IL COSTO DEL LAVORO

 

 L’Imponibile contributivo.

 Le aliquote contributive I.N.P.S.

 Altri elementi che compongono il costo del lavoro.

 Uno schema di calcolo del costo in formato xls.

 Sgravi ed agevolazioni contributive principali.

Gia’ una idea se pure approssimativa, sull’incidenza dei tributi e dei contributi la potremmo avere osservando il prospetto di retribuzione presentato su queste pagine e confrontando la retribuzione LORDA che il datore di lavoro deve erogare al dipendente (quindi al lordo di ogni contributo ed imposta pagate dal lavoratore) con la retribuzione NETTA, scaturente cioe’ dal calcolo di tutte le ritenute della busta paga.

Si puo’ notare come gia’ in sede di busta paga il peso delle ritenute sia tale che le Aziende, per retribuire uno stipendio netto pari a 1, debbano erogare un importo pari a 1,4.

E questo e’ solo un esempio molto relativo: si tenga presente che, data la progressione delle aliquote fiscali in base al reddito, piu’ il dipendente percepisce uno stipendio maggiore, piu’ il rapporto 1:1,4 tende ad aumentare.

L’analisi del costo del lavoro comunque non si esaurisce in maniera cosi’ semplice; quanto sopra puo’ comunque introdurre degnamente l’argomento.

ANALISI DEL COSTO DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO.

  1. Lo stipendio lordo costituisce la prima voce della sommatoria di tutti gli elementi costituenti il costo del lavoro: infatti e’ la reale erogazione che il datore di lavoro effettua al dipendente.
  2. I contributi previdenziali ed assistenziali:

 

L’IMPONIBILE E LE VOCI ESENTI DA CONTRIBUZIONE

I contributi vengono calcolati sull’Imponibile Contributivo, che non e’ esattamente la somma delle voci di competenza erogate al lavoratore. Nell’imponibile contributivo NON vengono comprese alcune voci di retribuzione che godono di un particolare regime di esenzione come:

 

Rientrano invece nel’imponibile contributivo tutte le erogazioni in natura ("fringe benefits") che il datore di lavoro riconosce al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, quali l’uso promiscuo dell’autovettura, imponibile nella misura del 30% della tariffa ACI corrispondente ad una percorrenza di 15.000 km annui, oppure i fabbricati concessi in uso gratuito o comodato.

Rientra inoltre nell’imponibile contributivo il 15% dell’importo dei contributi versati dai datori di lavoro alle casse edili (fatta eccezione per le quote di adesione contrattuali che non sono imponibili ai fini del calcolo del 15%)

 

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE I.N.P.S.

Il ventaglio delle aliquote contributive I.N.P.S. e’ molto vasto e si suddivide per categorie che vanno dall’industria generale all’industria edile, dall’artigianato al commercio. Sull’imponibile contributivo di cui sopra si calcola l’aliquota a carico della Ditta. Dette aliquote, non vengono riportate in questa sede ma possono venire richieste allo scrivente, a seconda del settore che interessa, inoltrando richiesta, via E-Mail.

Questi contributi vengono versati ai seguenti titoli:

 

A partire dal 1999 sono stati soppressi in diversi settori come l’Industria, i contributi per :

E’ stato inoltre soppresso il contributo dello 0,35% ex-GESCAL.

 

All’I.N.P.S. vanno versate anche altre tipologie di contributi, quando ricorrono le condizioni, tra le quali, a carico del datore di lavoro, ricordiamo:

straordinario fino a 44 ore settimanali, contributo del 5% sulla retribuzione ordinaria per le ore eccedenti le 40 e fino a 44;

straordinario dalla 45a alla 48a ora settimanale, contributo del 10% calcolato sul prodotto delle ore di straordinario eccedenti le 44 e fino a 48 settimanali per la retribuzione oraria ordinaria;

straordinario oltre le 48 ore settimanali, se consentito, contributo del 15% sull’imponibile calcolato con i medesimi criteri (retribuzione ordinaria oraria per le ore eccedenti la 48a.)

 

Ne abbiamo parlato sul link relativo all'Elemento Economico Territoriale (analisi della retribuzione). Trattasi di quegli elementi della retribuzione che hanno caratteristiche di incertezza nella corresponsione e nell'importo, perche' stabiliti contrattualmente a livello aziendale o territoriale sulla base dell'andamento economico e produttivo del settore. Su dette retribuzioni grava il "contributo di solidarieta' del 10%", ma sono escluse dalla base imponibile ordinaria fino alla concorrenza del 3% (per il 1999) della retribuzione anuale imponibile del dipendente.

 

Sulle somme versate dal datore di lavoro alle Casse integrative previdenziali ed assistenziali e' dovuto il contributo di solidarieta' pari al 10% degli importi versati al fondo.

In caso di richieste di Integrazione Salariale Ordinaria, quando queste vengano autorizzate dall'I.N.P.S. per eventi non evitabili nulla e' dovuto a titolo di contributo. Generalmente le richieste d'integrazione salariale per eventi meteorologici, non sono soggette a contributo aggiuntivo, peche' non evitabili. Altre integrazioni salariali, come ad esempio quelle per mancanza temporanea di lavoro o per sospensione della produzione dovuta a carenze progettuali imputabili a Committenti pubblici, vengono solitamente autorizzate, ma scontano il contributo addizionale perche' ritenute dall'I.N.P.S. oggettivamente evitabili . In quest'ulitmo caso, il contributo e' dovuto nella misura dell' 8% dell'integrazione salariale corrisposta dalle aziende industriali in genere, ridotta al 4% per le Imprese con meno di 50 dipendenti, mentre per le Imprese edili e lapidee detto contributo e' pari al 5%.

 

Altri elementi costituenti il costo

 

 

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