L'INDENNITA' DI MALATTIA

Note sintetiche sull'indennita' pagata dall'INPS

 

L'indennità di malattia e' sostitutiva della retribuzione e viene pagata ai lavoratori in caso di assenza per motivi di salute, a partire dal 4° giorno. Non sono cioè pagati i primi 3 giorni.

 

A CHI SPETTA.

Detta indennita', pagata dall'INPS ed anticipata in generale dai datori di lavoro, spetta alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex-Commercio)

Spetta inoltre ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia.

In tutti i casi ove non e' previsto l'intervento dell'INPS, le assenze per malattia vengono contrattualmente o per Legge, indennizzate direttamente dal datore di lavoro o, per mezzo dello stesso, da casse assistenziali di categoria.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.

 

DURATA MASSIMA

L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario nell'anno solare. Nel caso di malattia a cavallo di due anni solari, vengono conteggiati, al fine del limite massimo, 180 giorni per ciascun anno: in pratica, se il dipendente risulta ammalato al 31 dicembre dell'anno ed ha usufruito di una parte dei giorni indennizzabili, con l'anno nuovo ha diritto ad altri 180 giorni massimi di indennita' da parte dell'INPS, a prescindere da quelli gia' fruiti nell'anno precedente.

 

MODALITA' DI OTTENIMENTO

Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni deve inviarne la prima copia alla propria Sede dell'INPS (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro.

I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso.

Il certificato medico puo' venire redatto, oltre che dal medico curante convenzionato con la USL, anche da un medico specialista, da un professionista o da un medico ospedaliero, universitario o di una casa di cura.

Puo' essere redatto anche su modelli diversi da quelli a lettura ottica, sempre che contenga tutti i dati indispensabili per il riconoscimento dell'indennita': prognosi e diagnosi, durata dell'evento morboso, nominativo, dati anagrafici e di residenza del lavoratore, eventuale diverso recapito durante la malattia, data, e firma del medico.

 

LE FASCE ORARIE

Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell'INPS, nelle seguenti fasce orarie:

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 comprese le domeniche e i giorni festivi.

In caso di assenza alla visita di controllo del medico fiscale, sono ammesse dall'INPS le seguenti motivazioni che giustificano la mancata reperibilita':

  • necessità di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie;
  • assenza per evitare gravi conseguenze personali e per la famiglia.

 

MALATTIA INSORTA IN PERIODO DI FERIE (vai al link)

Se la malattia si verifica durante le ferie, le stesse vengono sospese nel caso di malattia superiore a tre giorni purché la malattia sia comunicata, nei termini previsti, all'INPS e all'Azienda ovvero si tratti di ricovero ospedaliero

 

QUANDO NON SPETTA

La malattia non spetta nei seguenti casi:

  • per i giorni di ritardo nell'invio del certificato;
  • quando il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall'INPS o dalla USL: in tal caso è prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia.

 

L'IMPORTO DELL'INDENNITA' DI MALATTIA.

É pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta.

In caso di ricovero ospedaliero, se l'ammalato non ha familiari a carico, le suddette percentuali sono ridotte a 2/5.

L'indennità è anticipata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

L'indennità viene pagata invece direttamente dall'INPS nei seguenti casi:

  • ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l'indennità è ridotta;
  • agli operai agricoli;
  • ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori.

 

CALCOLO DELL'INDENNITA' GIORNALIERA

Il calcolo dell'indennita' giornaliera si esegue ricavando la retribuzione media giornaliera riferita alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali percepita nel mese precedente dal lavoratore.

Per gli impiegati (commercio) si assume come base di calcolo suddetta retribuzione lorda (escludendo le eventuali somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di integrazione di malattia) ed il rateo mensile lordo delle mensilita' aggiuntive ricorrenti, come la tredicesima, ecc., quindi si divide l'importo cosi' ottenuto per 30. L'importo unitario cosi' determinato va quindi moltiplicato per i giorni di malattia, conteggiando tutte le giornate di calendario, compresi anche i sabati e le domeniche, con esclusione delle festivita' cadenti di domenica.

Per gli operai, si procede come sopra per ricavare la retribuzione lorda relativa al mese precedente (nel caso degli operai edili, il rateo di mensilita' aggiuntive e' compreso nella retribuzione lorda del mese). Si determina poi il numero delle giornate lavorate e delle festivita' retribuite, moltiplicando poi il risultato per 0,20 (calcolo delle seste giornate), nel caso in cui l'orario settimanale sia ripartito su cinque giorni. Infine si divide la retribuzione lorda per il numero delle giornate ricavato come sopra descritto.

 

GIORNATE INDENNIZZABILI

L'INPS, come già detto, corrisponde l'indennità a decorrere dal quarto giorno di malattia.

Il quarto giorno deve essere computato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata nella certificazione medica, sempre che il certificato sia stato redatto, ovvero la visita medica sia stata effettuata nello stesso giorno o in quello immediatamente successivo, in caso contrario il 4° giorno si computa dal giorno precedente a quello in cui è stata effettuata la visita. Inoltre, ai fini appunto del calcolo del primo giorno indennizzabile, si ritiene valido come inizio dell'evento la data di redazione del certificato medico, quando mancante l'indicazione di inizio della malattia, dichiarata dal lavoratore, oppure tale data di inizio retroagisce di oltre un giorno dalla data di redazione del certificato

 

RICORSO DEL LAVORATORE IN CASO DI MANCATO INDENNIZZO DA PARTE DELL'INPS.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

 

ASPETTO FISCALE:

L'indennita' di malattia, come la cassa integrazione guadagni, e' soggetta alle imposte sul reddito delle persone fisiche secondo la tassazione ordinaria prevista anche per tutti gli emolumenti imponibili erogati dal datore di lavoro. Viceversa non e' soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali.

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LA MALATTIA DEI LAVORATORI INTERINALI: aspetti tecnici per il calcolo della malattia dei lavoratori temporanei dipendenti di imprese di lavoro interinale.

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