IVA – NOVITA’ 1998

Schede Carburanti

Il D.p.r. 444 del 23.10.97 contiene le novità riguardanti l’acquisto di carburanti per autotrazione e conseguente certificazione dell’acquisto.

Il regolamento che disciplina le schede carburanti entra in vigore il 1' Marzo 1998. Le novità riguardano principalmente:

 Regime di detrazione IVA e principio della rettifica della detrazione.

A decorrere dall’1.1.98 l’IVA assolta sugli acquisti è detraibile solo se si riferisce a operazioni imponibili o assimilate (ai fini del riconoscimento della detrazione). Non è detraibile se si riferisce a operazioni esenti o escluse.

Le operazioni "senza IVA" che danno in ogni caso diritto alla detrazione dell’imposta sono:

Nell’individuare i beni per i quali compete la detrazione dell’imposta occorre verificare se le operazioni per le quali è negata la stessa, siano autonome nel complesso dell’attività svolta ovvero indirettamente e funzionalmente legate.

Ad esempio, se una società di distribuzione di bevande alla spina, acquista distributori da concedere in comodato ai clienti, anche se l’operazione di cessione non rileva i fini IVA, l’acquisto si potrà ammettere in detrazione, in quanto si può ritenere che la distribuzione degli erogatori sia funzionale ai successivi ordini di bevande che i clienti faranno alla società.

Viene così a crearsi la necessità di individuare al momento della registrazione dell’acquisto se esso è destinato ad un’operazione imponibile o che dà diritto alla detrazione dell’imposta a monte, oppure no.

Questa verifica va effettuata al momento della registrazione, senza attendere l’effettivo utilizzo del bene o servizio.

Può accadere successivamente che l’utilizzo del bene non sia quello che avevamo ipotizzato in sede di registrazione, pertanto sempre a decorrere dall’1.1.98, è stato introdotto il principio della rettifica della detrazione.

 

Novità assoluta. Rettifica della detrazione.

In adeguamento alle direttive comunitarie, la rettifica della detrazione che operava fino al 31.12.1997 unicamente per i beni ammortizzabili acquistati in regime di pro-rata per operazioni esenti, viene estesa a tutti i contribuenti e a tutti i beni anche non ammortizzabili, e ai servizi.

 

Acquisti di beni non ammortizzabili e servizi, di beni ammortizzabili di costo unitario inferiore al milione e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

A decorrere dall’1.1.98, per gli acquisti di servizi e di beni non ammortizzabili dopo aver provveduto a verificare in sede di registrazione se e in quale misura compete la detrazione dell’imposta (in quanto destinati ad attività imponibili ai fini IVA o che danno diritto comunque alla detrazione dell’imposta), occorrerà successivamente rettificare in aumento o in diminuzione la detrazione dell’imposta stessa se i beni ed i servizi sono utilizzati per operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

La rettifica si rende necessaria poiché il contribuente ha diritto di portare in detrazione l’imposta se i beni o servizi sono utilizzati in operazioni soggette ad IVA o assimilate; d’altra parte non è necessario attendere l’effettivo impiego dei beni per operare la detrazione, che è riconosciuta sin dal momento dell’acquisto in funzione della loro afferenza ad operazioni imponibili.

Nel caso quindi, che si verifichino discordanze tra la misura della detrazione operata al momento d’acquisto e quella spettante al momento di effettivo impiego si renderanno necessarie le opportune variazioni.

Esempio: si acquista una partita di beni da destinare ad omaggio per la clientela.

Al momento della registrazione della fattura d'acquisto l’IVA viene considerata indetraibile.

Nel caso in cui, successivamente, si decidesse di destinare i beni alla rivendita anziché ad omaggi, sorgerebbe il diritto al recupero dell’imposta non detratta in precedenza, attraverso una rettifica della registrazione originaria.

Occorrerà in tal caso ricordarsi anche di rettificare in diminuzione l'imputazione del costo in contabilità generale allorchè l’IVA indetraibile sia stata portata ad incremento del costo del bene.

Esempio contrario: beni acquistati nel 1998 con detrazione dell’IVA in quanto destinati alla rivendita.

Nel caso fossero successivamente destinati alla beneficenza anziché alla rivendita, e quindi ceduti in esenzione di IVA, si dovrà procedere al recupero dell’imposta precedentemente detratta.

Il periodo di "osservazione" dei beni decorre dall'acquisto e scade al momento dell'effettivo utilizzo, prima utilizzazione, senza tenere conto di eventuali ulteriori cambiamenti.

E’ da tenere presente che se la variazione della misura della detrazione dipende dalle variazioni del pro-rata per operazioni esenti, non si dovrà procedere a nessuna rettifica.

 

Acquisto di beni ammortizzabili.

Per quel che riguarda i beni ammortizzabili, la Legge prevede che la rettifica vada operata sia quando il cambio di destinazione si verifica al loro primo impiego, sia quando il cambio di destinazione ha luogo nei quattro anni successivi a quello d’entrata in funzione del bene.

Nel primo caso la rettifica riguarda tutta la detrazione operata inizialmente, mentre nel secondo la rettifica ha luogo in rapporto agli anni mancanti al compimento del quinquennio, decorrente dall’entrata in funzione del bene.

Il periodo di "osservazione" di 5 anni sale a 10 per gli immobili e decorre per le aree fabbricabili dalla data di ultimazione degli immobili che insistono sulle stesse.

Il Ministero riporta questo esempio:

bene ammortizzabile acquistato e utilizzato nel corso del 1998, gravato da £. 1.000.000 di imposta, interamente detratta perché destinato ad operazioni imponibili, ma utilizzato a partire dal 2001 in operazioni escluse da IVA.

In tale situazione il contribuente dovrà rettificare l’operazione riversando all’Erario lire 400.000 pari a 2/5 dell’imposta inizialmente detratta riferita agli anni 2001 e 2002.

Esempio contrario: un medico acquista un bene destinato ad attività esente, ad esempio l’arredamento dell’ambulatorio, pagando 10.000.000 di IVA. L’imposta è indetraibile.

Il terzo anno decide di non svolgere più attività ambulatoriale, ma offrire consulenze alle imprese in materia di norme igieniche: a questo punto pone in essere operazioni imponibili, perciò avrà diritto a recuperare l’imposta per i periodi in cui effettuerà tali operazioni e precisamente per il terzo, quarto e quinto anno, recuperando così £. 6.000.000 (3/5 di 10.000.000).

Quindi per il recupero dell’imposta si dovrà agire sui quinti o decimi residui rimanendo definitiva l’IVA relativa ai precedenti esercizi, in cui le originarie condizioni di destinazione permangono.

 

operazioni esenti - pro-rata – indetraibilita’

I contribuenti che svolgono sia attività con diritto alla detraibilità dell’imposta sia attività esenti di cui all’art.10 D.p.r. 633/72, che non siano sporadiche o meramente accessorie, hanno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione.

La percentuale, che dal 1998 diventa una percentuale di detraibilità anziché di indetraibilità, si determina dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato della operazioni esenti effettuate nell’anno.

Resta ferma l’indetraibilità dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni esenti indicate nei numeri da 1 a 9 dell’art. 10, quando non formano oggetto dell’attività propria o sono accessorie ad operazioni imponibili.

Acquisto di beni strumentali in regime pro-rata.

In regime di pro-rata la rettifica della detrazione opera per i beni ammortizzabili, le prestazioni di servizi relative a trasformazione, riattamento e ristrutturazione dei beni stessi e per i beni immateriali (es. marchi).

Ai fini della rettifica non si considerano beni ammortizzabili quelli il cui costo unitario non è superiore a 1.000.000 e quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte dirette è superiore al 25%.

La prima rettifica opera dall’anno di entrata in funzione del bene, se non coincide con quello d’acquisto, ed opera per tutta l’imposta quale che sia la percentuale di scostamento.

Le successive rettifiche operano nei 4 anni successivi se riferite a beni mobili, 9 anni se immobili e se lo scostamento è superiore a 10

punti. Esiste la facoltà di operare le rettifiche anche in caso di scostamento inferiore ai dieci punti, previa opzione da comunicare nell’annualità in cui ci si avvale e con l’obbligo di mantenere lo stesso criterio per almeno i cinque anni successivi.

In caso di cessione del bene durante il periodo di osservazione, è consentito il recupero dell’IVA non detratta, in proporzione agli anni mancanti al compimento del periodo di osservazione fino a concorrenza dell’IVA dovuta sulla cessione.

Spese promiscue.

Viene introdotta la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese sostenute promiscuamente per l’uso personale e aziendale quali ad esempio quelle per spese telefoniche, per il riscaldamento o per la luce dei locali utilizzati come studio all’interno dell'abitazione.

La detrazione deve essere conteggiata sulla base di percentuali "oggettivamente determinate".

Si potrebbe utilizzare come metro di determinazione la cubatura dei locali per il riscaldamento, i punti luce presenti nella stanza per l’illuminazione, le telefonate effettuate verificandole dalla bolletta "trasparente" richiesta alla Telecom.

Modifiche all’art. 2 D.p.r. 633/72.

 Rimangono esclusi da IVA, nell'ambito dei conferimenti, solo i conferimenti d’azienda, mentre i conferimenti di beni singoli ne sono assoggettati.

Modifiche all’art.4 DPR 633/72.

Non sono considerate rilevanti ai fini IVA, con la conseguenza che viene negata la possibilità di dedurre l’imposta sugli acquisti:

Trattandosi di attività di mero godimento, viene previsto l’obbligo di autoconsumo all’1.1.98 dei predetti beni, o la stipula di contratti al valore normale per evitarne l'autoconsumo.

L’autoconsumo dei beni in dipendenza di questa disposizione non ha rilevanza ai fini delle imposte dirette.

Esigibilità dell’imposta.

Nozione nuova per quel che riguarda la legge IVA. Si tratta, in sostanza, del momento in cui l'imposta si rende dovuta all’Erario e coincide con il momento di effettuazione dell’operazione: per le prestazioni di servizi al momento del pagamento (o di emissione della fattura se anteriore allo stesso); per le cessioni di beni mobili alla data di spedizione o consegna; per i beni immobili il momento della stipula del contratto.

Il concetto di esigibilità fa si che per determinare la liquidazione dell’imposta si deve far riferimento non alle operazioni registrate sui registri IVA, ma alle operazioni "esigibili", concetto che vale sia per le operazioni attive che per quelle passive.

Il diritto alla detrazione per i beni e servizi acquistati e importati, sorge per l’acquirente nel momento in cui diviene esigibile per il cedente.

Esempio: riceviamo da un fornitore una fattura differita nel mese di febbraio per merce consegnata in gennaio. Il nostro fornitore dovrà computare il debito IVA nella liquidazione di gennaio; parimenti avremo diritto di computare in detrazione l’IVA nello stesso mese di gennaio a nulla rilevando che la fattura venga emessa e/o ricevuta in febbraio. La liquidazione periodica prescinde ora dalle registrazioni delle operazioni, essendo sufficiente il computo delle operazioni in base all’IVA che si rende esigibile nel periodo, desumibile dalle documentazioni in possesso del contribuente.

Questo dalla lettura della norma ad oggi.

E’ da tenere presente però che è già stato reso uno schema di decreto che fissa i criteri della liquidazione IVA come differenza tra l’imposta esigibile e quella che risulta dalle annotazioni effettuate sul registro degli acquisti.

Lo stesso schema prevede altresì l’obbligo di inviare agli Uffici una dichiarazione contenente i dati della liquidazione periodica.

Il diritto alla detrazione può essere esercitato non oltre la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

In materia di esigibilità le eccezioni richiamate dalla norma, e cioè le forniture agli enti pubblici e la fatturazione differita non tengono conto del fatto che a seguito del D.L. 328/97 è stata modificata la modalità di liquidazione IVA in presenza di fatture differite.

In attesa di un provvedimento che chiarisca il tutto si ritiene che l’esigibilità coincida con il momento di detraibilità.

Enti Pubblici.

Con l’introduzione del concetto di esigibilità l’IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli enti pubblici diviene esigibile al momento del pagamento: viene di fatto eliminato il registro delle fatture in sospeso.

Le fatture devono essere registrare definitivamente nei relativi registri ma senza tenerne conto nella liquidazione periodica se non pagate. Allo scopo sarà necessario istituire apposite colonne o codici per evidenziarle oppure un registro sezionale appositamente vidimato.

Se non ci si vuole avvalere del differimento dell’esigibilità, è possibile computare definitivamente l’IVA. In tal caso se possibile indicare sulla fattura "IVA ad esigibilità immediata", che autorizza l’ente a computare l'imposta in detrazione ancora prima del pagamento.

Nulla risultando dalla fattura l'imposta si intenderà ad esigibilità differita.

Per le fatture del 1997 non ancora incassate valgono le vecchie disposizioni, con l’obbligo di emettere la nota di variazione per quelle recanti l’aliquota del 19%.

Oggettività della detrazione per alcuni beni.

A decorrere dall’1.1.98 torna ad essere deducibile l’IVA per l’acquisto di immobili strumentali da parte dei professionisti; torna ad essere detraibile l’IVA pagata per gli acquisti in comunione di beni con coniugi non soggetti IVA; non è più detraibile l’IVA sulle spese di rappresentanza e sugli omaggi di beni non oggetto dell’attività dell’impresa indipendentemente dal valore; non è più deducibile l’IVA sull’acquisto di alimenti e bevande.

Ad esempio l’impresa che organizzava il rinfresco per i propri dipendenti all’interno dell’azienda, con mezzi propri, poteva fino al 31.12.97 dedurre l’IVA sull’acquisto dei beni. Ora non più, ad eccezione dei distributori automatici installati all’interno dell’impresa.

L’IVA sugli omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa non è detraibile, pertanto la loro cessione non comporta più l’obbligo di emissione dell’autofattura da parte dell’impresa.

Le argomentazioni a sostegno dell’indetraibilità dell’IVA sugli omaggi sono:

  1. Le cessioni gratuite di beni sono considerate ai fini delle imposte dirette spese di rappresentanza, e la norma IVA dice che tali spese, così come definite ai fini delle imposte dirette, non sono detraibili;
  2. Nel caso di cesti natalizi con panettoni, spumanti, torroni, c’è la disposizione che nega la detraibilità per l’acquisto di alimenti e bevande;
  3. La cessione degli omaggi sotto le £. 50.000 è esclusa da IVA e pertanto il loro acquisto non è detraibile.

Per quel che riguarda gli omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa, esclusi i campioni gratuiti e i beni quelli ceduti ad enti per beneficenza, sono soggetti sempre e comunque ad IVA con la conseguenza che l’imposta sull'acquisto è detraibile.

Cessioni di beni per i quali non è stata detratta l’imposta ai sensi degli art. 19 19bis1 19bis2.

Viene previsto che le cessioni di beni, per i quali non è stata detratta l’imposta, sia per effetto della indetraibilità oggettiva sia perché destinati ad operazioni esenti o escluse, o perché l’imposta è stata rettificata, sono considerate esenti ai sensi dell'art. 10 n. 27 quinquies, D.p.r. 633/72.

dichiarazione unica

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

A partire dall’anno 1998 per le persone fisiche, 1999 per le società di persone, 2000 per le persone giuridiche, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA e il Mod. 770 (se fino a 10 percipienti) devono essere presentate su un unico modello, nel periodo dall'1 Maggio al 30 Giugno.

In caso di numero di percipienti superiore a 10, il Mod. 770 deve essere presentato a parte.

versamenti unitari

A decorrere dal mese di maggio i versamenti dei contributi, delle ritenute, dell’IVA e delle altre imposte, per tutti i soggetti, devono essere effettuati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

La possibilità di compensare i crediti e i debiti decorrerà dal 1998 per le persone fisiche, 1999 per le società di persone, 2000 per le persone giuridiche.

Modifiche agli adempimenti contabili.

Ai fini I.V.A. i documenti di acquisto devono essere registrati entro l’anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (quindi al massimo entro il secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile per l’Erario).

Le fatture differite possono essere emesse entro il 15 del mese successivo alla spedizione o consegna dei beni ma è necessario conteggiare l'imposta a debito nella liquidazione del mese, o trimestre, in cui vi è stata la consegna.

febbraio 1998


Centro Studi Ragionieri Commercialisti

ragcomm@infotel.it

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