Statuto

approvato dall'Assemblea Ordinaria del 06 novembre 1993

 

Premessa allo Statuto

Nell'anno 1941 è stata costituita in provincia di Trento la Scuola di Alpinismo "Giorgio Graffer", fondata dalla SUSAT - Sezione universitaria della SAT. Dal 1966 il Gruppo Rocciatori della SAT, organizza un Corso Primaverile di Roccia che dal 1981 è intitolato a Bepi Loss e, dal 1985, anche un corso di Sci Alpinismo. Dal 1975 infine la SOSAT - Sezione Operaia della SAT, organizza un Corso di Alta Montagna intitolato a Carlo Marchiodi.

Dall'anno 1978 questi Corsi, pur mantenendo reciprocamente assoluta autonomia finanziaria, dipendendo ciascuno dalle rispettive sezioni madri, si sono unificati per quello che riguarda l'aspetto tecnico-didattico.

Con il presente Regolamento s'intende, di fatto, formalizzare l'unificazione dei vari corsi anche sotto l'aspetto giuridico-economico, riunendoli sotto un'unica denominazione di "SCUOLA DI ALPINISMO E DI SCIALPINISMO GIORGIO GRAFFER" specificando nel contempo quale siano i limiti di intervento "politico-finanziario" di ciascuna delle tre entità dalle quali la Scuola trae origine.

Titolo I - Scopi - Attività

 Art. 1 - Costituzione

È stata costituita nell'anno 1941 in seno alla sezione universitaria della SAT (SUSAT) e, successivamente, in seno al Gruppo Rocciatori della SAT (G.R. SAT) ed alla Sezione Operaia della SAT (SOSAT) una Scuola di Alpinismo e di Sci Alpinismo a carattere permanente.

Dal 1991 i Corsi, peraltro unificati sotto l'aspetto tecnico-didattico fin dal 1978, assumono la denominazione di "SCUOLA DI ALPINISMO E DI SCI ALPINISMO GIORGIO GRAFFER" e vengono così unificati anche sotto l'aspetto giuridico-economico.

La Scuola ha sede presso la SAT in Trento ed è retta dal presente regolamento approvato dai Consigli Direttivi della SUSAT, G. Rocciatori SAT, SOSAT e dalla COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI ALPINIZMO E DI SCI ALPINISMO.

Art. 2 - SCOPI

Gli scopi che la Scuola si prefigge sono:

  1. Fornire a coloro che sentono la passione per l'alpinismo, le nozioni indispensabili per poter affrontare in sicurezza e con capacità le difficoltà ed i pericoli della montagna;
  2. Elevare le capacità di quegli alpinisti di particolare attitudine che intendono dedicarsi all'alpinismo in modo razionale, fornendo loro un'adeguata preparazione teorico-pratica, atta a rendere gli stessi partecipa della bellezza e salvaguardia della montagna;
  3. Preparare elementi idonei a collaborare con i dirigenti della Scuola durante lo svolgimento dei corsi e per le attività alpinistiche delle Sezioni;
  4. Aggiornamenti periodici di ordine tecnico per i propri istruttori.

Art. 3 - ATTIVITÀ

L'attività della Scuola è di natura prevalentemente didattica e si esplica in due forme diverse:

  1. Teoria: preparazione culturale e tecnica;
  2. Pratica: applicazioni delle nozioni acquisite mediante esercitazioni in palestra e in montagna.

Tale attività si realizza principalmente mediante l'organizzazione di corsi regolari di Alpinismo nelle specialità di roccia, ghiaccio ed alta montagna e scialpinismo. Resta esclusa qualsiasi forma di manifestazione agonistica.

Titolo II - Mezzi Finanziari - Materiale Tecnico

Art. 4 - MEZZI FINANZIARI

Per il conseguimento degli scopi prefissi, la Scuola dispone inizialmente di un fondo Cassa e di materiale alpinistico e didattico provenienti dalle tre sezioni madri con modalità tra loro convenute. Successivamente la Scuola disporrà annualmente di forme di finanziamento che la Direzione stessa riterrà di volta in volta opportuno adottare, primi fra tutti gli eventuali contributi erogati dalla Commissione Nazione Scuole d'Alpinismo e Sci alpinismo del C.A.I., dalla SAT Centrale, da altri Enti e/o Privati oltre alle quote d'iscrizione ai corsi organizzati. Il tutto dovrà essere commisurato alla copertura delle spese. La scuola non deve, comunque, avere fini di lucro.

 Art. 5 - DOTAZIONE DI MATERIALE TECNICO

La Scuola provvederà inoltre a conservare efficiente una dotazione di materiale alpinistico e didattico ritenuto necessario allo svolgimento della propria attività.

Per la conservazione di detto materiale e per la regolamentazione del suo uso, il Direttore incarica una persona di sua fiducia nell'ambito dell'organico della Scuola.

Titolo III - Organico e Funzionamento

 Art. 6 - ORGANICO

La Scuola è governata dal suo organico costituito dal Corpo Istruttori di cui al seguente art. 7 e dal Consiglio direttivo della stessa. Possono far parte dell'organico anche collaboratori quali: esperti in settori di particolare e continuativo interesse per l'insegnamento nell’ambito dei corsi tenuti dalla Scuola, addetti ai servizi organizzativi ed amministrativi, ecc.

Gli appartenenti alla scuola devono essere Soci CAI ed accettare in ogni sua parte il presente regolamento.

 Art. 7 - CORPO ISTRUTTORI DELLA SCUOLA

Il corpo istruttori è costituito dai Soci delle Sezioni madri (SUSAT, G.R. SAT, SOSAT) che posseggano una delle seguenti qualifiche, e che dichiarino la disponibilità a far parte della Scuola:

  1. Istruttori (di cui al seguente articolo 8)
  2. Guide Alpine
  3. Aspiranti Guida
  4. Aiuto Istruttori, comprendenti gli Accademici del CAI, ed inoltre i Soci del Gruppo Rocciatori della SAT che non posseggono alcuna delle precedenti qualifiche e che dichiarano la disponibilità a far parte della Scuola. Questi ultimi dovranno per conseguire il titolo d'istruttore, partecipare e superare i corsi indetti dalle commissioni responsabili.

Per ogni settore in cui è attiva la Scuola devono far parte del Corpo Istruttori almeno tre istruttori titolati di cui almeno uno appartenente al livello più alto INA per l'Alpinismo, INSA per lo Sci Alpinismo, IAL per l'arrampicata. Gli Aiuto Istruttori non possono superare, per ciascun settore, il triplo degli istruttori titolati.

Il consiglio Direttivo può ammettere nell’organico del Corpo Istruttori anche soci di Sezioni della SAT o CAI che non facciano parte delle Sezioni madri sopra riportate, purché in possesso dei requisiti sopra specificati: in questo caso la decisione d'accettazione o di non accettazione del Socio richiedente è inappellabile.

Il Consiglio Direttivo inoltre può ammettere nell'organico della Scuola con la qualifica d'Aiuto Istruttore e senza diritto di voto, quelle persone che, animate da autentica passione e capacità per l'insegnamento alpinistico e scialpinistico hanno necessità di acquisire esperienza in una Scuola per poter poi conseguire la qualifica d'istruttore d'Alpinismo o Sci Alpinismo.

 Art. 8 - ISTRUTTORI

Per istruttori s'intendono gli istruttori titolati, cioè coloro cui il titolo è stato attribuito ufficialmente dalla C.N.S.A.SA. a seguito di regolari corsi-esame regionali e nazionali. Essi sono INA, INSA, IA, ISA, IAL.

 Art. 9 - AIUTO ISTRUTTORI

Nell'ambito della Scuola gli istruttori provvedono alla formazione d'aiuto-istruttori i quali:

  1. Devono essere soci del CAI
  2. Devono avere svolto un'adeguata attività d'Alpinismo o Sci Alpinismo;
  3. Devono garantire collaborazione tecnica e didattica durante lo svolgimento dei corsi. La formazione d'aiuto istruttori avviene mediante corsi specifici, seminari, addestramento in palestra, ecc. con l'eventuale collaborazione delle Scuole Centrali e secondo l'OTP competente e della C.N.S.A.SA.

Dopo un adeguato tirocinio e con attività tecnica e didattica di sufficiente livello, gli aiuto istruttori possono presentarsi ai corsi esame regionali per il conseguimento del titolo d'istruttore.

Gli aiuto istruttori vengono nominati dal Direttivo della Scuola su proposta della maggioranza dell'organico.

 Art. 10 - DIRETTORE

Il Direttore della Scuola è un Istruttore Nazionale. Viene nominato dall'assemblea dei componenti la Scuola, entro il mese d'ottobre dell'anno di scadenza, dura in carica tre anni, ma può essere sostituito qualora le circostanze lo richiedano. La nomina deve essere sottoposta a ratifica dell'O.T.P. competente e del Consiglio Direttivo delle Sezioni-madri.

Il Direttore ha funzioni tecniche e risponde nei confronti della C.N.S.A.SA. e dei consigli direttivi delle Sezioni-madri del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei corsi.

Entro la scadenza d'ogni anno, all'assemblea ordinaria dei componenti la Scuola, relazione sull'attività svolta.

 Art. 11 - VICE DIRETTORE

Il Vice direttore è un istruttore titolato, viene nominato dall'Assemblea della Scuola su proposta del direttore e dura in carica tre anni.

Coadiuva il direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità. Può essere nominato un vice direttore per ciascun settore d'attività.

 Art. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo.

 Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo della Scuola è formato da tredici componenti. Sette, denominati "elettivi", vengono eletti come specificato all'art. 16, mentre gli altri sei, denominati di "rappresentanza" sono nominati in ragione di due per ciascuna delle Sezioni-madri (SUSAT, SOSAT, G.R. SAT) designati dalle rispettive Direzioni.

Le cariche "elettive e di rappresentanza" non sono tra loro cumulabili.

Il Consiglio delibera a maggioranza: in caso di parità è determinante il voto del Direttore. In caso di dimissioni il posto vacante è occupato dal primo dei non eletti o da un altro componente nominato dalle Sezioni-madri. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

  1. L'ordinaria amministrazione;
  2. L'esame d'eventuali domande d'iscrizione al Corpo Istruttori ai sensi dell'art. 7.

Il Consiglio dura in carica tre anni e d'ogni delibera sarà redatto verbale a cura del segretario.

 Art. 14 - SANZIONI DISCIPLINARI

I componenti il Corpo istruttori dipendono dal Consiglio Direttivo che può adottare nei loro confronti delle Sanzioni disciplinari, quali il rimprovero scritto e, nei casi recidivi, l'espulsione dalla Scuola.

Contro le sanzioni disciplinari il componente potrà appellarsi all’assemblea Straordinaria del Corpo Istruttori da indire entro sessanta giorni dalla comunicazione della sanzione.

Un componente il Corpo Istruttori decade dall'organico della Scuola automaticamente nei seguenti casi:

  1. Nel caso di mancata partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche di almeno uno dei corsi organizzati dalla Scuola, per due anni consecutivi e senza validi motivi giustificativi;
  2. Nel caso di mancata attività alpinistica o sci alpinistica per tre anni consecutivi al di fuori dei corsi programmati senza validi motivi giustificativi.
  3. Gli istruttori che non possono, per malattia, infortunio o forza maggiore, o non si sentono più dì far parte integrante del corpo Istruttori, possono richiedere di essere passati al ruolo di "ISTRUTTORI ONORARI". La loro nomina è facoltà insindacabile del Consiglio Direttivo il quale valuterà l'ammissione, tenendo conto del servizio prestato in precedenza dall'interessato in seno alla Scuola. Detti istruttori possono partecipare a tutte le riunioni indette dal Direttivo ivi comprese le Assemblee annuali e straordinarie, senza diritto di voto, non potranno, inoltre, godere dell'assicurazione con cui la Scuola copre l'attività degli Istruttori in servizio attivo.

Il Consiglio Direttivo può esonerare in via temporanea, dalla partecipazione ai Corsi gli Istruttori che non diano più sufficienti garanzie di sicurezza e capacità nella funzione di capocordata, o che manifestino comportamenti palesemente contrari o nocivi ai principi morali ed all'immagine della Scuola.

 Art. 15 - PRESIDENTE

La Scuola ha la facoltà di nominare un Presidente al quale competono funzioni rappresentative da svolgere in collaborazione con il Direttivo.

 Art. 16 - ASSEMBLEA DELLA SCUOLA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Corpo Istruttori o su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti il Corpo istruttori più uno, in seconda convocazione con almeno un terzo del Corpo istruttori.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Corpo Istruttori, in seconda convocazione, dalla metà degli stessi più uno.

Sono demandati all'Assemblea Ordinaria:

  1. L'elezione di sette componenti il Consiglio Direttivo, con l'indicazione del direttore.
  2. L'approvazione del rendiconto finanziario annuale.

Per quanto riguarda l'elezione di sette dei componenti il Consiglio Direttivo, la votazione avverrà a scheda segreta sulla quale si dovranno segnare massimo sette nominativi, scelti fra i componenti il Corpo istruttori dei quali almeno uno con la qualifica d'Istruttore Nazionale d'Alpinismo o Sci Alpinismo.

In ogni altro caso, il diritto di voto sarà esercitato per alzata di mano, fatto salvo l'ipotesi di scioglimento della Scuola che dovrà essere decisa con votazione a scheda segreta.

L'Assemblea Straordinaria delibera su eventuali modifiche al presente Statuto (le quali debbono essere, comunque, notificate alla Commissione Nazionale Scuole d'Alpinismo e Sci Alpinismo del CAI) o su eventuali mozioni di sfiducia contro il Consiglio Direttivo. Essa delibera a maggioranza dei componenti il Corpo istruttori. La delega, nella misura massima di una per ogni partecipante, è ammessa solo per le Assemblee ordinarie; d'ogni assemblea e votazione sarà tenuto verbale a cura del Segretario.

 Art. 17 - CESSAZIONE DALL'ORGANICO

La cessazione dall'organico avviene:

  1. Per dimissioni presentate per iscritto
  2. Per motivi di cui all'art. 14.

 Art. 18 - RIMBORSI SPESE

Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera ai vari corsi a titolo assolutamente gratuito, salvo il rimborso delle spese vive, materiali e dirette.

Titolo IV - Corsi

Art. 19 - CORSI

La Scuola organizza corsi d'Alpinismo (Roccia, Alta Montagna, Ghiaccio) Sci Alpinismo e arrampicata Libera esclusivamente nell'ambito del CAI.

Salvo casi particolari, da sottoporre di volta in volta alla C.N.S.A.SA., i corsi devono avere la denominazione e le caratteristiche stabilite dalla C.N.S.A.SA.

Per ciascun corso va richiesto preventivamente un NULLA OSTA e va presentata a conclusione una relazione finale, secondo le direttive della C.N.S.A.SA.

I contenuti tecnici e didattici, le modalità specifiche d'effettuazione devono essere in accordo con le direttive della C.N.S.A.SA. Il controllo della corretta ed efficiente effettuazione dei corsi spetta all'O.T.P. competente.

 Art. 20 - DIREZIONE DEI CORSI

Il Direttore dei corsi organizzati all'interno della Scuola è scelto dal Consiglio Direttivo, sentito l’interessato ed in regola con le direttive della C.N.S.A.SA.

Il Direttore di ciascun corso è obbligato a seguire le indicazioni tecnico-didattiche impartitegli di volta in volta dal Direttore della Scuola.

Il Direttore del Corso ha piena autonomia, nel rispetto dei presente statuto, per l'organizzazione logistica e nella scelta degli Istruttori e degli Aiuto Istruttori cooperanti al corsi di cui è Direttore.

 ART. 21 - PROGRAMMI

Ciascun corso segue un programma che deve rispettare le indicazioni fornite dalla C.N.S.A.SA. Programmi diversi, anche solamente in parte, devono, di volta in volta, essere approvati dalla C.N.S.A.SA.

 ART. 22 - CORPO ISTRUTTORI DEI CORSI

Il direttore di ciascun corso designa il corpo istruttori del corso stesso nell'ambito del Corpo Istruttori della Scuola.

Il numero degli istruttori deve essere rapportato al numero degli allievi secondo le indicazioni fornite dalla C.N.S.A.SA.

 ART. 23 - PARTECIPAZIONE AI CORSI

La richiesta d'iscrizione ai corsi è aperta ai soci CAI d'ogni sezione, d'età superiore ai sedici anni.

Gli allievi d'età inferiore ai diciotto anni dovranno presentare autorizzazione di entrambi i genitori oda chi ne fa le veci.

Per corsi aventi scopi particolari possono essere precisate diverse modalità d'ammissione.

L'appartenenza alla Scuola da parte degli allievi è limitata alla durata dei singoli corsi. L'ammissione ai corsi è subordinata all'idoneità fisica per lo svolgimento dì attività alpinistica, dichiarata da specifico certificato medico.

 ART. 24 - COMPORTAMENTO AI CORSI

Il Direttore della Scuola, su proposta del Direttore del corso, ha facoltà di non ammettere o di escludere durante lo svolgimento dei corsi quegli elementi che non ritenesse idonei, o di cui non giudicasse opportuna la partecipazione ai corsi. Il suo giudizio in merito è definitivo ed inappellabile.

In qualsiasi circostanza gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Direttore del corso e dei suoi collaboratori.

Il comportamento degli allievi e quello degli istruttori, deve essere in ogni momento coerente con i principi su cui è basata la Scuola.

 ART. 25 - ASSICURAZIONE Al CORSI

La Scuola declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero accadere durante lo svolgimento della sua attività. Con la loro adesione Istruttori ed Allievi, coscienti che l'attività alpinistica svolta in caratteristiche ad alto rischio, esonerano da ogni responsabilità civile e penale la Scuola e le sezioni SAT. Tuttavia la Scuola provvederà ad assicurare contro gli infortuni i partecipanti ai vari corsi (istruttori ed allievi) secondo le modalità indicate dalla C.N.S.A.SA.

Titolo V - Attività d'aggiornamento

 ART. 26 - AGGIORNAMENTO DEL CORPO ISTRUTTORI

Nell'ambito della Scuola si devono svolgere attività di costante o periodico aggiornamento del corpo istruttori, sul piano tecnico, didattico e culturale.

Tali attività, hanno anche lo scopo di uniformare il più possibile le modalità d'insegnamento durante i corsi a quella indicate dalla C.N.S.A.SA. e dalle sue Scuole Centrali. L'attività d'aggiornamento avviene attraverso:

  1. Regolari corsi;
  2. Seminari, discussioni di carattere tecnico didattico, esercitazioni sul terreno, ecc.

Nel caso dello svolgimento di regolari corsi, viene nominato un direttore che deve essere un Istruttore Nazionale e può essere scelto anche al di fuori dell'organico della Scuola.

Titolo VI - Scioglimento della Scuola e Modifiche

 ART. 27 - SCIOGLIMENTO DELLA SCUOLA

Lo scioglimento della Scuola sarà deciso da un'assemblea straordinaria esclusivamente indetta a tale scopo, con la partecipazione di almeno due terzi de componenti il corpo istruttori.

Lo scioglimento della Scuola dovrà essere comunque ratificato dalle Direzioni delle Sezioni-madri. Il patrimonio della scuola passerà, in questo caso, alle stesse tre Sezioni Madri diviso in parti uguali.

 ART. 28 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento, devono essere approvate dall'Assemblea della Scuola, con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto e devono essere sottoposte all'approvazione della C.N.S.A.SA. ed alla ratifica dei Consigli Direttivi delle Sezioni Madri.

Modifiche al Titolo III e all'art. 20 possono peraltro essere apportate esclusivamente dalla C.N.S.A.SA.

 ART. 29

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni e le norme emanate dalla C.N.S.A.SA.

Il presente Regolamento è stato approvato:
dall'Assemblea della Scuola il 06/11/1993
dalla C.N.S.A.SA. il 04/09/93
dalla Direzione della SOSAT il 15/12/93
dalla Direzione della SUSAT il 05/11/93
dalla Direzione del G.R. SAT il 09/12/93

 


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