicabile l’aliquota ICI deliberata dal comune.
A tal fine è ipotizzabile prevedere, in base alle nuove disposizioni normative, le seguenti situazioni:
a) Immobili diversi dalle abitazioni (principali).
Trattasi di classificazione residuale alla quale appartengono tutti gli immobili non espressamente richiamati nelle sottoelencate fattispecie.
b) Immobili diversi dalle abitazioni (principali) con aliquota agevolata.
Rientrano in questa fattispecie gli immobili direttamente utilizzati nell’attività produttiva del possessore (esempio laboratori, negozi, uffici, ecc.)
c) Abitazioni principali
Rispetto a tali immobili si inserisce il discorso della detrazione d’imposta normale o maggiorata o la riduzione dell’imposta dovuta.
Tale normativa è applicabile anche alle coop. a proprietà indivisa e agli alloggi assegnati dallo IACP.
d) Pertinenza di abitazioni principali
Non sono tutte le unità immobiliari classificate come pertinenze ai fini delle imposte dirette.
Occorre però evidenziare tale fattispecie in quanto in alcune delibere a tali unità immobiliari viene attribuita l’aliquota agevolata delle abitazioni principali e non quella relativa ad altri immobili diversi (voce residuale).
L’individuazione di tali pertinenze è tra l’altro differenziata: alcuni comuni considerano esclusivamente i C6, altri i C6, C2, C7.
e) Immobili in aggiunta all’abitazione principale
In tale fattispecie vi possono rientrare gli immobili situati nello stesso comune di residenza del proprietario posseduti in aggiunta all’abilitazione principale anche utilizzate come abitazione secondaria.
f) Alloggi non locati
Tale fattispecie, dovrebbe comprendere le unità immobiliari adibite ad abitazione e non locate per parte o per l’intero anno. Per tale fattispecie i comuni possono deliberare l’aliquota massima (7‰) o comunque un’aliquota più e levata rispetto a quella ordinaria.
N.B. : Non sempre nelle delibere dei comuni è facilmente rilevabile la distinzione delle fattispecie di cui alle lettere e) ed f).
g) Fabbricati locati a soggetti che li utilizzano come abitazione principale con contratto registrato.
Per tale fattispecie la maggioranza dei comuni ha stabilito un’aliquota agevolata; in taluni casi l’aliquota agevolata è stata concessa solo al proprietario residente.
h) Fabbricati realizzati per la vendita e invenduti posseduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili.
Per tali immobili (di qualunque natura) i comuni possono deliberare una aliquota agevolata da applicare per un periodo comunque non superiore a tre anni.
i) Immobili posseduti a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano dati in locazione. Alcuni comuni hanno assimilato il comodato a parenti alla locazione.
Tali immobili possono mantenere la qualifica di unità immobiliari adibite ad abitazioni principali con l’applicazione quindi di aliquote ridotte e deduzioni normali o maggiorate o riduzione dell’imposta dovuta in riferimento agli stessi.
l) Immobili di enti no profit
La norma prevede per tali soggetti la possibilità per i comuni di deliberare aliquote agevolate.
m) Unità immobiliari inagibili o inabitabili sui quali vengono effettuati interventi di recupero
Per tali immobili i comuni possono deliberare aliquote ICI agevolate, anche inferiori al 4% per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.
n) Unità immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici sui quali vengono effettuati interventi di recupero
Per tali immobili vale quanto specificato al punto m).
o) Realizzazione di autorimesse, posti auto pertinenziali e sottotetti
Anche per tale fattispecie si applicano le agevolazioni di cui al punto m).
N.B.: sia ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sia ai fini dell’applicazione della aliquota individuata è possibile che per uno stesso immobile si verifichino situazioni diverse nel corso dell’anno. E’ pertanto importante in dividuare mediante ruoli storici le date di inizio e di cessazione del verificarsi delle sopraesposte tipologie e/o situazioni.
Per quanto concerne il calcolo dell’imposta dovuta la metodologia è la stessa utilizzata negli anni precedenti, fatta salva la possibilità di riduzione dell’imposta dovuta in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione pr incipale, nonché su immobili inagibili e inabilitati sui quali vengono eseguiti interventi di recupero, immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici o per la realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertin enziali e sottotetti. Tale riduzione dell’aliquota è applicabile per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.
Discorso diverso è invece quello relativo al corretto abbinamento delle aliquote deliberate dai comuni con le situazioni degli immobili richiamate al punto 2.
Particolarità
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
- la detrazione va rapportata al periodo dell’anno per il quale sussiste detta destinazione;
- in presenza di contitolarità la detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra i dimoranti a nulla rilevando le percentuali di possesso;
- la detrazione compete fino a concorrenza dell’imposta dovuta relativa all’abitazione principale, senza possibilità di portare l’eventuale eccedenza in diminuzione dell’imposta dovuta in riferimento ad altri immobili.
Per l’anno 1998 si possono verificare le seguenti ipotesi:
a) il comune delibera la detrazione normale fissa di L. 200.000;
b) il comune delibera la detrazione maggiorata fissa di un importo > a L. 200.000 ma comunque <= a L. 500.000;
c) il comune delibera una detrazione fissa (lett. a e b precedenti) e una o più detrazioni da applicare esclusivamente a soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale.
Per quanto concerne i bollettini di versamento non risultano, allo stato attuale, modifiche.
Si ricorda inoltre che i commi 48, 51 e 55 dell’art. 3 della L. 662/96 hanno rivalutato, ai fini ICI, con decorrenza dall’anno 1997:
Proroga del termine dichiarazione ICI
I soggetti IRPEG potranno presentare la dichiarazione ICI dal 1/6 al 30/6/98 se il termine di presentazione della dichiarazione scadeva nel periodo compreso tra 1/1/98 e 31/5/98 nonchè per le società in liquidazione che si sono trasformat e e società estinte nel periodo 1/9/97 – 31/1/98.
Le persone fisiche e le società di persone dovranno presentare la dichiarazione entro il 31/7/98; le società in liquidazione, che si sono trasformate e società estinte nel periodo compreso fra il 1/9/97 ed il 31/1/98 la dichiarazi one ICI dovrà essere presentata entro il 30/6/98.