L'INDENNITA' DI
MATERNITA' E LA LEGGE 53/2000 SUI CONGEDI PARENTALI.
É un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio. La Legge n. 53/2000 ha introdotto importanti modifiche sul fronte dei congedi e dei permessi relativi alla famiglia. La successiva circolare n.53 del 19 luglio 2000 del Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti.
- L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA La legge ha confermato la durata complessiva di 5 mesi - due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi successivi dopo il parto - il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto si cumula in aggiunta ai cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro.
LA FLESSIBILITA' NELL'ASTENSIONE DAL LAVORO: la citata Legge n. 53/2000 ha introdotto la possibilitą da parte delle gestanti di continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza in modo da usufruire di 1 mese di astensione prima del parto e di 4 mesi successivamente. Naturalmente e' necessario che non esistano condizioni di rischio per la salute del nascituro e della madre derivanti dal lavoro svolto; tali condizioni devono essere certificate da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale. Allo scopo di disciplinare la materia, l'INPS ha emesso la circolare n. 152/2000 con le istruzioni per attuare l'astensione obbligatoria flessibile. - INDENNITÀ PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA Spetta alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto, salvo le citate norme sulla flessibilitą. Il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto viene riconosciuto in aggiunta ai cinque mesi di Legge. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi, pericolosi e che non possono essere adibite ad altre mansioni, possono anticipare per rischio il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto su autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può essere prorogato fino alla fine del 7° mese dopo il parto con provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro, nel caso in cui la madre sia addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, e non possa venire spostata in altre mansioni. In caso di morte o di grave malattia della madre l'indennità per astensione obbligatoria relativa ai tre mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore.
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto nei casi in cui:
Una recente sentenza ha stabilito che in caso di parto prematuro, la madre conserva comunque il diritto ad fruire dei cinque mesi totali di astensione obbligatoria. Il periodo compreso tra la data presunta e la data effettiva del parto è considerato come astensione obbligatoria e quindi spetta l'indennità. L'indennita' di maternita' spetta inoltre alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento (preadottivo o provvisorio), durante i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i 6 anni di età. Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente. Spetta anche alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie (affidamento preadottivo) ma non al coniuge lavoratore. La Legge 53/2000 ha previsto l'applicazione nei confronti dei genitori adottivi o affidatari delle disposizioni riguardanti l'astensione facoltativa dal lavoro. Se il bambino ha pero' un'etą compresa tra i 6 ed i 12 anni il diritto all'astensione facoltativa per i casi sopracitati, spetta solo entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) non è richiesta una astensione obbligatoria dal lavoro ma il periodo (due mesi prima e tre dopo il parto) è pagato ugualmente sotto la voce di "periodo indennizzabile". E' inoltre riconosciuto per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, il trattamento economico del 30% per l'astensione facoltativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano dal 1.1.98 il contributo del 12% (collaboratrici coordinate e continuative, venditrici porta a porta, libere professioniste) hanno diritto all'assegno di parto. La malattia insorta durante il periodo di astensione obbligatoria viene assorbita e sostituita da quest'ultima. - REQUISITI PER OTTENERE L'INDENNITA' Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione. Fanno eccezione:
- INDENNITÀ PER ASTENSIONE FACOLTATIVA Anche in questo caso la Legge n. 53/2000 ha introdotto importanti novitą: - - dopo l'astensione obbligatoria la madre lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino per un periodo frazionato o continuato non superiore a 6 mesi; - anche il padre lavoratore ha diritto ad assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 qualora abbia effettuato almeno 3 mesi di astensione dal lavoro. Il diritto di assentarsi dal lavoro puo' essere esercitato quindi da entrambi i genitori pero' fino ad un massimo complessivo di 10 mesi elevabili a 11 nel caso nel caso di estensione di un mese per il padre lavoratore. Alle lavoratrici dipendenti, escluse quelle disoccupate o sospese, le lavoratrici domestiche e a domicilio, che abbiano adottato o ottenuto in affidamento un bambino, l'indennità spetta per 6 mesi entro tre anni dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia nel caso in cui il bambino abbia un'etą compresa tra i 6 ed i 12 anni. Per i giorni di malattia compresi nel periodo di astensione facoltativa e' dovuta, in sostituzione dell'indennita' di maternità, l'indennità di malattia e comunque viene riconosciuto dal datore di lavoro come evento di malattia. L'indennità per astensione facoltativa può essere chiesta anche dal padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre anch'essa lavoratrice dipendente.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO: e' pari al 30% della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino e comunque per un periodo massimo complessivo di 6 mesi per i genitori. Per i restanti periodi di astensione facoltativa successivi ai 6 mesi entro i 3 anni di etą del bambino e/o per i restanti periodi fruibili dai 3 agli 8 anni del figlio l'indennitą del 30% spetta solo se il reddito del singolo genitore riferito all'anno in cui si fruisce dell'astensione sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.
Le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane e commercianti) non hanno diritto a questa indennità.
- L'INDENNITÀ PER INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA. L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto. L'interruzione avvenuta prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione (aborto) è equiparata alla malattia e quindi la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro solo per il tempo necessario al ripristino della capacità lavorativa e non ha diritto all'indennità di maternità. Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo mese e il 180° giorno di gestazione. - L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ L'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria, compresi i ratei per le mensilita' aggiuntive di gratifica natalizia ecc. Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% di retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge L'importo dell'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione, escludendo dal computo i ratei di gratifica natalizia e altre mensilita' aggiuntive. L'indennita' facoltativa dev'essere concordata con il datore di lavoro, al quale la dipendente deve comunicare tempestivamente, anche per iscritto, la sua intenzione di avvalersi di tale facolta'.
-AGEVOLAZIONI LEGATE ALLA MATERNITÀ. - Permessi orari durante il primo anno di vita del bambino: Sono di due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Spettano al padre lavoratore nel caso in cui la madre dipendente non se ne avvalga o questa non sia lavoratrice dipendente o il padre sia affidatario esclusivo del figlio. In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. I permessi orari da fruire durante il primo anno di vita del bambino sono retribuiti dall'INPS ed anticipati dal datore di lavoro: per il calcolo del loro ammontare, si individua la retribuzione di fatto oraria imponibile, comprensiva anche dei ratei di gratifica natalizia ed altre mensilità aggiuntive a carattere ricorrente; l'importo viene erogato dall'INPS per l'intero ammontare della quota oraria. Per il calcolo di detta quota, nel caso di dipendenti a retribuzione fissa mensile (impiegate), si divida l'importo lordo della retribuzione per il numero di ore "virtuali" del mese, indicate dai rispettivi contratti di categoria (ad esempio, 173 ore in edilizia, ecc.) Le lavoratrici domestiche, a domicilio e le lavoratrici autonome non hanno diritto ai permessi. - Assenze dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, non indennizzate: spettano anche al padre, in alternativa alla madre lavoratrice. Fino ai 3 anni di vita del bambino non ci sono limiti temporali. Dai 3 agli 8 anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Dette giornate di assenza non sono retribuite, ma per esse e' riconosciuta la contribuzione figurativa fino ai 3 anni di vita del bambino. Dai 3 agli 8 anni del figlio si ha diritto ad una copertura contributiva ridotta, come per l'astensione facoltativa. - LA DOMANDA. La domanda per ottenere l'indennità di maternità va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori, compilando gli appositi moduli INDMAT (astensione obbligatoria) e INDMAT/FAC (astensione facoltativa). Copia della stessa va presentata al datore di lavoro. - CHI PAGA. É anticipata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'INPS. Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale, l'indennità viene pagata direttamente dall'INPS.
- AGEVOLAZIONI PER I GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. I genitori di figli portatori di handicap grave, possono fruire di particolari agevolazioni: - prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino
- TRATTAMENTO FISCALE. Dal punto di vista fiscale, l'indennita' di maternita' pagata dall'INPS ed anticipata in busta paga dal datore di lavoro, viene assoggettata interamente a tassazione secondo l'aliquota ordinaria IRPEF. Chi percepisce direttamente tale indennita' dall'INPS dovra' provvedere a conguaglio nella dichiarazione dei redditi (alla pari di altre prestazioni assistenziali erogate direttamente dall'INPS). Detti importi non sono pero' soggetti ad alcuna contribuzione pensionistica ed assistenziale.
LE AGEVOLAZIONI PER CHI ASSUME IN SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELLE LAVORATRICI IN MATERNITA'. La circolare INPS n. 117 del 20/6/2000 ha stabilito che ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternitą o paternitą, spetta uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore. Tale beneficio e' concesso alle aziende con meno di 20 dipendenti all'atto dell'assunzione per sostituzione. |