Schema tipo di ricorso tributario avverso il ruoli ex art. 35/bis o legge 413/91 (c.d. "cartellle impazzite") Predisposto dal Rag. Claudio Cutrano


UN FISCO INIQUO CHE INTENDE INTERPRETARE LE NORME A PROPRIO USO E CONSUMO.

La recente Sentenza emessa il 3 febbraio e depositata e resa pubblica il 13 marzo 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con oggetto il carattere innovativo e non interpretativo della Legge 449/97 in ordine all'art. 36 bis d.p.r. 600/73, quindi sancendo il principio della inapplicabilità alle precedenti fattispecie, mi ha enormemente inorgoglito in quanto tale tesi era stata da me già interpretata in senso conforme in mio ricorso alla Commissione Tributaria.

Già per altri motivi avevo sollevato identica questione, in quanto l'enorme mole del carico tributario affidato dalla Amministrazione Finanziaria ai vari Concessionari della Riscossione per ruoli formati ex art. 36/bis o in forza degli artt. 39 e 40 legge 413/91, palesavano, a mio parere, la volontà del Fisco di voler lucrare sui Cittadini inermi in forza di una voluta e cosciente errata interpretazione della norma tributaria che la stessa Amministrazione Finanziaria non avrebbe mai dovuto operare.

Ci si aspetta e si predica per un Fisco equo che rispetti i diritti dei Contribuenti, ma di fatto ci si vede esposti a pretese inique e volontariamente poste in essere al mero fine di sanare un Bilancio statale che, se fosse attribuibile, ad una Impresa commerciale avrebbe già conseguito il fallimento di quest'ultimo.

Stato-Impresa nelle intenzioni ma non negli effetti conseguenziali.

Parità di obblighi e di doveri fra Fisco e Contribuenti, ma posizione dominante del primo.

I Giuristi che assistono il Ministero dovrebbero dimostrare di saperne più dei Giudici tributari : nella fattispecie specifica, invece, vogliono far credere di saperne di meno, nella speranza che i primi non adeguino le proprie statuizioni ai principi interpretativi ermenuetuci delle leggi ed a quelli garantiti dalla nostra Carta Costituzionale.

E' così si tenta di sfruttare la povera gente, lucrando nei confronti di chi non ha la possibilità economica (non si è ancora provveduto a porre in essere il Gratuito Patrocinio previsto dal nuovo rito tributario) o cui non conviene (per esiguità della pretesa) affidarsi ad un professionista per tutelare i propri interessi.

Su questo e sulla applicazione dell'art. 10 d.p.r. 787/80, richiamato dall'art. 20 comma 3 D. L.vo 31.12.1992 n. 546, che ancor più volontariamente sembra essere stato inserito nel nuovo rito tributario proprio per rendere vana al contribuente ogni forma di tutela giurisdizionale contro pretese che, come nella specie, appaiono palesemente infondate, inique e pretestuose, che ritengo opportuno riportare, per dovere recensionale, un tipo di ricorso in opposizione elaborato e presentato (ooenendo fissazione di udienza per la trattazione della chiesta sospensione) al fine di investire la competenza, normativamente negata, delle Commissioni tributarie su una materia così complessa.

Spero che quanto sotto sia di aiuto a tutti gli Addetti ai lavori al fine di porre freno ad un fenomeno di evidente malcostume.

On.le Commissione Tributaria Provinciale di …………

Opposizione a cartella esattoriale con contestuale istanza sospensione art. 47 co. 3 D. L.vo 546/92

D I

………………………………….., rapp.to e difeso dal ……………………….. e, per gli effetti, elettivamente dom.to nel suo studio in ……….

C O N T R O

Concessionario del Servizio della Riscossione dei Tributi per la Regione ……….., Ambito di ……………, Sportello Esattoriale di …………………., in persona del Collettore pro-tempore, corrente in ……………Via ……………n…..

e per litisconsorzio necessario

CENTRO SERVIZIO II.DD. di ……….., ivi corrente Via ……………..

P E R

la declaratoria di inesistenza giuridica del ruolo e, di conseguenza, del diritto alla riscossione del tributo portato dalla cartella dei pagamenti esattoriale relativa al Ruolo Emissione ………notificato il …/……/1998 con oggetto IRPEF ed ILOR anno ……..di £. …………..(allegato n. 2)

M o t i v i

1. - In via pregiudiziale

Abrogazione per incompatibilità dell’art. 10 d.p.r. 787/80

In tema di interpretazione dell’art. 20 comma 3 D. L.vo 31.12.1992 n. 546 che rinvia all’art. 10 d.p.r. 787/80, è da dirsi che la "Relazione di accompagnamento al disegno di legge contenente modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992 n. 545 e 546 in relazione agli ordini del giorno approvati dal Parlamento nel mese di Ottobre 1996 per il riordino del contenzioso tributario" (allegato n. 3), chiarendo al Paragrafo 5.3 che, disposta la prevista uniformizzazione dei ricorsi contro gli atti esecutivi del Centro di Servizio (prevista dall’art. 30 primo comma punto della lett. g) della legge delega) l’art. 10 d.p.r. 28 novembre 1980 n. 787 fosse da intendersi "generalmente abrogato" (rectius, tacitamente abrogato per incompatibilità con la norma sopravvenuta) pur continuando ad applicarsi contro gli atti del Centri di Servizio notificati anteriormente alla entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario, ha espresso, con valenza inequivocabile, la volontà del legislatore in tema.

Un tale chiarimento risolve pertanto il dubbio interpretativo (con conseguente dubbio anche di legittimità costituzionale) del limite ostativo e della "translatio judicii" che, come ovvia conseguenza, sorgeva in ordine all’art. 20 comma 3 nella parte in cui, sottraendo al ricorrente un grado di giurisdizione o ritardandone l’esercizio naturale, andava a verificare una aperta disparità di trattamento fra cittadini e un aperta violazione del naturale diritto di difesa avanti il proprio Giudice naturale.

Dubbia interpretazione dell’art. 20 comma 3 che si identificava nell’inciso "resta ferma il disposto" e che ha formato oggetto di confronto dottrinale.

Se da un lato, infatti, si sostiene la norma citata mantiene per volontà legislativa la sua efficacia concorrente con la nuova impostazione del processo tributario, dall’altro lato invece si sostiene la sopravvenuta sua incompatibilità con le disposizioni portate dal D. L.vo 31.12.1992 n. 546 e con la funzionale competenza dei Giudici Tributari : come tale tacitamente abrogata a norma dell’art. 71 ultimo comma.

In tal senso, sopravviene e si palesa necessario una interpretazione giudiziale del significato e della portata dell’art. 20 comma 3 nonché del naturale "discrimen" fra vecchia e nuova normativa, stante le due ipotesi fra loro contrastanti e con diversi aspetti giuridici.

1.. la sottrazione, sia pur temporale, alle Commissione Tributarie della competenza in materia, traslando nello stesso Organo impositore e con carattere di pregiudizialità l’esame preliminare dei motivi di opposizione e la valutazione della loro fondatezza

2.. la efficacia della norma solo e limitatamente alle questioni riguardanti gli atti notificati ante 1 aprile 1996

Si pone pertanto una questione assolutamente pregiudiziale sulla quale si investe codesta Commissione e va preliminarmente risolta in quanto incidente sulla ammissibilità e procedibilità del presente ricorso, tenendo conto ed accogliendo, in ipotesi, la relativa eccezione di legittimità, che qui formalmente si solleva, circa il citato art. 20 comma 3 D. L.vo 31.12.1992 n. 546 nella parte in cui, richiamando l’art. 10 d.p.r. 787/80 e riconoscendo ad esso richiamo valenza e portata di limitazione temporale e compressione dell’esercizio della tutela giurisdizionale del cittadino, lo pone di fronte ad altri in posizione di palese disparità di trattamento (artt. 3 e 24 Cost.).

Non può che precisarsi, a tal proposito, che la norma non può che essere interpretata, nel dubbio legislativo, nel senso più conforme al dettato costituzionale (art. 12 Preleggi codice civile), evitando ogni e qualsiasi effetto discriminatorio e, al pari, la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Non può ammettersi infatti che, essendo devoluta la materia all’Organo Giurisdizionale, la competenza di quest’ultimo sia subordinato a tempi e volontà dello stesso Organo (Centro Servizio) avverso o a favore del quale il primo sarà chiamato a pronunciarsi.

Deve pertanto statuirsi se ed in quanto la norma citata dall’art. 20 comma 3 D. L.vo 546/92 abbia una sua efficacia giuridica concorrente ovvero se essa è da intendersi tacitamente abrogata per incompatibilità (salvo la sua applicazione temporale per i soli atti notificati ante 1 aprile 1996).

In senso contrario, verificando e statuendo, con i necessari ed opportuni provvedimenti di rito, in ordine alla fondatezza della questione di legittimità dell’art. 20 comma 3 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. con tutti i consequenziali provvedimenti di rito.

2. - Nel merito ed in via principale

INAPPLICABILITA’ DELL’ART. 10 D.P.R. 787/80 IN IPOTESI DI NULLITA’ ASSOLUTA E RADICALE DEL CONTESTATO RUOLO.

Va precisato che il "petitum" della instaurata controversia non attiene il ruolo né la sua formazione, bensì il diritto del Concessionario a procedere alla riscossione della pretesa.

Si sostiene pertanto la assoluta giuridica inesistenza del presupposto in forza del quale il Concessionario delegato è legittimato a procedere alla riscossione.

In tal senso, sostenendo che il presupposto (Ruolo) non esiste giuridicamente, ci si sottrae al disposto dell’art. 10 d.p.r. 787/80 che concerne le sole opposizioni al ruolo ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73 ove però lo stesso sia giuridicamente esistente. 

La disposizione portata dal più volte richiamato art. 10 d.p.r. 787/80, infatti, presuppone che esista un Ruolo valido e giuridicamente efficace.

La sua applicazione resta invece esclusa allorquando, come infra si sostiene (per i motivi appresso indicati) che il Ruolo (da intendersi nei confronti del Concessionario come presupposto legittimante, essenziale ed obbligatorio per l’esercizio della sue funzioni delegate) è da ritenersi "tamquam non esset".

Qualunque sia, infatti, la statuizione pregiudiziale sopra devoluta alla cognizione della Commissione adita in ordine all’art. 20 comma 3, non può negarsi che la competenza a conoscere e decidere se il Concessionario ha o meno titolo per procedere alla riscossione compete all’Organo giudiziale istituzionalmente preposto, non certo all’Ente impositore, essendo di diversa natura e portata l’an della instaurata controversia e diverso il soggetto (Concessionario) nei confronti del quale la contestazione viene mossa (salvo il diritto di quest’ultimo di chiedere ed ottenere la integrazione del contraddittorio con l’Ente affidatario del ruolo al fine di ottenere da quest’ultimo la dovuta garanzia).

Nella specie, infatti, si rileva quanto appresso

a.. Inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza

Il ruolo formante oggetto della pretesa è stato formato ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. 600/73 ma oltre il termine di decadenza venuto a scadere, a mente del comma I, il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione : nella specie il 31 dicembre 1993.

In tal senso, esiste una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità (fra le quali, non meno Autorevole, la pronuncia della Commissione Tributaria Centrale n. 3513 dei 11.2/27.10.1994) che ha statuito la perentorietà del termine previsto dall’art. 36 bis citato e, soprattutto, che <<il procedimento di rettifica, da farsi entro l’anno successivo alla dichiarazione a pena di decadenza, avviene interamente nell’ambito dell’ufficio e diviene pubblico e ricorribile solo con la notifica della iscrizione a ruolo>>.

Né tale principio può essere disatteso dal "jus superveniens" introdotto dall’art. 28 legge 27 dicembre n. 449 (Manovra Finanziaria anno 1998), stante il carattere prettamente "innovativo" di quest’ultimo e che non incide né può incidere retroattivamente su termini già decorsi o riaprire certamente termini di decadenza ormai intervenuti.

La formazione di un ruolo oltre i termini di decadenza, produce la radicale inesistenza della pretesa tributaria e la sua inopponibilità al destinatario in quanto essa è certamente "tamquam non esset".

Ne consegue che nessun diritto ha il Concessionario alla procedura delegata della riscossione di una pretesa non giuridicamente esistente

b.. Nullità del ruolo per gravi vizi di formazione

La formazione del ruolo è certamente un atto complesso che si esaurisce ed acquista efficacia ed esigibilità solo con l’osservanza di tutte e non parte le procedure previste per legge: esigibilità che legittima il Concessionario delegato alla riscossione della pretesa erariale.

La procedura è disciplinata dal d.p.r. 26 ottobre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni che al Titolo I statuisce espressamente :

1.. il ruolo formato ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 è un ruolo speciale (art. 11 comma 2)

2.. i ruoli principali sono consegnati all’intendenza di finanza (oggi, D.R.E.) entro il 15 febbraio, 15 luglio, 15 settembre e 15 dicembre di ciascun anno (art. 13 comma 1)

3.. della consegna dei ruoli all’intendenza di finanza (oggi, D.R.E.) è redatto processo verbale in duplice esemplare (art. 13 comma 2 parte prima)

d.. uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l’ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quella di consegna dei ruoli all’intendenza di finanza (art. 13 comma 2 parte seconda)

5.. le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio ed aprile rispettivamente per il ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre (art. 18 comma 4 parte prima)

6.. l’intendente di finanza (oggi, D.R.E.), previo accertamento della conformità dei ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorietà dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale (art. 23 comma I)

7.. Il ruolo è consegnato dall’intendente di finanza all’esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire, per i ruoli di cui all’art. 18 comma 4, almeno novanta giorni prima della scadenza ….. Con la consegna all’esattore il ruolo diventa esigibile>> (art. 24 comma I)

Da quanto sopra ne deriva che il ruolo, prima della consegna all’esattore (momento in cui diviene esigibile), deve essere reso esecutorio dalla Direzione Regionale delle Entrate, previa verifica dell’avvenuto adempimento di tutte le formalità prima citate, fra le quali, come elemento essenziale di un unico procedimento complesso, quello della sua affissione (rectius, pubblicazione) in un albo sito in locali dell’ufficio imposte dirette locale ed aperti al pubblico.

Tale forma di pubblicità (al pari di altri atti, come il P.R.G. adottati dalle Amministrazioni Comunali) costituisce un elemento fondamentale dell’iter complesso relativo alla formazione ed esecutorietà del ruolo.

Talmente essenziale da essere ribadita tale necessità dall’art. 7 comma 3 della stessa Legge 28 novembre 1980 n. 787 

Ne consegue quindi :

1.. stante che la prima rata di scadenza è stata fissata ad Aprile 1998, il ruolo principale risulta di Dicembre 1997 (art. 18 comma 4 d.p.r. 602/73) e consegnato alla Direzione Regionale delle Entrate entro il giorno 15 dicembre dello stesso anno (art. 13 comma 1), redigendosi processo verbale in duplice esemplare (art. 13 comma 2 parte prima)

2.. ciò varrebbe a significare che una copia del verbale è rimasta affissa in apposito albo sito in locali aperti al pubblico presso il locale Ufficio II.DD. dal giorno 5 al giorno 15 del mese di gennaio 1998 (art. 13 comma 2 parte seconda)

3.. varrebbe altresì a significare che il visto di esecutorietà della D.R.E. è stato apposto solo dopo aver verificato l’espletamento ed esaurimento dell’iter complesso sopra detto e che solo dopo è il ruolo è stato consegnato all’Esattore

Ciò non può essere !

Nella cartella dei pagamenti esattoriale è espressamente indicato che il ruolo è stato consegnato all’esattore il giorno 8 gennaio 1998, cioè senza aver prima completato l’iter procedimentale complesso e propedeutico ai fini del visto di esecutorietà.

Tale discordanza comporta il dubbio legittimo e consequenziale in ordine alla mancata o puntuale verifica da parte della D.R.E. della corrispondenza del ruolo alle disposizioni del Titolo I della normativa sulla riscossione (d.p.r. 602/73) e, quindi, della apposizione di un visto di esecutorietà senza la necessaria formalità della affissione prevista dall’art. 13 comma I parte seconda e ribadita dall’art. 7 comma 3 d.p.r. 787/80.

Ma v’e’ di più ! 

E’ notorio che l’Ufficio II.DD. di …………. abbia ormai la propria sede istituzionali presso gli stessi locali del Centro di Servizio II.DD. ove è altrettanto notorio che non è concesso libero accesso al pubblico.

Ci si domanda pertanto ove sia stata eseguita la prevista affissione, difettando l’Ufficio II.DD. di locali aperti al pubblico.

Ci si domanda ancora se la norma sia stata disattesa nonostante il legislatore abbia fino ad oggi voluta mantenerla in vita.

Ne consegue la necessità di un accertamento giudiziale circa tale formalità essenziale da parte della Commissione adita, riflettendosi tale inosservanza (eventuale) sulla efficacia non solo del ruolo costituente l’attuale presupposto al contestato diritto del Concessionario alla riscossione di una pretesa mal formata e/o giuridicamente inesistente e/o radicalmente nulla per violazione delle nome procedimentali essenziali, ma anche di ogni altro ruolo similare che risulterebbe affidato all’esattore, con un visto di esecutorietà apposto dalla D.R.E. senza l’opportuna e valida verifica della rispondenza alle disposizioni di legge.

c) Competenza esclusiva della Commissione Tributaria ed inapplicabilità nella specie dell’art. art. 10 d.p.r. 787/80

La contestazione del diritto alla riscossione promossa nei confronti del Concessionario (sia pur con la necessaria chiamata in causa del Centro di Servizio) esclude la "translatio judicii" prevista dall’art. 10 d.p.r. 787/80 stante che la sua applicazione (eventuale) è subordinata alla esistenza di una pretesa giuridicamente valida e non già (come nella specie) alla contestazione del diritto alla riscossione delegata fondata sulla inesistenza del presupposto.

Su tale questione è certamente competente a giudicare l’Autorità giudiziaria e, nella specie, la Commissione Tributaria Provinciale, non certo l’Organo amministrativo contro cui le eccezioni sono rivolte.

3. - APPLICABILITA’ DELL’ART. 47 D.L.VO 546/92

Stante che, in re dubia, è stato incoato ricorso ex art. 10 d.p.r. 787/80 al Centro di Servizio II.DD. e che con la spedizione del ricorso il contenzioso deve intendersi instaurato fra le parti, non può escludersi (in ipotesi di dichiarata coesistenza fra le due normative) l’applicazione del disposto dell’art. 47 del nuovo contenzioso tributario in quanto la tutela cautelare e preventiva costituisce un procedimento diverso e distinto dal procedimento ordinario e, nella specie, un diritto del contribuente che alcuna norma può sottrargli e/o negargli.

Tale rimedio, infatti, costituisce la più ampia espressione dell’esercizio della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita.

Rimedio che può essere accordato, ricorrendo i presupposti del "fumus" e del "temuto danno", con eventuale deroga in ordine ai tempi del rinvio alla Camera di Consiglio per l’effetto inibitorio temporale che l’art. 10 d.p.r. 787/80 vorrebbe imporre.

Per quanto attiene ai presupposti di accesso alla sospensione della riscossione esattoriale, si deduce.

Il "fumus boni juris", quale presupposto di accesso alla chiesta sospensione, va valutato alla luce ed in forza dei motivi sopra spiegati.

Il "periculum in mora" è "in re ipsa" in quanto, in ipotesi di diversa interpretazione, nel tempo necessario acchè il Centro di Servizio II.DD. statuisca se trasmettere o meno gli atti alla Commissione adita (da 6 mesi a 2 anni), l’Esattore avrebbe già provveduto, non intervenendo sospensione di alcun tipo (amministrativa o giudiziale) ad una espropriazione mobiliare fondato su un titolo inesistente, nullo ovvero annullabile.

Né tale danno (che va valutato non solo sotto il profilo strettamente economico, ma anche sotto il profilo del disagio psicologico e della lesione della credibilità personale del soggetto escusso) verrebbe mai ad essere sanato dal successivo riconoscimento dei diritti fatti valere e dal futuro rimborso delle somme extralegalmente pagate (solve et repete).

Il danno, infatti, costituisce l’effetto immediato della esecuzione forzata, avverso la quale non esisterebbe alcun altro rimedio che quello offerto dal d.p.r. 602/73 (ricorso contro gli atti esecutivi avanti la D.R.E. costituente anch’essa, al pari dell’Ufficio impositore, espressione della volontà della medesima Amministrazione Finanziaria).

In tale situazione, si chiede e si rende opportuno concedere, come infra richiesto, la sospensione giudiziale della esecuzione esattoriale e del contestato ruolo, dichiarandosi disposto il ricorrente ad offrire cauzione assicurativa a garanzia della contestata pretesa, nei modi e termini che vorranno essere statuiti dal Presidente della Commissione adita con decreto inaudita altera parte ovvero dalla Commissione Giudicante.

La tutela cautelare, come componente essenziale della giurisdizione, e' pienamente ammissibile "de iure condito" (e quindi, a prescindere dalla previsione di cui all'art. 30 comma 1 lett. h della l. 30 dicembre 1991 n. 413, di delega al governo, per la revisione della disciplina del contenzioso tributario) ad opera del giudice tributario, anche per i ricorsi presentati - a norma dell'art. 10 comma 1 d.p.r. n. 787 del 1980 - contro i ruoli formati da un centro di servizi. E' devoluta, pertanto, alla competenza giurisdizionale della commissione tributaria di I grado - e non al pretore - la domanda di sospensione, in via cautelare, dell'esecuzione esattoriale di una cartella emessa dal centro di servizio, ancorché non siano ancora trascorsi i termini per il deposito di copia del ricorso alla detta commissione tributaria (il procedimento cautelare, infatti, e' autonomo e distinto rispetto a quello di merito).

(Pretura Parma 24 gennaio 1992 in Giust. Civ. 1992, I, 1096 e Foro italiano 1992, I, 2282).

Per tutto quanto sopra detto, il ricorrente, come in atti rapp.to e difesa, chiede che

VOGLIA L’ON.LE COMMISSIONE E L’ILL.MO SIG. PRESIDENTE

Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, reiectis adversis, sospendere preliminarmente ai sensi dell’art. 47 commi 3 e 6 D. L.vo 546/92, la esecuzione della riscossione esattoriale minacciata dal Concessionario della Riscossione dei Tributi per la Regione …………., Ambito di ………….., a mezzo la qui opposta cartella esattoriale, accogliendo la dichiarata disponibilità della ricorrente a prestare cauzione assicurativa fino alla concorrenza della somma intimata in pagamento e nelle forme e con le modalità che vorranno essere statuite dal Presidente Ill.mo : forme e modalità che, in analogia con quanto già disposto in altri casi, si suggeriscono nella emissione di decreto "inaudita altera parte" subordinato alla esibizione e deposito in custodia al Dirigente responsabile della Segreteria della Commissione dell’originale della Polizza Cauzioni assicurativa emessa dalla Compagnia di assicurazioni ……………………….S.p.a. (come da dichiarazione d’intenti che si allega) a favore del Centro Servizio II.DD. di …………..fino alla concorrenza del complessivo importo portato dall’opposta cartella e stipulata fino alla definizione del giudizio ed eventuale provvedimento di svincolo della cauzione a favore della ricorrente che, eventualmente, sarà statuito dalla ommissione Giudicante in uno alla decisione di merito.

Garanzia assicurativa che, tutelando l’Ente impositore da ogni e qualsiasi danno temuto per il periodo di sospensione, rende obbligatorio il provvedimento inibitorio, richiamandosi, per analogia, a tutti gli altri istituti di eguale tenore cautelare previste dal codice di rito civile.

In via assolutamente preliminare

Accogliendo le eccezioni tutte sollevate in narrativa, ritenere e dichiarare che l’art. 10 d.p.r. 787/80, richiamato dall’art. 20 del nuovo contenzioso tributario, è di fatto tacitamente abrogato per palese incompatibilità con la nuova disciplina introdotta dal D. L.vo 31.12.1992 n. 546 e che, pertanto, lo stesso deve ritenersi applicabile solamente in relazione agli atti formati e notificati prima dell’entrata in vigore del citato D. L.vo 546/92.

Subordinatamente, considerato che la "translatio judicii" dalla Commissione Tributaria (quale Organo giurisdizionale) al Centro Servizio II.DD. (organo amministrativo) limita fortemente il diritto di tutela giurisdizionale del contribuente, demarca una aperta disparità di trattamento fra contribuenti in eguali situazioni in dipendenza dell’organo che ha emanato l’atto impositivo (quindi per fatti non dipendenti dalla volontà della parte), verifica per il contribuente una forte compressione o rinvio temporale dei diritti di difesa, ponendo nel nulla o rendendo incompatibili molte norme del procedimento tributario, ritenere e dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 20 D. L.vo 31.12.1992 n. 546 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. : di conseguenza, assumere tutti i necessari provvedimenti di rito, sospendendo il presente giudizio e, come logica conseguenza, anche la esecuzione della riscossione minacciata dal Concessionario della Riscossione dei Tributi per la Regione ………, Ambito di ………., a mezzo la qui opposta cartella esattoriale 

Nel merito

In via principale

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare con qualsivoglia motivazione emessa in accoglimento, totale o parziale delle eccezioni tutte sopra riportate, che il Concessionario del Servizio della Riscossione dei Tributi per la Regione ………….., Ambito di …………, non ha titolo né legittimazione alcuna a procedere alla riscossione della pretesa erariale intimata con la cartella esattoriale Emissione 98/2 notificata in data 12 febbraio 1998, in conseguenza:

1.. della inapplicabilità, nella specie e per il petitum della attuale controversia, delle disposizioni portate dall’art. 10 d.p.r. 787/80, come richiamato dall’art. 20 comma 3 D. L.vo 31.12.1992 n. 546

2.. della nullità e/o giuridica inesistenza del ruolo in quanto formato oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 36 bis d.p.r. 600/73

3.. della nullità assoluta e radicale del ruolo e/o sua giuridica inesistenza per gravi vizi di formazione e palese violazione dell’iter procedimentale complesso necessario ed essenziale ai fini della sua giuridica rilevanza

in via istruttoria ed occorrendo

4.. Fare carico alla D.R.E. Sicilia ed al Centro Servizio II.DD. di ……………….. di produrre in giudizio copia di tutti gli atti relativi alle formalità procedimentali propedeutiche ed essenziali ai fini del visto esecutorio reso e della successiva pubblicazione prevista dall’art. 13 d.p.r. 602/73 avvenuta prima della data di consegna del ruolo all’esattore

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e salvo ogni altro diritto, compreso quello di presentare memorie e integrare i motivi di opposizione in relazione alle dichiarazioni di parte avversa.

Si producono :

1.. copia certificata per conformità del presente ricorso in opposizione, corredata delle ricevute postali relative alla notifica alle parti chiamate in causa e di n. 4 copie per i componenti della Commissione

2.. copia della cartella esattoriale notificata il …./…./1998

3.. copia della Relazione di accompagnamento al disegno di legge contenente modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992 n. 545 e 546 in relazione agli ordini del giorno approvati dal Parlamento nel mese di Ottobre 1996 per il riordino del contenzioso tributario

4.. copia ricorso ex art. 10 d.p.r. 787/80

E fintanto che la mentalità del Fisco non cambi, pregando Iddio che ci dia la forza per sopportare con umana e cristiana pazienza.

 

a cura del rag. Claudio Cutrano 

 

maggio 1998



cartelle impazzite...
ritorna al primo intervento del Rag. Claudio Cutrano

inviare altri graditi interventi a:
ragcomm@infotel.it



Centro Studi Ragionieri Commercialisti

 

1