E' costituita un' Associazione di mutuo soccorso denominata "ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENEL" con sigla "ADE" . L'Associazione ha sede in Viareggio, Via S.Francesco,22/24. Con deliberazione dell' Organo Amministrativo essa potra' istituire e/o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed estero.
L' Associazione, che e' basata su principi di mutualita' e non ha scopo di lucro, si propone:
La durata dell'Associazione e' fissata fino al 31 dicembre 2020.
Il patrimonio sociale dell' Associazione e' costituito:
a) dal capitale formato dalle quote, dell'importo di EURO 100.00 (cento) cadauna;
b) dalle riserve;
c) da donazioni, lasciti, eleargizioni di associazioni e/o privati;
d) da fondi speciali previsti dalla legge ed istituti a copertura di particolari rischi;
e) da contributi volontari dei soci;
f) da eventuali quote di fraternita', come saranno disciplinate dal regolamento.
L' Associazione risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.
Le quote sociali sono nominative e indivisibili. Non possono essere cedute a terzi senza la preventiva autorizzazione dell' Organo Amministrativo dell'Associazione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura senza l'assenso dell' Associazione, ne' possono essere acquistate dall'Associazione, alla quale e' vietato di compensare eventuali debiti del socio o di fare anticipazioni sulle quote di capitale versate.
Il numero dei soci e' illimitato.
Possono far parte dell'Associazione i Dipendenti Enel in servizio o in pensione e di tutte le aziende elettriche che verranno ammesse dall'Organo Amministrativo. L' ammissione dei soci e' fatta con delibera dell'Organo Amministrativo su domanda scritta degli interessati ed e' annotata, a cura dello stesso Organo Amministrativo, nel libro dei soci.
Nell'atto di iscrizione i soci sono obbligati: a) al versamento della quota di ammissione e di eventuali diritti di segreteria, nelle misure determinate dall'Organo Amministrativo; b) al versamento delle quote di capitale sociale sottoscritte nel numero che verra' accettato dall'Organo Amministrativo.
Il vincolo sociale cessa per decesso, recesso, decadenza ed esclusione del socio.
In caso di decesso del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità stabilite dall'art. 15 del presente statuto.
Il recesso avviene su domanda del socio inviata per raccomandata all'Organo Amministrativo, il quale deve deliberare entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.
La decadenza è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che abbia perso i requisiti di ammissione alla Cooperativa.
L'esclusione viene deliberata dall'Organo Amministrativo:
a. per mancato pagamento delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso l' Associazione;
b. per inosservanza delle norme statutarie, di regolamenti e delle delibere degli organi sociali.
E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito e che abbia subito condanne che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni successivi alla deliberazione.
Il socio escluso o decaduto ha diritto:
a. alla liquidazione del solo valore nominale delle quote con esclusione di ogni eventuale incremento;
b. al rimborso della somma versata a titolo di contributo, escluso ogni ulteriore incremento per effetto di interessi o altro;
c. nel caso di decesso o recesso del socio agli aventi diritto verrà rimborsato il valore nominale delle quote sottoscritte e versate nonché l'ammontare dei contributi aumentati degli interessi da calcolarsi al tasso di tempo in tempo vigente, secondo quanto annualmente deliberato dall'Assemblea.
Il pagamento di cui al punto a) e b) deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale. Trascorso il termine di anni tre dal momento della messa a disposizione, le quote sociali non incassate dagli aventi diritto, vanno a riserve.
Gli organi sociali dell' Associazione sono:
1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente - il Vice Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata in una qualsiasi sede, purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso scritto contenente l'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che dovrà esser fissata ad almeno 24 ore dalla prima.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote sociali versate.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo dalla persona nominata dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.
L'Assemblea ordinaria:
• approva il bilancio;
• nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità dell'art. 20 del presente statuto;
• nomina i componenti del Collegio Sindacale secondo le modalità dell'articolo 26 del presente statuto;
• determina i compensi degli Organi Sociali;
• delibera in merito all'approvazione del Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed in merito ad eventuali modificazioni del Regolamento stesso;
• delibera in ordine alla quota massima di partecipazione nel capitale delle societa' elettriche.
L'Assemblea ordinaria deve esser convocata almeno due volte all'anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio; tale termine può esser prorogato di altri due mesi in caso di particolari necessità. L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con l'indicazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, che dovrà essere fissata almeno a ventiquattro ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga dell' Associazione, sullo scioglimento nonché sulle nomine dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri. L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno il 60% dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno un 30% dei soci con diritto di voto. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i 3/5 dei soci presenti e dei rappresentati per delega.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di cinque membri. Il Consiglio di Amministrazione nomina il suo Presidente, preferibilmente . Il Consiglio di Amminitrazione dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile. I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere soci o mandatari di persone giuridiche socie e sono esonerati dal prestare cauzione. Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare un componente del Consiglio di Ammnistrazione, si applicherà l'art.2386 del C.C., ed il nuovo amministratore sarà scelto in base alla graduatoria dell' ultima elezione.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le attribuzioni e i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci per legge o dello statuto. In particolare e a titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione:
a. provvede alla convocazione dell'Assemblea e all'esecuzione delle sue delibere;
b. delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sulla esclusione dei soci;
c. redige il testo del Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
d. esamina le opportunita' di compra-vendita sottoponenendole all'Assemblea per l'approvazione;
e. Propone le persone da inserire nei Consigli di Amministrazione delle societa' di cui i soci sono azionisti da sottoporre semestralmente all'Assemblea;
f. esamina e delibera le azioni informative verso i soci e le linee di azione dei rappresentanti nei Consigli di Amministrazione;
g. provvede alla verifica bimestrale dell'andamento della gestione;
h. decide sulla destinazione delle rendite maturate su fondi patrimoniali.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e comunque ogni due mesi.
Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o almeno da un terzo dei suoi membri. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, almeno tre giorni prima, al domicilio di ciascun consigliere e ciascun componente il Collegio Sindacale e dovrà restare depositato presso la sede della Associazione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica compresi il Presidente o il Vice Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese dalla maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente la riunione vale doppio.
Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non può essere dato per delega.
Se uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Associazione si applicherà l'art. 2391 del C.C.
Il Presidente ha la firma sociale, la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
Coordina l'attività dell' Associazione e ne garantisce la continuità.
Ha il potere di firmare ogni tipo di atto deliberato ai sensi dei precedenti articoli, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
L' Assemblea può nominare un Segretario Generale, che dura in carica a tempo indeterminato e comunque fino alla revoca da parte della stessa o dimissioni. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, manifestando parere motivato sulle singole pratiche concernenti gli interventi istituzionali dell' Associazione e il loro corso.
Sovrintende agli uffici dell' Associazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e la revoca dei dirigenti e su apposita delega del Consiglio di Amministrazione, emana tutti i provvedimenti concernenti il personale.
Su apposita delega del Consiglio di Amministrazione affida gli incarichi a collaboratori esterni e provvede alle spese di ordinaria amministrazione.
Esamina e vista la richiesta di ingresso di nuovi soci.
Esamina e motiva la richiesta di acquisto o vendita di azioni.
Coordina il Comitato dell' Associazione qualora costituito.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Associazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio Sindacale può chiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali e almeno ogni trimestre deve riunirsi redigendo all'uopo verbale, da trascriversi sull'apposito libro delle adunanze del Collegio stesso.
I Revisori possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, verrà compilato, a termine di legge, il bilancio annuale.
Nessun dividendo è dovuto al capitale sociale e gli eventuali utili di esercizio sono attribuiti per almeno il 20% al fondo di riserva legale e l'eccedenza da destinarsi a fondi per finanziare assistenza per i soci,secondo quanto stabilito dallo statuto stesso.
E' vietata, comunque, la distribuzione dei predetti fondi ai
In caso di scioglimento dell' Associazione, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Agli effetti della sussistenza dei requisiti mutualistici previsto dall'art. 26 a) b) c) del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n° 1577 e contenuto nelle clausole contrattuali, viene fatto specifico rinvio agli artt. 2, 4,27 e 28 del presente statuto la cui disciplina normativa ha inteso stabilire che:
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società Cooperativa a responsabilità limitata.
lì presente Statuto è stato omologato
dal Tribunale di ....
in data dd mm aa con decreto n. ....
Email me at balderi@geocities.com in the meantime.