I NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SUCCESSIONI

 

I NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SUCCESSIONI

UNA NOTA DELL’UFFICIO PER L’INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

 

L’Ufficio per l’informazione del contribuente del Ministero delle finanze ricorda che il prossimo 30 settembre (termine prorogato dal D.L. 26.6.97 n. 185) scade il termine entro cui coloro che hanno presentato prima del 29 marzo una dichiarazione di successione comprendente immobili e non hanno ancora ricevuto l’avviso di liquidazione, devono effettuare il versamento delle imposte accessorie (imposte ipotecarie e catastali, bollo, tasse ipotecarie).

In base al decreto legge n.79 del 28 marzo ‘97, recentemente convertito in legge, è stato infatti introdotto un nuovo meccanismo di autoliquidazione di questi tributi, che si applica anche ai casi in cui alla data di entrata in vigore del decreto non era stata ancora definitivamente liquidata l’imposta di successione.

 

Cosa devono fare gli interessati:

- ricercare la copia della dichiarazione di successione prodotta a suo tempo e

calcolare la base imponibile cui commisurare i tributi: non il totale dell’asse ereditario bensì i soli valori degli immobili;

- compilare il prospetto di liquidazione, distribuito presso gli uffici finanziari

- applicare l’imposta ipotecaria e catastale con l’aliquota rispettivamente dell’1,60% e 0,40% per successioni aperte fino al 31.12.95 e del 2% e 1% per quelle aperte dall’1.1.96;

- in caso di più immobili, individuare le Conservatorie dei registri immobiliari territorialmente competenti per la trascrizione (in relazione ai luoghi in cui sono ubicati gli immobili), per stabilire quante volte vada versata la tassa ipotecaria pari a L. 50.000 e l’imposta di bollo pari a L. 80.000;

- versare quanto dovuto:

- presso le banche con delega bancaria inserendo i dati del defunto nel riquadro DICHIARANTE e quelli relativi all’erede nel riquadro CONIUGE. Non devono essere indicati nè il gruppo del tributo, nè l’ufficio o il centro di servizio cui è diretta la dichiarazione dei redditi, nè il periodo di riferimento o l’anno di imposta

- presso i concessionari della riscossione (con la distinta modello 8)

- presso gli Uffici postali con conto corrente modello 12;

- presentare direttamente o per posta mediante raccomandata all’ufficio del registro presso il quale è stata prodotta a suo tempo la dichiarazione di successione il prospetto di liquidazione compilato e l’attestazione di versamento, con l’indicazione degli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.

 

I codici tributo per questi versamenti sono:

imposta ipotecaria - 7.089

imposta catastale - 7.090

imposta di bollo - 7.091 L.80.000 per ogni formalità di trascrizione richiesta alla conservatoria territorialmente competente

tassa ipotecaria - 7.092 L.50.000 per ogni conservatoria territorialmente competente

 

L’Invim, se dovuta, sarà liquidata in modo normale dall’Ufficio del registro insieme all’imposta di successione.

 

Successioni aperte dal 29 marzo ‘97

Successioni aperte prima del 29 marzo ‘97 per le quali alla stessa data non sono ancora scaduti i termini per la denuncia di successione

Le modalità di autoliquidazione descritte in precedenza si applicano anche ai casi di successioni aperte dal 29 marzo 1997 e a quelle per le quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione. In quest’ultimo caso tali termini sono prorogati di tre mesi.

In tutte e due queste ipotesi, tra le imposte da autoliquidare occorre inserire anche l’imposta sostitutiva dell’Invim (1% del valore degli immobili acquistati prima del 31.12.1992 nel caso tale valore sia superiore ai 250 milioni) (codice tributo 7093).

 

Importi minimi

Gli importi minimi da versare per imposta ipotecaria (cod.7089) e per imposta catastale (codice 7090) sono rispettivamente L.150.000 per ognuno dei tributi per le successioni aperte anteriormente al 20.6.96 e L.250.000 per le successioni aperte a partire da tale data.

 

Sanzioni

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento gli Uffici liquidano le maggiori imposte con l’applicazione delle sanzioni relative ai singoli tributi (le sanzioni variano a seconda dei tributi).

 

 

COMUNICATO STAMPA

Il Ministro delle Finanze presenterà all'approvazione del prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che permetterà di ottemperare ai nuovi adempimenti relativi all'imposta di successione oltre la scadenza stabilita del 30 giugno e fino al 30 settembre '97. 

Tale provvedimento si è reso opportuno perchè, nonostante le nuove procedure siano in vigore dal 28 marzo scorso, regolarmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale e divulgate attraverso gli organi di stampa, si ha notizia di un diffuso disagio fra i contribuenti interessati e si ritiene, quindi, di andare incontro a chi ha bisogno di maggior tempo, senza tuttavia trascurare che molti contribuenti stanno rispettando il termine stabilito.

 

Il provvedimento riguarda tutti i contribuenti che hanno presentato una dichiarazione di successione comprendente immobili prima del 29 marzo e non hanno ancora ricevuto l'avviso di liquidazione per effettuare il versamento delle imposte accessorie (imposte ipotecarie e catastali, bollo, tasse ipotecarie). Il decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997 (poi convertito in legge) ha infatti introdotto un nuovo meccanismo di autoliquidazione di questi tributi, che si applica anche nei casi in cui alla data di entrata in vigore del decreto non era stata ancora definitivamente liquidata l'imposta di successione.

 

Roma, 19 giugno 1997

 

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